CCNL ANINSEI 2024-2027 – Educatori di asilo nido

Orario di lavoro e gestione delle 100 ore annue

Il Servizio quesiti di ANINSEI ha ricevuto numerose richieste relativamente all’argomento e quindi ha redatto la seguente nota di chiarimento come consiglio e guida agli associati.

 

  1. Il nuovo inquadramento degli educatori di asilo nido

Il CCNL ANINSEI 2024-2027 ha previsto il passaggio degli educatori di asilo nido dal III al IV livello.

Il nuovo inquadramento ha comportato un significativo miglioramento del trattamento economico degli educatori, ma ha anche determinato l’applicazione, per effetto dell’inquadramento nell’Area II – Docenza, di una diversa disciplina dell’orario di lavoro.

In particolare, agli educatori di asilo nido si applica quanto previsto dall’art. 33 – Orario di lavoro, Titolo II del CCNL ANINSEI.

  1. L’orario settimanale degli educatori

L’art. 33 stabilisce, per il personale dell’Area II – Docenza, i seguenti orari:

  • 36 ore settimanali per:
  • educatori di asilo nido;
  • docenti di scuola dell’infanzia – IV livello;
  • 24 ore settimanali per:
  • docenti di scuola primaria – V livello;
  • 18 ore settimanali per:
  • docenti delle scuole secondarie di I e II grado paritarie.

Per gli educatori di asilo nido, pertanto, l’orario contrattuale ordinario è di 36 ore settimanali.

  1. Le 100 ore annue di attività accessorie

L’art. 33 stabilisce inoltre che, oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate alla propria funzione, gli educatori di asilo nido e il personale docente sono tenuti a svolgere le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero di ore non superiore a 100 nell’anno.

Il limite è quindi di 100 ore annue massime.

Tra queste attività rientrano, a titolo esemplificativo:

  1. a) colloqui con i genitori;
  2. b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
  3. c) attività di aggiornamento e programmazione;
  4. d) formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;
  5. e) sostituzione di colleghi assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.

È importante sottolineare che l’elenco previsto dal contratto è esemplificativo e non tassativo.

Pertanto, possono rientrare nel monte delle 100 ore anche altre attività che presentino caratteristiche analoghe e siano connesse con il normale funzionamento della struttura educativa e con l’attività professionale dell’educatore.

  1. Le 100 ore non sostituiscono l’attività educativa ordinaria

Le 100 ore annue devono essere tenute distinte dalle attività che costituiscono il normale svolgimento della mansione dell’educatore.

L’educatore, infatti, svolge ordinariamente:

  • le attività educative in presenza dei bambini affidati;
  • le attività preparatorie connesse alla propria funzione;
  • le attività conseguenti e di verifica;
  • la preparazione delle attività educative;
  • la documentazione e la valutazione dei progressi;
  • le altre attività direttamente connesse all’esercizio della funzione educativa.

A queste attività si aggiungono le attività accessorie previste dall’art. 33, che possono essere ricondotte, entro il limite massimo contrattuale, al monte delle 100 ore annue.

  1. Il principio fondamentale: le 100 ore devono essere programmate

Il monte delle 100 ore non dovrebbe essere considerato come un insieme di ore da utilizzare in modo casuale o imprevedibile nel corso dell’anno.

Per quanto possibile, le attività che devono essere svolte nell’ambito delle 100 ore devono essere programmate all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito della programmazione delle attività della struttura.

L’obiettivo è duplice:

  1. consentire alla direzione di organizzare correttamente il funzionamento del servizio;
  2. consentire agli educatori di conoscere con sufficiente anticipo il quadro degli impegni richiesti nel corso dell’anno.

La programmazione non significa necessariamente che sia possibile conoscere fin dall’inizio ogni singola ora che verrà utilizzata nel corso dell’anno. Alcune esigenze, per loro natura, possono infatti emergere successivamente, quali ad esempio le sostituzioni di personale assente.

È però necessario che, per quanto prevedibile, le attività siano individuate, quantificate e calendarizzate.

  1. Un esempio concreto di programmazione

Si consideri, ad esempio, una struttura nella quale siano previste 30 ore annue di colloqui con le famiglie.

Queste ore possono essere inserite nella programmazione annuale e distribuite nel corso dell’anno, ad esempio prevedendo un determinato appuntamento periodico con le famiglie.

Analogamente le restanti ore del monte annuale potranno essere destinate, secondo le esigenze della struttura, a:

  • riunioni;
  • programmazione;
  • aggiornamento;
  • formazione;
  • attività organizzative connesse al funzionamento della struttura;
  • altre attività riconducibili alle previsioni dell’art. 33.

Indeterminabili a priori risultano le ore per le sostituzioni di colleghi assenti.

In questo modo l’educatore può avere, già all’inizio dell’anno, un quadro complessivo dei propri impegni.

  1. Una possibile scheda annuale delle 100 ore

È quindi opportuno che la scuola o il nido predisponga una semplice programmazione annuale, ad esempio:

Attività

Ore

programmate

Colloqui con le famiglie

30

Riunioni e programmazione

25

Aggiornamento e formazione

15

Attività organizzative, altre attività accessorie e sostituzioni

30

Totale programmato

100

La ripartizione è naturalmente indicativa e deve essere adattata alle esigenze della singola struttura.

La programmazione può anche prevedere un numero inferiore a 100 ore, qualora non sia necessario utilizzare l’intero monte massimo.

  1. Le attività non prevedibili

La programmazione iniziale deve comunque lasciare spazio alle esigenze che possono manifestarsi durante l’anno.

Ad esempio, una sostituzione di un collega assente senza congruo preavviso non può evidentemente essere programmata con mesi di anticipo.

In questi casi le ore potranno essere richieste nel corso dell’anno e dovranno essere registrate nel monte delle 100 ore, evitando che il lavoratore perda la possibilità di conoscere quante ore abbia già effettuato e quante ne rimangano.

È pertanto opportuno che la struttura tenga una registrazione progressiva delle ore effettuate, accessibile anche al lavoratore.

  1. Il limite delle 100 ore

Le 100 ore rappresentano un limite massimo annuo.

Non si tratta quindi di un numero di ore che deve essere necessariamente utilizzato ogni anno.

Se, in relazione alle esigenze della struttura, vengono programmate ed effettuate 80 ore, il monte delle attività accessorie sarà pari a 80 ore.

Analogamente, qualora nel corso dell’anno emergano ulteriori esigenze, potranno essere richieste altre attività fino al raggiungimento del limite contrattuale di 100 ore.

  1. Le ore eccedenti le 100

L’art. 33 disciplina espressamente anche l’eventuale superamento del limite.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ciascun docente nell’anno scolastico devono essere retribuite, senza maggiorazione, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, sulla base della quota oraria mensile in atto nel mese di agosto.

Pertanto, il superamento delle 100 ore non determina semplicemente un aumento indefinito degli obblighi del lavoratore: le ore eccedenti il limite contrattuale devono essere remunerate secondo quanto previsto dal CCNL.

  1. Perché è importante una programmazione trasparente

La programmazione delle 100 ore risponde quindi a una precisa esigenza di organizzazione e trasparenza.

L’educatore deve poter distinguere chiaramente:

le 36 ore settimanali di orario ordinario, nelle quali rientrano le attività proprie della funzione educativa;

da

le attività accessorie, che vengono computate nel limite massimo delle 100 ore annue.

Una corretta programmazione consente inoltre di evitare che le attività accessorie vengano percepite come un insieme indistinto di impegni aggiuntivi distribuiti durante l’anno senza una chiara quantificazione.

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELLE SCUOLE NON STATALI

 

 

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COMUNICATO STAMPA

ANINSEI CONFINDUSTRIA E UIL SCUOLA RUA FIRMANO IMPORTANTE ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELLE SCUOLE NON STATALI

Pizzoli: “l’accordo conferma la volontà di ANINSEI di promuovere un modello di confronto fondato su responsabilità, dialogo e attenzione concreta alla qualità del servizio scolastico”
ANINSEI CONFINDUSTRIA, l’Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione e UIL Scuola RUA sottoscrivono l’accordo che disciplina le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale delle scuole non statali, allegato al CCNL ANINSEI.
L’intesa rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il sistema dell’istruzione non statale, poiché definisce con chiarezza un quadro di regole condivise volto a garantire il contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la continuità dei servizi essenziali a tutela degli studenti, delle famiglie e delle comunità educative.
Il Presidente nazionale ANINSEI, Enrico Pizzoli, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come: “La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un importante segnale di maturità delle relazioni sindacali nel settore dell’istruzione non statale”, per poi aggiungere: “abbiamo costruito, insieme alla UIL Scuola RUA, uno strumento equilibrato che tutela i diritti dei lavoratori e, allo stesso tempo, garantisce la continuità di un servizio essenziale quale quello educativo e formativo”.
Il Presidente Nazionale Aninsei ha inoltre evidenziato il valore strategico dell’intesa per il comparto, spiegando che: “questo accordo conferma la volontà di ANINSEI di promuovere un modello di confronto fondato su responsabilità, dialogo e attenzione concreta alla qualità del servizio scolastico”.
Con questa firma, le Parti rafforzano un percorso di relazioni sindacali improntato alla collaborazione e alla definizione di regole certe, trasparenti e coerenti con la specificità del sistema scolastico paritario e non statale.
L’accordo costituisce un tassello significativo nell’attuazione del CCNL ANINSEI, offrendo alle istituzioni scolastiche aderenti un riferimento normativo chiaro per la gestione delle eventuali situazioni di conflitto collettivo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Questo il link per scaricare il documento dell’accordo

200 STUDENTI RIENTRATI DA DUBAI, RINGRAZIAMENTO ALLE ISTITUZIONI ITALIANE DA PARTE DI ANINSEI

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PIZZOLI (ANINSEI CONFINDUSTRIA): GRAZIE AL GOVERNO ITALIANO PER IL TEMPESTIVO RIENTRO DEI 200 STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO DIDATTICO A DUBAI

ANINSEI Confindustria, nella persona del suo Presidente Nazionale Enrico Pizzoli, esprime un sincero e sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per il tempestivo intervento in favore dei 200 studenti e studentesse coinvolti nel progetto didattico a Dubai, che ha permesso il loro tempestivo rientro in Italia.

Il ringraziamento si estende anche a tutti i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali interessati, che all’insorgere della crisi internazionale si sono attivati immediatamente presso la Farnesina, anche allo scopo di tenere costantemente informate le famiglie degli studenti coinvolti e all’Ambasciata italiana a Dubai che non ha mai fatto mancare il suo sostegno a tutte le persone coinvolte: studenti, famiglie, corpo insegnanti e scuole d’appartenenza.

Roma, 4 marzo 2026