CCNL ANINSEI 2024-2027 – Educatori di asilo nido

CCNL ANINSEI 2024-2027 – Educatori di asilo nido

Orario di lavoro e gestione delle 100 ore annue

Il Servizio quesiti di ANINSEI ha ricevuto numerose richieste relativamente all’argomento e quindi ha redatto la seguente nota di chiarimento come consiglio e guida agli associati.

 

  1. Il nuovo inquadramento degli educatori di asilo nido

Il CCNL ANINSEI 2024-2027 ha previsto il passaggio degli educatori di asilo nido dal III al IV livello.

Il nuovo inquadramento ha comportato un significativo miglioramento del trattamento economico degli educatori, ma ha anche determinato l’applicazione, per effetto dell’inquadramento nell’Area II – Docenza, di una diversa disciplina dell’orario di lavoro.

In particolare, agli educatori di asilo nido si applica quanto previsto dall’art. 33 – Orario di lavoro, Titolo II del CCNL ANINSEI.

  1. L’orario settimanale degli educatori

L’art. 33 stabilisce, per il personale dell’Area II – Docenza, i seguenti orari:

  • 36 ore settimanali per:
  • educatori di asilo nido;
  • docenti di scuola dell’infanzia – IV livello;
  • 24 ore settimanali per:
  • docenti di scuola primaria – V livello;
  • 18 ore settimanali per:
  • docenti delle scuole secondarie di I e II grado paritarie.

Per gli educatori di asilo nido, pertanto, l’orario contrattuale ordinario è di 36 ore settimanali.

  1. Le 100 ore annue di attività accessorie

L’art. 33 stabilisce inoltre che, oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate alla propria funzione, gli educatori di asilo nido e il personale docente sono tenuti a svolgere le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero di ore non superiore a 100 nell’anno.

Il limite è quindi di 100 ore annue massime.

Tra queste attività rientrano, a titolo esemplificativo:

  1. a) colloqui con i genitori;
  2. b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
  3. c) attività di aggiornamento e programmazione;
  4. d) formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;
  5. e) sostituzione di colleghi assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.

È importante sottolineare che l’elenco previsto dal contratto è esemplificativo e non tassativo.

Pertanto, possono rientrare nel monte delle 100 ore anche altre attività che presentino caratteristiche analoghe e siano connesse con il normale funzionamento della struttura educativa e con l’attività professionale dell’educatore.

  1. Le 100 ore non sostituiscono l’attività educativa ordinaria

Le 100 ore annue devono essere tenute distinte dalle attività che costituiscono il normale svolgimento della mansione dell’educatore.

L’educatore, infatti, svolge ordinariamente:

  • le attività educative in presenza dei bambini affidati;
  • le attività preparatorie connesse alla propria funzione;
  • le attività conseguenti e di verifica;
  • la preparazione delle attività educative;
  • la documentazione e la valutazione dei progressi;
  • le altre attività direttamente connesse all’esercizio della funzione educativa.

A queste attività si aggiungono le attività accessorie previste dall’art. 33, che possono essere ricondotte, entro il limite massimo contrattuale, al monte delle 100 ore annue.

  1. Il principio fondamentale: le 100 ore devono essere programmate

Il monte delle 100 ore non dovrebbe essere considerato come un insieme di ore da utilizzare in modo casuale o imprevedibile nel corso dell’anno.

Per quanto possibile, le attività che devono essere svolte nell’ambito delle 100 ore devono essere programmate all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito della programmazione delle attività della struttura.

L’obiettivo è duplice:

  1. consentire alla direzione di organizzare correttamente il funzionamento del servizio;
  2. consentire agli educatori di conoscere con sufficiente anticipo il quadro degli impegni richiesti nel corso dell’anno.

La programmazione non significa necessariamente che sia possibile conoscere fin dall’inizio ogni singola ora che verrà utilizzata nel corso dell’anno. Alcune esigenze, per loro natura, possono infatti emergere successivamente, quali ad esempio le sostituzioni di personale assente.

È però necessario che, per quanto prevedibile, le attività siano individuate, quantificate e calendarizzate.

  1. Un esempio concreto di programmazione

Si consideri, ad esempio, una struttura nella quale siano previste 30 ore annue di colloqui con le famiglie.

Queste ore possono essere inserite nella programmazione annuale e distribuite nel corso dell’anno, ad esempio prevedendo un determinato appuntamento periodico con le famiglie.

Analogamente le restanti ore del monte annuale potranno essere destinate, secondo le esigenze della struttura, a:

  • riunioni;
  • programmazione;
  • aggiornamento;
  • formazione;
  • attività organizzative connesse al funzionamento della struttura;
  • altre attività riconducibili alle previsioni dell’art. 33.

Indeterminabili a priori risultano le ore per le sostituzioni di colleghi assenti.

In questo modo l’educatore può avere, già all’inizio dell’anno, un quadro complessivo dei propri impegni.

  1. Una possibile scheda annuale delle 100 ore

È quindi opportuno che la scuola o il nido predisponga una semplice programmazione annuale, ad esempio:

Attività

Ore

programmate

Colloqui con le famiglie

30

Riunioni e programmazione

25

Aggiornamento e formazione

15

Attività organizzative, altre attività accessorie e sostituzioni

30

Totale programmato

100

La ripartizione è naturalmente indicativa e deve essere adattata alle esigenze della singola struttura.

La programmazione può anche prevedere un numero inferiore a 100 ore, qualora non sia necessario utilizzare l’intero monte massimo.

  1. Le attività non prevedibili

La programmazione iniziale deve comunque lasciare spazio alle esigenze che possono manifestarsi durante l’anno.

Ad esempio, una sostituzione di un collega assente senza congruo preavviso non può evidentemente essere programmata con mesi di anticipo.

In questi casi le ore potranno essere richieste nel corso dell’anno e dovranno essere registrate nel monte delle 100 ore, evitando che il lavoratore perda la possibilità di conoscere quante ore abbia già effettuato e quante ne rimangano.

È pertanto opportuno che la struttura tenga una registrazione progressiva delle ore effettuate, accessibile anche al lavoratore.

  1. Il limite delle 100 ore

Le 100 ore rappresentano un limite massimo annuo.

Non si tratta quindi di un numero di ore che deve essere necessariamente utilizzato ogni anno.

Se, in relazione alle esigenze della struttura, vengono programmate ed effettuate 80 ore, il monte delle attività accessorie sarà pari a 80 ore.

Analogamente, qualora nel corso dell’anno emergano ulteriori esigenze, potranno essere richieste altre attività fino al raggiungimento del limite contrattuale di 100 ore.

  1. Le ore eccedenti le 100

L’art. 33 disciplina espressamente anche l’eventuale superamento del limite.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ciascun docente nell’anno scolastico devono essere retribuite, senza maggiorazione, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, sulla base della quota oraria mensile in atto nel mese di agosto.

Pertanto, il superamento delle 100 ore non determina semplicemente un aumento indefinito degli obblighi del lavoratore: le ore eccedenti il limite contrattuale devono essere remunerate secondo quanto previsto dal CCNL.

  1. Perché è importante una programmazione trasparente

La programmazione delle 100 ore risponde quindi a una precisa esigenza di organizzazione e trasparenza.

L’educatore deve poter distinguere chiaramente:

le 36 ore settimanali di orario ordinario, nelle quali rientrano le attività proprie della funzione educativa;

da

le attività accessorie, che vengono computate nel limite massimo delle 100 ore annue.

Una corretta programmazione consente inoltre di evitare che le attività accessorie vengano percepite come un insieme indistinto di impegni aggiuntivi distribuiti durante l’anno senza una chiara quantificazione.

Segreteria Aninsei

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