Category Gestione del Personale – CCNL

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Accordo ANINSEI – Federazione UIL Scuola Rua

Accordo collettivo sottoscritto tra
ANINSEI e UIL Scuola RUA in materia di previdenza complementare e gestione del
Trattamento di Fine Rapporto (TFR),nell’ambito del CCNL ANINSEI 2024-2027

Informativa ai Datori di lavoro e ai Dipendenti

Sulla disciplina della fase transitoria in vigore fino alla data di effettiva operatività del Fondo previdenziale di categoria,
si applica la disciplina descritta nella presente informativa.

Modulo dichiarazione lavoratore

Modulo che va sottoposto alla firma del dipendente circa l’informativa ricevuta.

Modulo TFR3

Dichiarazione obbligatoria dei lavoratori di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 l’informativa:
o informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
o indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
o informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
o indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
o informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Istruzioni per la conpilazione del modulo TFR3

Guida alla compilazione del modello ‘TFR3’ per la destinazione del trattamento di fine
rapporto.

 

CCNL ANINSEI 2024-2027 – Educatori di asilo nido

Orario di lavoro e gestione delle 100 ore annue

Il Servizio quesiti di ANINSEI ha ricevuto numerose richieste relativamente all’argomento e quindi ha redatto la seguente nota di chiarimento come consiglio e guida agli associati.

 

  1. Il nuovo inquadramento degli educatori di asilo nido

Il CCNL ANINSEI 2024-2027 ha previsto il passaggio degli educatori di asilo nido dal III al IV livello.

Il nuovo inquadramento ha comportato un significativo miglioramento del trattamento economico degli educatori, ma ha anche determinato l’applicazione, per effetto dell’inquadramento nell’Area II – Docenza, di una diversa disciplina dell’orario di lavoro.

In particolare, agli educatori di asilo nido si applica quanto previsto dall’art. 33 – Orario di lavoro, Titolo II del CCNL ANINSEI.

  1. L’orario settimanale degli educatori

L’art. 33 stabilisce, per il personale dell’Area II – Docenza, i seguenti orari:

  • 36 ore settimanali per:
  • educatori di asilo nido;
  • docenti di scuola dell’infanzia – IV livello;
  • 24 ore settimanali per:
  • docenti di scuola primaria – V livello;
  • 18 ore settimanali per:
  • docenti delle scuole secondarie di I e II grado paritarie.

Per gli educatori di asilo nido, pertanto, l’orario contrattuale ordinario è di 36 ore settimanali.

  1. Le 100 ore annue di attività accessorie

L’art. 33 stabilisce inoltre che, oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate alla propria funzione, gli educatori di asilo nido e il personale docente sono tenuti a svolgere le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero di ore non superiore a 100 nell’anno.

Il limite è quindi di 100 ore annue massime.

Tra queste attività rientrano, a titolo esemplificativo:

  1. a) colloqui con i genitori;
  2. b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
  3. c) attività di aggiornamento e programmazione;
  4. d) formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;
  5. e) sostituzione di colleghi assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.

È importante sottolineare che l’elenco previsto dal contratto è esemplificativo e non tassativo.

Pertanto, possono rientrare nel monte delle 100 ore anche altre attività che presentino caratteristiche analoghe e siano connesse con il normale funzionamento della struttura educativa e con l’attività professionale dell’educatore.

  1. Le 100 ore non sostituiscono l’attività educativa ordinaria

Le 100 ore annue devono essere tenute distinte dalle attività che costituiscono il normale svolgimento della mansione dell’educatore.

L’educatore, infatti, svolge ordinariamente:

  • le attività educative in presenza dei bambini affidati;
  • le attività preparatorie connesse alla propria funzione;
  • le attività conseguenti e di verifica;
  • la preparazione delle attività educative;
  • la documentazione e la valutazione dei progressi;
  • le altre attività direttamente connesse all’esercizio della funzione educativa.

A queste attività si aggiungono le attività accessorie previste dall’art. 33, che possono essere ricondotte, entro il limite massimo contrattuale, al monte delle 100 ore annue.

  1. Il principio fondamentale: le 100 ore devono essere programmate

Il monte delle 100 ore non dovrebbe essere considerato come un insieme di ore da utilizzare in modo casuale o imprevedibile nel corso dell’anno.

Per quanto possibile, le attività che devono essere svolte nell’ambito delle 100 ore devono essere programmate all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito della programmazione delle attività della struttura.

L’obiettivo è duplice:

  1. consentire alla direzione di organizzare correttamente il funzionamento del servizio;
  2. consentire agli educatori di conoscere con sufficiente anticipo il quadro degli impegni richiesti nel corso dell’anno.

La programmazione non significa necessariamente che sia possibile conoscere fin dall’inizio ogni singola ora che verrà utilizzata nel corso dell’anno. Alcune esigenze, per loro natura, possono infatti emergere successivamente, quali ad esempio le sostituzioni di personale assente.

È però necessario che, per quanto prevedibile, le attività siano individuate, quantificate e calendarizzate.

  1. Un esempio concreto di programmazione

Si consideri, ad esempio, una struttura nella quale siano previste 30 ore annue di colloqui con le famiglie.

Queste ore possono essere inserite nella programmazione annuale e distribuite nel corso dell’anno, ad esempio prevedendo un determinato appuntamento periodico con le famiglie.

Analogamente le restanti ore del monte annuale potranno essere destinate, secondo le esigenze della struttura, a:

  • riunioni;
  • programmazione;
  • aggiornamento;
  • formazione;
  • attività organizzative connesse al funzionamento della struttura;
  • altre attività riconducibili alle previsioni dell’art. 33.

Indeterminabili a priori risultano le ore per le sostituzioni di colleghi assenti.

In questo modo l’educatore può avere, già all’inizio dell’anno, un quadro complessivo dei propri impegni.

  1. Una possibile scheda annuale delle 100 ore

È quindi opportuno che la scuola o il nido predisponga una semplice programmazione annuale, ad esempio:

Attività

Ore

programmate

Colloqui con le famiglie

30

Riunioni e programmazione

25

Aggiornamento e formazione

15

Attività organizzative, altre attività accessorie e sostituzioni

30

Totale programmato

100

La ripartizione è naturalmente indicativa e deve essere adattata alle esigenze della singola struttura.

La programmazione può anche prevedere un numero inferiore a 100 ore, qualora non sia necessario utilizzare l’intero monte massimo.

  1. Le attività non prevedibili

La programmazione iniziale deve comunque lasciare spazio alle esigenze che possono manifestarsi durante l’anno.

Ad esempio, una sostituzione di un collega assente senza congruo preavviso non può evidentemente essere programmata con mesi di anticipo.

In questi casi le ore potranno essere richieste nel corso dell’anno e dovranno essere registrate nel monte delle 100 ore, evitando che il lavoratore perda la possibilità di conoscere quante ore abbia già effettuato e quante ne rimangano.

È pertanto opportuno che la struttura tenga una registrazione progressiva delle ore effettuate, accessibile anche al lavoratore.

  1. Il limite delle 100 ore

Le 100 ore rappresentano un limite massimo annuo.

Non si tratta quindi di un numero di ore che deve essere necessariamente utilizzato ogni anno.

Se, in relazione alle esigenze della struttura, vengono programmate ed effettuate 80 ore, il monte delle attività accessorie sarà pari a 80 ore.

Analogamente, qualora nel corso dell’anno emergano ulteriori esigenze, potranno essere richieste altre attività fino al raggiungimento del limite contrattuale di 100 ore.

  1. Le ore eccedenti le 100

L’art. 33 disciplina espressamente anche l’eventuale superamento del limite.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ciascun docente nell’anno scolastico devono essere retribuite, senza maggiorazione, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, sulla base della quota oraria mensile in atto nel mese di agosto.

Pertanto, il superamento delle 100 ore non determina semplicemente un aumento indefinito degli obblighi del lavoratore: le ore eccedenti il limite contrattuale devono essere remunerate secondo quanto previsto dal CCNL.

  1. Perché è importante una programmazione trasparente

La programmazione delle 100 ore risponde quindi a una precisa esigenza di organizzazione e trasparenza.

L’educatore deve poter distinguere chiaramente:

le 36 ore settimanali di orario ordinario, nelle quali rientrano le attività proprie della funzione educativa;

da

le attività accessorie, che vengono computate nel limite massimo delle 100 ore annue.

Una corretta programmazione consente inoltre di evitare che le attività accessorie vengano percepite come un insieme indistinto di impegni aggiuntivi distribuiti durante l’anno senza una chiara quantificazione.

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELLE SCUOLE NON STATALI

 

 

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COMUNICATO STAMPA

ANINSEI CONFINDUSTRIA E UIL SCUOLA RUA FIRMANO IMPORTANTE ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELLE SCUOLE NON STATALI

Pizzoli: “l’accordo conferma la volontà di ANINSEI di promuovere un modello di confronto fondato su responsabilità, dialogo e attenzione concreta alla qualità del servizio scolastico”
ANINSEI CONFINDUSTRIA, l’Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione e UIL Scuola RUA sottoscrivono l’accordo che disciplina le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale delle scuole non statali, allegato al CCNL ANINSEI.
L’intesa rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il sistema dell’istruzione non statale, poiché definisce con chiarezza un quadro di regole condivise volto a garantire il contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la continuità dei servizi essenziali a tutela degli studenti, delle famiglie e delle comunità educative.
Il Presidente nazionale ANINSEI, Enrico Pizzoli, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come: “La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un importante segnale di maturità delle relazioni sindacali nel settore dell’istruzione non statale”, per poi aggiungere: “abbiamo costruito, insieme alla UIL Scuola RUA, uno strumento equilibrato che tutela i diritti dei lavoratori e, allo stesso tempo, garantisce la continuità di un servizio essenziale quale quello educativo e formativo”.
Il Presidente Nazionale Aninsei ha inoltre evidenziato il valore strategico dell’intesa per il comparto, spiegando che: “questo accordo conferma la volontà di ANINSEI di promuovere un modello di confronto fondato su responsabilità, dialogo e attenzione concreta alla qualità del servizio scolastico”.
Con questa firma, le Parti rafforzano un percorso di relazioni sindacali improntato alla collaborazione e alla definizione di regole certe, trasparenti e coerenti con la specificità del sistema scolastico paritario e non statale.
L’accordo costituisce un tassello significativo nell’attuazione del CCNL ANINSEI, offrendo alle istituzioni scolastiche aderenti un riferimento normativo chiaro per la gestione delle eventuali situazioni di conflitto collettivo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Questo il link per scaricare il documento dell’accordo

Bandi 2025/2026 dell’ENBiScuNS – Ente Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale

 

COMUNICATO STAMPA

IN PUBBLICAZIONE DUE NUOVI BANDI ENBISCUNS

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI LAVORATORI CON CONTRATTO ANINSEI

Il primo a sostegno della genitorialità stanzia fino a 1500 euro mentre il secondo per le attività sportive stanzia fino a 300 euro per singoli lavoratori/lavoratrici

 

Annunciata la prossima pubblicazione di due nuovi Bandi da ENBiScuNS Ente Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale: il primo è per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per il sostegno alla genitorialità, il secondo è quello per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per le attività sportive proprie o dei propri figli. Possono accedere ai due nuovi bandi tutti i lavoratori dipendenti, regolarmente assunti con contratto ANINSEI, mediante compilazione degli appositi moduli pubblicati sul sito https://enbiscuns.it/nei termini previsti da ciascuno dei due bandi.

“Continua il proficuo lavoro avviato dall’ENBiScuNS Ente Nazionale Scuola Non Statale, cioè l’Ente che ANINSEI Confindustria e Federazione UIL SCUOLA RUA hanno affiancato all’EBINS per la gestione della Bilateralità prevista dell’Art. 3 del CCNL 2024-2027”, dichiara il presidente nazionale di ANINSEI Confindustria Enrico Pizzoli, che poi prosegue: “di concerto con la Uil Scuola Rua proseguiamo il virtuoso percorso iniziato a marzo scorso con la pubblicazione del primo bando ENBiScuNS per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese ai lavoratori per il sostegno alla genitorialità, a dimostrazione di quanto il mondo della Scuola non statale tenga davvero, e in modo concreto, ai propri lavoratori”.

“Ben 800 mila euro, così suddivisi: 500 mila per il bando sostegno alla genitorialità e 300 mila per il bando rimborso spese attività sportive a disposizione di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Scuola non statale con contratto ANINSEI – spiega il, presidente dell’ENBiScuNS Ente Nazionale Scuola Non Statale, che invita a compilare gli appositi moduli presenti sul sito ENBiScuNS per aver accesso a tali contributi e che poi aggiunge: “sono previste una serie di misure, in base alle diverse situazioni soggettive con possibili contribuiti individuali che vanno da euro 1.000,00 massimi per ciascun lavoratore/lavoratrice, per il rimborso di spese relative a minori inclusi nel nucleo familiare, fino a contributi individuali di euro 1.500,00 massimi per ciascun lavoratore/lavoratrice, per il rimborso di spese relative a minori disabili inclusi nel nucleo familiare per quanto attiene il bando sostegno alla genitorialità; mentre per quanto attiene al bando rimborso spese attività sportive il contributo massimo erogabile per singolo lavoratore/lavoratrice con contratto ANINSEI è di 300 euro”.

“Preparatevi – il presidente nazionale di ANINSEI Confindustria Enrico Pizzoli –  a presentare le domande: il bando sostegno alla genitorialità  scade il prossimo 15 novembre 2025 alle ore 18, mentre il bando rimborso spese attività sportive sarà attivo fino ad esaurimento fondi”.

 

Roma, 18 ottobre 2025

Legge 55/2024 – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Prime indicazioni

La legge n. 55 del 8.05.2024, in vigore dalla stessa data, ha istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in seno a cui è stato istituito l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici (art. 5, comma 2).
Ai sensi dell’art. 4 della citata legge, per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari i seguenti requisiti:
a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi;
b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 (educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Le condizioni per l’iscrizione all’albo degli educatori professionali soscio-pedagogici, fissate dall’art. 7 della legge, sono le seguenti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;
c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.
La domanda di iscrizione all’Albo va presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, e dunque entro il 6 agosto 2024.
La domanda va presentata al Commissario per la formazione degli Albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali presso il Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
ANINSEI esprime preoccupazione per la mancata espressa esclusione dall’obbligo di iscrizione degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia ed intraprenderà le azioni necessarie per giungere ad una rapida ed espressa esclusione.

CCNL ANINSEI 2024-2027 VERSO LA RATIFICA ENTRO FINE MESE, PRIMA LA CONDIVISIONE CON AZIENDE E LAVORATORI

Aninsei Confindustria

Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
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COMUNICATO STAMPA


CCNL ANINSEI 2024-2027 VERSO LA RATIFICA ENTRO FINE MESE,

PRIMA LA CONDIVISIONE CON AZIENDE E LAVORATORI


“Abbiamo raggiunto un risultato storico, oltre le più rosee aspettative, grazie anche alla lungimiranza e alla perseveranza nell’interlocuzione della Uil Scuola Rua che ha partecipato alle trattative sindacali in modo costruttivo e proficuo per tutti”, è quanto afferma il presidente nazionale ANINSEI CONFINDUSTRIA Enrico Pizzoli, che poi aggiunge: “entro breve provvederemo a sottoporre l’accordo raggiunto con l’Organizzazione sindacale al Direttivo ANINSEI per la condivisione e ad illustrarne i contenuti a tutte le Aziende del comparto, prima della ratifica finale che è prevista per la fine del mese di luglio”.

“La Federazione Uil Scuola Rua ritiene soddisfacente il risultato raggiunto, frutto di un impegnativo lavoro reso possibile anche grazie alla sinergia e al sostegno realizzato con la Segreteria Nazionale”, è quanto afferma Silvia Somigli, Responsabile Nazionale del Dipartimento Scuole Non Statali della Federazione Uil Scuola Rua, che poi prosegue: “E’ prevalsa la volontà di tutelare i diritti delle numerosissime lavoratrici e dei lavoratori ANINSEI, che avranno ora l’opportunità di poter fruire di un nuovo contratto di lavoro. Un contratto decisamente più moderno e compatibile con un contesto storico, dove le istanze del mondo del lavoro delle scuole non statali devono necessariamente garantire migliori condizioni economiche e maggiori tutele”. “Nel corso delle prossime settimane – conclude Silvia Somigli – i contenuti dell’intesa verranno opportunamente illustrati ed esplicitati ai lavoratori e ai componenti gli organismi statutari della Federazione Uil Scuola Rua per la definitiva approvazione”.

 *** I PUNTI FONDAMENTALI DEL NUOVO ACCORDO: ***

  •        Una “Una tantum” di 100,00 euro per il 2024 (da corrispondersi entro novembre 2024).
  • 50,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025 (gli aumenti mensili sono parametrati sul livello VI, da cui proporzionalmente discendono quelli per gli altri livelli);
  • 50,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.
  • 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2027.
    Per un totale di 130,00 euro che sulla base di 1.489,64 €, minimo tabellare attualmente in vigore, per il livello VI, al 1° settembre 2023 risulta essere dell’8,73% superiore all’IPCA per lo stesso periodo e quindi ben superiore all’aumento previsto dall’ISTAT per il costo della vita.
  • 20 euro mensili di aumento del salario di anzianità dal 1° gennaio 2025 a tutti i lavoratori che al 31 dicembre 2024 hanno maturato due anni di servizio
    ininterrotto nello stesso Istituto

Altri fondamentali risultati raggiunti dal nuovo accordo sono:

  • Innanzitutto sono previsti ulteriori 10,00 euro/mensili in più dal 1° gennaio 2025 in busta paga a valere quale rimborso dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso le prestazioni fornite da FasiOpen, che è un Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa senza scopo di lucro che si rivolge alle aziende per offrire ai propri lavoratori ed ai loro familiari una forma di protezione della loro salute e nasce da un accordo tra Confindustria e Federmanager sottoscritto il 29 aprile 2008 per rispondere al crescente fabbisogno di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori. FasiOpen in particolare, come nelle migliori tradizioni mutualistiche che hanno quale fine la maggior tutela possibile dell’assicurato, non prevede alcuna selezione del rischio.
  • Secondariamente è prevista, dal nuovo contratto ANINSEI, l’adesione al fondo pensione integrativa che vale 1% della retribuzione (circa 17,2 euro di media a lavoratore) dal 1° gennaio 2027: è il contributo a carico degli Istituti ANINSEI per tutti i lavoratori che intenderanno aderire alla pensione integrativa.
  • Infine si segnala la valorizzazione ulteriore dell’importantissima figura dell’educatore della prima infanzia che nel nuovo contratto ANINSEI viene equiparata all’insegnante della scuola dell’infanzia, raggiungendo così l’inquadramento superiore, che passa dal terzo livello contributivo al quarto.

Roma, 17 luglio 2024

 

FIRMATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO CCNL ANINSEI PER IL TRIENNIO 2024-2027

Aninsei Confindustria

Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
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COMUNICATO STAMPA


Introdotte forme di welfare innovative tra cui l’adesione ad un fondo pensionistico integrativo e la sottoscrizione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa a carico dell’Azienda, in favore dei lavoratori

FIRMATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO CCNL ANINSEI

PER IL TRIENNIO 2024-2027

Previsti aumenti tabellari che superano l’aumento stimato del costo della vita e sono migliorativi rispetto agli altri contratti di settore.

Ottimizzate infine le educatrici di nido dal terzo al quarto livello


Firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL ANINSEI per il triennio 2024-2027. Introdotte nuove forme di welfare tra cui l’adesione ad un fondo pensionistico integrativo in favore dei lavoratori e la sottoscrizione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, entrambi a carico delle singole Aziende. E inoltre sono previsti aumenti tabellari che superano l’aumento stimato del costo della vita e che risultano essere migliorativi rispetto agli altri contratti di riferimento del settore. Promosse infine le Educatrici della Prima Infanzia che si vedono riconosciuto il passaggio automatico dal terzo al quarto livello retributivo, venendo così equiparate alle Insegnanti della scuola dell’Infanzia.

Il rinnovo del CCNL ANINSEI per il triennio 2024 – 2027 ha presentato comunque difficoltà per una serie di circostanze che hanno reso particolarmente difficili le relazioni sindacali tra le Organizzazioni sindacali e ANINSEI con ripercussioni anche tra le stesse OO.SS.

A conclusione delle lunghe trattative solo UIL-SCUOLA ha proseguito, senza riserve, le trattative sostenendo le sue richieste che hanno portato ad:

Un’ “Una tantum” di 100,00 euro per il 2024 (da corrispondersi entro novembre 2024);

  • 50,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025 (gli aumenti mensili sono parametrati sul livello VI, da cui proporzionalmente discendono quelli per gli altri livelli);
  • 50,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026;
  • 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2027.

Per un totale di 130,00 euro che sulla base di 1.489,64 €, minimo tabellare attualmente in vigore, per il livello VI, al 1° settembre 2023 risulta essere dell’8,73% superiore all’IPCA per lo stesso periodo e quindi ben superiore all’aumento previsto dall’ISTAT per il costo della vita.

Ed inoltre sono previsti ulteriori 20 euro mensili di aumento del salario di anzianità dal 1° gennaio 2025 a tutti i lavoratori che al 31 dicembre 2024 hanno maturato due anni di servizio ininterrotto nello stesso Istituto.

Altri fondamentali risultati raggiunti dal nuovo accordo sono:

Innanzitutto sono previsti ulteriori 10,00 euro/mensili in più dal 1° gennaio 2025 in busta paga a valere quale rimborso dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso le prestazioni fornite da FasiOpen, che è un Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa senza scopo di lucro che si rivolge alle aziende per offrire ai propri lavoratori ed ai loro familiari una forma di protezione della loro salute e nasce da un accordo tra Confindustria e Federmanager sottoscritto il 29 aprile 2008 per rispondere al crescente fabbisogno di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori. FasiOpen in particolare, come nelle migliori tradizioni mutualistiche che hanno quale fine la maggior tutela possibile dell’assicurato, non prevede alcuna selezione del rischio.

Secondariamente è prevista, dal nuovo contratto ANINSEI, l’adesione al fondo pensione integrativa che vale 1% della retribuzione (circa 17,2 euro di media a lavoratore) dal 1° gennaio 2027: è il contributo a carico degli Istituti ANINSEI per tutti i lavoratori che intenderanno aderire alla pensione integrativa.

Infine si segnala la valorizzazione ulteriore dell’importantissima figura dell’educatore della prima infanzia che nel nuovo contratto ANINSEI viene equiparata all’insegnante della scuola dell’infanzia, raggiungendo così l’inquadramento superiore, che passa dal terzo livello contributivo al quarto.

“Sono molto contento dell’eccellente risultato raggiunto”, è quanto afferma il presidente nazionale ANINSEI CONFINDUSTRIA Enrico Pizzoli, che poi aggiunge: “la trattativa è stata molto lunga e complessa e i notevoli risultati raggiunti in favore di tutti i lavoratori del settore della Scuola non Statale favoriscono il superamento dell’amarezza di non aver ottenuto la firma dell’accordo da parte delle sigle CISL SCUOLA e SNALS SCUOLA che per motivi diversi hanno disertato il tavolo, ma sono fiducioso che alle prossime occasioni il dialogo potrà essere di nuovo ricucito e magari al rinnovo del 2028, come avvenne alla firma del primo rinnovo contrattuale della scuola non statale ANINSEI, avvenuto nel 1978, ci si potrà sedere al tavolo di nuovo, tutti insieme”.

“Anche io mi auguro che in futuro si possa ricucire un dialogo con le OO.SS. non firmatarie” – aggiunge poi Luigi Sepiacci di ANINSEI che ha guidato la delegazione per le trattative per il rinnovo – “volto al bene comune e alla salvaguardia dei lavoratori e del settore, e tutti comprendano che vanno superate le discriminazioni quale ad esempio il superamento della discriminazione da parte dello Stato del maggior onere del trattamento contributivo previdenziale dei lavoratori della scuola non statale rispetto a quello per i lavoratori della scuola statale, e della discriminazione delle scuole gestite da enti commerciali che se anche applicano rette uguali o inferiori a quelle scuole gestite da enti non commerciali, quali si dichiarano quelli religiosi, percepiscono contributi nettamente inferiori.”

Roma, 15 luglio 2024