AMMORTIZZATORI SOCIALI : PRINCIPALI NOVITÀ

AMMORTIZZATORI SOCIALI: PRINCIPALI NOVITÀ

a cura dell’avv. Innocenzo Megali, Consulente ANINSEI Confindustria.

  • CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO 

Artt. 68, 69 e 71 DL Rilancio – Artt. 19, 20, 21, 22 ter, 22 quinquies DL Cura Italia

1) LAVORATORI DESTINATARI: tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.

2)DURATA DEL TRATTAMENTO:  ulteriori 9 settimane aggiuntive sia per la cassa ordinaria che per gli altri ammortizzatori sociali, tra cui  FIS e Cassa Integrazione in deroga, per complessive 18 settimane, così suddivise:

  • 14 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (9 + 5 settimane a condizione che le prime 9 siano state interamente fruite);
  • 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori dei settori turistico ed affini per i quali è possibile fruirne anche per periodi anteriori al 1° settembre.
  • Quindi 18 settimane per tutte le tipologie e restano le 4 settimane per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui al D.L. 9/2020.

3) CONSULTAZIONE SINDACALE: dall’entrata in vigore del decreto legge “Rilancio” è nuovamente necessario che i datori di lavoro espletino la fase di informazione sindacale e, qualora richieste, quelle di consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda  di cassa  integrazione ordinaria o di assegno ordinario  con causale “emergenza COVID-19” deve essere presentata:

–  entro la fine del mese successivo (non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

– entro  il  31 maggio 2020 per quanto riguarda sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

5) PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS: Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano  i relativi trattamenti, possono  fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Entro il giorno 5 del mese successivo le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda.  Entro il giorno 15  i datori di lavoro comunicano con il mod.sr41 i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, che l’INPS dispone entro la fine del mese stesso. Per il periodo 23 Febbraio-30 Aprile 2020  dovranno essere inviati i modelli per il pagamento entro 15 gg. dall’entrata in vigore del D.L. “rilancio”.

5) NOVITA’ PER IL FIS:  E’ prevista l’erogazione degli assegni familiari

Per la cigo e cigd gli assegni familiari erano previsti, mentre per fis e fsba non erano previsti. La disposizione  potrebbe essere retroattiva.

Il trattamento differenziato era considerato non congruo.

6) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Artt. 70 e 71 DL Rilancio – Artt. 22, 22 ter e 22 quater DL Cura Italia

Intervenute anche per la cassa integrazione in deroga le medesime modifiche relative ai beneficiari e alla durata di cui ai trattamenti ordinari:

  • posticipato al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari del predetto ammortizzatore devono risultare alle dipendenze dei datori richiedenti;
  • incrementata la durata del trattamento (18 settimane) da fruire secondo la duplice articolazione temporale ( 9 + 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, a condizione che le prime 9 siano state autorizzate, e ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).

Introdotta nuovamente la necessità di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza epidemiologica.

Con riferimento agli aspetti procedurali, è stato inserito l’art. 22quater nel DL Cura Italia, ai sensi del quale i trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime 9 settimane sono richiesti dai datori di lavoro direttamente all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome – il cui numero sarà individuato con apposito decreto ministeriale – il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Inoltre, solo con riferimento alle imprese multilocalizzate, è stata introdotta la possibilità per il datore di anticipare il trattamento di integrazione.

La domanda di concessione può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Semplificata, infine, la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, che provvederà, nel termine di 15 giorni dalla domanda, all’anticipazione del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate e, a seguito della successiva completa trasmissione dei dati da parte dei datori del lavoro, al pagamento del trattamento residuo.

7) SOVVENZIONI PER I SALARI

Artt. 60 e 61 DL Rilancio

Introdotta la possibilità da parte delle Regioni, Provincie autonome e gli Enti territoriali di concedere – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – aiuti di Stato per contribuire ai costi del personale delle imprese di determinati settori, regioni o dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia al fine di evitare i licenziamenti.

La sovvenzione, in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi a carico del datore), può essere concessa per un massimo di 12 mesi e a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è riconosciuto l’aiuto.

La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 e può essere cumulata con altre misure di sostengo all’occupazione e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

  • LICENZIAMENTI 

Art. 80 DL Rilancio – Art. 46 DL Cura Italia 

Elevato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le relative procedure. Non si potrà quindi procedere ai recessi sino alla data del 17 agosto 2020.

Concessa la possibilità al datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

  • INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

Art. 87 DL Rilancio

Concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.

  • NASPI e DIS-COLL

Art. 92 DL Rilancio

Prorogate per ulteriori due mesi le prestazioni di disoccupazione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre misure di sostegno al reddito per far fronte al Covid-19.

MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 23 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO INDENNIZZATO

MISURA E DURATA: diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale indennizzato per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

DESTINATARI:

  • –  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
  • –  genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • –  genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

NOTA BENE: qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quest’ultimi saranno convertiti nel congedo speciale, di cui al comma 1 dell’art. 22, con diritto alla specifica indennità.

INDENNITÀ: i periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

NOTA BENE: la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto b) ASTENSIONE NON INDENNIZZATA
MISURA E DURATA:
astensione dal rapporto di lavoro senza alcun indennizzo con diritto alla

conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.

DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: ai sensi dell’art. 23, comma 6, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti.

INDENNITÀ: il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

  1. c) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: in alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere al bonus baby sitting.

Articolo 25 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO E ASTENSIONE

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, hanno diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, qualora questi siano genitori di figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di

lavoro.

  1. b) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari del settore pubblico, hanno diritto a fruire, in alternativa al congedo, del bonus baby sitting.

IMPORTO: 2.000 euro complessivi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Articolo 26 (d.l. “Cura Italia”) – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

LIMITE DI SPESA: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l’anno 2020.

Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità
MISURA TRATTAMENTO:
indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro per il mese di marzo.

DESTINATARI:

  • –  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • –  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • –  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie,

  • –  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente

alla medesima data;

  • –  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato

almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

  • –  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri

versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Articolo 96 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità collaboratori sportivi

DESTINATARI: titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: l’indennità di 600 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020

MODALITÀ DI RICORSO: le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Articolo 44 (d.l. “Cura Italia”) – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

DESTINATARI: i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro.

Ai sensi del decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l’anno 2019):

  1. a) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata “limitata dai provvedimenti restrittivi” adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica. b) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o “cessato”, o “ridotto”, o “sospeso” la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemio- logica e, a tal fine, valgono i seguenti parametri:
  2. cessazione dell’attività: partita IVA chiusa fra il 23 febbraio e il 31 marzo;
  3. riduzione o sospensione dell’attività: riduzione pari o superiore al 33% del reddito (determinato in base a ricavi-costi con applicazione del principio di cassa) del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  4. c) i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi per l’anno di imposta 2018 di un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

MISURA E TRATTAMENTO: istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il decreto 28 marzo 2020 individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall’art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

MODALITÀ DI RICORSO: Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Le domande vanno presentate, a partire dal 1° aprile ed entro il 30 aprile 2020, ai rispettivi enti di previdenza privata e possono essere inoltrate ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’art. 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle risorse disponibili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza privati, dietro apposita rendicontazione.

Articolo 44-bis (d.l. “Cura Italia”) – Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

DESTINATARI:

  • –  collaboratori coordinati e continuativi;
  • –  titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • –  lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti

all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

MISURA E TRATTAMENTO: indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

MODALITÀ DI RICORSO: il trattamento è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 82 (d.l. “Rilancio”) – Reddito di emergenza
DESTINATARI:
Nuclei familiari per i quali siano verificati, al momento della domanda, tutti i seguenti requisiti:

  1. a)  residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  2. b)  un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (determinata in un minimo di 400 e un massimo di 800 euro);
  3. c)  un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  4. d)  un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

MISURA E TRATTAMENTO: il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’ISEE.

MODALITÀ DI RICORSO: il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.

Articolo 84, commi 1-7 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI: liberi professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori (anche somministrati) stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo della relativa indennità.

MISURA E TRATTAMENTO: Per il mese di aprile 2020 prevista l’erogazione di un’indennità pari a 600 euro in favore dei soggetti che ne abbiano già beneficiato nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000 euro.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000

euro e possono beneficiarne, al ricorrere di specifiche condizioni, le seguenti categorie di lavoratori:

  1. i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). I soggetti devono presentare all’Inps la domanda unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti.
  2. i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 84, commi 8-11 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI (1): Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

MISURA E TRATTAMENTO: è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

DESTINATARI (2):

  1. a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  3. c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 85 (d.l. “Rilancio”) – Indennità per i lavoratori domestici

DESTINATARI: Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

MISURA E TRATTAMENTO: Per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

Articolo 98 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Indennità) DESTINATARI: Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • –  il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • –  il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • –  le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,

riconosciuti dal CONI e dal CIP;

  • –  le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

Articolo 103 (d.l. “Rilancio”) – Emersione di rapporti di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei tre settori di attività

  1. a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non

conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

  1. c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro possono presentare istanze:

  1. per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  2. per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
  1. per l’assunzione di lavoratori in possesso del permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, previsto in via speciale.

LAVORATORI DESTINATARI:

  1. I) Cittadini stranieri la cui presenza in Italia sia precedente all’8 marzo e che da quella data non abbiano lasciato il territorio nazionale e che, alternativamente, siano stati:
  • –  “fotosegnalati”, ovvero sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • –  “identificati”, ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza di una

dichiarazione di presenza;

  • –  in possesso di documentazione avente data certa proveniente da organismi pubblici che ne attesti

la presenza.

  1. II) Cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le istanze di emersione possono essere presentate a far data dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità stabilite con decretazione ministeriale da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, presso:

  1. a)  l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. b)  lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno;
  3. c)  la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda. Per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo, il contributo è determinato nella misura di 130 euro al netto dei costi dell’istanza di rilascio, che non possono superare i 30 euro.

Lo sportello unico per l’immigrazione (SUI) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

BENEFICI: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di emersione nei modi richiesti, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

 

6° Webinar ANINSEI Confindustria: 12 maggio ore 16.00

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

“Il decreto di maggio e le novità per ammortizzatori sociali e licenziamenti”

6° WEBINAR GRATUITO APERTO A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Martedì 12 maggio alle ore 16;00 si terrà il 6° webinar organizzato da ANINSEI Confindustria.

Il webinar sarà condotto dall’avv. Innocenzo Megali, consulente di ANINSEI Confindustria.

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e le saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti i soci ed anche a chi non è ancora iscritto ad ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di lunedì 11 maggio 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci. 

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, ruolo, e-mail, telefono).

6-vebinar

 

Manfredi da indicazioni per la fase 2 e 3

Con il 4 maggio siamo entrati in quella che viene definita la fase 2 dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Il prof. Gaetano Manfredi, ministro dell’Università, con una nota indirizzata ai rettori e direttori generali delle università, ai presidenti e ai direttori delle Istituzioni AFAM e ai presidenti e ai direttori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR per favorire con immediatezza una programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3. Ricorda il ministro che il sistema della formazione superiore e della ricerca non si è mai fermato e, seppur con le fisiologiche difficoltà, ha dato esempio di come una situazione di profonda complessità possa essere affrontata come una opportunità.

Ritiene che, anche in questo delicato momento di avvio di una progressiva ripresa di tutte le altre attività, il sistema della formazione superiore e della ricerca può e deve agire come un punto di riferimento non solo per altri settori del Paese, ma anche e soprattutto per tutte le persone impegnate nel sistema, studenti, ricercatori e il personale tutto.

Trasmette come allegato alla nota uno schema analitico che vuole essere uno strumento utile per assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole istituzioni.

Indica come prioritarie quattro direttrici, così sintetizzabili:
A. garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo;
B. assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia pregiudicato dalla emergenza in atto;
C. garantire un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività di ricerca a tutti i livelli ed in ogni ambito scientifico
D. assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alle strutture disponibili e al numero delle persone coinvolte.

Ha individuato ulteriori 2 fasi:

  • Fase 2, da attuarsi con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del dPCM del 26 aprile 2020, ovvero a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020;
  • Fase 3, da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021;

per le quali, ovviamente, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti.

 PDFi Allegato a nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798

5° Webinar ANINSEI Confindustria: 4 maggio ore 16.00

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

“Scuole libere soluzioni da adottare e iniziativa da intraprendere“

“WEBINAR GRATUITI APERTI A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Il 4 maggio alle ore 16;00 si terrà il 5° webinar organizzato da ANINSEI Confindustria.

Il tema che verrà trattato con l’aiuto dell’avv. Innocenzo Megali, consulente di ANINSEI Confindustria.

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e le saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti, soci ed anche a chi non è ancora iscritto ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di lunedì 4 maggio 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci. 

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, e-mail, telefono).

4° Webinar ANINSEI Confindustria: 29 aprile ore 17.00

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

“WEBINAR GRATUITI APERTI A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Il 29 aprile alle ore 17;00 si terrà il 4° webinar organizzato da ANINSEI Confindustria. “Gestione della liquidità e il ricorso al credito” il tema che verrà trattato con l’aiuto di tre esperti: l’avv. Innocenzo Megali,il dott. Nicolò Castello e la dott.ssa Antonella .Palazzolo..

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti, soci ed anche a chi non è ancora iscritto ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di martedì prossimo, 28 aprile 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci. 

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, e-mail, telefono).

 

Gestione della liquidita e ricorso al credito

AUDIZIONE VII COMMISSIONE SENATO

ANINSEI-Confindustria2020

INTERVENTO AUDIZIONE DEL 23 APRILE 2020 VII COMMISSIONE SENATO

Un sentito ringraziamento per questa opportunità di audizione unica occasione per far sentire la nostra opinione, considerato che la cosiddetta “Commissione parità” storico tavolo di consultazione delle associazioni rappresentative della scuola paritaria non è stato ricostituita dai ministri dell’istruzione di questo governo.

Le rappresentanze delle scuole paritarie non sono state neppure inserite nella task force per la scuola.

Due sono i punti che vorrei riuscire ad affrontare nel brevissimo tempo concessomi.

Telegraficamente.

Primo.

Si parla di avvio dell’anno scolastico2020/2021 ma si trascura un elemento fondamentale che si riassume in quesito che vi rivolgo:

Che cosa succederà se le scuole paritarie non saranno in grado di riaprire? Dove verranno collocati i 900.000 studenti che attualmente la frequentano?

Questa che in altri tempi era una ipotesi accademica oggi purtroppo è una realtà che non si può ignorare.

A settembre se non verranno presi seri provvedimenti il 50% delle scuole paritarie non sarà in grado di riaprire perché i genitori non sono più in grado di pagare le rette e le scuole, inoltre, subiranno l’ultimo e fatale saccheggio da parte delle scuole statali dei loro docenti. A docenti a cui va tutta la nostra gratitudine perché da subito hanno saputo, perché prontamente formati, erogare una educazione a distanza di alta qualità estesa dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Ai genitori di questi 500.000 studenti va detto chiaramente in che condizioni verranno accolti i loro figli nella scuola statale oppure bisogna adottare misure a loro sostegno per permettere loro di seguitare a pagare le rette scolastiche, che consentono alle scuole paritarie di sopravvivere. Quindi va concesso subito un credito di imposta a copertura delle rette scolastiche pagate e documentate.

Per quanto alla docenza si dovrà permettere chiaramente alle scuole di assumere docenti non abilitati purché con i titoli adeguati alla classe di concorso e il conseguimento dei 24 crediti e con l’obbligo per le scuole di formarli adeguatamente.

L’EBINS l’ente bilaterale dell’ANINSEI e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL ha già stanziato 1 milione di euro per la formazione dei docenti ed altro potrà fare se necessario.

Secondo.

Per la riapertura delle scuole non si può aspettare la scoperta di un vaccino, che molti virologhi sostengo di difficile realizzazione in quanto si tratta di un vaccino difficilissimo da stabilizzare.

Quindi, seriamente si devono fissare le norme di sicurezza delle scuole per la salvaguardia degli studenti e del personale e consentire a quelle che possono rispettarle di riaprire mentre le altre potranno seguitare a lavorare con la formazione a distanza.

Si eviterà così di recare ulteriori danni ad una generazione tenuta per troppo tempo lontana dai banchi di scuola.

Si potranno garantire agli studenti esami di Stato in presenza, dignitosi, ed evitare loro l’umiliazione di essere indicati come i “diplomati del 2020” e garantire agli studenti privatisti un esame che non li discrimini.

E infine consentirà ai genitori di poter agevolmente tornare sui luoghi di lavoro non avendo il problema di dove, come e a chi affidare i propri figli.

Grazie dell’attenzione.

Il Presidente
Ing. Luigi Sepiacci

LaPresse intervista al Presidente ANINSEI: Asili privati pronti a riaprire

LaPresse 15:45 21-04-20 LPN-INTERVISTA Coronavirus, Aninsei Confindustria: Asili privati pronti a riaprire
Di Silvia Caprioglio
Torino, 21 apr. (LaPresse)

Con l’avvio della ‘fase 2′ molti genitori a maggio torneranno a lavoro e in alcune regioni come il Piemonte si parla di riaprire i nidi per andare in soccorso alle famiglie che non sapranno a chi affidare i figli. “Noi siamo pronti a ripartire senza dubbio e a garantire servizi anche in estate”, afferma a LaPresse Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei Confindustria, Associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e di istruzione, che raccoglie 600 gestori associati, per circa 2500 unità scolastiche.
DOMANDA. Qual è la situazione di nidi e scuole private? RISPOSTA. Per i nidi, se si continua così senza nessun aiuto, a settembre ce ne saranno la metà. Solo i più forti potranno forse sopportare tutto questo, indebitandosi e raddoppiando le rette il prossimo anno. C’è il rischio poi che vengano ridimensionati. Si è cercato di portare avanti qualche attività online, ma è possibile solo per i bambini un po’ più grandi. Il personale per qualche periodo può andare in cassa integrazione o in Fondo di integrazione salariale, ma non sappiamo quanto durerà e quando ci faranno riaprire, come pagare gli affitti delle strutture e le utenze.
D. Con la ripartenza di buona parte delle attività molti genitori torneranno a lavoro, voi sareste pronti a ripartire col servizio? R. Sembra assurdo voler riaprire le aziende senza che le famiglie abbiano dove poter portare i figli. Noi siamo pronti a ripartire senza dubbio. Certamente ci saranno realtà che non avranno grossi problemi e altre che ne avranno. Però generalmente gli spazi sono abbastanza ampi e la densità limitata, il rapporto è mediamente di un educatore/docente ogni 7 bambini, quindi c’è la possibilità di gestirli bene. C’è desiderio di ripartire per tutta la scuola, dell’infanzia, le elementari e le medie.
D. Molte famiglie saranno impegnate con il lavoro anche d’estate, non è detto che si possa andare in vacanza, sareste in grado di accogliere i ragazzi anche durante quei mesi? R. Possiamo sopperire per giugno, luglio, e qualcuno potrebbe aprire anche ad agosto, perchè parte del personale ha già usufruito delle ferie. Potremmo senz’altro dare un servizio fino alla ripresa di settembre.
D. Sarete attrezzati per il nuovo anno scolastico, con il distanziamento che bisognerà garantire finchè non si troverà un vaccino? R. Noi non abbiamo classi pollaio, le distanze saranno garantite tranquillamente. Abbiamo fatto una grossa consultazione della base dei nostri associati e non sono emersi problemi. Anzi, noi saremmo per fare gli esami di Stato in presenza, c’è la possibilità di farli in maniera adeguata, usando le palestre nel caso che nelle aule non si fosse sufficientemente distanziati.
D. Quali sono le vostre richieste al governo? R. Abbiamo chiesto un aiuto alle famiglie tramite il credito di imposta sulle rette, quantomeno in questo periodo di sospensione. Perchè a settembre ci sarà non solo il problema di come accogliere i ragazzi in aula, ma anche che le famiglie dovranno sobbarcarsi di nuovo la spesa. Per i nidi e le scuole di infanzia spesso non c’è alternativa ad affidarsi alle strutture private, perchè nel pubblico non ci sono posti, ma oggi come oggi non c’è neanche per gli altri ordini e gradi, perchè se noi chiudiamo non so i ragazzi dove potranno andare, a riempire ancora di più le classi pollaio? Già si parla di fare più turni, ma non basteranno. E non è che per lo Stato non sarebbe un costo, si parla di 6-7 miliardi per il servizio dato dalle scuole private. Sosteniamo che le risorse vadano date alle famiglie, non alle scuole; i soldi dati a pioggia sono sempre quelli meno produttivi, e col credito di imposta non richiederebbero nemmeno liquidità immediata.
scp/vln
211545 Apr 2020

Tempi intervista il Presidente ANINSEI

Immagine

Sulle scuole paritarie proprio non ci siamo
di Pietro Piccinini 21 aprile 2020 Interni
(intervista al Presidente di ANINSEI Confindustria)

Il Sole 24 Ore anticipa le misure «allo studio» del governo per gli istituti non statali. Neanche lontanamente quel che serve per evitare la «chiusura di massa». Parla Luigi Sepiacci di Aninsei (Confindustria scuole libere)
Aula di scuola chiusa per coronavirus
Sul tema delle scuole paritarie a rischio chiusura a causa dell’emergenza coronavirus, ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo che lasciava spazio a pochi dubbi.
Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Istruzione, si legge, «le scuole paritarie in Italia, sono 12.564 (contro le 40 mila statali) e accolgono 866.805 studenti (a fronte dei 7,5 milioni iscritti al pubblico): la fetta principale, 524.031, sono nel segmento della scuola dell’infanzia (compresi asili e materne)». Ebbene, è noto che le scuole paritarie nel nostro paese sono in maggioranza di ispirazione religiosa. Ma è chiaro che una loro «eventuale chiusura di massa» – per usare un termine sempre del quotidiano di Confindustria – non rappresenterebbe un guaio soltanto per i cattolici.
Una «eventuale chiusura di massa» delle scuole paritarie sarebbe un problema per tutti perché le scuole paritarie non sono “le scuole cattoliche”, sono innanzitutto le scuole libere. Tanto è vero che l’allarme dalle colonne del Sole 24 Ore lo lancia Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei Confindustria, che come suggerisce il nome associa 600 istituti non statali non certo su basi confessionali. Dice Sepiacci, parlando delle rette scolastiche:
«A marzo ha pagato il 30% delle famiglie, ad aprile nessuno, anche chi sta usufruendo della didattica a distanza. Se continua così a settembre rischiamo di avere il 50-60% degli asili chiusi. E quelli che resteranno in piedi saranno costretti a raddoppiare le rette».
Infatti «gli asili nido e le scuole dell’infanzia», precisa Sepiacci a Tempi, «sono i più esposti alla crisi» perché per via dell’età dell’utenza ovviamente non possono contare più di tanto sulla didattica a distanza per continuare a erogare il servizio. In più «normalmente sono piccole strutture che servono di solito territori abbastanza circoscritti, e che dunque non hanno risorse per potere affrontare 4 o 5 mesi senza entrate ma con affitti e altre spese regolari».
Per le paritarie degli altri gradi di istruzione non è che le cose vadano molto meglio. Secondo Sepiacci, «dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado almeno il 30 per cento delle scuole paritarie è a rischio», perché anche se queste possono fare molta più didattica a distanza rispetto agli asili, «le famiglie nella situazione attuale di chiusura generale hanno comunque difficoltà a pagare, e hanno già iniziato a non farlo».
Si capisce quindi perché Il Sole 24 Ore paventi una «eventuale chiusura di massa», e perché lo faccia in termini non “cattolici” ma molto laici:
«Un extra-costo rischia di pagarlo anche lo Stato. Un’eventuale chiusura di massa delle scuole paritarie costerebbe alla collettività circa 5-6 miliardi di euro all’anno, considerando che, secondo l’Ocse, la spesa media complessiva per uno studente è in Italia di circa 6.500 euro all’anno».
E il bello è che in questo “danno potenziale” stimato di 5-6 miliardi di euro, puntualizza ancora Sepiacci a Tempi, «non sono considerati i nidi: il costo potenziale per lo Stato è di 5-6 miliardi solo per i gradi dalla scuola dell’infanzia in su».
Nei giorni scorsi gli appelli e le proposte concrete da parte delle stesse scuole paritarie e da parte della politica si sono moltiplicati, e i dati snocciolati fin qui non sono certo nuovi ai nostri lettori. La novità dell’articolo del Sole è che presenta le misure con cui «il governo sta pensando di aiutare il mondo delle paritarie».
E quali sono queste misure? Gli interventi «a oggi allo studio» sono due, informa il quotidiano economico, e sono in alternativa tra loro. Il primo è «un potenziamento delle detrazioni vigenti», che a oggi arrivano al 19 per cento di un massimo di 800 euro di spesa. Un gran bel segnale, come abbiamo sempre detto, ma comunque spiccioli a fronte di «rette a carico delle famiglie» che – ricorda Il Sole 24 Ore – «oscillano dai 2 mila ai 4-5 mila euro, a seconda del grado di istruzione». Facile immaginare che un «potenziamento» di spiccioli equivarrebbe ad altri spiccioli.
La seconda misura «allo studio» del governo sarebbe un fondo ad hoc che, avverte il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi, «dovrà avere una capienza di non meno di 100 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà con i pagamenti». Basta fare i conti della serva per capire di cosa stiamo parlando: 100 milioni di euro divisi per 866.805 studenti delle paritarie fanno 115 euro e 37 cent a testa. In alternativa, 100 milioni di euro divisi per 12.564 scuole paritarie fanno 7.959 euro a scuola (i cent possiamo risparmiarceli in questo caso).
Insomma, non ci siamo proprio. Parlando con Tempi, Sepiacci non entra nel merito delle misure prospettate dal quotidiano, ma «l’ordine di grandezza» che ha in mente il presidente di Aninsei per evitare il disastro «sicuramente è quello dei miliardi». «Sia ben chiaro però: è noto a tutti che anche prima della pandemia non era un periodo fiorente per le scuole paritarie, tutt’altro. Non chiediamo che lo Stato si metta a fare adesso operazioni di salvataggio di casi disperati». Il punto è, come per tante altre aziende, «garantire subito la liquidità che avrebbe consentito alle paritarie sane di non avere bilanci in rosso, ma che sta venendo meno per via delle difficoltà economiche delle famiglie».
Per questo, «più che contributi diretti, che spesso per altro sono fonte di sperequazione tra gli istituti», Aninsei ritiene giusto «puntare sulle detrazioni», ossia «un aiuto alle famiglie degli alunni delle paritarie, a fronte della dimostrazione di aver dovuto pagare le rette scolastiche». Concretamente, Sepiacci pensa alla «detraibilità totale di quanto le famiglie hanno versato in questi mesi in cui hanno dovuto rinunciare al servizio o usufruirne in maniera ridotta», se necessario «prevedendo un tetto di spesa parametrato al costo standard» (i 6.500 euro citati sopra, anche se osservatori diversi dall’Ocse lo stimano di molto superiore). Un intervento del genere, tra l’altro, potrebbe evitare anche una guerra fra poveri, ovvero tra scuole sull’orlo del crac e famiglie impoverite, magari con gli avvocati in mezzo.
Da buon esponente del mondo di Confindustria, Sepiacci non può fare a meno di notare come una possibile strage di scuole paritarie avrebbe effetti sull’intera economia: «Il problema è che sono le famiglie che rischiano di andare a rotoli», dice a Tempi. «Dunque non è appena questione di salvare la scuola non statale, che alcuni considerano un lusso (a torto, perché poi se il servizio non lo eroghiamo noi lo deve garantire lo Stato). Il problema è che se vanno in difficoltà le famiglie, tutta l’economia rischia di non ripartire più».
Anche per questo un sistema di detrazioni per Aninsei sarebbe preferibile al classico aiuto a pioggia: «Sarebbero soldi che di fatto lo Stato, rinunciando al corrispondente incasso in tasse, “spenderà” nel 2021, cioè tra un anno. Per di più il contribuente, a fronte di questo vantaggio fiscale, dovrebbe presentare fatture regolarmente emesse dalle scuole: è tutto imponibile che deve emergere e che alimenterà a sua volta il ciclo, “assorbendo” il costo della misura per lo Stato».
L’alternativa rischia di essere un bagno di sangue per le casse pubbliche. Non solo dello Stato, ma anche degli enti locali, che per altro secondo Sepiacci si stanno muovendo molto più rapidamente del governo centrale (un esempio sono i 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio a favore degli asili, sia pubblici che privati). In ogni caso, «qualcosa dovrà succedere sicuramente. Se riaprono le fabbriche ma non riaprono le scuole paritarie, ai bambini chi ci pensa, il Comune?»

Commissioni Esame di Stato 2020 – DM 17 aprile 2020

Con il DM 197 del 17 aprile 2020 il Ministro Azzolina ha dettato le Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 innovate rirpetto al passato per l’emergenza Covid-19. Le commissioni sono costituite in ragione di una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti e i docenti avente i requisiti, mentre i commissari sono designati dai competenti consigli di classe tra i docenti della classe, uno o più commissari posso essere individuati per entrambe le classi.
Ciascuna classe terminale, statale o paritaria – comprese le classi articolate su più indirizzi di studio – confluisce in una sola commissione. Le Commissioni possono essere miste 1 classe di scuola statale e una classe di scuola paritaria. Per gli abbinamenti si deve procedere nell’ordine:
1°: tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
2°: tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
3°: qualora per difficoltà obiettive non sia possibile rispettare i criteri sopra è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali); infine in via residuale si possono abbinare due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non siano le stesse tra i due
indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso ma è sufficiente che la disciplina o la classe di concorso coincidente sia una sola.

WEBINAR con i Consulenti ANINSEI Confindustria

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

“3 WEBINAR GRATUITI APERTI A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Al fine di fornire validi aiuti e suggerimenti a tutti i gestori per operare le migliori scelte in questo tragico momento i cui effetti si ripercuoteranno sul futuro delle nostre scuole, ANINSEI Confindustria organizza 3 webinar con i nostri esperti consulenti supiattaforma Webex Cisco messa a disposizione da apple Education di Milano con il supporto tecnico di Rstore

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti, soci ed anche a chi non è ancora iscritto ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di lunedì prossimo, 4 aprile 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci.

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, e-mail, telefono).

Di seguito i tre webinar di ANINSEI:

  • FIS E CIG: COSA FARE E COME FARE dalle ore 16 alle 17.15 di lunedì 6 aprile 2020
  •  LE RETTE SCOLASTICHE: PROBLEMATICHE LEGALI E CONTRATTUALI dalle ore 16 alle ore 17.15 di martedì 7 aprile 2020
  • LA SOSPENSIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE VERSO LE BANCHE E LE MISURE DI SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE dalle ore 16 alle ore 17.15 di mercoledì 8 aprile 2020

Roma, 4 aprile 2020

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, e-mail, telefono).

Ammortizzatori-socialiRette-scolasticheBanche-Fisco