Il Decreto D’Alia e la scuola paritaria

Roma, 17 agosto 2013
Nel testo in preparazione per il Decreto troviamo:

CAPO III
Norme in materia di istruzione
Art.19
Norme in materia di parità scolastica
1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”

Con la scusa di colpire i “diplomifici” si cerca di dare un altro colpo alla scuola paritaria riproponendo norme già ampiamente dibattute e per le quali si è dimostrata la inefficacia contro il fenomeno dei diplomifici.
Fenomeno, fortunatamente limitato, che potrebbe essere combattuto facilmente con le norme già esistenti se venissero applicate.

L’on. Elena Centemero, responsabile scuola del PDL ha così dichiarato: «Ho già manifestato il mio pensiero. “Sono fortemente contraria ad una modifica della legge 62 del 2000. È lo strumento sbagliato. Non accettiamo più questo modo di procedere. Noi questo articolo non lo votiamo”.»
L’ANINSEI la ringrazia per questa presa di posizione.

ANINSEI vs OO.SS. – La toppa è peggio dello strappo di Luigi Sepiacci

Roma, 2 agosto 2013
Le OO.SS. FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL, firmatarie del CCNL rispondono alle dichiarazioni dell’ANINSEI apparse nelle agenzie di stampa, con un comunicato stampa dal curioso titolo: “SCUOLA NON STATALE: le OO.SS. per la tutela dei lavoratori”http://www.flcgil.it/files/pdf/20130802/comunicato-unitario-scuola-non-s… , ma la toppa con cui cercano di coprire la rottura con l’ANINSEI è peggio dello strappo.
Le OO.SS., dopo aver ricordato che nel settore della scuola non statale operano tre CCNL distinti sottoscritti da loro con l’AGIDAE (scuola cattolica), la FISM (nidi e scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana) e l’ANINSEI (scuola laica), che pur avendo istituti contrattuali comuni, differiscono in modo significativo nella parte economica, affermano, dando prova di cattiva memoria, che tali differenze retributive sono imputabili ad un gap storico risalente al 1981 ovvero alla stipula dei primi CCNL unitari.
In verità l’11 settembre 1978 Aninsei, Fiinsei, Sigisl firmavano con Sindacato nazionale scuola-Cgil, Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns), Uil-scuola, unitariamente, il CCNL per la scuola privata per il triennio 01.10.1978 – 30.09.1981 che faceva seguito al CCNL sottoscritto dall’ANINSEI con la UIL nel 1975.
Nel 1979 le stesse OO.SS. sottoscrivevano con la FISM un CCNL per la scuola materna che si andava a sovrapporre al CCNL ANINSEI e nel 1981 infine un nuovo CCNL per le scuole religiose con l’AGIDAE e hanno proseguito questa tricotomia del fronte datoriale giocando su tre tavoli per oltre 30 anni e permettendo alla scuola religiosa di ridurre progressivamente il peso di concessioni retributive operate in periodi di supremazia.
Oggi voler ribaltare le responsabilità delle proprie scelte sull’ANINSEI è operazione ridicola anche perché unica associazione a rispondere alla lettera dell’8 maggio e a rendersi disponibile, come sempre, al confronto, anche sulla proposta di addivenire ad un contratto unico.
Per le OO.SS. rimane incomprensibile quale sia il paventato effetto dumping denunciato dall’ANINSEI dopo aver ribadito che l’accordo consente agli istituti adenti all’AGIDAE possano attivare nuove assunzioni ricorrendo a retribuzioni con una riduzione del 18% di quelle tabellari.
Poiché repetita iuvant, visto che non lo hanno capito proviamo a ridirlo.
L’AGIDAE ha fatto in questi ultimi anni massiccio ricorso per le nuove esigenze e per il turnover a contratti a tempo determinato essenzialmente con docenti non abilitati. Questi contratti, scaduti a giugno, potranno essere rinnovati a settembre con una riduzione specifica di costi del 18% e in generale, considerando una presenza media di 1/3 di contratti a tempo determinato, del 6% su tutta la spesa del personale che è l’onere maggiore che ogni istituzione scolastica deve sopportare. Questo si traduce in un gap di competitività nei confronti delle scuole aderenti all’ANINSEI e tale da creare distorsione della concorrenza sul mercato: ci si scusi la poca fantasia, ma se non è dumping come lo vogliamo chiamare?
L’ANINSEI ha sempre fatto la sua parte nel denunciare contratti di sotto tutela come il recente Federterziario/UGL, ma le OO.SS hanno denunciato il loro accordo di sottotutela con l’AGIDAE?
LS