Category Gestione del Personale – CCNL

APERTO IL TAVOLO PER IL RINNOVO DEL CCNL ANINSEI 2019-2021 per la scuola non statale

aninseisplogo

 

Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
00144 Roma   –  Viale Pasteur, 10 –   e-mail   presidenza@aninsei.it

UFFICIO STAMPA
Segreteria telefonica +390698353719 Fax +390689281380 Cell. 3477029955

COMUNICATO STAMPA

APERTO IL TAVOLO PER IL RINNOVO DEL CCNL ANINSEI per la scuola non statale

Si è appena concluso presso la sede ANINSEI a Roma l’incontro tra la delegazione ANINSEI e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS CONFSAL per la Scuola non statale, finalizzato all’apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto alla fine dello scorso mese di dicembre.

Tra i principali argomenti affrontati quello dei docenti non abilitati, assunti con contratti a tempo determinato.

“Questi docenti, non abilitati per la mancata indizione da anni degli annuali concorsi e non certo per loro colpa”, sottolinea il presidente di ANINSEI, Luigi Sepiacci, “si trovano tra l’incudine di un contratto dichiarato nullo da parte della Suprema Corte di Cassazione e il martello del Decreto Dignità che non prevede per il rinnovo dei contratti a termine tale causale”.

Entrambe le parti, l’associazione datoriale e le OO.SS. rappresentanti i lavoratori, si sono impegnate a porre in essere ogni possibile azione allo scopo di ottenere soluzioni anche legislative per risolvere la situazione ed evitare la perdita di occupazione.

E’ infine emersa la necessità di regolamentare maggiormente il segmento del post secondario con l’inclusione delle università non statali all’interno del perimetro di applicazione del CCNL ANINSEI.

Roma, 11 giugno 2019

 

 

BANDI EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola

L’EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola ha emesso per l’anno 2018:

il BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA IN APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/2008

Importo da erogare: 200.000,00 euro
Presentazione domande (complete della documentazione): tassativamente dalle ore 9.00 del giorno 27 novembre e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 dicembre 2018

ed

il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI LAVORATORI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ O IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI SALUTE

Importo da erogare: 270.000,00 euro
Presentazione domande (complete della documentazione): tassativamente dalle ore 9.00 del giorno 27 novembre e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2018.

I bandi sono pubblicati nella sezione BANDI del sito www.entebilateralenazionalescuola.it

CPN – Definite le nuove procedure per il visto preventivo dei contratti di appendistato

Roma, 13 febbraio 2018

La Commissione Paritetica Nazionale, ANINSEI e OO.SS. firmatarie del CCNL, nella riunione odierna ha messo a punto una procedura semplificata per la richiesta del visto preventivo sui contratti di apprendistato da parte delle Commissioni Paritetiche Regionali.
In sintesi:
1) I soci ANINSEI inviano la richiesta del visto preventivo con il Piano formativo individuale (PFI) per l’apprendista redatta secondo l’allegato schema al  rappresentante territoriale ANINSEI o al Presidente della Commissione Paritetica Regionale;
2) La parte che riceve la richiesta di parere ne da comunicazione nella stessa data alle altre parti firmatarie del CCNL e alla rispettiva segreteria nazionale allegando copia della richiesta di visto, il periodo di 15 gg previsto per il rilascio del visto preventivo si intendono di calendario e decorrono dalla data di ricevimento della richiesta, in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della CPR, il periodo tra richiesta e risposta viene scomputato dai 15 giorni;
3) Le procedure per l’esame sono improntate alla massima snellezza, la CPR (Commissione Paritetica Regionale), trattandosi di funzioni tecniche si intende regolarmente costituita anche con la presenza di una sola delle OO.SS. che sottoscrive il visto preventivo insieme all’ANINSEI;
4) In carenza della CPR le funzioni della stessa vengono assolte dalla CPN.

I soci ANINSEI potranno richiedere alla Segreteria Nazionale segreteria@aninsei.it la scheda in formato .docx per una più agevole compilazione della stessa.

 

 

 

 

CPN – Accordo per la la stipula di contratti a tempo determinato per ulteriori 36 mesi oltre i 36 previsti dalla legge.

Roma, 13 febbraio 2018

Commissione paritetica nazionale, ANNSEI – OO.SS. firmatarie del CCNL 2105-2018 hanno sottoscritto un accordo per la stipula di contratti a tempo determinato per ulteriori 36 mesi oltre i 36 previsti dalla legge.

Le scuole paritarie associate ad ANINSEI hanno dovuto ricorrere alla assunzione di docenti non abilitati per sopperire alle esigenze di erogazione del servizio scolastico in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato attraverso contratti a tempo determinato tale situazione si è protratta nel tempo per la mancata indizione dei concorsi per il conseguimento di detta abilitazione per il personale in possesso del solo titolo di studio.

Le nuove norme, per il il reclutamento del personale in possesso del solo titolo di studio,  prevedono un percorso della durata triennale durante il quale gli aspiranti docenti nella scuola paritaria potranno conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento

I gestori delle Scuole paritarie potranno seguitare a conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio per una durata complessiva non superiore a 36 mesi. Nel caso di docenti non in possesso del titolo di specializzazione necessario all’insegnamento, se iscritti al percorso per il conseguimento dello stesso, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato per ulteriori 36 mesi tali rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato di 72 mesi (36 + 36), non sono soggetti alla procedura presso la D.T.L. in deroga al disposto di cui alla legge n.133/2008.

Superati i primi 36 mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento del percorso di specializzazione.

Riunione della Commissione Paritetica Nazionale del 30 gennaio 2018 – Modifica testo CCNL

Roma, 1 febbraio 2018

Il 30 gennaio si è riunita in Roma la Commissione Paritetica Nazionale ANINSEI – OO.SS. firmatarie il CCNL. Numerosi i punti all’O.d.G.
1) Procedura per il visto preventivo dei contratti di apprendistato: indicazioni per le Commissioni Paritetiche RegionaIi
2) Reclutamento docenti scuole paritarie e apprendistato di alta formazione e ricerca
3) Lavoro a tempo determinato: superamento limite 36 mesi
4) Lavoro intermittente
5) CCNL Università
6) Calendarizzazione riunioni per l’approfondimento delle tematiche di cui ai precedenti punti aIl’ O.d.G.
7) Varie ed eventuali.
Prima di affrontare il’O.d.G. la Commissione ha provveduto alla revisione del proprio Regolamento di funzionamento per adeguarlo al CCNL ANINSEI 2015/2018 per dargli una forma duratura neI tempo, approvando il nuovo testo.I punti all’ordine del giorno sono stati tutti trattati raggiungendo una intesa di massima.
In particolare sul punto 5) all’O.d.G. per evitare qualsiasi dubbio interpretativo si sono aggiunte all’Art. 5 – Classificazione del CCNL Parte seconda, Titolo II CLASSIFICAZIONE – Area seconda: servizi di istruzione,di formazione ed educazione — Livello VII le parole “e università private” al termine della declaratoria. Il testo ufficiale della declaratoria risulta ora così espresso:
VII Livello
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti parauniversitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica, conservatori di musica e università private.
La Commissione si è riconvocata per il giorno martedì 13 febbraio per formalizzare quanto convenuto relativamente agli altri punti anche alla luce di ulteriori approfondimenti.

Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale: Le nuove norme sul lavoro autonomo di Nevio Bianchi

Roma, 27 luglio 2017

La Circolare n. 107 del 05 luglio del 2017 dell’INPS, avente ad oggetto lavoro occasionale e l’Art. 54 bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96 Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale hanno mutato profondamente il quadro delle collaborazioni che per la scuola non statale sono una necessità riconosciuta anche dalle legge n. 62/2000.

Abbiamo chiesto un parere al noto esperto Nevio Bianchi che così ci ha risposto.

E’ stato chiesto a questo Studio un parere relativo alle novità introdotte dal DL 50/2017 ed in particolare dall’articolo 54 bis del suddetto   decreto.

Si precisa innanzitutto che con il provvedimento in esame si è inteso disciplinare ex novo le “ piccole prestazioni di lavoro” che fino al 24 aprile 2017 erano regolamentate , con il nome di lavoro accessorio, dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 e che venivano pagate mediante “ voucher” . Come è noto i suddetti articoli sono stati abrogati dal decreto legge 25/2017 al fine di evitare il referendum   promosso dalla CGIL   contro appunto la disciplina del lavoro accessorio .

Anche se l’articolo 54 bis citato definisce queste piccole prestazioni , come “ lavori occasionali” ,  il provvedimento  non modifica la disciplina del Lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del codice civile né le collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409 del codice di procedura civile, la cui disciplina resta immutata anche dopo  il suddetto decreto legge .

Pertanto un imprenditore se ha la necessità di affidare un incarico da svolgere in modo autonomo e non subordinato, può stipulare uno delle seguenti tipologie   contrattuali. .

1-     Lavoratori autonomi abituali, intendendosi per tali soggetti che svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ,  titolari  di partita Iva ed iscritti previdenzialmente alle Casse Professionali o , in mancanza, alla gestione separata INPS;

2-     Lavoratori autonomi occasionali  ,  intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico, ( we quindi non sono titolari di partita IVA)  ma che avendo le competenze per farlo, lo eseguono episodicamente su richiesta.  Dal punto di vista fiscale,  sul corrispettivo della prestazione il committente dovrà operare una ritenuta del 20%. Previdenzialmente  sono assicurati presso la gestione separata INPS solo se il reddito , nel periodo di imposta , supera i 5000,00 € (effettivamente percepiti) ed i contributi si versano solo sulla parte eccedente il suddetto reddito.

3-     Collaboratori coordinati e continuativi, intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ( e quindi non sono titolari di partita iva) ma che, avendone le competenze, accettano di  svolgere , per conto del committente  un incarico che , a differenza della prestazione di lavoro autonomo occasionale, pur restando autonoma ,  prevede la continuità, il coordinamento con il commitente e la sua struttura, l’inserimento nella organizzazione aziendale. Non deve però essere “ eterorganizzata” dal committente in particolare con riferimento al luogo della prestazione ed all’orario . Dal punto di vista fiscale il reddito è assimilato al lavoro dipendente e dal punto di vista previdenziale sono assicurati presso la gestione separata INPS:

4-     Prestatori di “ lavoro occasionale “ (PRESTO). E’ la tipologia disciplinata dal citato DL 50/2017, articolo 54bis e che sostanzialmente sotitutisce i “Voucher”  Viene definita dal legislatore “Il contratto il contratto mediante il quale un utilizzatore, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità “. Tale tipologia di contratti può essere utilizzata solo se l’utilizzatore non supera i 5 dipendenti a tempo indeterminato

Non si tratta , per definizione , né autonomo né subordinato, ma il solo criterio è la “ridotta entità” a suo volta definita dal reddito massimo che può essere percepite e dal numero  massimo di ore di durata della prestazione nell’arco dell’anno solare Il reddito massimo è:

  • per  ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla  totalità  degli  utilizzatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per  ciascun  utilizzatore,  con  riferimento  alla  totalità  dei  prestatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il numero massimo di ore che ciascun lavoratore (“ prestatore “) può effettuare nell’anno  è 280

 

Risposte ad alcune specifiche domande:

 1)      Quali sono i prestatori?

Non ci sono preclusioni . Chiunque può svolgere prestazioni di lavoro occasionali

2)      Un dipendente a tempo pieno può ad esempio il sabato e/o la domenica effettuare prestazioni?

Teoricamente sì, il problema però è che in questo modo il lavoratore non godrebbe del riposo settimanale, che è invece obbligatorio sia come dipendente, sia come prestatore occasionale

3)      Quale è l’importo minimo netto per il prestatore e il corrispondente costo per l’utilizzatore?

Netto 9,00 € orarie. Costo 12,43 € sempre orarie. Da tener presente che in una giornata non si possono pagare meno di 4 ore , quindi il netto minimo giornaliero è di 36 € ed il costo minimo giornaliero è 49,72 €

4)      Quando si parla di limite di 5.000,00 per il prestatore sono netti o lordi?

Netti percepiti, non vengono conteggiati gli oneri a carico del datore di lavoro. I suddetti importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, quindi sono gli importi esatti che ricevono i prestatori.

5)      Chi sono gli utilizzatori?

Imprese, professionisti, associazioni ecc. con meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato.

 6)      Le imprese scolastiche li possono utilizzare?

Sì, se hanno meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato

7)      Ci sono limiti nel numero dei prestatori?

Nessun limite. Il solo limite è il reddito. Un utilizzatore non può “spendere“ più di 5.000,00 €  complessivamente, indipendentemente da quanti prestatori utilizza e con il limite di 2.500,00 € a prestatore.

8)      Il limite complessivo di 5.000,00 euro è per tutti gli utilizzatori?

Si, per tutti. Però se si utilizzano prestatori con caratteristiche particolari, (vedi sotto)  viene concessa una franchigia del 25%. Vale a dire che  1.000 € di compenso valgono 750 € e quindi 3.333,33 € equivalgono a 2.500,00 €

  • titolari di pensione di vecchiaia  o  di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

9)      Per chi ha già percepito i vecchi voucher, gli importi si cumulano oppure il conteggio è indipendente e  può ricevere 5.000,00 euro dei nuovi PrestO?

No, sono due istituti diversi, disciplinati da leggi diverse e non è stato previsto nessun  collegamento.

10)   Il PIN per attivare la procedura all’INPS è sufficiente quello del Consulente o va richiesto un PIN per ogni azienda?

L’inps ha scritto che entro luglio avrebbe messo a disposizione una piattaforma che poteva essere utilizzata dagli intermediari. Ancora non c’è e quindi per ora deve essere utilizzato il pin dell’azienda.

 

 

CCNL ANINSEI Scuola non statale – Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In risposta a false notizie diffuse, dopo la firma del CCNL ANINSEI per il personale della Scuola non statale, tese a screditare l’ANINSEI e il CCNL sottoscritto con le OO.SS. più rappresentative  (FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS), le stesse hanno emesso il seguente

Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In riferimento alle notizie imprecise e strumentali, fatte circolare nelle scuole non statali da un’associazione padronale, relative alla funzionalità e all’applicazione del CCNL ANINSEI 2015/18, firmato il 26 gennaio 2016 u.s. tra le Organizzazioni Sindacali di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS e l’ANINSEI, aderente a Confindustria Federvarie, ovvero dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative su territorio nazionale, si precisa che tale contratto si applica in tutte le imprese Scolastico/educative paritarie, non paritarie e formative in Italia ed all’estero ai sensi dell’art. 1 Parte Seconda del Contratto Collettivo Nazionale in questione. Le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano, altresì, che in caso di attività di formazione professionale, accreditata e gestita dagli istituti aderenti all’ANINSEI questi sono tenuti ad applicare al relativo personale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accreditamento, in forza del decreto interministeriale del 29 novembre 2007, il CCNL del comparto della Formazione professione vigente sulla base di quanto disposto all’allegato 1 del CCNL ANINSEI 2015/2018 parte integrante del contratto. Si sottolinea infine che per sua espressa volontà l’ANINSEI ha sottoscritto per adesione in data 25 gennaio 2008 il CCNL per la Formazione Professionale e suoi successivi rinnovi.

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS

 

CCNL ANINSEI 2015-2018 in vigore dal 1 settembre 2015

Roma, 29 luglio 2015

L’ANINSEI e le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL al fine di consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico 2015/2016 hanno convenuto di dare provvisoria esecutività all’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 fino alla data della firma ufficiale prevista per i primi giorni di novembre.

Quindi sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi che quelli normativi hanno pieno vigore dal 1 settembre.