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I Diplomati entro il 2001-02 dell’istituto Magistrale sono abilitati o no all’insegnamento? Interrogazione parlamentare dell’on. Elena Centemero

Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-00873
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67
CENTEMERO. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02 nel contesto della scuola paritaria;
l’articolo 194, comma 1, e l’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (…) nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita (…) all’insegnamento nella scuola elementare»;
l’articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 sancisce che: «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare»;
l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, stabilisce che: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994»;
la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare»;
mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;
la Corte costituzionale, con la sentenza numero 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
il decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare all’articolo 15, comma 16, istituiva, in prima stesura, «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’“abilitazione” per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma magistrale, mettendo in discussione il valore abilitante del titolo sancito dalle Norme primarie e mettendo a rischio l’utilizzo dei titoli nelle scuole paritarie e l’esistenza delle scuole stesse;
con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
la VII Commissione permanente cultura della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 6 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, finalizzato all’istituzione dei corsi speciali, a condizione che «sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02»;
nel recepire tale indicazione, il decreto 25 marzo 2013, n. 81 ha modificato l’articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 sostituendo le finalità «abilitanti» dei corsi con «percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997» e chiarendo con l’articolo 15, comma 16-ter, che «Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di validi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62»;
l’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il personale in servizio nella scuola paritaria sia «dotato di abilitazione» e pertanto appare evidente il riconoscimento esplicito del valore abilitante dei titoli in oggetto e quindi la possibilità per i possessori di esercitare in forma stabile la professione di insegnante nelle scuole paritarie;
tuttavia, il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, discostandosi dalle norme introdotte dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 così come modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, attiva corsi «finalizzati al conseguimento dell’abilitazione» riservati ai diplomati magistrale, rimettendo, ancora una volta, in discussione il valore abilitante del titolo e le determinazioni a cui è giunta la VII Commissione Cultura nella seduta del 6 febbraio 2013;
nella risposta fornita alle interrogazioni presentate dalle onorevoli Coscia e Marzana in data 2 agosto 2013, il Ministro pro tempore richiama nuovamente la funzione «abilitante» dei corsi previsti dal decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e riconosce ai diplomati magistrale la sola possibilità di svolgere servizio quali supplenti, senza precisare che i titoli in oggetto permettono di stipulare contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e che, quindi, tali corsi non costituiscono requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria;
sono state segnalate ingerenze da parte di alcuni uffici regionali e territoriali nelle procedure di assunzione di docenti nelle scuole paritarie aventi come finalità la persuasione a non confermare i contratti ai docenti in possesso di diploma magistrale ventilando la possibile perdita della parità scolastica;
gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l’80 per cento del personale docente –:
se il Ministro non intenda esplicitare con apposita nota chiarificatrice il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02 quali titoli validi alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria, nonché censurare eventuali comportamenti difformi da parte del personale in servizio negli uffici regionali e territoriali, a garanzia dei diritti acquisiti dagli insegnanti e della stabilità delle scuole paritarie. (5-00873)

Il Decreto D’Alia e la scuola paritaria

Roma, 17 agosto 2013
Nel testo in preparazione per il Decreto troviamo:

CAPO III
Norme in materia di istruzione
Art.19
Norme in materia di parità scolastica
1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”

Con la scusa di colpire i “diplomifici” si cerca di dare un altro colpo alla scuola paritaria riproponendo norme già ampiamente dibattute e per le quali si è dimostrata la inefficacia contro il fenomeno dei diplomifici.
Fenomeno, fortunatamente limitato, che potrebbe essere combattuto facilmente con le norme già esistenti se venissero applicate.

L’on. Elena Centemero, responsabile scuola del PDL ha così dichiarato: «Ho già manifestato il mio pensiero. “Sono fortemente contraria ad una modifica della legge 62 del 2000. È lo strumento sbagliato. Non accettiamo più questo modo di procedere. Noi questo articolo non lo votiamo”.»
L’ANINSEI la ringrazia per questa presa di posizione.

ANINSEI vs OO.SS. – La toppa è peggio dello strappo di Luigi Sepiacci

Roma, 2 agosto 2013
Le OO.SS. FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL, firmatarie del CCNL rispondono alle dichiarazioni dell’ANINSEI apparse nelle agenzie di stampa, con un comunicato stampa dal curioso titolo: “SCUOLA NON STATALE: le OO.SS. per la tutela dei lavoratori”http://www.flcgil.it/files/pdf/20130802/comunicato-unitario-scuola-non-s… , ma la toppa con cui cercano di coprire la rottura con l’ANINSEI è peggio dello strappo.
Le OO.SS., dopo aver ricordato che nel settore della scuola non statale operano tre CCNL distinti sottoscritti da loro con l’AGIDAE (scuola cattolica), la FISM (nidi e scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana) e l’ANINSEI (scuola laica), che pur avendo istituti contrattuali comuni, differiscono in modo significativo nella parte economica, affermano, dando prova di cattiva memoria, che tali differenze retributive sono imputabili ad un gap storico risalente al 1981 ovvero alla stipula dei primi CCNL unitari.
In verità l’11 settembre 1978 Aninsei, Fiinsei, Sigisl firmavano con Sindacato nazionale scuola-Cgil, Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns), Uil-scuola, unitariamente, il CCNL per la scuola privata per il triennio 01.10.1978 – 30.09.1981 che faceva seguito al CCNL sottoscritto dall’ANINSEI con la UIL nel 1975.
Nel 1979 le stesse OO.SS. sottoscrivevano con la FISM un CCNL per la scuola materna che si andava a sovrapporre al CCNL ANINSEI e nel 1981 infine un nuovo CCNL per le scuole religiose con l’AGIDAE e hanno proseguito questa tricotomia del fronte datoriale giocando su tre tavoli per oltre 30 anni e permettendo alla scuola religiosa di ridurre progressivamente il peso di concessioni retributive operate in periodi di supremazia.
Oggi voler ribaltare le responsabilità delle proprie scelte sull’ANINSEI è operazione ridicola anche perché unica associazione a rispondere alla lettera dell’8 maggio e a rendersi disponibile, come sempre, al confronto, anche sulla proposta di addivenire ad un contratto unico.
Per le OO.SS. rimane incomprensibile quale sia il paventato effetto dumping denunciato dall’ANINSEI dopo aver ribadito che l’accordo consente agli istituti adenti all’AGIDAE possano attivare nuove assunzioni ricorrendo a retribuzioni con una riduzione del 18% di quelle tabellari.
Poiché repetita iuvant, visto che non lo hanno capito proviamo a ridirlo.
L’AGIDAE ha fatto in questi ultimi anni massiccio ricorso per le nuove esigenze e per il turnover a contratti a tempo determinato essenzialmente con docenti non abilitati. Questi contratti, scaduti a giugno, potranno essere rinnovati a settembre con una riduzione specifica di costi del 18% e in generale, considerando una presenza media di 1/3 di contratti a tempo determinato, del 6% su tutta la spesa del personale che è l’onere maggiore che ogni istituzione scolastica deve sopportare. Questo si traduce in un gap di competitività nei confronti delle scuole aderenti all’ANINSEI e tale da creare distorsione della concorrenza sul mercato: ci si scusi la poca fantasia, ma se non è dumping come lo vogliamo chiamare?
L’ANINSEI ha sempre fatto la sua parte nel denunciare contratti di sotto tutela come il recente Federterziario/UGL, ma le OO.SS hanno denunciato il loro accordo di sottotutela con l’AGIDAE?
LS

ANSA 30 luglio 2013 – Scuola: Aninsei annuncia ricorso per vicenda contratto

Scuola: Aninsei annuncia ricorso per vicenda contratto “sindacati hanno firmato con istituti cattolici e non con noi” ROMA

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – I sindacati hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di lavoro con le scuole cattoliche ma non con quelle laiche. Lo denuncia l’Aninsei (Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione) annunciando un ricorso al ministero del Lavoro.

“Il 24 luglio scorso la rappresentanza delle scuole cattoliche, facente capo all’Agidae, ha sottoscritto con i sindacati un accordo che prevede, tra l’altro, per l’anno scolastico 2013-2014, una ‘riduzione massima del 18% della retribuzione tabellare’ per i neoassunti. Fra tutte – spiega Luigi Sepiacci, presidente Aninsei (Confindustria) – risalta la firma di Domenico Pantaleo, segretario generale di Flc-Cgil, giustificata con la crisi economica che ha colpito pesantemente la scuola non statale attraverso una riduzione generalizzata dell’utenza. Analogo atteggiamento di disponibilità dei sindacati – afferma Sepiacci – però non è stato tenuto nei confronti di Aninsei che ha visto nell’incontro odierno la chiusura totale per un accordo che affrontasse la situazione di crisi che ha pesantemente investito anche le scuole laiche.

Questa situazione configura un vero e proprio dumping.
Meraviglia questo intervento a gamba tesa dei sindacati in un settore particolarmente in crisi che deve fare i conti con la presenza di contratti (ultimo il Ccnl Federterziario/Ugl) con minori retribuzioni e tutele per i lavoratori rispetto a quello Aninsei . Alla nostra Associazione – conclude il presidente – non rimane che il ricorso al Ministero del Lavoro a difesa della sopravvivenza delle scuole nostre associate”.(ANSA).

ASCA 30 luglio 2013 – Lavoro: scuole private laiche, sindacati si accordano solo con religiose

Lavoro: scuole private laiche, sindacati si accordano solo con religiose
30 Luglio 2013 – 20:57

(ASCA) – Roma, 30 lug – Le scuole private laiche annuciano ricorso al ministero del Lavoro contro la decisione dei sindacati di non siglare con loro lo stesso accordo che hanno di recente chiuso con le scuole religiose. ”Il 24 luglio scorso la rappresentanza delle scuole cattoliche, facente capo all’Agidae, ha sottoscritto con i sindacati un accordo che prevede, tra l’altro, per l’anno scolastico 2013/2014, una ‘riduzione massima del 18% della retribuzione tabellare’ per i neoassunti”, premette in una nota Luigi Sepiacci, presidente dell’Associazione delle scuole non statali (Aninsei) aderenti a Confindustria. ”Fra tutte le firme – prosegue Sepiacci – risalta quella di Domenico Pantaleo, segretario generale di Flc-Cgil, giustificata con la crisi economica che ha colpito pesantemente la scuola non statale attraverso una riduzione generalizzata dell’utenza”. ”Analogo atteggiamento di disponibilita’ dei sindacati – si legge nel comunicato – non e’ stato pero’ tenuto nei confronti di Aninsei che ha visto nell’incontro odierno la chiusura totale per un accordo che affrontasse la situazione di crisi che ha pesantemente investito anche le scuole laiche”. ”Questa situazione – sottolinea Luigi Sepiacc – configura un vero e proprio dumping: meraviglia questo intervento a gamba tesa dei sindacati in un settore particolarmente in crisi che deve fare i conti con la presenza di contratti (ultimo il Ccnl Federterziario/Ugl) con minori retribuzioni e tutele per i lavoratori rispetto a quello Aninsei”. ”Alla nostra Associazione – conclude il presidente Luigi Sepiacci – non rimane che il ricorso al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a difesa della sopravvivenza delle scuole nostre associate”. com-stt/sam/bra

Le organizzazioni sindacali siglano l’accordo con la scuola cattolica, non con la laica

Roma, 30 luglio 2013
SEPIACCI: “OPERAZIONE DI DUMPING DELLA SCUOLA CATTOLICA AVALLATA DAI SINDACATI”

Alla chiusura totale delle trattative, ANINSEI risponde con il ricorso al Ministero del Lavoro
Il 24 luglio scorso la rappresentanza delle scuole cattoliche, facente capo all’AGIDAE, ha sottoscritto con i sindacati un accordo che prevede, tra l’altro, per l’anno scolastico 2013/2014, una “riduzione massima del 18 per cento della retribuzione tabellare” per i neoassunti. Fra tutte risalta la firma di Domenico Pantaleo, segretario generale di FLC-CGIL, giustificata con la crisi economica che ha colpito pesantemente la scuola non statale attraverso una riduzione generalizzata dell’utenza.

“Analogo atteggiamento di disponibilità dei sindacati – afferma Luigi Sepiacci, presidente A.N.I.N.S.E.I. Associazione delle Scuole Non Statali aderenti a Confindustria. – però non è stato tenuto nei confronti di A.N.I.N.S.E.I., che ha visto nell’incontro odierno la chiusura totale per un accordo che affrontasse la situazione di crisi che ha pesantemente investito anche le scuole laiche”.

“Questa situazione”, sottolinea Luigi Sepiacci, “configura un vero e proprio dumping” e poi prosegue: “meraviglia questo intervento a gamba tesa dei sindacati in un settore particolarmente in crisi che deve fare i conti con la presenza di contratti (ultimo il CCNL Federterziario/UGL) con minori retribuzioni e tutele per i lavoratori rispetto a quello A.N.I.N.S.E.I.”.

“Alla nostra Associazione”, conclude il presidente Luigi Sepiacci, “non rimane che il ricorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a difesa della sopravvivenza delle scuole nostre associate”.

Per la scuola non statale solo personale selezionato e altamente qualificato

COMUNICATO STAMPA

PER LA SCUOLA NON STATALE SOLO PERSONALE SELEZIONATO E ALTAMENTE QUALIFICATO DICIAMO NO A SANATORIE PER IL CORPO DOCENTE
“In relazione alle dichiarazioni del ministro per l’Istruzione Francesco Profumo che, per i precari, sembra voler ripercorrere l’abusata soluzione dell’immissione in ruolo, senza prova preselettiva”, dichiara Luigi Sepiacci, presidente di A.N.I.N.S.E.I. – l’Associazione delle scuole non statali che aderisce a Confindustria Federvarie, “mi torna in mente un vecchio detto Chi sa fa, chi non sa insegna, la cui popolarità la dice lunga sulla credibilità della classe docente italiana salita in cattedra, senza aver superato una vera selezione di merito”.
“Anche le annunciate novità del ministro Francesco Profumo sembrano andare in questa direzione”.

“La scuola paritaria, che come stabilito dalla legge 62/2000 dell’allora ministro Luigi Berlinguer, fa parte del sistema nazionale di istruzione, – aggiunge Luigi Sepiacci – si trova vincolata, suo malgrado, alle scelte fatte per la scuola statale”.

“Le scuola non statale – conclude il presidente ANINSEI – coglie l’occasione per rivendicare il proprio diritto a poter formare autonomamente i suoi insegnanti, in collaborazione con gli istituti universitari e attraverso l’utilizzo di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, così come previsto dal Testo Unico sull’apprendistato, il D.lgs. 167/2011”.

Roma, 6 maggio 2012 16:15