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Scuola paritaria. Chi deve sostenere l’onere del sostegno?

La scuola paritaria deve garantire comunque il sostegno, non può assolutamente chiederne il costo alla famiglia, ma deve richiederlo al MIUR che è tenuto a rimborsarlo.
In questo senso la recente ordinanza del Tribunale di Roma (n. 21122/2013 del 14.11.2013) che ha stabilito:

Quanto al versante economico dell’obbligo di servizio, il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che “È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap”. Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posta a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva. ove mai vi fossero dubbi interpretativi si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’ art. 33, comma 4°, Cost., in base al quale “la legge, …. deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente quello degli alunni di scuole statali” nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3. comma 2°, Cost.

Nella stessa direzione era andato il tribunale di Vigevano con l’ordinanza n. 216/2013 del 6.9.201.
In senso contrario la Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 675 del 26 gennaio 2012 aveva riformato l’ordinanza del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 15389/1008 del 15 luglio 2008, aveva condannato il MIUR a risarcire un istituto scolastico paritario delle spese sostenute per un docente di sostegno.
C’è da augurarsi che il MIUR metta finalmente mano a questa questione dando conseguenti risposte.

Criteri di computo dei rapporti di lavoro a termine – Risposta ad istanza di interpello di Confindustria

Roma, 20 Novembre 2013
Confindustria
Lavoro e Welfare
Il Direttore Pierangelo Albini

Con la risposta in allegato, il Ministero del Lavoro ha accolto l’interpretazione avanzata da
Confindustria in merito ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato presenti nella normativa attualmente vigente.
In particolare, l’istanza di interpello si riferisce alle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia, ovvero:
– la Legge 6 agosto 2013, n. 97, cd. “legge europea 2013”, che ha modificato, a decorrere
dal 31 dicembre 2013:
•l’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento di una serie di diritti sindacali ai sensi dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
•l’art. 12 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, riguardante la disciplina dell’informazione e
della consultazione dei lavoratori, prevedendo una disciplina specifica sul computo dei
dipendenti;
Va sottolineato che la “legge europea 2013” prevede espressamente, in sede di prima
applicazione, che il calcolo della media si farà al 31 dicembre 2013, con riferimento al
biennio precedente a tale data: dunque, di fatto, gli effetti del nuovo criterio di computo si
determinano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
– il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, riguardante i CAE (Comitati Aziendali Europei), che ha previsto, all’art. 2, comma 2, una disciplina specifica sul computo dei dipendenti.
Confermando l’interpretazione già avanzata da Confindustria con la News 11 ottobre 2013 (cfr. pp. 15 e 16 dell’allegato), la risposta del Ministero chiarisce che “ai fini della corretta
determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma i tutti i periodi di
rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi”, ovvero il numero dei lavoratori utile ai fini della determinazione della base di computo.
La risposta all’interpello contiene anche degli esempi numerici, ai quali si rinvia, per chiarire il funzionamento del meccanismo di computo.
Infine, la risposta all’interpello accoglie l’interpretazione avanzata da Confindustria anche per quanto riguarda un altro importante profilo: nonostante le leggere differenze presenti nel dato letterale delle diverse norme in materia, il medesimo criterio di computo, come sopra illustrato, trova applicazione in tutte e tre le fattispecie richiamate, ovvero l’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001, l’art. 12 del D. Lgs. n. 25/2007 e l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.

DL Istruzione: validità dei diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale

Il 7 novembre 2013 al Senato è stato convertito con alcuni emendamenti il D.L. istruzione del 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
All’art. 15 il legislatore ha disposto introducendo il comma 9 –bis che:« Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso».
Così disponendo viene definitivamente confermato che:
Il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante.
Conseguentemente:
Per gli insegnanti in possesso di tale titolo non è più necessario partecipare ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) indetti dal recente D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013.
Si pone così la parola fine ad una lunga querelle, che vogliamo di seguito ricordare.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 10, aveva modificato l’art. 1 della L n. 62/2000, il quale a seguito di tale modifica riconoscendo la validità abilitante del diploma magistrale, disciplinava al comma 4 bis:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava la richiamata disposizione abrogando, all’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le seguente prescrizione: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» e sostituendola con: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» e in fine aggiungendo che: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Pertanto, a seguito della conversione del D.L. 147/2007, l’articolo 1, comma 4-bis della L. 62/2000 disponeva che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Attualmente, con la conversione del D.L. Istruzione, n. 104/2013, tale prescrizione normativa, in conformità a quanto anche recentemente chiarito dalla Commissione europea, attraverso EU Pilot, l’articolo 1, comma 4-bis, definitivamente (ci auguriamo!) dispone che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
MCS

Rivalutazione crediti da lavoro – Tabelle settembre 2013

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013
Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
A settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a settembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01617958.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Esami di Stato scuola secondaria II grado – Termini e modalità di presentazione delle domande

Roma, 11 ottobre 2013
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha emanato la C.M. n.26/2013 avente ad oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013/2014 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La Circolare ricalca quella del precedente anno scolastico.

Sentenza Corte di Cassazione su Teramo e contratti Co.co.pro

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 37379/2013 e degli innumerevoli articoli apparsi sul web che declamano “nelle private niente docenti co.co.pro.”, si rende opportuno e necessario affermare la legittima possibilità per le Scuole non statali associate ANINSEI di stipulare contratti co.co.pro.
La legge n. 62/2000 richiamata dalla Suprema Corte, in riforma della precedente legge Gentile, ha definito i requisiti che una struttura privata deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria abilitata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Tra questi requisiti, come osservato dalla Cassazione, l’art. 1 al comma 4 lett. h) individua i “contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”; al seguente comma 5, si prevede che le “scuole paritarie possano in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”.
Orbene, la legge 62/2000 riconosce alle scuole paritarie il diritto di ricorrere a contratti a progetto per il personale docente nel limite del 25% delle prestazioni complessive.
Pertanto, se una scuola paritaria ha il 75% dei docenti assunti con contratto di lavoro subordinato, ben può stipulare, per il 25% residuo, contratti di prestazione d’opera (co.co.pro.) con docenti muniti dei necessari requisiti (es. titolo di abilitazione all’insegnamento) senza incorrere nella violazione delle norme sulla parità scolastica.
E’ opportuno ricordare che l’ANINSEI e le OO.SS. di categoria, già all’allegato n. 6 del CCNL 2010/2012, che disciplina il trattamento normativo ed economico del personale della scuola non statale, hanno concordato la regolamentazione dei diritti, delle condizioni di lavoro e dei doveri per i lavoratori che svolgono attività di docenza nelle scuole paritarie con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Le disposizioni negoziali sopra richiamate che non siano in contrasto con quanto disciplinato al Titolo VII capo 1 del D. Lgs. n. 276/03, così come modificato dalla Legge 92/2012 (c.d. legge Fornero), sono tutt’oggi applicabili.
I giudici della Sezione III Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37379/2013, non hanno dichiarato l’illegittimità dei co.co.pro. stipulati dalle scuole paritarie con i propri docenti, bensì hanno accertato la consumazione del reato di somministrazione fraudolenta di lavoro ex art. 28. Del d.lgs 276/2003.
Infatti, l’Istituto coinvolto nella vicenda, attraverso la somministrazione di lavoro, si è avvalso di docenti assunti con co. co. pro. da due cooperative al fine di eludere l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro subordinato per il 75% delle prestazioni complessive.
In conclusione, le scuole paritarie possono, secondo il dettato dell’art. 1 comma 5 legge 62/2000, stipulare contratti co.co.pro. con il personale che svolge attività di docenza, nel limite del 25% delle prestazioni complessive ed alle condizioni stabilite dagli artt. 61 s.s. del d.Lgs n. 276/03 così come modificato dalla Legge Fornero.
A cura dell’avv. Maria Chiara Sepiacci

 

Il testo della sentenza
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CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

Il Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013 ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta e del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza, un decreto legge dal titolo “L’Istruzione riparte” che contiene alcune “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Il decreto prevede più fondi per il diritto allo studio (100 milioni di euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi), potenziamento dei servizi di “welfare” per lo studente (15 milioni di euro per il 2014 per gli studenti capaci e meritevoli, 15 milioni per la connettività wireless nelle scuole secondarie) e un nuovo piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di docenti e Ata.

Questi i punti principali del decreto:

Piano nuove assunzioni: proroga del piano triennale di assunzioni di docenti e Ata (cioè, gli amministrativi), per coprire il fabbisogno di personale dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2016/2017 (dove si stima, per effetto della legge Monti-Fornero, un turnover totale di 44mila posti). A questi si aggiungono i posti di diritto in più sul sostegno e per l’accorpamento degli spezzoni orari (le ore eccedenti l’orario normale di cattedra). Lo sblocco di queste due questioni potrebbe far salire ancor di più il numero di stabilizzazioni fino al 2016/2017 (69mila docenti e 16mila Ata nel triennio).

Libri di testo: intervento sui libri digitali per rivedere tempi e modi di adozione dei testi in formato digitale e per contenere gli esborsi delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (8 milioni complessivi – 2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014 – per finanziare l’acquisto da parte di scuole secondarie – o reti di scuole- di libri di testo ed e-book).

Orientamento degli studenti: 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Inserimento di un’ora di geografia negli istituti tecnici e professionali: 13,2 milioni – 3,3 per il 2014 e 9,9 per il 2015 – per potenziare l’insegnamento della geografia generale ed economica.
Presidi: cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici. Saranno selezionati annualmente attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati.
Inidonei: viene abrogata la norma che prevedeva di utilizzare i docenti inidonei all’insegnamento (che attualmente sono parcheggiati nelle biblioteche) nei ruoli amministrativi.

Formazione dei docenti in campo digitale: 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico. In particolare, la norma punta ad un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti, della formazione in materia di percorsi scuola-lavoro e a potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad alto rischio socio-educativo;

Vi sono inoltre alcune norme che fanno riferimento all’università e alla ricerca:

– è abrogato il cosiddetto bonus maturità;

– l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina avverrà sulla base di una graduatoria nazionale;

– ANVUR: alcune norme di dettaglio tra cui l’età massima dei membri del Comitato direttivo fissata a 70 anni e la durata in carica dei componenti che sostituiscono membri che si dimettono dal Consiglio direttivo (4 anni);

– per valorizzare il merito e l’eccellenza nella ricerca, la quota premiale del fondo di finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

COMMENTO

Scopo del decreto urgente non sembra quello di migliorare la qualità del sistema di istruzione, ma di rispondere ad alcune esigenze di stabilizzazione del corpo docente. Molte norme infatti riguardano temi legati all’assunzione di personale (insegnanti di sostegno, insegnanti di geografia, ispettori, ricercato dell’Istituto Nazionale di Geofisica).

Vi sono norme di indubbio valore positivo (100 milioni per le borse di studio, 15 milioni per i meritevoli, permessi di soggiorno allineati ai corsi di studio, investimento per la formazione alle competenze digitali).

Vi sono norme che penalizzano il settore dell’editoria (l’adozione di testi scolastici diventa facoltativa e gli insegnanti potranno sostituirli con altri materiali).

Si prevede un significativo investimento per potenziare l’orientamento e si cita espressamente il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Agenzie per il lavoro, ma non si fa alcun riferimento alla rappresentanza industriale (che sul territorio costituisce il fulcro fondamentale dell’orientamento).

Per quanto riguarda il tema dell’istruzione tecnica, tema caro a Confindustria, l’unica novità è l’inserimento nel biennio di un’ora di geografia generale ed economica. Manca completamente ogni riferimento alla formazione professionale e al ruolo delle Regioni, al potenziamento dei laboratori, ai poli tecnico-professionali come reti di supporto all’ orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e al raccordo tra scuola e impresa. Manca anche ogni riferimento al tema dell’apprendistato da potenziare nel periodo scolastico.
Il decreto non risponde a esigenze di innovazione organizzativa e di miglioramento dell’efficienza del sistema scolastico e risulta anche gravato da una certa dose di statalismo. Si fa infatti riferimento esplicito alla “scuola statale”: alunni, docenti, dirigenti (diritto allo studio, mutui concessi per edilizia, welfare, strumenti informatici, orientamento studenti).
Il testo è ispirato ad una concezione statalista che ignora come dalla Legge Berlinguer (L. 62/2000) in Italia esiste un sistema integrato di istruzione che comprende scuole statali e paritarie.
La percentuale delle scuole paritarie in Italia è molto bassa (circa il 5%, mentre nei paesi più avanzati raggiunge circa il 30%).
E’ importante tutelare la libertà di scelta delle famiglie e degli imprenditori del sistema scolastico, eliminando dalla normativa il riferimento alla sola scuola statale.

Fortunatamente sono state in extremis eliminate le norme (art. 12) punitive nei confronti delle scuole paritarie.

Decreto D’Alia decisioni rinviate al 26 agosto

Roma, 23 agosto 2013
Il Consiglio dei Ministri, che si era riunito oggi per l’esame del decreto D’Alia, è stato sospeso e rinviato a lunedì 26 agosto, alle ore 16.30, perché è necessario un approfondimento per capire come distribuire le norme tra il decreto legge, in cui saranno inserite le misure più urgenti, e il disegno di legge che conterrà, invece, quelle che hanno bisogno di una più ampia discussione in Parlamento.
Le norme sulla scuola paritaria dovrebbero andare a far parte di questa seconda parte di provvedimenti. L’ANINSEI accoglie con soddisfazione la notizia.
Norme che potrebbero andare ad impattare pesantemente sulla sopravvivenza di molte scuole non possono essere adottate nell’imminenza dell’apertura di un anno scolastico per il quale sono stati presi impegni con le famiglie e con i docenti.