DL Istruzione: validità dei diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale

Il 7 novembre 2013 al Senato è stato convertito con alcuni emendamenti il D.L. istruzione del 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
All’art. 15 il legislatore ha disposto introducendo il comma 9 –bis che:« Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso».
Così disponendo viene definitivamente confermato che:
Il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante.
Conseguentemente:
Per gli insegnanti in possesso di tale titolo non è più necessario partecipare ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) indetti dal recente D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013.
Si pone così la parola fine ad una lunga querelle, che vogliamo di seguito ricordare.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 10, aveva modificato l’art. 1 della L n. 62/2000, il quale a seguito di tale modifica riconoscendo la validità abilitante del diploma magistrale, disciplinava al comma 4 bis:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava la richiamata disposizione abrogando, all’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le seguente prescrizione: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» e sostituendola con: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» e in fine aggiungendo che: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Pertanto, a seguito della conversione del D.L. 147/2007, l’articolo 1, comma 4-bis della L. 62/2000 disponeva che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Attualmente, con la conversione del D.L. Istruzione, n. 104/2013, tale prescrizione normativa, in conformità a quanto anche recentemente chiarito dalla Commissione europea, attraverso EU Pilot, l’articolo 1, comma 4-bis, definitivamente (ci auguriamo!) dispone che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
MCS

Esami di Stato scuola secondaria II grado – Termini e modalità di presentazione delle domande

Roma, 11 ottobre 2013
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha emanato la C.M. n.26/2013 avente ad oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013/2014 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La Circolare ricalca quella del precedente anno scolastico.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
A settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a settembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01617958.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Sentenza Corte di Cassazione su Teramo e contratti Co.co.pro

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 37379/2013 e degli innumerevoli articoli apparsi sul web che declamano “nelle private niente docenti co.co.pro.”, si rende opportuno e necessario affermare la legittima possibilità per le Scuole non statali associate ANINSEI di stipulare contratti co.co.pro.
La legge n. 62/2000 richiamata dalla Suprema Corte, in riforma della precedente legge Gentile, ha definito i requisiti che una struttura privata deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria abilitata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Tra questi requisiti, come osservato dalla Cassazione, l’art. 1 al comma 4 lett. h) individua i “contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”; al seguente comma 5, si prevede che le “scuole paritarie possano in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”.
Orbene, la legge 62/2000 riconosce alle scuole paritarie il diritto di ricorrere a contratti a progetto per il personale docente nel limite del 25% delle prestazioni complessive.
Pertanto, se una scuola paritaria ha il 75% dei docenti assunti con contratto di lavoro subordinato, ben può stipulare, per il 25% residuo, contratti di prestazione d’opera (co.co.pro.) con docenti muniti dei necessari requisiti (es. titolo di abilitazione all’insegnamento) senza incorrere nella violazione delle norme sulla parità scolastica.
E’ opportuno ricordare che l’ANINSEI e le OO.SS. di categoria, già all’allegato n. 6 del CCNL 2010/2012, che disciplina il trattamento normativo ed economico del personale della scuola non statale, hanno concordato la regolamentazione dei diritti, delle condizioni di lavoro e dei doveri per i lavoratori che svolgono attività di docenza nelle scuole paritarie con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Le disposizioni negoziali sopra richiamate che non siano in contrasto con quanto disciplinato al Titolo VII capo 1 del D. Lgs. n. 276/03, così come modificato dalla Legge 92/2012 (c.d. legge Fornero), sono tutt’oggi applicabili.
I giudici della Sezione III Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37379/2013, non hanno dichiarato l’illegittimità dei co.co.pro. stipulati dalle scuole paritarie con i propri docenti, bensì hanno accertato la consumazione del reato di somministrazione fraudolenta di lavoro ex art. 28. Del d.lgs 276/2003.
Infatti, l’Istituto coinvolto nella vicenda, attraverso la somministrazione di lavoro, si è avvalso di docenti assunti con co. co. pro. da due cooperative al fine di eludere l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro subordinato per il 75% delle prestazioni complessive.
In conclusione, le scuole paritarie possono, secondo il dettato dell’art. 1 comma 5 legge 62/2000, stipulare contratti co.co.pro. con il personale che svolge attività di docenza, nel limite del 25% delle prestazioni complessive ed alle condizioni stabilite dagli artt. 61 s.s. del d.Lgs n. 276/03 così come modificato dalla Legge Fornero.
A cura dell’avv. Maria Chiara Sepiacci

 

Il testo della sentenza
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CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

Il Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013 ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta e del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza, un decreto legge dal titolo “L’Istruzione riparte” che contiene alcune “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Il decreto prevede più fondi per il diritto allo studio (100 milioni di euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi), potenziamento dei servizi di “welfare” per lo studente (15 milioni di euro per il 2014 per gli studenti capaci e meritevoli, 15 milioni per la connettività wireless nelle scuole secondarie) e un nuovo piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di docenti e Ata.

Questi i punti principali del decreto:

Piano nuove assunzioni: proroga del piano triennale di assunzioni di docenti e Ata (cioè, gli amministrativi), per coprire il fabbisogno di personale dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2016/2017 (dove si stima, per effetto della legge Monti-Fornero, un turnover totale di 44mila posti). A questi si aggiungono i posti di diritto in più sul sostegno e per l’accorpamento degli spezzoni orari (le ore eccedenti l’orario normale di cattedra). Lo sblocco di queste due questioni potrebbe far salire ancor di più il numero di stabilizzazioni fino al 2016/2017 (69mila docenti e 16mila Ata nel triennio).

Libri di testo: intervento sui libri digitali per rivedere tempi e modi di adozione dei testi in formato digitale e per contenere gli esborsi delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (8 milioni complessivi – 2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014 – per finanziare l’acquisto da parte di scuole secondarie – o reti di scuole- di libri di testo ed e-book).

Orientamento degli studenti: 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Inserimento di un’ora di geografia negli istituti tecnici e professionali: 13,2 milioni – 3,3 per il 2014 e 9,9 per il 2015 – per potenziare l’insegnamento della geografia generale ed economica.
Presidi: cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici. Saranno selezionati annualmente attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati.
Inidonei: viene abrogata la norma che prevedeva di utilizzare i docenti inidonei all’insegnamento (che attualmente sono parcheggiati nelle biblioteche) nei ruoli amministrativi.

Formazione dei docenti in campo digitale: 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico. In particolare, la norma punta ad un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti, della formazione in materia di percorsi scuola-lavoro e a potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad alto rischio socio-educativo;

Vi sono inoltre alcune norme che fanno riferimento all’università e alla ricerca:

– è abrogato il cosiddetto bonus maturità;

– l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina avverrà sulla base di una graduatoria nazionale;

– ANVUR: alcune norme di dettaglio tra cui l’età massima dei membri del Comitato direttivo fissata a 70 anni e la durata in carica dei componenti che sostituiscono membri che si dimettono dal Consiglio direttivo (4 anni);

– per valorizzare il merito e l’eccellenza nella ricerca, la quota premiale del fondo di finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

COMMENTO

Scopo del decreto urgente non sembra quello di migliorare la qualità del sistema di istruzione, ma di rispondere ad alcune esigenze di stabilizzazione del corpo docente. Molte norme infatti riguardano temi legati all’assunzione di personale (insegnanti di sostegno, insegnanti di geografia, ispettori, ricercato dell’Istituto Nazionale di Geofisica).

Vi sono norme di indubbio valore positivo (100 milioni per le borse di studio, 15 milioni per i meritevoli, permessi di soggiorno allineati ai corsi di studio, investimento per la formazione alle competenze digitali).

Vi sono norme che penalizzano il settore dell’editoria (l’adozione di testi scolastici diventa facoltativa e gli insegnanti potranno sostituirli con altri materiali).

Si prevede un significativo investimento per potenziare l’orientamento e si cita espressamente il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Agenzie per il lavoro, ma non si fa alcun riferimento alla rappresentanza industriale (che sul territorio costituisce il fulcro fondamentale dell’orientamento).

Per quanto riguarda il tema dell’istruzione tecnica, tema caro a Confindustria, l’unica novità è l’inserimento nel biennio di un’ora di geografia generale ed economica. Manca completamente ogni riferimento alla formazione professionale e al ruolo delle Regioni, al potenziamento dei laboratori, ai poli tecnico-professionali come reti di supporto all’ orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e al raccordo tra scuola e impresa. Manca anche ogni riferimento al tema dell’apprendistato da potenziare nel periodo scolastico.
Il decreto non risponde a esigenze di innovazione organizzativa e di miglioramento dell’efficienza del sistema scolastico e risulta anche gravato da una certa dose di statalismo. Si fa infatti riferimento esplicito alla “scuola statale”: alunni, docenti, dirigenti (diritto allo studio, mutui concessi per edilizia, welfare, strumenti informatici, orientamento studenti).
Il testo è ispirato ad una concezione statalista che ignora come dalla Legge Berlinguer (L. 62/2000) in Italia esiste un sistema integrato di istruzione che comprende scuole statali e paritarie.
La percentuale delle scuole paritarie in Italia è molto bassa (circa il 5%, mentre nei paesi più avanzati raggiunge circa il 30%).
E’ importante tutelare la libertà di scelta delle famiglie e degli imprenditori del sistema scolastico, eliminando dalla normativa il riferimento alla sola scuola statale.

Fortunatamente sono state in extremis eliminate le norme (art. 12) punitive nei confronti delle scuole paritarie.

Decreto D’Alia decisioni rinviate al 26 agosto

Roma, 23 agosto 2013
Il Consiglio dei Ministri, che si era riunito oggi per l’esame del decreto D’Alia, è stato sospeso e rinviato a lunedì 26 agosto, alle ore 16.30, perché è necessario un approfondimento per capire come distribuire le norme tra il decreto legge, in cui saranno inserite le misure più urgenti, e il disegno di legge che conterrà, invece, quelle che hanno bisogno di una più ampia discussione in Parlamento.
Le norme sulla scuola paritaria dovrebbero andare a far parte di questa seconda parte di provvedimenti. L’ANINSEI accoglie con soddisfazione la notizia.
Norme che potrebbero andare ad impattare pesantemente sulla sopravvivenza di molte scuole non possono essere adottate nell’imminenza dell’apertura di un anno scolastico per il quale sono stati presi impegni con le famiglie e con i docenti.

I Diplomati entro il 2001-02 dell’istituto Magistrale sono abilitati o no all’insegnamento? Interrogazione parlamentare dell’on. Elena Centemero

Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-00873
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67
CENTEMERO. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02 nel contesto della scuola paritaria;
l’articolo 194, comma 1, e l’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (…) nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita (…) all’insegnamento nella scuola elementare»;
l’articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 sancisce che: «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare»;
l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, stabilisce che: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994»;
la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare»;
mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;
la Corte costituzionale, con la sentenza numero 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
il decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare all’articolo 15, comma 16, istituiva, in prima stesura, «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’“abilitazione” per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma magistrale, mettendo in discussione il valore abilitante del titolo sancito dalle Norme primarie e mettendo a rischio l’utilizzo dei titoli nelle scuole paritarie e l’esistenza delle scuole stesse;
con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
la VII Commissione permanente cultura della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 6 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, finalizzato all’istituzione dei corsi speciali, a condizione che «sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02»;
nel recepire tale indicazione, il decreto 25 marzo 2013, n. 81 ha modificato l’articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 sostituendo le finalità «abilitanti» dei corsi con «percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997» e chiarendo con l’articolo 15, comma 16-ter, che «Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di validi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62»;
l’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il personale in servizio nella scuola paritaria sia «dotato di abilitazione» e pertanto appare evidente il riconoscimento esplicito del valore abilitante dei titoli in oggetto e quindi la possibilità per i possessori di esercitare in forma stabile la professione di insegnante nelle scuole paritarie;
tuttavia, il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, discostandosi dalle norme introdotte dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 così come modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, attiva corsi «finalizzati al conseguimento dell’abilitazione» riservati ai diplomati magistrale, rimettendo, ancora una volta, in discussione il valore abilitante del titolo e le determinazioni a cui è giunta la VII Commissione Cultura nella seduta del 6 febbraio 2013;
nella risposta fornita alle interrogazioni presentate dalle onorevoli Coscia e Marzana in data 2 agosto 2013, il Ministro pro tempore richiama nuovamente la funzione «abilitante» dei corsi previsti dal decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e riconosce ai diplomati magistrale la sola possibilità di svolgere servizio quali supplenti, senza precisare che i titoli in oggetto permettono di stipulare contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e che, quindi, tali corsi non costituiscono requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria;
sono state segnalate ingerenze da parte di alcuni uffici regionali e territoriali nelle procedure di assunzione di docenti nelle scuole paritarie aventi come finalità la persuasione a non confermare i contratti ai docenti in possesso di diploma magistrale ventilando la possibile perdita della parità scolastica;
gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l’80 per cento del personale docente –:
se il Ministro non intenda esplicitare con apposita nota chiarificatrice il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-02 quali titoli validi alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria, nonché censurare eventuali comportamenti difformi da parte del personale in servizio negli uffici regionali e territoriali, a garanzia dei diritti acquisiti dagli insegnanti e della stabilità delle scuole paritarie. (5-00873)

Il Decreto D’Alia e la scuola paritaria

Roma, 17 agosto 2013
Nel testo in preparazione per il Decreto troviamo:

CAPO III
Norme in materia di istruzione
Art.19
Norme in materia di parità scolastica
1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”

Con la scusa di colpire i “diplomifici” si cerca di dare un altro colpo alla scuola paritaria riproponendo norme già ampiamente dibattute e per le quali si è dimostrata la inefficacia contro il fenomeno dei diplomifici.
Fenomeno, fortunatamente limitato, che potrebbe essere combattuto facilmente con le norme già esistenti se venissero applicate.

L’on. Elena Centemero, responsabile scuola del PDL ha così dichiarato: «Ho già manifestato il mio pensiero. “Sono fortemente contraria ad una modifica della legge 62 del 2000. È lo strumento sbagliato. Non accettiamo più questo modo di procedere. Noi questo articolo non lo votiamo”.»
L’ANINSEI la ringrazia per questa presa di posizione.

ANINSEI vs OO.SS. – La toppa è peggio dello strappo di Luigi Sepiacci

Roma, 2 agosto 2013
Le OO.SS. FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL, firmatarie del CCNL rispondono alle dichiarazioni dell’ANINSEI apparse nelle agenzie di stampa, con un comunicato stampa dal curioso titolo: “SCUOLA NON STATALE: le OO.SS. per la tutela dei lavoratori”http://www.flcgil.it/files/pdf/20130802/comunicato-unitario-scuola-non-s… , ma la toppa con cui cercano di coprire la rottura con l’ANINSEI è peggio dello strappo.
Le OO.SS., dopo aver ricordato che nel settore della scuola non statale operano tre CCNL distinti sottoscritti da loro con l’AGIDAE (scuola cattolica), la FISM (nidi e scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana) e l’ANINSEI (scuola laica), che pur avendo istituti contrattuali comuni, differiscono in modo significativo nella parte economica, affermano, dando prova di cattiva memoria, che tali differenze retributive sono imputabili ad un gap storico risalente al 1981 ovvero alla stipula dei primi CCNL unitari.
In verità l’11 settembre 1978 Aninsei, Fiinsei, Sigisl firmavano con Sindacato nazionale scuola-Cgil, Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns), Uil-scuola, unitariamente, il CCNL per la scuola privata per il triennio 01.10.1978 – 30.09.1981 che faceva seguito al CCNL sottoscritto dall’ANINSEI con la UIL nel 1975.
Nel 1979 le stesse OO.SS. sottoscrivevano con la FISM un CCNL per la scuola materna che si andava a sovrapporre al CCNL ANINSEI e nel 1981 infine un nuovo CCNL per le scuole religiose con l’AGIDAE e hanno proseguito questa tricotomia del fronte datoriale giocando su tre tavoli per oltre 30 anni e permettendo alla scuola religiosa di ridurre progressivamente il peso di concessioni retributive operate in periodi di supremazia.
Oggi voler ribaltare le responsabilità delle proprie scelte sull’ANINSEI è operazione ridicola anche perché unica associazione a rispondere alla lettera dell’8 maggio e a rendersi disponibile, come sempre, al confronto, anche sulla proposta di addivenire ad un contratto unico.
Per le OO.SS. rimane incomprensibile quale sia il paventato effetto dumping denunciato dall’ANINSEI dopo aver ribadito che l’accordo consente agli istituti adenti all’AGIDAE possano attivare nuove assunzioni ricorrendo a retribuzioni con una riduzione del 18% di quelle tabellari.
Poiché repetita iuvant, visto che non lo hanno capito proviamo a ridirlo.
L’AGIDAE ha fatto in questi ultimi anni massiccio ricorso per le nuove esigenze e per il turnover a contratti a tempo determinato essenzialmente con docenti non abilitati. Questi contratti, scaduti a giugno, potranno essere rinnovati a settembre con una riduzione specifica di costi del 18% e in generale, considerando una presenza media di 1/3 di contratti a tempo determinato, del 6% su tutta la spesa del personale che è l’onere maggiore che ogni istituzione scolastica deve sopportare. Questo si traduce in un gap di competitività nei confronti delle scuole aderenti all’ANINSEI e tale da creare distorsione della concorrenza sul mercato: ci si scusi la poca fantasia, ma se non è dumping come lo vogliamo chiamare?
L’ANINSEI ha sempre fatto la sua parte nel denunciare contratti di sotto tutela come il recente Federterziario/UGL, ma le OO.SS hanno denunciato il loro accordo di sottotutela con l’AGIDAE?
LS