Versamento contributi bilateralità va effettuato con modello F24

AVVISO

Alcuni soci seguitano ad effettuare i bonifici relativi al versamento dei contributi mensili per la bilateralità, sul c/c bancario IBAN IT29 U035 8901 6000 1057 0670 654  presso Allianz Bank intestato all’EBINS.

Con la convenzione del 9 giugno 2016 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” mediante modello F24, è stata istituita la seguente causale contributo:

EBNS” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Scuola EBINS”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”:
    • nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA.
    • la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

f24

Dal prossimo mese i versamenti vanno effettuati solo tramite il modello F24.

I dati relativi ai dipendenti non saranno più inviati, ma dovranno invece essere inseriti a cura di elabora i cedolini paga negli e-mens inviati all’INPS.

 

 

Asili nido dovranno comunicare i codici fiscali dei bambini e gli importi delle spese

Entro il 28 febbraio 2018 gli asili nido dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le rette dei bambini iscritti nel 2017

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni e che verranno emanate presto norme al riguardo.

Infatti il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

A partire dal 2017, tali dati saranno oggetto di comunicazione ai fini dell’utilizzo per la dichiarazione precompilata.

 Set informativo

Soggetti tenuti alla comunicazione: asilo nido privato, comune nel caso di asili nido comunali, soggetto  diverso dai precedenti nel caso di asili nido gestiti da soggetti terzi (es. cooperativa)

  1. elenco dei codici fiscali dei bambini iscritti all’asilo. Per ogni iscritto devono essere indicati i codici     fiscali dei soggetti che hanno sostenuto la spesa con la relativa quota di spesa (rette relative alla frequenza dell’asilo nido e rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
  2. elenco dei rimborsi erogati nell’anno. Per ogni rimborso deve essere indicato:

a. il codice fiscale del bambino iscritto all’asilo al quale si riferisce il rimborso

b: i codici fiscali dei soggetti che hanno ottenuto il rimborso. Per ogni soggetto deve essere indicato:

i. l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata

ii. l’importo del rimborso

3. Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2018)

Riferimenti normativi che saranno indicati nei provvedimenti normativi che saranno predisposti dal  Ministro dell’Economia e delle Finanze

Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di asili nido;

Articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli, e l’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha reso permanente tale detrazione;

Articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’ampliamento dell’offerta formativa infantile

I contributi per l’EBINS si versano con il Modello F24

L’EBINS – Ente bilaterale nazionale scuola con la convenzione sottoscritta il 9 giugno 2016 ha affidato all’Inps il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dello stesso Ente bilaterale da versare mensilmente.

L’Agenzia delle Entrate, che cura il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per conto dell’Inps, ai fini del versamento dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ebins, ha istituito, con la risoluzione 47/E del 22 giugno 2016, l’apposita causale contributo “EBNS”.

Le aziende verseranno quindi i contributi con il modello F24 riportando in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” l’importo calcolato come sopra detto , indicando inoltre:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente (4 cifre)
  • nel campo “causale contributo” la causale “EBNS”,
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda (10 cifre)
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo (la colonna “a mm/aaaa” non va compilata)
  • nel campo “Importi a debito versati” la somma calcolata nella misura di 10,00 euro per ogni lavoratore (ridotta a 5,00 euro per i lavoratori con orario part time uguale o inferiore al 50%)

Esempio compilazione Sezione INPS del Modello F24 (cliccare sull’immagine per ingrandirla)

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Emendamento L.R. n. 5/2015 Lazio, eliminata discriminazione enti privati

Scuola: Aninsei, eliminata discriminazione contro privati

‘Da ora potranno accedere a percorsi di istruzione e formazione’

ANSA) – ROMA, 8 AGO – “Eliminata la discriminazione contro i privati con l’approvazione di un apposito emendamento promosso da ANINSEI alla legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015, d’ora innanzi anche gli enti privati potranno accedere ai percorsi di istruzione e formazione a settembre si riaprirà il bando per l’accesso degli enti privati ai fondi dei ‘percorsi neet’ della regione Lazio”: lo rende noto la stessa ANINSEI, l’Associazione delle istituzioni scolastiche e formative di Confindustria Federviarie, che in questo modo “rilancia la propria campagna di sottoscrizione per gli enti di Formazione Professionale”.   L’Associazione, si sottolinea in una nota, “si è resa infatti unica promotrice della presentazione di uno specifico emendamento” “ampiamente condiviso dalle varie forze politiche rappresentate nell’emiciclo di via della Pisana, che è appena stato approvato in Consiglio regionale e che darà la possibilità agli enti privati, tra i quali quelli associati ad Aninsei, di accreditarsi anche per l’obbligo formativo ed accedere così al sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”.

Inoltre, si ricorda, “a settembre verranno riaperti i termini di partecipazione del Bando della Regione Lazio per l’esecuzione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, con la possibilità, questa volta, per gli enti privati accreditati, anche associati ad ANINSEI,di poter accedere ai finanziamenti della Linea 1 Percorsi Neet per circa 2 milioni e 200 mila euro di risorse attualmente disponibili”.(ANSA).

REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI AL NUOVO ATTACCO DELLA FISM

REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI ALL’ATTACCO DELLA FISM COMPARSO SULLA TESTATA ONLINE TEMPI.IT, IL 27 LUGLIO SCORSO

La FISM ha ormai scelto di attaccare l’ANINSEI e il suo presidente con cadenza quasi quotidiana.

La filastrocca è sempre la stessa l’ANINSEI è colpevole perché ha ritenuto di dover ricorrere al TAR e poi di essere intervenuta su l’appello proposto dal MIUR contro la sentenza del TAR.

Ultimo l’avv. Stefano Giordano, che ci perdoni ma non lo conoscevamo come uomo di punta della FISM, e che abbiamo potuto valutare dalla lettura del suo curriculum pubblicato su internet.

Lui o altro esponente della FISM dovrebbe rispondere ad alcune semplici domande:

1) È giusto che due scuole, che a parità di servizio chiedono rette di pari importo alle famiglie, vengano discriminate su criteri soggettivi, relativi al tipo di ente gestore?

A leggere le loro dichiarazioni ci sembra di sì. E allora chi è che vuole mantenere una anomala situazione di privilegio?

Per noi questo è moralmente ingiusto e non è comunque permesso dalle norme europee che considera questi aiuti di Stato e li vieta.

2) È disponibile la FISM ad affiancarsi ad ANINSEI nella richiesta al MIUR di accelerare l’attivazione della anagrafe delle scuole dell’infanzia per la trasparenza dei flussi di contributi?

 Fino ad ora ci è sembrato di essere soli in questa azione e forse anche contrastati. Riteniamo che l’avv. Stefano Giordano potrebbe dare un validissimo contributo stante la sua specifica preparazione giuridica.

3) Che colpa ha l’ANINSEI della sentenza n. 292 del 28 gennaio che è stata emessa dal Consiglio di Stato e non certo dal Consiglio Direttivo dall’ANINSEI?

L’ANINSEI dal 1947 ha sempre dichiaratamente difeso gli interessi della scuola libera in Italia.

5) Come mai il MIUR solo dopo oltre 4 mesi ha elaborato il testo del nuovo decreto con i criteri di attribuzione dei contributi? La FISM è ha conoscenza o meno se qualcuno ha esercitato pressioni?

6) Le incongruenze del nuovo DM con la decisione del Consiglio di Stato, rilevate da ANINSEI, sono da addebitare alla fretta a cui è stato indotto il MIUR dal rullo dei tamburi della diffida della FISM al Ministro?”

Infine una domanda è rivolta direttamente a TEMPI.IT, che dà molto fiato alle trombe FISM: ci dica il direttore se anche lui pensa che la sentenza del Consiglio di Stato sia da ignorare, in quanto forse affetta da manifesto anticlericalismo?

Luigi Sepiacci

Contributi alle scuole paritarie – Un nodo giunto al pettine

Considerazioni del Presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci sulla vicenda dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2015/2016

Premessa

La legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” se da un lato ha finalmente dato il giusto ruolo alla scuola non statale stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali dall’altro ha lasciato in sospeso la questione della libertà di scelta dei luoghi dell’istruzione da parte delle famiglie, senza condizionamenti economici.

Le rappresentanze delle scuole non statali non hanno trovato una comune linea di azione nel chiedere ai governi una soluzione al problema dividendosi tra coloro che ritenevano che gli aiuti dovessero andare alle famiglie attraverso il “buono scuola” e coloro che al contrario sostenevano che ad essere finanziate fossero le scuole. Le formule e le soluzioni via via proposte hanno sempre preso in considerazione una delle due possibilità, anche se la soluzione del finanziamento diretto alle scuole fornisce ai detrattori della scuola paritaria l’arma di una interpretazione “rozza” dell’articolo 33 della Costituzione.

Ulteriore elemento di discussione è sulla natura della gestione delle scuole e il fatto di essere con o senza “scopo di lucro”.

Le scuole cosiddette laiche per la Legge 19 gennaio 1942, n. 86 potevano chiedere il riconoscimento legale solo se gestite da “cittadini italiani” o “da persone giuridiche italiane”.

Mentre agli enti ecclesiastici era riservata anche la possibilità del pareggiamento.

L’ANINSEI è ben conscia del ruolo essenziale svolto dalle scuole che erogano il servizio senza scopo di lucro, cioè gratuitamente senza corrispettivi, se non simbolici, e della necessità che queste scuole hanno di trovare adeguati finanziamenti ma non trova equo che scuole che danno lo stesso servizio a parità di corrispettivo debbano essere discriminate per il criterio soggettivo del con o senza scopo di lucro.

Il ricorso

Ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione.

Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

La sentenza del TAR Lazio

IL Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano con la sentenza n. 3470/2014 depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari.“.

In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nella individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi.

Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

La sentenza del Consiglio di Stato

Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio. Le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

La reazione del MIUR

Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto.

L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria.

Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

Il DM 637 del 3.6.2016

I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.

Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Invero, ha detto il CdSl, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.  Una vera offesa al buon senso.

L’ANINSEI ha dovuto presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati.

School bonus – Credito d’imposta per le erogazioni liberali alle scuole

A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2016, del D.M. 8 aprile 2016, che è entrato in vigore dal 24 maggio 2016, con cui sono state fornite le disposizioni attuative delle norme sul lo School Bonus introdotto dalla L. 107/2015, lo Studio Floreani Meucci & Associati, a cui Federvarie ha affidato il servizio di consulenza fiscale e societaria a favore delle Aziende federate, ha elaborato la circolare allegata.

L’art. 1 comma 145 – 150 della L. 13.7.2015 n. 107 prevede la concessione di un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:

  • destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione;
  • per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il credito d’imposta, pari:
– al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 in pratica nel 2016 e nel 2017 per i soggetti con regime “solare”.
– al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in pratica nel 2018,
è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria  riportando, rispettando l’ordine di seguito indicato:

  1. a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
  2. b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:

C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;

C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;

C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;

  1. c) il codice fiscale del donatore (persona fisica o ente non commerciali o soggetto titolari di reddito d’impresa.

Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo n. 1260, denominato “Fondo per l’erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti” iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro
per ciascun periodo d’imposta.

DL 29 marzo 2016, n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca – Intevento dell’ on. Gian Luigi Gigli

Martedì 24 maggio 2016 nel corso della seduta n. 630 della Camera durante la discussione per la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.

L’On. Prof. Gian Luigi Gigli ha pronunciato il seguente intervento quale dichiarazione di voto. Riportiamo qui di seguito il resoconto stenografico dell’intervento che condividuiamo nella sua interezza:

” Grazie, Presidente. Io resto veramente allibito nell’ascoltare alcune delle cose che abbiamo, purtroppo, dovuto ascoltare quest’oggi, a cominciare dalla penultima. Se qualcuno ha dei problemi di scarsa tutela dei suoi diritti sindacali, può rivolgersi al giudice del lavoro, può rivolgersi ai sindacati, ma non vedo cosa questo c’entri con i principi che quest’oggi stiamo affrontando, che hanno a che fare con la assistenza scolastica ai disabili. Così come sono rimasto straordinariamente stupito nell’ascoltare, da parte della collega di Sinistra Italiana, un concetto di sussidiarietà che include nella sussidiarietà esclusivamente agli enti locali, come se le altre forme di sussidiarietà, che hanno a che fare con la capacità di autorganizzazione dei cittadini e con la risposta dal basso ai problemi, non fossero contemplate dalla legislazione di questo Paese. Venendo comunque al tema, vale la pena aggiungere a quello che ha detto l’onorevole Buttiglione come tutto il dibattito che ci fu attorno alla Costituzione – vale la pena ricordare tra tutti proprio colui che volle il «senza oneri per lo Stato», che fu Epicarmo Corbino – prevedeva comunque la possibilità che poi ci fosse per l’utenza e per le famiglie la possibilità appunto di accedere ad una vera libertà di scelta educativa. E la libertà di scelta educativa non può darsi se è una libertà solo per gli abbienti, se è una libertà solo per chi ha i soldi per pagarsela. Quella non è libertà, quello si chiama privilegio e non c’è bisogno eventualmente di chiederlo. Allora, io credo che noi, a distanza ormai di 16 anni dalla «legge Berlinguer», che ha riproposto in termini seri in questo Paese per la prima volta un sistema nazionale integrato dell’istruzione pubblica, del quale fanno parte sia le scuole statali che quelle paritarie, dovremmo renderci conto una volta per tutte che questo quadro descritto dalla «legge Berlinguer» non è ancora stato pienamente attuato, che la libertà di scelta educativa in questo Paese non è ancora data a tutti, che siamo anni luce lontani dal resto dell’Europa e siamo lontani solo per motivi ideologici, che le scuole paritarie continuano a chiudere, non a fare affari in questo Paese. Stanno chiudendo di morte lenta per asfissia perché non riescono più a stare in piedi e, per quanto riguarda questa piccola goccia di 100 euro al mese che è arrivata per l’accoglienza dei ragazzi disabili, che erano già accolti – questo vale la pena ripeterlo come ha detto l’onorevole Rubinato: ce n’erano già 12.000 accolti nel circuito dell’istruzione paritaria –, bene questa goccia di 100 euro al mese per il sostegno ai disabili non servirà certamente a rimettere le scuole paritarie nelle condizioni di stare in piedi e alla fine diciamocela pure tutta: se oggi chiudessero le scuole paritarie che assorbono 500 milioni di euro all’anno per circa un milione e dispari di studenti, se oggi questo accadesse, i costi di tutta quest’operazione si ribalterebbero moltiplicati per 7 sul circuito statale dell’istruzione. Vediamo se questa è lungimiranza. Non abbiamo a che fare con il rispetto della libertà di educazione, siamo fuori linea rispetto all’Europa, ma siamo addirittura masochisti perché gli oneri di questa operazione meramente ideologica ricadranno esclusivamente sullo Stato e non vedo chi ci andrà a guadagnare.”

Deceduto il prof. Mario Amulfi fondatore della scuola dell’infanzia Kindergarten di Firenze

Ieri sera alle 22.40 il prof. Mario Amulfi fondatore della scuola dell’infanzia Kindergarten di Firenze, ci ha lasciato.

Non ha sofferto, si è addormentato dolcemente nella sua camera con la medesima dignità che lo ha accompagnato per tutta la sua intensa vita terrena.

Al figlio Leonardo e alla sua famiglia la partecipazione e l’affetto dei colleghi del Comitato Direttivo dell’ANINSEI e del Presidente nazionale Luigi Sepiacci.

Contributi alle scuole paritarie per la tutela del diritto allo studio dei disabili

Roma, 6 maggio 2016

“Quando si parla di alunni delle scuole paritarie ci sono sempre rigurgiti di statalismo antico, che speravamo superato dopo 16 anni dall’approvazione della Legge 62/2000 di parità, voluta dall’allora ministro Luigi Berlinguer che ha sancito che le scuole paritarie erogano un servizio pubblico al pari delle scuole statali, facendo parte a peno titolo del Servizio Nazionale d’Istruzione” dichiara il presidente Luigi Sepiacci dell’ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, che poi prosegue: “non è questione di dare o meno aiuti alla scuola paritaria. Si tratta esclusivamente di garantire l’accesso al diritto allo studio a chi è meno fortunato. A chi già si trova a dover vivere una situazione di disagio, poiché affetto da una disabilità”.

“Volendo impropriamente colpire la scuola pubblica non statale” – precisa Sepiacci – “si finisce inequivocabilmente per danneggiare gli alunni disabili”.

“Attualmente per gli alunni affetti da disabilità non è garantita, al pari di tutti gli altri, la libertà di scelta del proprio sistema educativo.  Ovvero di quello che si sente più vicino al proprio modo di essere ed alle proprie aspirazioni”.

“Oggi si vive questa profonda ingiustizia: l’alunno disabile che vorrebbe – lui o la sua famiglia – accedere all’istruzione paritaria, in alternativa a quella statale che oggi è la sua unica scelta obbligata da ragioni economiche, infatti è fortemente penalizzato in quanto non solo si deve pagare la retta piena, come tutti del resto, ma in più deve accollarsi in toto la spesa dell’assistente alla sua disabilità, dopo che ha già pagato come tutti con le tasse, la scuola statale”.

“E’ questa una profonda ingiustizia e mi stupisco”, analizza amaramente il presidente ANINSEI, “che proprio chi si autoproclama paladino dei più deboli, non riesca a coglierne la profonda contraddizione in termini”.

“Così come sembra, al tempo stesso, non comprendere che la scuola privata italiana non è sinonimo di scuola cattolica. Esiste infatti un vastissimo mondo laico al servizio dell’istruzione e dell’educazione: quello che noi istituzionalmente rappresentiamo”.

“E infine il dato che occorre cogliere è che i mille euro, che verrebbero giustamente previsti per l’assistenza ad ogni alunno disabile della scuola paritaria, sono solo una minima parte dei soldi che vengono costantemente utilizzati per la disabilità”.

“Infatti il costo lordo per ogni insegnante di sostegno nella scuola statale è pari almeno a 25 volte tanto”.

“Negare così ostinatamente questo contributo vuole significare solo negare il pieno diritto all’istruzione dei più deboli”, conclude infine il presidente di ANINSEI Luigi Sepiacci, “noi ci batteremo perché questo non accada e perché venga riconosciuto il diritto alla scelta dei luoghi d’istruzione, senza condizionamenti economici. Così come oggi è riconosciuto il diritto alla Salute e ci si può curare con gli stessi costi nelle strutture private convenzionate”.