Category Apprendistato professionalizzante

CPN – Definite le nuove procedure per il visto preventivo dei contratti di appendistato

Roma, 13 febbraio 2018

La Commissione Paritetica Nazionale, ANINSEI e OO.SS. firmatarie del CCNL, nella riunione odierna ha messo a punto una procedura semplificata per la richiesta del visto preventivo sui contratti di apprendistato da parte delle Commissioni Paritetiche Regionali.
In sintesi:
1) I soci ANINSEI inviano la richiesta del visto preventivo con il Piano formativo individuale (PFI) per l’apprendista redatta secondo l’allegato schema al  rappresentante territoriale ANINSEI o al Presidente della Commissione Paritetica Regionale;
2) La parte che riceve la richiesta di parere ne da comunicazione nella stessa data alle altre parti firmatarie del CCNL e alla rispettiva segreteria nazionale allegando copia della richiesta di visto, il periodo di 15 gg previsto per il rilascio del visto preventivo si intendono di calendario e decorrono dalla data di ricevimento della richiesta, in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della CPR, il periodo tra richiesta e risposta viene scomputato dai 15 giorni;
3) Le procedure per l’esame sono improntate alla massima snellezza, la CPR (Commissione Paritetica Regionale), trattandosi di funzioni tecniche si intende regolarmente costituita anche con la presenza di una sola delle OO.SS. che sottoscrive il visto preventivo insieme all’ANINSEI;
4) In carenza della CPR le funzioni della stessa vengono assolte dalla CPN.

I soci ANINSEI potranno richiedere alla Segreteria Nazionale segreteria@aninsei.it la scheda in formato .docx per una più agevole compilazione della stessa.

 

 

 

 

Documentazione

Testo Unico dell’Apprendistato
Il Dlgs 167/2011, Testo Unico sull’Apprendistato ha dettato nuove norme ed abolito le precedenti, in sintesi i contenuti:

  • Creazione di un Testo Unico dell’apprendistato di 7 articoli con contestuale abrogazione delle leggi precedenti (semplificazione);
  • l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;
  • definizione di un regime transitorio di non più di sei mesi;
  • semplificazione dell’istituto, a partire dai nomi delle tre tipologie contrattuali: (a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; (b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; (c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • nell’apprendistato professionalizzate l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
  • possibilità dell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità (si può definire una quarta tipologia di apprendistato);
  • contratto stipulabile anche dalla P.A. (la disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);
  • apertura (per il contratto di alta formazione) anche a percorsi misti di lavoro e ricerca;
  • possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche;
  • forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Il rinvio è alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio);
  • gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto;
  • abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali dell’artigianato (cinque);
  • fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale;
  • per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;
  • verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro