Fissate le materie per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua straniera al Liceo linguistico; Pedagogia al Liceo pedagogico; Economia aziendale ai Ragionieri, Estimo ai Geometri: sono queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli Esami di Stato 2014 e contenute nel decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza che individua, tra l’altro, anche le materie assegnate ai commissari esterni.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – dicembre 2013

A dicembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,1.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a dicembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato l 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01922535.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

CCNL 2013-2015 – Incontro Delegazione ANINSEI/OO.SS.

Roma, 10 gennaio 2014
La Delegazione per le trattative contrattuali dell’ANININSEI ha incontrato le OO.SS.
A seguito della dichiarazione dello stato di crisi nel settore delle scuole aderenti ad ANINSEI, le parti hanno convenuto di rivedere alcuni istituti contrattuali al fine di incentivare, stabilizzare, e tutelare l’occupazione e prevedere la possibilità di applicare a tutto il settore la cassa integrazione ordinaria, fermo restando il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi e la cassa integrazione in deroga contrattualmente previsti.
In tal senso le parti intraprenderanno ogni opportuna iniziativa con gli organismi istituzionali preposti.
Le parti hanno preso l’impegno di procedere a una verifica e all’ aggiornamento dei testi contrattuali relativi ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato professionalizzante, alla luce delle nuove normative in tema di mercato del lavoro.
A seguito della richiesta delle parti sindacali, l’ANINSEI, in merito al salario di anzianità, pur richiamandosi alla letterale interpretazione dell’ Art. 20 del CCNL, in considerazione dei tempi prolungati per il rinnovo del contratto 2013-2015, si dichiara disponibile ad individuare una regolamentazione transitoria che si faccia carico delle attese di quanti hanno maturato al 1° gennaio 2013, nello stesso istituto, almeno due anni di servizio ininterrotto.
Le parti concordano di aggiornare il confronto a giovedì 13 febbraio 2014 alle ore 10.00, presso la sede Regionale all’ ANINSEI, Lazio.

Scuola paritaria. Chi deve sostenere l’onere del sostegno?

La scuola paritaria deve garantire comunque il sostegno, non può assolutamente chiederne il costo alla famiglia, ma deve richiederlo al MIUR che è tenuto a rimborsarlo.
In questo senso la recente ordinanza del Tribunale di Roma (n. 21122/2013 del 14.11.2013) che ha stabilito:

Quanto al versante economico dell’obbligo di servizio, il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che “È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap”. Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posta a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva. ove mai vi fossero dubbi interpretativi si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’ art. 33, comma 4°, Cost., in base al quale “la legge, …. deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente quello degli alunni di scuole statali” nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3. comma 2°, Cost.

Nella stessa direzione era andato il tribunale di Vigevano con l’ordinanza n. 216/2013 del 6.9.201.
In senso contrario la Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 675 del 26 gennaio 2012 aveva riformato l’ordinanza del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 15389/1008 del 15 luglio 2008, aveva condannato il MIUR a risarcire un istituto scolastico paritario delle spese sostenute per un docente di sostegno.
C’è da augurarsi che il MIUR metta finalmente mano a questa questione dando conseguenti risposte.

Criteri di computo dei rapporti di lavoro a termine – Risposta ad istanza di interpello di Confindustria

Roma, 20 Novembre 2013
Confindustria
Lavoro e Welfare
Il Direttore Pierangelo Albini

Con la risposta in allegato, il Ministero del Lavoro ha accolto l’interpretazione avanzata da
Confindustria in merito ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato presenti nella normativa attualmente vigente.
In particolare, l’istanza di interpello si riferisce alle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia, ovvero:
– la Legge 6 agosto 2013, n. 97, cd. “legge europea 2013”, che ha modificato, a decorrere
dal 31 dicembre 2013:
•l’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento di una serie di diritti sindacali ai sensi dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
•l’art. 12 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, riguardante la disciplina dell’informazione e
della consultazione dei lavoratori, prevedendo una disciplina specifica sul computo dei
dipendenti;
Va sottolineato che la “legge europea 2013” prevede espressamente, in sede di prima
applicazione, che il calcolo della media si farà al 31 dicembre 2013, con riferimento al
biennio precedente a tale data: dunque, di fatto, gli effetti del nuovo criterio di computo si
determinano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
– il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, riguardante i CAE (Comitati Aziendali Europei), che ha previsto, all’art. 2, comma 2, una disciplina specifica sul computo dei dipendenti.
Confermando l’interpretazione già avanzata da Confindustria con la News 11 ottobre 2013 (cfr. pp. 15 e 16 dell’allegato), la risposta del Ministero chiarisce che “ai fini della corretta
determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma i tutti i periodi di
rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi”, ovvero il numero dei lavoratori utile ai fini della determinazione della base di computo.
La risposta all’interpello contiene anche degli esempi numerici, ai quali si rinvia, per chiarire il funzionamento del meccanismo di computo.
Infine, la risposta all’interpello accoglie l’interpretazione avanzata da Confindustria anche per quanto riguarda un altro importante profilo: nonostante le leggere differenze presenti nel dato letterale delle diverse norme in materia, il medesimo criterio di computo, come sopra illustrato, trova applicazione in tutte e tre le fattispecie richiamate, ovvero l’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001, l’art. 12 del D. Lgs. n. 25/2007 e l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.

DL Istruzione: validità dei diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale

Il 7 novembre 2013 al Senato è stato convertito con alcuni emendamenti il D.L. istruzione del 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
All’art. 15 il legislatore ha disposto introducendo il comma 9 –bis che:« Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso».
Così disponendo viene definitivamente confermato che:
Il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante.
Conseguentemente:
Per gli insegnanti in possesso di tale titolo non è più necessario partecipare ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) indetti dal recente D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013.
Si pone così la parola fine ad una lunga querelle, che vogliamo di seguito ricordare.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 10, aveva modificato l’art. 1 della L n. 62/2000, il quale a seguito di tale modifica riconoscendo la validità abilitante del diploma magistrale, disciplinava al comma 4 bis:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava la richiamata disposizione abrogando, all’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le seguente prescrizione: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» e sostituendola con: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» e in fine aggiungendo che: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Pertanto, a seguito della conversione del D.L. 147/2007, l’articolo 1, comma 4-bis della L. 62/2000 disponeva che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Attualmente, con la conversione del D.L. Istruzione, n. 104/2013, tale prescrizione normativa, in conformità a quanto anche recentemente chiarito dalla Commissione europea, attraverso EU Pilot, l’articolo 1, comma 4-bis, definitivamente (ci auguriamo!) dispone che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
MCS

Rivalutazione crediti da lavoro – Tabelle settembre 2013

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013
Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
A settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a settembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01617958.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Esami di Stato scuola secondaria II grado – Termini e modalità di presentazione delle domande

Roma, 11 ottobre 2013
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha emanato la C.M. n.26/2013 avente ad oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013/2014 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La Circolare ricalca quella del precedente anno scolastico.