Documento INVALSI – La valutazione esterna delle scuole

Nei giorni scorsi è stata reso pubblico dall’INVALSI il documento “La valutazione esterna delle scuole in Italia: a cosa serve, come realizzarla?” a cura della Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione.

La Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione è formata dal presidente dell’INVALSI, Anna Maria Ajello, dal presidente dell’INDIRE, Giovanni Biondi e dal rappresentante del contingente ispettivo nominato dal MIUR, Giancarlo Cerini, è presieduta dal Presidente dell’INVALSI, è stata prevista dal DPR 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione) anche se non contemplata dalle leggi di riferimento relative al SNV.

I compiti più rilevanti della conferenza sono i seguenti:

1.adottare, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione e predisporre il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna

2.formulare proposte al Ministro in merito all’emanazione della direttiva triennale che individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione

3.formulare proposte al Ministro in merito alla definizione delle priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale.

Il documento era tra le decisioni assunte nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015 che al punto 2 del PROGRAMMA, PROTOCOLLO, FORMAZIONE E TRAINING DEI NEV (NUCLEI ESTERNI DI VALUTAZIONE prevedeva appunto l’elaborazione di un documento divulgativo sull’intera operazione da rendere noto a tutte le scuole.

Queste le linee principali dell’operazione per il 2015/2016

  • i nuclei di valutazione impiegati saranno costituiti dai 50 ai 100;
  • l’INVALSI procederà all’abbinamento tra nuclei e scuole da visitare in maniera causale;
  • verranno visitate 350-400 istituzioni scolastiche di cui 20 paritarie. In caso di difficoltà a raggiungere il numero indicato è preferibile ridurre il numero di scuole piuttosto che ridurre il tempo che viene dedicato a ciascuna scuola;
  • per l’individuazione delle scuole si procederà all’estrazione di un campione statistico delle scuole con riguardo: a) alla macroarea geografica; b) al ciclo scolastico. Nell’ambito di ciascuna macroarea geografica il numero di scuole estratte per ogni regione sarà proporzionale al numero di scuole presenti nella regione stessa;
  • la durata della visita per ciascuna scuola sarà di tre giorni. Nel corso delle visite e delle operazioni precedenti e seguenti sarà evitata la richiesta di dati di cui INVALSI o MIUR siano già in possesso;
  • le visite si svolgeranno tra marzo e maggio 2016;
  • al termine di ogni visita è prevista una riunione conclusiva (exit meeting) nella quale il coordinatore del nucleo proporrà una breve sintesi della visita (“comunicazione informale di fine visita”). Salvo diversa richiesta della scuola la comunicazione di fine visita avrà carattere confidenziale e si rivolgerà ai soli membri dello staff della scuola;
  • ogni Nucleo Esterno di Valutazione compilerà il rapporto di valutazione esterna che dovrà essere consegnato possibilmente entro 30 giorni dalla conclusione della visita e comunque non oltre il termine dell’anno scolastico in corso.

 

 

CCNL ANINSEI – UIL SCUOLA risponde all’Associazione Federterziario Scuola

Roma, 9 febbraio 2016

Considerate  le dichiarazioni del 1 febbraio scorso da parte della Associazione Federterziario scuola, che mette in dubbio l’utilizzo del CCNL ANINSEI 2015/2018 sottoscritto il 13 gennaio 2°16 e reso immediatamente esecutivo con decorrenza  economica e normativa dal 1 settembre 2015,  la UIL Scuola, unitamente alle altre  Organizzazioni Sindacali Confederali, più rappresentative sul territorio nazionale,  firmatarie del suddetto contratto nazionale, a cautela dei propri aderenti che prestano servizio in  istituzioni scolastico educative e formative che adottano il CCNL stesso  hanno creduto opportuno stilare un preciso comunicato unitario ricordando inoltre che in base alle normative vigenti ed in forza del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 in materia di accreditamento del CCNL del comparto della formazione professionale, a cui l’ANINSEI ha aderito in data 25 gennaio 2008, ed a quanto disposto nell’allegato 1 del CCNL ANINSEI 2015/2018, gli istituti aderenti all’ANINSEI sono tenuti ad applicare al relativo personale il contratto di lavoro in questione.

Vedi allegato COMUNICATO UNITARIO FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

CCNL ANINSEI Scuola non statale – Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In risposta a false notizie diffuse, dopo la firma del CCNL ANINSEI per il personale della Scuola non statale, tese a screditare l’ANINSEI e il CCNL sottoscritto con le OO.SS. più rappresentative  (FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS), le stesse hanno emesso il seguente

Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In riferimento alle notizie imprecise e strumentali, fatte circolare nelle scuole non statali da un’associazione padronale, relative alla funzionalità e all’applicazione del CCNL ANINSEI 2015/18, firmato il 26 gennaio 2016 u.s. tra le Organizzazioni Sindacali di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS e l’ANINSEI, aderente a Confindustria Federvarie, ovvero dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative su territorio nazionale, si precisa che tale contratto si applica in tutte le imprese Scolastico/educative paritarie, non paritarie e formative in Italia ed all’estero ai sensi dell’art. 1 Parte Seconda del Contratto Collettivo Nazionale in questione. Le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano, altresì, che in caso di attività di formazione professionale, accreditata e gestita dagli istituti aderenti all’ANINSEI questi sono tenuti ad applicare al relativo personale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accreditamento, in forza del decreto interministeriale del 29 novembre 2007, il CCNL del comparto della Formazione professione vigente sulla base di quanto disposto all’allegato 1 del CCNL ANINSEI 2015/2018 parte integrante del contratto. Si sottolinea infine che per sua espressa volontà l’ANINSEI ha sottoscritto per adesione in data 25 gennaio 2008 il CCNL per la Formazione Professionale e suoi successivi rinnovi.

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS

 

EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola

Modalità di versamento dei contributi per la bilateralità.

Il CCNL ANINSEI 2015-2018, provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015) dal 1 settembre 2015 è stato firmato il 26 gennaio 2016.

Nei prossimi giorni verrà sottoscritto da parte dell’ANINSEI e delle OO.SS., presso un notaio, l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS), operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del CCNL. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.

Il CCNL ANINSEI, all’Art. 3, Titolo I Parte I, riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.

Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.

L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;

– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

– promuovere forme di previdenza complementare.

Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.

I gestori di Istituzioni scolastiche iscritti all’ANINSEI sono automaticamente iscritti alla bilateralità. Se non iscritti all’ANINSEI si possono iscrivere all’Ente Bilaterale, senza iscriversi all’ANINSEI, ma l’onere iniziale e annuale non cambia essendo di eguale misura la quota una tantum e quella annuale.

Rimane comunque salva la possibilità di non iscriversi.

I datori di lavoro iscritti hanno l’obbligo del versamento del contributo, pari a 10,00 euro mensili (10,00 euro x 12 mesi = 120,00 euro annui) per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro non iscritto, ma che utilizza il CCNL rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione all’Ente Bilaterale, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili (25,00 euro x 13 mensilità = 275,00 euro) da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore.

L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016.

Le aziende non iscritte verseranno l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.

Le aziende iscritte accantoneranno la quota di 10,00 euro per lavoratore e non appena sarà attiva la convenzione per il servizio di esazione dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBINS (Ente Bilaterale Nazionale Scuola) con l’INPS, effettueranno il versamento tramite il modello F24 con l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” attribuito all’EBINS dall’Agenzia delle entrate ovvero, a richiesta, effettueranno il versamento sul c/c del l’Ente Bilaterale.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – dicembre 2015

A dicembre 2015 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,0.
Il coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2014, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è dunque pari a 1,0150.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

ANSA – Sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 292/2016

2016-01-30 14:50

Scuola: Consiglio Stato equipara scuole paritarie sui fondi

Istituti Non statali,contributi uguali a enti profit e no profit

ROMA

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Per i fondi alle scuole paritarie gli istituti senza scopo di lucro e quelli con scopo di lucro vanno considerati sullo stesso piano: lo afferma l’Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei) rendendo nota la decisione del Consiglio di Stato che – osserva – “ribalta il concetto di priorità nell’assegnazione del contributo”.
“Con la sentenza 292/2016 appena pubblicata, destinata a fare storia nel campo dell’Istruzione, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato dà definitivamente ragione all’ Aninsei e torto al Miur – dice Luigi Sepiacci, presidente dell’ Associazione – perché riconosce pari dignità e la stessa tipologia di trattamento nell’accesso ai contributi pubblici, e ai relativi sussidi, sia agli Enti No Profit e sia a chi svolge un’attività imprenditoriale. I Supremi Giudici Amministrativi hanno annullato, perché ritenuto illegittimo, l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 sui criteri di riparto dei fondi, nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, quali destinatari in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, dei fondi pubblici”.
“La nostra tesi – sottolinea Sepiacci – è stata accolta pianamente: scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio”. “In sintesi”, sottolinea il presidente di Aninsei, le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea”. (ANSA).

Scuole paritarie Uguali contributi con o senza fine di lucro

La tesi che l’ANINSEI da tempo sostiene è stata finalmente accolta inequivocabilmente..

Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Il Consiglio di Stato ha finalmente pubblicato la sentenza n. 292/2016 assunta  nella camera di consiglio del 3 novembre 2015 sui ricorsi contrapposti di ANINSEI e del MIUR per la revisione della sentenza del Tar Lazio – Roma -Sezione III Bis, n. 3470/2014, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013, dove accoglie la tesi dell’ANINSEI e condanna il MIUR a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti.

In sintesi le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi per le prestazioni didattiche.

In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo (contributi ed esenzioni) concesso ad alcune imprese operanti nel settore costituisce aiuto di Stato, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illiceità sancito dalla Commissione Europea.

Un particolare ringraziamento allo Studio Scognamiglio, e in particolare alla prof.ssa Andreina Scognamiglio, per le energie profuse per far ben comprendere le ragioni dell’ANINSEI.

La vicenda è iniziata l’08/04/2013 quando l’ANINSEI vista l’impossibilità di trovare ascolto alle proprie tesi da parte del MIUR decide di rivolgersi al TAR Lazio per veder annullato l’art. 4 del DM 30 gennaio 2013, n. 46 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013”.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 34 del 28/03/2014 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie in parte, ed annulla l’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2013, n. 46, ma non accoglie il motivo fondamentale sostenuto da ANINSEI del senza scopo di lucro oggettivo che non va confuso con quello soggettivo in capo all’ente gestore della scuola paritaria.

Di qui il ricorso al Consiglio di Stato dell’ANINSEI, anche il MIUR ricorre. Il Consiglio di Stato riunendo i due ricorsi li discute il 3 novembre 2015 e il 28 gennaio 2016 pubblica la sentenza n. 292/2016 che accoglie in pieno le tesi dell’ANINSEI.

La sentenza è particolarmente importante perché apre la strada alla revisione di altri provvedimenti basati sempre sul malinteso vincolo del senza scopo di lucro, pensiamo ad esempio sui benefici fiscali relativi all’IMU e alla TASI.

Firmato CCNL ANINSEI 2015-2018 – testo ufficiale

Roma,  26 gennaio 2016

Firmato il testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.

Oggi a Roma si sono incontrati la Delegazione ANINSEI e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e NALS-ConfSAL  per procedere alla firma del testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.

Il Testo Ufficiale ricalca l’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 con qualche rifinitura nel testo al fine di renderne più chiara l’interpretazione.

L’ANINSEI e le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL al fine di consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico 2015/2016 avevano convenuto, in data 29 luglio 2015, di dare provvisoria esecutività all’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 fino alla data della firma ufficiale. Quindi sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi che quelli normativi hanno avuto pieno vigore dal 1 settembre 2015.

Ente Bilaterale CCNL ANINSEI 2015-2018 per la scuola non statale

Premessa

Giungono al Servizio quesiti di ANINSEI numerose richieste di informazioni da parte di gestori di scuole non statali e dei loro studi di consulenza, sia associati che non, sull’Ente Bilaterale e dei relativi contributi da versare, come prevede il CCNL 2015-2018, dagli associati e non, per la bilateralità. Dai quesiti pervenuti ci si può rendere conto che sia tra i gestori che tra gli studi di consulenza c’è un po’ di confusione in materia di enti bilaterali.

Questa “nota” vuole essere una prima risposta a questi quesiti e fornire le prime istruzioni.

È da premettere che il CCNL ANINSEI 2015-2018, benché provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015), a causa delle verifiche del testo contrattuale da effettuare nelle rispettive sedi, datoriale e sindacale, e in sede congiunta, a causa delle incertezze sull’interpretazione delle recenti norme sul lavoro e infine a causa di evenienze contingenti di altra natura, non è stato ancora ufficialmente firmato.

La firma, se non sorgono impedimenti ulteriori, è prevista per il giorno martedì 26 gennaio prossimo venturo. Solo allora sarà possibile fissare la data per la firma dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente Bilaterale, operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.

Il CCNL ANINSEI riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.

Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.

L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;

– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

– promuovere forme di previdenza complementare.

Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.

FAQ – Frequently Asked Questions

Si riportano di seguito le “domande poste frequentemente” con le risposte elaborate dal Servizio quesiti dell’ANINSEI.

1 Domanda: Come ci si iscrive all’Ente Bilaterale?

1 Risposta: L’iscrizione all’ANINSEI comporta l’automatica iscrizione alla bilateralità e l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento del contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.

2 Domanda: Ci si può iscrivere all’Ente Bilaterale senza iscriversi all’ANINSEI?

2 Risposta: Sì, versando all’ANINSEI una quota una tantum e una quota annuale pari a quella versata dagli iscritti all’ANINSEI.

3 Domanda: L’iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria?

3 Risposta: No, il datore di Lavoro NON è tenuto all’iscrizione obbligatoria all’Ente Bilaterale. Sulla dibattuta questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2010 ribadendo che il DATORE DI LAVORO potrà scegliere liberamente se aderire o NON aderire all’Ente Bilaterale.

  • In caso di adesione all’Ente Bilaterale il datore di lavoro provvede in detto modo a riconoscere ai lavoratori il maturato diritto contrattuale di natura retributiva.
  • In caso di NON adesione il datore di lavoro rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL di riferimento e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta.

4 Domanda: Come si versano i contributi

4 Risposta: L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016:

  • le aziende iscritte verseranno i contributi alla Bilateralità, con decorrenza gennaio 2016, secondo le modalità che verranno comunicate, non appena costituito l’Ente Bilaterale ed emanato il Regolamento applicativo;
  • le aziende non iscritte verseranno comunque l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.

 

 

 

La legge di stabilità 2016 – Le novità

La legge di stabilità 2016 entrata in vigore il 1 gennaio 2016 prevede molte novità.

Riportiamo in allegato, sull’argomento, la Circolare di Confindustria e la Circolare n. 23 del 31/12/2015 predisposta dallo Studio FLOREANI MEUCCI & ASSOCIATI per gli associati di Confindustria Federvarie.

Segnaliamo in particolare l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

Entrambi gli argomenti che interessano particolarmente le scuole dove i genitori usano versare le rette scolastiche nelle cassa delle segreterie.

  • NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

 

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

  • CANONI DI LOCAZIONE

Viene prevista, inoltre, l’abrogazione: dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

  • POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016:

  • impone ai suddetti soggetti l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
  • sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

Per tutti gli altri provvedimenti della Legge di stabilità 2016 rinviamo alle circolari alleghate.