69a Assemblea Nazionale ANINSEI – Convegno Verona 20 maggio

Verona, 20 maggio 2017

69aan_aprea-fedeli-sepiacci_3Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha così esordito “Sui Fondi PON e sull’accesso ai fondi per l’Alternanza Scuola – Lavoro stiamo lavorando per permettere l’accesso diretto anche alle scuole paritarie”.
“A tal fine stiamo già accantonando i fondi a ciò destinati
” ha affermato la Ministra Valeria Fedeli, “perché per noi la scuola Pubblica si fonda sui due pilastri che sono la scuola Statale e la scuola Paritaria”.
“Come Governo stiamo lavorando per una società della conoscenza e per una economia della conoscenza”, ha spiegato Fedeli, “ma per raggiungere tale obiettivo occorre passare per l’innovazione”.
“Tale processo deve essere governato non togliendo le risorse, anzi occorre investire di più sulla Scuola”. “L’Alternanza Scuola – Lavoro non è apprendistato, è un modello innovativo didattico”.

“Occorrono percorsi abbreviati per poter entrare a pieno titolo nel mondo dell’insegnamento. Oggi è impensabile diventare insegnante di ruolo prima dei trent’anni, dopo anni e anni di sacrifici”, ha sostenuto Valentina Aprea, Assessore all’Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia, “occorre puntare sui giovani, in modo serio, consentendo a chi è capace di arrivare al ruolo in tempi certi e al tempo stesso occorre consentire al corpo insegnante una carriera seria, fatta di incentivi non solo economici”.

Tra i relatori Emmanuele Massagli, dell’ Università degli Studi di Bergamo, ha trattato  l’argomento del “Contratto di apprendistato di Alta Formazione per il reclutamento dei docenti nella scuola Paritaria”.

Claudio Gentili, il responsabile dell’ Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, è intervenuto sul tema “Quali docenti per l’alternanza scuola – lavoro”.

Ha ospitato i lavori della 69° Assemblea Nazionale e il Convegno Enrico Pizzoli, presidente ANINSEI – Veneto.

Presente alla manifestazione Federica Chiavaroli, sottosegretaria al Ministero della Giustizia ed altre personalità della politica e della culthura.

Ha moderato gli interventi la giornalista Francesca Lorandi.

Pubblicati i Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 112 del 16 maggio 2017 – Serie generale, sono stati pubblicati gli otto Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  1. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59.
    Riordino, adeguamento e semplifi cazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60.
    Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.
    Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  4. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.
    Norme in materia di valutazione e certifi cazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  5. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63.
    Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  6. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64.
    Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  7. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.
    Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  8. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.
    Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ASL – Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la nota protocollo n. 3355 del 28-03-2017 la DG per gli ordinamenti fornisce i chiarimenti dando risposta ai numerosi quesiti giunti da più parti, in particolare per quanto riguarda i candidati esterni vengono presi in esame tutte le situazioni che possono verificarsi.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015 con un monte ore per l’ASL nel triennio di 200 ore per i licei e di 400 ore per gli istituti tecnici.
Le risorse assegnate alle scuole del sidtema naziuonale di istruzione, quindi anche per le scuole paritarie, sono in via di erogazione.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico.
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.
Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti.

I chiarimenti interpretativi sono tra gli allegatii.

PON 2014-2020 – Un nodo da sciogliere

 

Il 21-02-2017 il Miur ha pubblicato l’avviso PON 2017,  nell’ambito del programma PON 2014-2020.

Il documento Avviso pubblico nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON 2017 è a firma del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale dott.ssa Simona Montesarchio e della Dirigente dell’Ufficio IV  Annamaria Leuzzi.

Le finalità dichiarate sono quelle di incrementare le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.

All’articolo 2, Destinatari dell’avviso, viene previsto:

  1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa:
  1. a) le scuole dell’infanzia statali;
  2. b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
  3. c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
  1. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017.
  2. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura.
  3. Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione.
  4. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il comma 5  è a giudizio dell’ANINSEI errato in quanto la clausola limitativa posta a pag. 258 dell’Accordo di Partenariato  CCI 2014IT16M8PA001 per i PON 2014 -2020  non può essere riferita alle scuole paritarie.

Stabilisce l’Accordo (al 4° capoverso di pagina 258):

” In linea con i deficit e i bisogni identificati nella mappatura delle esigenze (cfr. sezione 1.1), il FSE e il FESR interverranno nel settore dell’educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate.”

Le scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62/2000,  fanno parte del Sistema nazionale dell’Istruzione e quindi insieme alle scuole statali erogano un servizio pubblico.

Le scuole paritarie non sono né private e né parificate.

Le scuole non statali si distinguono dopo la legge Berlinguer 62/2000 in “paritarie”, “non paritarie” e “meramente private”.

Il termine “parificate” non ha alcun significato era usato un tempo per indicare le scuole elementari che avevano una convenzione con lo stato ed è stato definitivamente soppresso dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali

  1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

Proprio per chiarire ogni equivoco che è intervenuto il Parlamento con l’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che non può essere disatteso.

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e   ambienti   per   l’apprendimento»,   riferito   al   periodo   di programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione europea  C(2014)  9952  del  17  dicembre  2014,   per   «istituzioni scolastiche»  si  intendono  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che costituiscono  il  sistema  nazionale   di   istruzione,   ai   sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.”

Sulla base di quanto sopra riteniamo che non sia ne necessario alcuna di modifica dell’Accordo di Partenariato perché non è questo che serve a sbloccare la situazione.

Confidiamo nella ministra Fedeli che ha assunto l’impegno di dare soluzione a questo problema.

 

 

PON 2017: partono le statali, paritarie al palo.

Roma, 22 febbraio 2017

Ieri 21 febbraio il Miur ha pubblicato l’avviso PON 2017,  start di partenza per le scuole statali dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado) mentre le paritarie vengono lasciate al palo in attesa degli eventi.
A firma del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Simona Montesarchio e della Dirigente dell’Ufficio IV  Annamaria Leuzzi è stato ieri pubblicato un nuovo Avviso pubblico nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON 2017.

Le finalità dichiarate sono quelle di incrementare le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
All’articolo 2, Destinatari dell’avviso, viene previsto:

  1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa:
    a) le scuole dell’infanzia statali;
    b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
    c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
  2. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017.
  3. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura.
  4. Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione.
  5. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

In sintesi, le scuole paritarie come i pazienti cavalli, della saggezza popolare, sono invitate ad aspettare che l’erba cresca.

ANINSEI non si fida delle somme accantonate. È ancora scottante l’esperienza degli accantonamenti dei13 miliardi di euro, destinati alle famiglie con figli iscritti nelle scuole secondarie paritarie, in classi dell’obbligo, depositati presso le Poste Italiane, dirottati presso la National Bank of Egypt del Cairo, poi ricuperati alle casse del MIUR e definitivamente svaniti nei sotterranei del MIUR molto più misteriosi di quelli del Louvre di Parigi. Stiamo ancora chiedendo ma fino ad ora abbiamo ricevuto solo una promessa di risposta.

ANINSEI chiede di conoscere l’ammontare della cifra accantonata per il PON 2017, quali siano i criteri adottati per determinarla, e chi ne abbia la responsabilità.

Il sottosegretario Toccafondi dopo l’approvazione della legge  232/2016 aveva promesso una rapida soluzione con la modifica dell’Accordo  di partenariato presentato dall’Italia alla Commissione europea il 22 aprile 2014. ANINSEI aveva riposta molta speranza in una rapida soluzione.

ANINSEI porterà subito il problema all’attenzione del nuovo Presidente del Parlamento europeo.

di Luigi Sepiacci

Alternanza scuola-lavoro per i candidati agli esami di idoneità e di Stato

Giungono all’ANINSEI da parte degli associati, e della categoria in genere, richieste di indicazioni e suggerimenti per come affrontare il problema dei percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro  per i candidati agli esami di idoneità all’ultima e alla penultima classe del corso di studi che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno in relazione all’obbligo per i candidati agli esami di Stato riformati del 2018. La proposta di limitarsi ad informare i candidati delle previsioni per la futura normativa servirebbe a scricarsi da responsabilità future, ma non risolvono la questione.

ANINSEI ha ritenuto necessario porre al riguardo un preciso quesito alla competete Direzione generale per avere una risposta definitiva. Riportiamo di seguito il testo del quesito.

Oggetto: Quesito – Alternanza scuola-lavoro  per i candidati agli esami di idoneità all’ultima e penultima classe e per i candidati esterni agli esami di stato.
Nel decreto legislativo sulla Valutazione, all’esame della Camera, sembra ormai consolidata la previsione che l’aver svolto un  percorso di l’alternanza scuola-lavoro di 200 o 400, ore a seconda dell’indirizzo di studi, sia condizione necessaria per essere ammessi agli esami finali di Stato.
In tale prospettiva gli studenti che hanno seguito un percorso scolastico di preparazione “paterna” o presso corsi di preparazione agli esami e si candidano a sostenere, nella sessione unica del corrente anno scolastico gli  esami di idoneità alla classe quarta o quinta o che il prossimo anno scolastico si presenteranno a sostenere gli esami finali di stato in una scuola statale o paritaria come faranno a svolgere tale attività di alternanza scuola-lavoro?
Forse per coloro di questi che possono vantare un  curriculum di studente lavoratore con periodi di lavoro subordinato per un numero di ore lavorative pari a quelle previste per l’alternanza potrebbero essere esonerati, ma per coloro che tale requisito non lo posseggono come si potrà ovviare?
Essendo le esperienze di alternanza scuola-lavoro affidate alle scuole e alle aziende la soluzione potrebbe essere quella di assegnare il compito di provvedere a tale processo formativo alle scuole statali o paritarie dove gli studenti presentano la domanda di esami.
Quanto sopra premesso questa associazione nell’interesse dei propri associati, gestori di scuole paritarie di secondo grado e corsi di preparazione agli esami e nell’interesse della loro utenza rivolge formale quesito per conoscere:
“In quale modo i candidati agli esami di idoneità e i candidati esterni agli esami di stato possono svolgere il percorso di l’alternanza scuola-lavoro previsto e quale documentazione devono presentare a corredo della domanda di esami per poter essere ammessi.”
Ci permettiamo di segnalare la necessità di una risposta in tempi brevi stante il fatto che siam a metà dell’anno scolastico.

Rimaniamo in attesa di riscontro e poniamo distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Ing. Luigi Sepiacci

 

ANINSEI – Cambiato il numero della segreteria telefonica

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Il numero della segreteria telefonica dell’ANINSEI è cambiato da gennaio 2017 in 0656568420.

Come di consueto risponde una segreteria elettronica che da informazionisu come entrare in contatto con ANINSEI e come lasciare messaggi.

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La segreteria ANINSEI non richiamerà chi chiede un contatto per porre quesiti, per tale scopo è attiva la mail servizioquesiti @ aninsei.it per il cui uso rimandiamo alle note sottostanti.

COLLOQUIO TELEFONICO

Va indicato chiaramente il nominativo di chi chiama il numero telefonico e il motivo della chiamata. I soci indicheranno il loro identificativo socio (codice di 5 lettere e 3 numeri assegnato all’atto dell’iscrizione)

La segreteria ANINSEI richiamerà in caso di richieste urgenti da parte dei soci ovvero quando lo ritenga necessario. La comunicazione via mail a segreteria @ aninsei.it è generalmente più rapida.

SERVIZIO QUESITI

Il servizioquesiti @ aninsei.it è riservato ai soci che ne pagono gli oneri, a titolo di cortesia risponde a discrezione a quesiti di non soci. Nella mail vanno inseriti, tassativamente a pena di cestinazione, i seguenti dati:

Richiedente

  • per i soci: l’identificativo socio (codice di 8 caratteri, 5 lettere e 3 numeri assegnato all’atto dell’iscrizione)
  • per i non soci: ragione sociale, codice fiscale e sito internet
  • per gli studi commerciali e i consulenti del lavoro: indirizzo e telefono dello studio, nome e cognome del titolare, nome e cognome della persona che pone il quesito, ragione sociale, codice fiscale e sito internet della ditta per la quale si pone il quesito
  • per i privati: cognome e nome, numero di cellulare

Premessa

Breve introduzione sull’argomento

Quesito

Il quesito deve essere completo di tutti gli elementi per poter essere chiaramente compreso. In caso di più domande vanno poste separatamente e numerate progressivamente.

 

Consiglio di Stato – Dichiarato inammissibile il ricorso ANINSEI

Con la sentenza  n. 05237/2016 del 13 dicembre 2016 il Cosiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ANINSEI per l’ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO -SEZ. VI, n. 292 del 2016, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione di contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013.

Il Consiglio di Stato ha rilevato due, concorrenti, ragioni di inammissibilità:

  • In primo luogo, a causa del difetto di legittimazione a ricorrere di ANINSEI, eccepito dalla FISM ma, in ogni caso, rilevabile d’ufficio.
  • In secondo luogo, per la diversità della “res controversa”, tra l’oggetto della decisione n. 292 del 2016, attinente al d. m. n. 46 del 2013, relativo ai criteri per assegnare i contributi pubblici alle scuole paritarie per l’a. s. 2012 -2013, e l’oggetto del giudizio odierno, incentrato sulla domanda di dichiarazione della nullità del d. m. n. 367 del 2016, avente a oggetto l’assegnazione dei contributi pubblici per l’a. s. 2015 -2016 a favore delle scuole paritarie e, in via prioritaria, a beneficio di quelle che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.

La nostra azione ha subito una battuta di arresto, ma non ci fermeremo per questo, anche se dovremo ricorrere alla Corte europea.

 

PON per la scuola – ANINSEI invita il MIUR a rivedere il bando in autotutela

pon_libretto_informativo_cop33Il PON per la scuola

La Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea hanno convenuto per il settore dell’istruzione e formazione una serie di priorità comuni di qui al 2020.

Il quadro strategico, istruzione e formazione 2020, prevede un programma che interessa il settennio 2014-2020 con finanziamenti sia per interventi di natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia per azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).

I parametri di riferimento per il 2020 individuati sono:

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il MIUR con l’avviso n. 10862 pubblicato il 16 settembre 2016 ha indetto un bando per la presentazione di “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” quale da finanziare con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tra i destinatari dell’avviso, e dunque possibili beneficiari del finanziamento per i progetti di interventi formativi contro la dispersione scolastica e formativa e per l’accrescimento delle competenze, sono incluse “le istituzioni scolastiche ed educative statali” di diciotto regioni italiane.

Il punto 2.3 dell’avviso (“ammissibilità e selezione delle proposte progettuali”) ammette alla selezione le proposte progettuali che “provengano da istituzioni scolastiche ed educative statali” e prevede anche un certo punteggio per i progetti che prevedano il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche ed educative, specificando poi che queste – se private – devono essere individuate nel rispetto dei principi di parità di trattamenti, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità.

In data 25.10.2016, il Ministero ha pubblicato un ulteriore avviso pubblico che, oltre a prorogare il termine per la presentazione delle domande, ha specificato che “ciascuna istituzione scolastica ed educativa può proporre il proprio progetto in collaborazione con altre istituzioni scolastiche ed educative del territorio” e che tale collaborazione può riguardare “altre istituzioni scolastiche ed educative statali” nonché “le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000”.

Chiudendo ogni possibilità per le scuole paritarie di essere ammesse a presentare progetti, se non in collaborazione con istituzioni scolastiche statali, e e a beneficiare degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Le azioni dell’ANINSEI

L’ANINSEI, forte anche del parere dei propri legali, ha sempre denunciato l’illegittimità di questa discriminazione delle scuole paritarie che in base alla legge n. 62 del 2000 fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione al pari delle scuole statali.

Gli interventi si sono sviluppati in due direzioni: la prima diretta a contrastare le norme ritenute illegittime fino all’ipotesi di un ricorso ai tribunali amministrativi e se necessario anche alla corte europea, e a tal fine ha chiesto alla Direzione generale competente una revisione dei bandi; la seconda di natura politica diretta al riconoscimento per legge del diritto delle scuole paritarie a non essere discriminate in quanto facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Su questo ultimo punto registriamo con soddisfazione l’introduzione di un nuovo comma, tra i 600 che formeranno l’unico articolo della finanziaria 2017, almeno nella ultima edizione sulla quale il governo dovrebbe porre la fiducia, con la  specificazione che ai fini dell’accesso ai fondi del Pon per la scuola a valere sul periodo di programmazione 2014-2020, per istituzioni scolastiche si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione.

Se questo comma resisterà alle “sbianchettature” finali rimarrà solo da vigilare che venga applicato integralmente.

COMUNICATO STAMPA: Le scuole paritarie non si sono accordate per votate SÌ al referendum, in cambio di pochi spicci

Roma, 26 novembre 2016

“Contro gli attacchi che stiamo ricevendo”, dichiara il presidente Luigi Sepiacci dell’ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, “ribadisco categoricamente che la Scuola Paritaria Italiana non si vende, e tanto meno per un piatto di lenticchie!”.

“A chi dice che ANINSEI è un catalizzatore di voti per il SI al Referendum del 4 dicembre” – precisa Luigi Sepiacci – “voglio capisca che noi siamo spiriti liberi, in grado di fare le proprie scelte in base alla propria intelligenza e non portiamo, di certo, il cervello all’ammasso!”

“In particolare affermare che basti aumentare di poco le detrazioni per tali spese alle famiglie, che passeranno dagli attuali 400 euro, ai futuri 717 lordi su base annua (per il 2017), per convincere un mondo intero, quello della Scuola Paritaria a votare SI è non solo offensivo, ma denigratorio e direi addirittura canzonatorio!”

“Sui disabili”, sottolinea Sepiacci, “forse si vorrebbe che invece che lo Stato, a farsi carico delle spese – che hanno natura non solo sociale, ma attengono ai diritti fondamentali dell’Uomo, tutelati proprio da quella Costituzione a parole tanto difesa – fossero gli istituti paritari? dov’è il loro senso di giustizia sociale?”

“Così come aprire al mondo degli Istituti non statali”, spiega  Luigi Sepiacci, “i bandi PON Europei e l’alternanza scuola – lavoro non è certo un regalo del Governo in carica, ma vuole significare solo garantire la corretta applicazione di quell’articolo 33 della Carta Fondamentale, di quella stessa Costituzione, della quale i difensori del NO appaiono essere oggi gli strenui difensori, che garantisce agli studenti delle scuole paritarie un uguale trattamento rispetto a quelli delle scuole statali”. “Diritti che l’ANINSEI intende tutelare anche per il presente ricorrendo ai tribunali amministrativi e se necessario anche alla Corte di Giustizia Europea, a prescindere dal SI e dal NO al Referendum del 4 dicembre”.

“SI e NO saranno infatti scelte che gli iscritti all’ANINSEI adotteranno secondo le proprie convinzioni, che si sono fatte – conclude il presidente Luigi Sepiacci –  in questa costante e logorante sovraesposizione nei dibattiti pubblici, da parte di entrambi gli schieramenti”.