Archives 2020

LAVORATORI FRAGILI: Come comportasi

La recente circolare nr. 0001585 dell’11/9/2020 del MIUR ha ripreso una circolare interministeriale dei Ministri della Salute e del Lavoro e Politiche sociali fornendo alcune indicazioni, relative alle procedure in capo al Dirigente scolastico, a riguardo dei lavoratori fragili.
La circolare esplicita meglio alcuni principi importanti:
1. il primo legato alla temporalità dello status di “lavoratore fragile”;
2. il secondo che è in capo al lavoratore l’onere di richiedere l’attivazione della procedura per stabilire la condizione di fragilità. Ciò nondimeno il dirigente e datore di lavoro dovrà attivare la sorveglianza sanitaria tramite l’invio di apposita richiesta al medico del lavoro o presso gli Enti competenti: INAIL, ASL e Dip.ti di Medicina legale e del lavoro.
Premesso quanto sopra, si segnala che:
• La circolare del MIUR indica ai dirigenti scolastici le misure da seguire e nel caso delle scuole paritarie la figura del Dirigente corrisponde a quella del Gestore che è anche il datore il lavoro nella maggior parte dei casi.
• come datori di lavoro siamo obbligati alla compilazione del DVR e in questo caso anche del DVR rischio biologico. Ognuno di noi, datori di lavoro, ha quindi provveduto alla nomina del medico del lavoro.
• Abbiamo provveduto inoltre a redigere un insieme di norme comportamentali raggruppandole in un documento chiamato Protocollo Sanitario e nel caso dello scrivente è stato richiesto a ogni singolo dipendente/collaboratore di sottoscrivere un patto di corresponsabilità che si allega alla presente richiesta.
QUESITI
1. Le norme ministeriali sopra citate sono integralmente applicabili agli Enti di diritto privato che gestiscono una scuola paritaria?
2. Nel caso si riceva una richiesta, da parte di un nostro collaboratore, di attivare la procedura per verificare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che linea guida dobbiamo seguire?
3. Nel caso la Commissione medica giudichi il lavoratore “non idoneo” alla mansione o “idoneo parzialmente” e nell’ambito della scuola non ci sia un altro incarico da assegnare, come dovremmo comportarci?
4. In quest’ultimo caso, chi si farebbe carico del trattamento stipendiale del lavoratore? Quali sarebbero gli oneri in carico al datore di lavoro?
5. La “non idoneità” costituirebbe una giusta causa per il licenziamento?La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.

Con riferimento ai quesiti sottoposti,  rilevo quanto segue:

1)     La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.

Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l’Autorità di vertice dell’Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l’uniforme applicazione da parte dell’apparato amministrativo.

Trattandosi di atto endogeno alla PA, l’incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d’impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva.

L’impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all’Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.

2)     Alla luce dell’emergenza Covid-19, è stato attivato un servizio specifico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

Occorre pertanto inviare  il lavoratore presso l’Inail o le Aziende sanitarie locali o i dipartimenti di medicina.

3 e 4)     Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale

scolastico possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l’a.s. 2020/21. Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).

L’utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, “…a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. (Art. 90 L. 77/2020).

Pertanto laddove non sia  compatibile la modalità in smart working con le caratteristiche della prestazione lavorativa si deve applicare l’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

5) Trattandosi di malattia, il licenziamento può essere intimato al termine del periodo di comporto. Un emendamento al d.l. 104/2020 prevede che: “Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili  il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Avv. Innocenzo Megali

SINTESI DECRETO LEGGE 104/2020: COSA CAMBIA PER I DATORI DI LAVORO?

Il D.L. 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 Agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro.

Si riportano le più importanti:

 

  • PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID 19.

 

  1. a) Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (Art. 1).

A chi sono rivolti?

L’art. 1, comma 1, Capo I, del D.l. 104/2020  prevede, per quei datori di lavoro che nell’anno 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii..

 

  1. b) Con quale causale?

Emergenza epidemiologica COVID- 19

 

  1. c) Quale durata hanno?
  • 9 settimane (1/a tranche);
  • ulteriori nove settimane esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato (2/a tranche);

Le settimane complessive sono quindi diciotto e devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

  1. d) Alle 18 settimane si possono aggiungere settimane già autorizzate?

No.

I periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, devono essere imputati alle prime nove settimane e, quindi, non si sommano. ESEMPIO: Periodo di 4 settimane richieste ai sensi delle precedenti disposizioni dal 6 luglio  al I° Agosto 2020; sarà possibile richiedere solo 6 delle 9 settimane  ai sensi del d.l. 104/2020 perché le 3 settimane dal 13 luglio sono assorbite dalla precedente richiesta.

 

 

  1. e) nuovo conteggio della cassa integrazione dal 13 luglio 2020

La principale novità, come rilevato nel messaggio INPS 3131/2020, consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno.

Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di  quelle richieste  e autorizzate per i periodi  fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina.

Pertanto a decorrere dal 13 luglio  valgono solo le nuove 18 settimane previste dal Dl 104/2020, anche se i periodi già autorizzati in base alla precedente normativa, che si collocano, anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo blocco di 9 settimane.

È anche importante tenere presente che, con l’introduzione del Dl 104/2020, cade l’unione e commistione tra il concetto di autorizzato e di fruito: da ora in poi si parlerà solo di autorizzato.

 

  1. f) E’ dovuto un contributo addizionale?

Si. Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica  condizione, il ricorso  alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

 

  1. g) A quanto ammonta il contributo addizionale?

La norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

 

Riduzione del fatturato  nel   raffronto   tra   il                                     CONTRIBUTO ADDIZIONALE

primo semestre 2020 e il primo semestre 2019

 

Nessuna                                                                                                                      18%

Inferiore al 20%                                                                                                                9%

= o >  20%  oppure l’attività è stata avviata dopo 1/1/2019                                           Nessun contributo addizionale

 

La verifica  della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro sarà effettuata dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Per le prime 9 settimane dovrà essere utilizzata la causale “Covid- 19 nazionale” già usata.

Per le ulteriori 9 settimane si dovranno attendere le istruzioni dell’Inps.

 

  1. h) Il contributo addizionale è sempre dovuto?

No, sono esentati dal pagamento:

  • i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ;
  • coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

  1. i) Come deve essere presentata la domanda?

Sono necessarie domande separate?

Sono richieste due distinte domande per richiedere i trattamenti di Cigo, Cigd e assegno ordinario previsti dal decreto agosto (Dl 104/2020).

Il datore di lavoro deve inviare  all’INPS prima la domanda di integrazione salariale relativa alle prime nove settimane mentre per le ulteriori nove settimane il riconoscimento avviene per i datori di lavoro  ai quali sia stato già autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

 

 

  1. contenuto della seconda domanda.

 

La domanda di ulteriori 9 settimane deve essere corredata dall’autocertificazione con cui si attesta la sussistenza  dell’eventuale riduzione del fatturato, sulla base della  quale l’INPS individuerà l’aliquota del contributo addizionale dovuta dal datore di lavoro a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

L’omessa allegazione della autocertificazione determina l’applicazione automatica del contributo addizionale nella misura del 18%.

 

 

 

 

  1. Quando deve essere presentata la domanda?

Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In sede di prima applicazione, il termine finale è il 30 settembre, atteso che la norma stabilisce che è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge (ossia, agosto).

 

  1. n) invio sr41 e di tutti i dati necessari al pagamento in caso di pagamento diretto

Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento ed il saldo (modello “sr41”) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo integrativo o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche qui, viene in aiuto una disposizione che vale, unicamente, per la prima volta: i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge (13 Settembre) se tale data risulta essere posteriore rispetto a quella appena sopra riportata. Il mancato rispetto dei termini, comporta decadenza ed il pagamento e gli oneri conseguenti ricadono sul datore di lavoro inadempiente.

 

 

 

  1. o) sanatoria domande decadute

    I termini decadenziali di invio delle istanze di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento ed il saldo,  in scadenza entro il 31 Luglio 2020, sono differiti al 30 Agosto 2020. Pertanto gli eventuali termini in precedenza stabiliti, anche amministrativamente, devono considerarsi assorbiti da questa previsione.

 

  1. p) differimento termini di Agosto al 30 Settembre
  • I termini di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano entro il 31 agosto, sono differiti al 30 settembre 2020.
  • In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

 

 

 

  1. q) comunicazioni e consultazioni sindacali.

 

 

Sul piano sindacale, la norma rimanda integralmente alle disposizioni di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18,  e successive modificazioni: ciò significa che la fase di informativa e consultazione con il sindacato è quella de-procedimentalizzata a rapida prevista dalle norme in questione, senza ulteriori variazioni.

Si può tener presente anche il messaggio Inps  2981/2020 che ribadisce l’insussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale per l’assegno ordinario con causale Covid 19.

 

  • AGEVOLAZIONI ED ESONERI CONTRIBUTIVI

 

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI- incentivo a non ricorrere a nuovi periodi di integrazione salariale

CHI? datori di lavoro settore privato (esclusi agricoli) che non chiedono i trattamenti previsti dal D.L. 104/2020 e che abbiano fruito di cassa integrazione nei periodi di maggio e giugno (anche chi ha chiesto periodi collocati, anche parzialmente oltre il 12 luglio)

COSA? esonero dal versamento contributi a carico datori di lavoro per massimo 4 mesi (entro 31 dicembre)

QUANTO? per un numero di ore pari al doppio di quelle fruite a maggio e giugno

 

 

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

CHI? datori di lavoro che assumono/trasformano a tempo indeterminato dal 15 agosto ed entro il 31 dicembre 2020 (assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa)

COSA? esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione

QUANTO? massimo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

 

 

 

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

CHI? datori di lavoro del settore turistico e degli stabilimenti balneari che assumono a tempo determinato nel periodo dal 15 agosto ed entro il 31 dicembre 2020

COSA? esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di tre mesi

QUANTO? massimo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3)LICENZIAMENTI

 

  1. Divieto di licenziamento: a chi si applica?

  Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3.

 

  1. cosa comporta?

       il divieto di

– avviare le  procedure  di licenziamento collettivo di cui agli artt. 45 e 24 della L. 223/91, ivi comprese quelle avviate prima del 23 febbraio 2020, ma che a tale data risultavano ancora pendenti;
– licenziare per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, nonché le procedure in corso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della L. 604/1966.

Vengono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato  nell’appalto, sia riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, di ccnl o di clausola del contratto di appalto.

 

  1. Quando scade la proroga del divieto di licenziamenti?

 

La proroga del divieto di licenziamenti è a scadenza individuale variabile perché non vi è un termine fisso specifico e predeterminato, ma il blocco permane in capo a ciascun singolo datore di lavoro fino a quando quel medesimo datore di lavoro non abbia fruito per intero dei trattamenti di integrazione salariale o degli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali: una volta che ha fruito per intero degli uni o degli altri, il blocco viene meno.

Permane sino al 31 Dicembre 2020 la proroga del divieto di licenziamenti  per i datori di lavoro che non chiedono di accedere al nuovo periodo di cassa integrazione e non rientrano nell’esonero contributivo.

 

  1. Casi estranei al divieto

E’  fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di procedere ai licenziamenti individuali disciplinari, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ai licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, al licenziamento dei dirigenti ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Le preclusioni e le sospensioni relative all’avvio delle procedure di cui alla L. n. 223/1991 ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applicano:

 

        i.                                                                                                     nelle   ipotesi   di   licenziamenti   motivati   dalla   cessazione  definitiva dell’attività d’impresa conseguenti alla

messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, sempreché  vi sia prosecuzione dell’attività conseguente al trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

  1. i licenziamenti dei lavoratori  che aderiscono ad accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

iii) Sono, altresì, esclusi da tale divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

  1. È possibile revocare i licenziamenti?

Si. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, St. lav., revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a decorrere dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento revocato. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

 

 

  • CONTRATTI A TERMINE
  1. a) La deroga alle causali

 

E’ STATA INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ DI RINNOVARE O PROROGARE I CONTRATTI A TERMINE SENZA DOVER RICORRERE ALLA CAUSALE PER UNA DURATA MASSIMA DI 12 MESI.

La proroga o il rinnovo introdotti sono utilizzabili una sola volta e rispettando il limite di durata

complessiva di 24 mesi

  1. b) L’eliminazione della proroga automatica

Il DL 104/2020 ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, che era stata introdotta dalla Legge 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19. L’obbligo della proroga automatica per i periodi di sospensione per ammortizzatori sociali resta, quindi, solo per i contratti di apprendistato professionalizzante.

 

DL 104/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

DL 104/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Il D.L. 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 Agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro.

Si riportano le più importanti:

  • PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID 19.

L’art. 1, comma 1, Capo I, del D.l. 104/2020  prevede, per quei datori di lavoro che nell’anno 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane, secondo le modalità di cui al comma 2.

Le settimane complessive sono quindi diciotto e devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Pertanto, se non ci saranno novità successive, in caso di necessità, le imprese che possono chiedere, in via ordinaria, la CIGO o il FIS, dovranno utilizzare tali ammortizzatori seguendo le regole dettate dal D. Lg. N. 148/2015.

I periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, devono essere imputati alle prime nove settimane e, quindi, non si sommano.

1 A)  NUOVO CONTEGGIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE A DECORRERE DAL 13 LUGLIO

La principale novità, come rilevato nel messaggio INPS 3131/2020, consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di  quelle richieste  e autorizzate per i periodi  fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina.

Pertanto a decorrere dal 13 luglio  valgono solo le nuove 18 settimane previste dal Dl 104/2020, anche se i periodi già autorizzati in base alla precedente normativa, che si collocano, anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo blocco di 9 settimane.

È anche importante tenere presente che, con l’introduzione del Dl 104/2020, cade l’unione e commistione tra il concetto di autorizzato e di fruito: da ora in poi si parlerà solo di autorizzato.

1 B) PRESENTAZIONE DI  DOMANDE SEPARATE

Sono richieste due distinte domande per richiedere i trattamenti di Cigo, Cigd e assegno ordinario previsti dal decreto agosto (Dl 104/2020).

Il datore di lavoro deve inviare prima la domanda di integrazione salariale relativa alle prime nove settimane mentre per le ulteriori nove settimane il riconoscimento avviene per i datori di lavoro  ai quali sia stato già autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

1 C) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .

Con i commi 5 e 6 vengono ribaditi i termini e le decadenze per la presentazione delle istanze: le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In sede di prima applicazione, il termine finale è il 30 settembre, atteso che la norma stabilisce che è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge (ossia, agosto). In tale quadro normativo rientrano anche i termini legati al pagamento diretto delle prestazioni: il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento ed il saldo (modello “sr41”) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo integrativo o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche qui, viene in aiuto una disposizione che vale, unicamente, per la prima volta: i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, se tale data risulta essere posteriore rispetto a quella appena sopra riportata. Il mancato rispetto dei termini, comporta decadenza ed il pagamento e gli oneri conseguenti ricadono sul datore di lavoro inadempiente.

Con due commi successivi  (9 e 10), che riguardano la totalità degli ammortizzatori, si stabilisce che:

  • I termini decadenziali di invio delle istanze di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento ed il saldo, in scadenza entro il 31 Luglio 2020, sono differiti al 30 Agosto 2020;
  • I termini di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano entro il 31 agosto, sono differiti al 30 settembre 2020.
  • In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

 D) IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica  condizione, il ricorso  alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

In mancanza di autocertificazione il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La verifica  della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro sarà effettuata dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Per le prime 9 settimane dovrà essere utilizzata la causale “Covid- 19 nazionale” già usata.

Per le ulteriori 9 settimane si dovranno attendere le istruzioni dell’Inps.

Il contributo addizionale  appare particolarmente esoso, sol che si pensi che l’aliquota del 9% si applica nella CIGO ordinaria, nella CIGS e nei contratti di solidarietà a partire dal secondo anno di fruizione all’interno del quinquennio mobile e che quella del 18% è ben superiore a quella del 15% che scatta a partire dal terzo anno di “godimento” degli ammortizzatori (art. 5 del D.L.vo n. 148/2015). Un analogo discorso può farsi per le aziende che fruiscono del FIS ove il contributo addizionale è pari al 4% della retribuzione persa dai dipendenti (art. 29 del D.L.vo n. 148/2015). 

1 E) COMUNICAZIONI E CONSULTAZIONI SINDACALI.

Sul piano sindacale, la norma rimanda integralmente alle disposizioni di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18,  e successive modificazioni: ciò significa che la fase di informativa e consultazione con il sindacato è quella de-procedimentalizzata a rapida prevista dalle norme in questione, senza ulteriori variazioni.

Si può tener presente anche  anche il messaggio Inps  2981/2020 che ribadisce l’insussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale per l’assegno ordinario con causale Covid 19. 

1 F) CONTENUTO DELLA SECONDA DOMANDA.

Sul piano amministrativo,  ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane, i datori di lavoro devono presentare all’INPS apposita domanda di concessione nella quale dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, di cui al comma 2, art. 1, del d.L. 104/2020.

L’INPS autorizza i trattamenti di cui all’art. 1, Capo I, del  decreto e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b), del  decreto legge, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati  ed elementi di valutazione che potranno scambiarsi.

  1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI EMERGENZIALI.

L’art. 3  D.L. 104/2020 prevede, in via eccezionale, l’esonero totale dal pagamento dei contributi Inps per un periodo massimo di 4 mesi per i datori di lavoro che abbiano fruito degli ammortizzatori nei mesi di maggio e  giugno  2020 ai sensi del DL 18/2020  e successive modificazioni e che non richiedano i trattamenti di cui al comma 1 del DL 104/2020; la misura dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale in precedenza fruite.

Per chi accede all’esonero in questione, trova applicazione la proroga del divieto di licenziamento disposto dall’art. 14 del DL Agosto.

La disposizione riguarda i contributi dovuti dal datore di lavoro e l’esonero è pari alla misura dei contributi calcolati sulla retribuzione oraria del lavoratore per il numero di ore (raddoppiato) di cassa integrazione utilizzate a maggio e giugno. Quindi, significa che il datore di lavoro dovrebbe recuperare, per ciascun dipendente che ha fruito dell’ammortizzatore, il numero di ore utilizzate nel bimestre e la contribuzione a carico dell’azienda non versata per quelle ore, calcolata sulla retribuzione oraria di ciascun lavoratore.

Per fare un esempio, a fronte di 100 ore di cassa integrazione nel bimestre di un lavoratore del commercio e una paga oraria di 11 euro, il datore avrebbe un credito pari a 636 euro (11 x 100 x 28,98% x 2).

Una volta quantificato l’esonero, secondo la norma, il credito deve essere riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di quattro mesi.

L’esonero dovrebbe  riguardare gli stessi lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione nel bimestre interessato.

Destinatari del beneficio sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, anche a capitale pubblico, con esclusione di quelli del settore agricolo, che hanno fruito tra maggio e giugno di integrazioni salariali COVID-19, attraverso, la CIGO, il FIS, la Cassa in deroga, i Fondi bilaterali alternativi e quelli dei Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto, ai sensi del D.L. n. 18, periodi di cassa integrazione, anche parzialmente, successivi al 12 luglio.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del  decreto con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo1.

L’esonero  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il beneficio  è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. 

  1. LICENZIAMENTI

3 A) Divieto di licenziamenti

L’art. 14, Capo I, del D.L. 104/2020 preclude “ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3”:

– l’avvio delle procedure  di cui agli artt. 45 e 24 della L. 223/91, ivi comprese quelle avviate prima del 23 febbraio 2020, ma che a tale data risultavano ancora pendenti;
– la facoltà di recesso del datore di lavoro dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, nonché le procedure in corso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della L. 604/1966.

Vengono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato  nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Sull’interpretazione di tale disposizione sono emerse 2 tesi:

  1. CORRELAZIONE CON IL GODIMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Secondo la prima interpretazione, l’art. 14 deve essere necessariamente letto ed interpretato in coordinamento con gli artt. 1 e 3 dello stesso decreto n. 104/2020, che introducono, rispettivamente, ulteriori 18 settimane (9+9) di ammortizzatori sociali straordinari e l’esonero contributivo.

In base all’art. 14 del Dl 104/2020, quindi, è stato elaborato un meccanismo in base al quale la vigenza del divieto di licenziamenti viene fatta coincidere con l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione Covid (18 settimane in totale, richiedibili dal 13 luglio 2020) o di godimento della decontribuzione (quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020).

Conseguentemente,  in caso di ricorso all’ammortizzatore sociale con decorrenza dalla prima data utile (13 luglio 2020), l’impresa non potrà licenziare quantomeno sino al 16 novembre 2020. Ma anche qualora non si volesse ricorrere alla Cassa Integrazione Covid (che il decreto presenta pur sempre quale mera facoltà) restano i quattro mesi di decontribuzione per tutti coloro i quali abbiano fatto domanda di ammortizzatore sociale Covid per i mesi di maggio e giugno (articolo 2).

A1) PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTI

La proroga del divieto di licenziamenti è, quindi,  a scadenza individuale variabile perché non vi è un termine fisso specifico e predeterminato.

In pratica, mentre prima l’art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), quale risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 80 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), stabiliva un blocco valido nei confronti di tutti i datori di lavoro fino al 18 agosto 2020, adesso l’art. 14 del DL 104/2020 statuisce nella sostanza che il blocco permane in capo a ciascun singolo datore di lavoro fino a quando quel medesimo datore di lavoro non abbia fruito per intero dei trattamenti di integrazione salariale o degli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali: una volta che ha fruito per intero degli uni o degli altri, il blocco viene meno.

In altre parole, il divieto di licenziamento individuale per g.m.o. e il divieto di licenziamento collettivo permangono per i datori di lavoro che, dopo aver già usufruito degli ammortizzatori straordinari, chiederanno l’estensione per le ulteriori settimane ai sensi dell’art. 1 del decreto. In tale caso il divieto graverà sul datore di lavoro dal momento in cui attiverà l’ammortizzatore e per l’intero periodo usufruibile ovverosia per tutte le 18 settimane previste dall’art. 1, anche nel caso in cui, a seguito di un miglioramento della situazione aziendale, decidesse di usufruire dell’ammortizzatore per sole 9 settimane.

Parimenti, il medesimo divieto dovrà ritenersi operante per tutti quei datori di lavoro che, dopo aver usufruito degli ammortizzatori straordinari previsti dai decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020, farà richiesta di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 3 del decreto 104/2020. In tal caso il divieto verrà a cadere nel momento in cui cesserà l’esonero contributivo, che  viene riconosciuto, fino ad un massimo di 4 mesi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale usufruite negli scorsi mesi.

A2) POSSIBILITA’DI EFFETTUARE LICENZIAMENTI

Seguendo questa tesi, a partire dal 18 agosto 2020 i datori di lavoro che non hanno mai utilizzato gli strumenti di integrazione salariale straordinari, i datori di lavoro  che, dopo averli utilizzati, scelgono di non avvalersi né degli ulteriori periodi di integrazione ex art. 1, né dell’esonero contributivo ex art. 3 e le aziende che anziché usufruire dell’estensione delle integrazioni salariali da Covid-19 decidono di fare richiesta degli strumenti di integrazione “normali” previsti dal D.lgs. 148/2015, potranno procedere ai licenziamenti individuali per g.m.o. e all’attivazione delle procedure di mobilità ex legge n. 223/1991, secondo le regole ordinarie.

Pertanto sembrerebbero escluse dalla proroga del divieto di licenziare per motivi economici soltanto quelle aziende che – da una parte – non abbiano intenzione o necessità di accedere alle ulteriori diciotto settimane di ammortizzatori previste dall’art. 1 del decreto e che – dall’altra – non siano beneficiarie, non avendo fruito degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno, (o che non intendano avvalersi) del periodo di decontribuzione di 4 mesi di cui all’art. 3.  Infatti l’esonero contributivo previsto dall’ art. 3 D.L. 104/2020 non opera automaticamente per tutti i datori di lavoro che nei mesi scorsi hanno usufruito delle integrazioni salariali legate all’emergenza Covid, ma deve essere espressamente richiesto.

E’ stato anche sostenuto che il divieto opera in ogni caso sino al 31 Dicembre 2020, essendo questo il periodo in cui è possibile usufruire della cassa integrazione.  Pertanto, secondo questa interpretazione, anche il periodo non coperto da cassa integrazione o dallo sgravio contributivo di 4 mesi di cui all’art. 3 del decreto  impedisce di licenziare fino al 31 Dicembre 2020.

Inoltre il termine del 31 dicembre 2020,  indicato dall’art. 14, deve intendersi quale termine ultimo per l’operatività del divieto, mentre il divieto effettivo, per il singolo datore di lavoro, è strettamente correlato all’utilizzo delle misure di sostegno nei termini  richiamati.

  1. DIVIETO DI LICENZIAMENTO SINO AL 31 DICEMBRE 2020 PER TUTTI I DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AI NUOVI STRUMENTI DI SOSTEGNO.

Secondo un’altra tesi interpretativa,  permane sino al 31 Dicembre 2020 la proroga del divieto di licenziamenti  per i datori di lavoro che non chiedono di accedere al nuovo periodo di cassa integrazione e non rientrano nell’esonero contributivo.

Tale tesi ritiene che siamo di fronte, come dice la rubrica dell’art. 14, ad una “proroga” della disciplina dei licenziamenti già dettata dal “Decreto cura Italia” e modificata dal “Decreto rilancio”: continuità testimoniata dalla lettera della disciplina che ai commi 1 e 2 dice che  “resta precluso” l’avvio e la prosecuzione delle procedure di riduzione del personale, così come “resta preclusa” la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Dunque alle imprese si chiede di non licenziare, almeno finché abbiano la possibilità di utilizzare strumento di sostegno..

Nella precedente fase il divieto era generale, nel periodo stabilito direttamente dalla legge, indipendentemente dall’effettiva fruibilità per tutto tale periodo degli strumenti introdotti dalla normativa emergenziale (pur molto importanti e di fatto generalizzati). Ora il Governo sembra essersi sforzato di rendere più flessibile tale disciplina, tenendo almeno in parte conto delle specifiche situazioni, e aggiungendovi alcune eccezioni (comma 3 dell’art. 14), compreso un importante sostegno agli accordi aziendali di incentivazione dell’esodo, cui viene esteso l’accesso alla Naspi pur se conducono a risoluzioni consensuali e non a licenziamenti, come esposto nel punto 3B) della presente sintesi.

Pertanto, secondo questa seconda interpretazione, al di fuori delle possibilità ora introdotte con la proroga del blocco, i recessi “restano preclusi”, anche se l’impresa non ritiene di accedere agli ammortizzatori sociali o all’esonero contributivo, e in tal caso lo restano sino a fine anno (termine ricavabile dalla stessa disciplina di tali strumenti).

3 B) CASI ESTRANEI AL DIVIETO.

Come per il periodo di divieto spirato lo scorso 17 agosto 2020, anche nelle ipotesi previste dall’art. 14 è sempre fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di procedere ai licenziamenti individuali disciplinari, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ai licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, al licenziamento dei dirigenti ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Le preclusioni e le sospensioni relative all’avvio delle procedure di cui alla L. n. 223/1991 ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applicano:

  •  nelle   ipotesi   di   licenziamenti   motivati   dalla   cessazione  definitiva

 dell’attività di impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.  Ne consegue che solo le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale (e non anche le rispettive Rsa/Rsu) sono legittimate a stipulare tali intese sindacali con i datori, accordi che peraltro non sembrano coincidere con quelli di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 previsti per le procedure di licenziamento collettivo. Questa rappresenta la più interessante fattispecie fra le ipotesi di esclusione dal divieto di licenziamento per ragioni economiche. E infatti, pur trattandosi della via di più difficile realizzazione (presuppone un’intesa con i sindacati e poi l’adesione del lavoratore), potrebbe rilevarsi un valido strumento per consentire alle imprese di attuare processi di riorganizzazione “su base volontaria”. Di fatto si è “istituzionalizzato” tramite il canale sindacale ciò che già veniva realizzato a livello individuale, laddove in vigenza del divieto è sempre stata ammessa la possibilità per le parti di concludere accordi transattivi, anche a seguito di licenziamenti intimati in violazione del divieto, senza che da ciò potesse derivare la perdita della Naspi per il dipendente, come, peraltro, chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2261/2020.
  • Sono, altre sì, esclusi da tale divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non siaprevisto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, St. lav., revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a decorrere dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento revocato.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Da ultimo, anche con riferimento al Dl 104/2020, permangono forti dubbi di legittimità costituzionale: è evidente che la proroga del divieto di licenziamento per un ulteriore lungo periodo (peraltro variabile e indeterminato) che va persino oltre l’attuale scadenza della dichiarata emergenza epidemiologica (fissata al 15 ottobre 2020) continua a comprimere la libertà imprenditoriale di cui all’articolo 41 della Costituzione. 

  1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.
  • L’art. 6 del Dl 104/2020 introduce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato.
  • L’incentivo non si applica né ai rapporti di apprendistato, né al lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili).
  • L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
  • Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  • Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. L’operatività della facilitazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
  1. CONTRATTI A TERMINE
  • A ) La deroga alle causali

Il Decreto Rilancio, all’art. 93, in deroga all’articolo 21 del d.lgs. 148/2015, prevedeva espressamente la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.

Ora, il decreto 104/2020, all’art. 8, Capo I, prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una volta sola, tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e comunque ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.

La nuova versione dell’articolo 93, comma 1, afferma che la normativa viene dettata «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Con questo inciso, in pratica, il legislatore evidenzia il carattere di specialità e di temporaneità delle deroghe contenute nella nuova regolamentazione rispetto alla normativa ordinaria in materia di contratto a termine.

Pertanto, alla luce della nuova formulazione dell’art. 93, comma 1, della legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, così come introdotta dall’art. 8 del decreto agosto, le aziende, per fruire della acausalità nei contratti a tempo determinato, non dovranno più fornire la prova che il contratto sia stato attivato o prorogato    con    l’obiettivo    di    riavviare    l’attività    produttiva    in  conseguenza  dell’emergenza sanitaria.

Inoltre, tale deroga, potrà essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio 2020, ovvero che il precedente rapporto, oggi rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.

La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. Applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.

Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.

Benché l’assunzione a tempo determinato da parte di un’agenzia di lavoro non sia considerata espressamente dall’articolo 93, come modificato dal decreto Agosto, si deve ritenere che la deroga in questione debba valere anche per il contratto a termine in somministrazione.  Ciò in quanto la normativa generale afferma che il rapporto di lavoro a termine fra agenzia per il lavoro e lavoratore è soggetta, con alcune eccezioni, alla disciplina sui rapporti a termine diretti (articolo 34 del Dlgs 81/2015). La ratio ispiratrice dell’articolo 93, del resto, calza perfettamente anche alla somministrazione.

  • B) L’eliminazione della proroga automatica

Il DL 104/2020 ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, che era stata introdotta dalla Legge 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19.

 

 

Proroga contratti a tempo determinato

La legge 77/2020 di conversione del decreto rilancio (articolo 93, comma 1 bis) ha stabilito che per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, il termine dei rispettivi rapporti viene prorogato nella misura equivalente al periodo in cui l’attività è rimasta sospesa a causa dell’emergenza da Covid-19.

Dal momento che la legge di conversione del decreto Rilancio è entrata in vigore il 19 luglio 2020, si deve ritenere che la proroga “obbligatoria” riguardi i contratti a termine in essere alla predetta data, con esclusione quindi di quelli già scaduti. L’effetto della proroga è costituito dal prolungamento “forzato” del rapporto a termine per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell’ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga). Ad esempio, se il lavoratore a termine è rimasto assente per 14 settimane, cioè per le 9 settimane di ammortizzatore COVID del decreto Cura Italia e per le 5 aggiuntive del decreto Rilancio, le complessive giornate di sospensione ammonteranno a 70 giornate nel caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni. Conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato subirà lo “slittamento” del termine finale di 70 giornate.

Il prolungamento forzato del contratto a termine comporta per il datore di lavoro un onere straordinario e inatteso per una prestazione lavorativa che potrebbe non essere più necessaria. Si pensi, ad esempio, al contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità, che ora sia rientrata al lavoro e per la quale il datore di lavoro si trovi costretto a tenere in forza la sostituta per un periodo di 70 giornate con onere esclusivamente a proprio carico. Inoltre, la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento dell’ onere contributivo aggiuntivo, pari all’1,4% per il primo contratto incrementato dello 0,50% per ogni successivo rinnovo, la neutralizzazioned ella proroga imposta ai fini del computo dei limiti numerici o dei periodi massimi di utilizzo. Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro potrà subire i seguenti effetti penalizzanti:1) impossibilità di assumere un altro lavoratore a termine per saturazione dei limiti numerici imposti dal CCNL applicato per un periodo corrispondente al prolungamento forzato del contratto a termine in essere; 2) computo del lavoratore a termine che per effetto del prolungamento superi la durata di sei mesi nella base di calcolo della quota prevista dalla L. n. 68/99 per il collocamento dei disabili;3) riconoscimento di un diritto di precedenza a favore del lavoratore che per effetto del prolungamento superi i sei mesi di lavoro a tempo determinato.

Il datore di lavoro che decidesse di ignorare il precetto dell’art. 93 c. 1- bis, lasciando scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbe alla rivendicazione da parte del lavoratore di un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro “aggiuntive” riconosciute dalla legge, ma non prestate.Analoga disciplina si applica ai contratti di apprendistato.

Avv. Innocenzo Megali

INPS Circolare 84/2020 – possibile estensione degli ammortizzatori sociali

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale «Covid-19 nazionale», salvo proroghe, potranno fare ricorso alla cassa integrazione prevista dalla norma generale ma con modalità light. La novità è contenuta nella circolare n. 84, pubblicata venerdì notte, in cui l’Inps fa il punto della situazione sulla cassa integrazione ordinaria e sul Fis (Fondo di integrazione salariale) con causale Covid prendendo però posizione per la prima volta sugli scenari futuri.

La circolare spiega che in generale i datori di lavoro che nell’anno 2020 utilizzano la cassa per l’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione del trattamento Cigo o Fis con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. È inoltre possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa, e per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14 ) entro il 31 agosto, pertanto ad esse spettano tutele per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 + 14 + 4).

Una volta esaurite tutte le settimane a disposizione, l’Inps precisa che l’azienda può chiedere la cassa ordinaria ma deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

Secondo la circolare, è in ogni caso possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime o di commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questo caso però, si applicano i limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili).

L’Inps spiega che tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata (circostanza non difficile), la valutazione istruttoria «non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori».

Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine dell’autorità.

Inoltre si apprende che il governo è pronto ad una nuova proroga della Cig d’emergenza. L’ipotesi più accreditata allo studio dei tecnici del ministero del Lavoro e dell’Economia prevede ulteriori 18 settimane di ammortizzatore, a carico dello Stato, per consentire così alle aziende o ai settori che ne hanno veramente bisogno (non quindi indistintamente tutti) una “copertura” fino a fine anno (non è ancora sciolto il criterio che dovrà decidere la selettività delle nuove 18 settimane di Cig Covid-19 – tra le proposte sul tavolo, il riferimento ai comparti più colpiti o, in alternativa, al calo del fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al semestre precedente).

DI SEGUITO LA CIRCOLARE N. 84 DEL 10/07/2020

https://www.aninsei.it/wp-content/uploads/2020/07/Circolare-numero-84-del-10-07-2020.pdf

Ministero del Lavoro sulle norme per la richiesta delle 5 settimane di CIG e FIS di cui DL 34/2020 e delle ulteriori 4 settimane di cui DL 52/2020.

Il Ministero del Lavoro, con nota firmata dal Presidente della Corte di Cassazione Bronzini, in riferimento alla bozza di circolare sulle “Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)”. Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n.52, ha dettato norme per la richiesta delle 5 settimane di CIG e FIS di cui DL 34/2020 e delle ulteriori 4 settimane di cui DL 52/2020.

Di seguito la comunicazione all’Inps da parte del Ministero del Lavoro.

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE(U).0007020.06-07-2020

ANINSEI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: “AL VIA L’EROGAZIONE DI UN MILIONE DI EURO PER SCUOLE PARITARIE E DIPENDENTI PER L’EMERGENZA COVID”

COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS, MISURE ECCEZIONALI ADOTTATA DALL’EBINS

ANINSEI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: “AL VIA L’EROGAZIONE DI UN MILIONE DI EURO PER SCUOLE PARITARIE E DIPENDENTI PER L’EMERGENZA COVID”

 

l’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS) costituito da ANINSEI CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria e cioè la FLC-CGIL, la CISL Scuola, la UIL Scuola RUA e la CONFSAL-Snals, ha avviato l’erogazione dei fondi stanziati per fronteggiare l’emergenza COVID-19Coronavirus”.

Si tratta di un milione di euro, suddivisi in quote massime di 300 euro per singolo dipendente e fino a 2000 euro a Scuola Paritaria, destinati per i dipendenti: a ridurre gli effetti economici negativi provocati dall’accesso alla Cassa Integrazione e al Fondo d’Integrazione Salariale e per le Aziende: all’approvvigionamento di Dispositivi di Sicurezza Collettivi, quali i termoscanner, e Disposizioni di Sicurezza Individuali, quali mascherine e igienizzanti.

“In attesa che anche la Politica decida quali strumenti adottare per sostenere concretamente il nostro settore”, afferma il presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci, “un valido e concreto aiuto per Aziende e Lavoratori è stato erogato dall’ Ente Bilaterale della Scuola Paritaria”.

.

 

 

Roma, 3 luglio 2020

INPS circolare n. 78 del 27 giugno – CIG e FIS nuovi adempimenti

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 con cui recepisce le disposizioni dettate dal decreto Rilancio in materia di erogazione anticipata del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD).

Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;

– per la cassa integrazione in deroga la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;

– per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

– IBAN dei lavoratori interessati;

– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Leggi anche Quel pasticciaccio brutto della Cassa Integrazione

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

E’ particolarmente importante che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

Recupero dei trattamenti erogati

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

– anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;

– anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;

– il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

CONGEDO COVID-19 E CASSA INTEGRAZIONE

Il c.d. congedo  COVID-19 è stato istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Ricordiamo che il limite di età previsto (12 anni) non vige nel caso di figli con disabilità.

Il congedo COVID-19 è uno strumento di flessibilità lavorativa straordinario che però convive con altre forme di sostegno, di permesso e di congedo oltre ad un ventaglio di fattispecie estremamente ampio. Sono fra loro compatibili fra loro oppure no? Il messaggio INPS è nella sostanza un elenco di compatibilità o incompatibilità. Tentiamo di schematizzare i contenuti.

Compatibilità e incompatibilità

Fruizione dei giorni di congedo COVID-19 negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori non compatibile; un genitore alla volta e la somma è comunque 15 giorni.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting incompatibile con la fruizione del congedo COVID-19
Fruizione congedo parentale e congedo COVID-19 incompatibile la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Fruizione riposi giornalieri della madre o del padre e congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei cosiddetti riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio.
Malattia di uno dei genitori l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.
Congedo di maternità/paternità l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ammesso invece se ci sono più figli.
Lavoro agile (smart working) dell’altro genitore la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile
Ferie il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore.
Aspettativa non retribuita il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea aspettativa non retribuita dell’altro genitore.
Part-time e lavoro intermittente il congedo COVID-19 è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 il congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una di quelle indennità da uno dei genitori.

“Cassa integrazione” e congedo COVID-19

Il messaggio 1621 fornisce una indicazione utile per una domanda sentita spesso in questi giorni ed è relativa a quei lavoratori che hanno accesso a strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

CI si chiedeva se con l’accesso a questi strumenti si dovesse rinunciare a congedo Covid o ad altre formule di flessibilità (permessi legge 104, congedi straordinari ecc.). Il messaggio risponde in modo molto possibilista ma solo sul congedo COVID (forse perché diversamente da altri permessi è retribuito solo al 50%).

Dunque il messaggio sul punto precisa: “il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.”

Permessi per assistere figli con disabilità

Il messaggio INPS 1621 conferma che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.

Inoltre il messaggio INPS introduce una ulteriore apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

Ma a fronte di queste aperture vi sono anche delle letture restrittive che riguardano la fruizione delle 12 giornate aggiuntive ai permessi ex legge 104/1992 previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020.

INPS precisa che in caso di CIG/FIS (cassa integrazione) con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

Nel caso invece di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. In pratica i permessi  aggiuntivi – vanno riparametrati (una proporzione rispetto ai giorni previsti a “pieno regime” da contratto).

Quasi superfluo ricordare che tali indicazioni non trovano applicazione per i dipendenti pubblici non assicurati da INPS.

 

Messaggio INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 15 aprile 2020, n. 1621

Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”

 

1. Premessa

Pervengono all’Istituto quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Preliminarmente si evidenzia che:

  1. A)   i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  2. B)   durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
  3. C)   il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica[1]nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

 

2. Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19

Congedo COVID-19 

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale 

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

 

3. Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19

Malattia 

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità 

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita 

L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 

L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19.

Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

 

4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

 

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

 

[1] Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune