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AMMORTIZZATORI CAUSALE COVID-19 – D.L. N. 137/2020 E N. 149/2020

L’art. 12, del  d.l. 137/2020  ha apportato alcune modifiche alla disciplina per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, una proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

DURATA 

Sono disponibili altre 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19,  da utilizzare fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

PRECISAZIONI IMPORTANTI 

Le nuove 6 settimane sono RICONOSCIUTE ai datori di lavoro ai quali sono  state autorizzate tutte le 9 + 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020. Possono beneficiare di queste 6 settimane anche i datori di lavoro appartenenti  ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o  limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come per i precedenti decreti, RICONOSCIUTE non significa che per presentare  le nuove domande di CIGO le aziende devono attendere l’autorizzazione dell’Inps delle  domande trasmesse in precedenza (l’importante è che abbiano già RICHIESTO  le vecchie 9 + 9 settimane).

RICONOSCIUTE significa che saranno autorizzate le domande di CIGO ex D.L.  n. 137/2020, solo se avrà accertato l’avvenuta autorizzazione di tutte le 9 + 9 settimane ex D.L. n. 104/2020.

I  periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, devono essere imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. 137/2020.

Si rileva  che non è consentito recuperare i giorni di CIGO autorizzati e non  fruiti a partire dal 13 luglio 2020.

BENEFICIARI 

Solo per le nuove 6 settimane: lavoratori in forza all’azienda alla data del 9  Novembre 2020.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

  1. a) termine ordinario = entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  2. b) termine prorogato al 15 novembre 2020 per tutte le domande di CIGO ex  D.L. n. 18/2020 (9 + 5 + 4 settimane) che, in base alla data di inizio effettivo  della CIGO dovevano ordinariamente essere presentate tra l’1 e il 30  settembre 2020. Sono escluse da questa proroga le domande ex D.L. n.  104/2020 (9 + 9 settimane);
  3. c) Messaggio INPS n. 3729/2020 per i periodi di CIGO con data di inizio effettiva compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non ricadenti nel caso b) = 31 ottobre 2020.

I termini di trasmissione delle domande di CIGO causale Covid-19  sono decadenziali. Pertanto, se vengono trasmesse fuori termine, vengono  respinte integralmente (a differenza delle causali CIGO non Covid che, in  determinate circostanze, possono essere accolte parzialmente).

CONTRIBUTO ADDIZIONALE 

I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  1. a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la parte in cui dispone la chiusura o limitazione di talune attività economiche e produttive.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai fini dell’accesso alle ulteriori sei settimane, i datori di lavoro devono presentare all’INPS apposita domanda di concessione nella quale dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, di cui al comma 2, art. 12, del decreto. L’INPS autorizza i trattamenti di cui all’art. 12, Comma 1 , del presente decreto e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b), del decreto.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

La procedura di consultazione sindacale va sempre espletata, non è cambiato  nulla rispetto a prima.

 

Ammortizzatori sociali (CIGO, AO e CIGD per Covid-19) DL 137/2020 E DL 149 /2020: NUOVE DISPOSIZIONI.

L’art. 12 DL 137/2020 commi da 1 a 8 prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (FIS) legate all’emergenza COVID-19.

Le nuove 6 settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 e, in tale periodo, costituiranno la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19.

Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui all’art. 12 del Decreto in commento.

Dette settimane sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, c. 2, del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto) (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato;
  • ovvero, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 relativo alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di integrazione salariale richiederà il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non sarà dovuto:

  • dai datori di lavoro che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al corrispondente semestre 2019;
  • da coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
  • dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione di attività economiche e produttive.

Ai fini dell’accesso alle 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando (ex art. 47 DPR 445/2000) la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà determinato applicando l’aliquota del 18%.

LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020

La prima modifica apportate dal decreto-legge 149/2020 amplia la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.

E’ stato infatti  previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020, ossia il 9 Novembre 2020.

Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9/11/ 2020.

Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.

 

Rimessione nei termini

Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini.

La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

a cura dell’Avv. Innocenzo Megali consulente ANINSEI

Il nodo è sciolto. CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie

Il nodo è sciolto. CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie in servizio.

Come auspicato tra le modifiche apportate al decreto-legge n. 137/2020 ha trovato accoglimento quanto da noi richiesto per CIG e FIS per i lavoratori  scuole paritarie e di cui avevamo dato notizia in un precedente comunicato.
Purtroppo non hanno trovato accoglimento gli altri interventi richiesti a favore della nostra categoria che ha pesantemente risentito della stretta economica che ha colpito la nostra utenza.

Di seguito le modifiche apportate all’Art. 12 con l’estensione della CIG e FIS per i lavoratori delle scuole paritarie:

Art. 12
(Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)

  1. All’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 7 è sostituito con il seguente: “7. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid- 19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.”;
  3. b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”;
  4. c) al comma 12, primo periodo, le parole “pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1.692,4 milioni di euro, ripartito in 1.202,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 490 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga”:
  5. d) al comma 17 le parole: “3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni”.
  6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 57,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere a) e b) e quanto a 55,3 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.

 

CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie neoassunti

CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie neoassunti – Un nodo da sciogliere

Il Decreto Ristori prevede che la cassa integrazione e il fondo integrativo salariale possano essere concessi solamente ai lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020.
Molte istituzioni scolastiche con il nuovo anno scolastico, nel mese di settembre, hanno assunto personale personale in sostituzione di quello cessato dal servizio. Tale personale in caso di chiusure disposte dalle autorità in base all’andamento della pandemia non potrà essere messo in CIG o usufruire del FIS.
Questo nodo va sciolto.
ANINSEI, tramite i suoi consulenti, ha fatto interventi sul governo perché questo problema fosse risolto evitando così una grande ingiustizia a danno dei lavoratori della scuola paritaria.
Abbiamo buone speranze che il la questione trovi soluzione con l’imminente Decreto Ristori bis.

Didattica a distanza – Incontro ANINSEI e OO.SS. firmatarie CCNL

Roma 9/11/2020

Su richiesta delle OO.SS è stata convocata la riunione per la definizione di un intesa sulla DD (didattica a distanza) di cui di seguito riportiamo il verbale.

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2020 Il giorno lunedì 9 novembre 2020 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, in modalità online, per discutere sulla richiesta di incontro da parte delle Organizzazioni Sindacali sulla Regolamentazione del lavoro a distanza in relazione norme sulla didattica a distanza imposta dal recente DPCM del 3 novembre 2020 uscito sulla G.U. n.275 del 4 novembre 2020. Sono presenti per ANINSEI Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, Enrico Pizzoli, Giulio Massa e Mauro Ghisellini, per le OO.SS. FLC-CGIL Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto, per Cisl Scuola Elio Formosa, per UIL-Scuola Rua Adriano Enea Bellardini per SNALS-Confsal Silvestro Lupo e Giovanni Visco. Dopo ampia discussione, dove si sono affrontate le problematiche relative all’argomento della didattica a distanza che ANINSEI ritiene vadano affrontate con il buon senso non potendosi ridursi ai concetti di smart working o telelavoro, le OO.SS. si riservano di avanzare una proposta ad ANINSEI entro il 23 novembre prossimo venturo come base di discussione del negoziato. Alle ore 11:30 dopo lettura e approvazione del seguente verbale la seduta è conclusa. OO.SS. FLC-CGIL Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto CISL Scuola Elio Formosa UIL-Scuola Rua Adriano Enea Bellardini SNALS-Confsal Silvestro Lupo e Giovanni Visco. ANINSEI Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, Enrico Pizzoli, Giulio Massa e Mauro Ghisellini

Assemblea Nazionale ANINSEI 2020 online

Nella riunione del giorno 27 ottobre 2020, il Comitato Direttivo ANINSEI considerate le difficoltà prodotte dalla pandemia di Covid-19, che non hanno consentito di fissare in modo certo una data per lo svolgimento dell’assemblea 2020, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali, ha deliberato di rinviare questa incombenza e il consueto concomitante convegno al prossimo anno 2021, data da stabilire quando le condizioni del paese lo permetteranno, inoltre, considerato che ai sensi dall’art. 8 dello Statuto Nazionale va comunque tenuta un’ Assemblea per incombenze amministrative, il Direttivo ha deliberato di convocare, per tali fini, l’Assemblea in modalità online per il giorno 10 dicembre ore 23:00 in prima convocazione e per il giorno venerdì 11 dicembre ore 15:00 in seconda convocazione con il seguente O.d.G:

1) Registrazione dei partecipanti;

2) Relazione del Presidente sullo stato della scuola non statale e linee di azione passate, presenti e  future;

3) Relazione del Segretario Generale sull’andamento delle adesioni all’associazione, comitati regionali e organizzazione territoriale;

4) Interventi programmati;

5) Interventi liberi e dibattito;

6) Presentazione bilancio consuntivo, relazione sindacale, discussione e votazione per approvazione bilancio consuntivo;

7) Bilancio preventivo, discussione e votazione per approvazione;

8) Conclusioni

Cordiali saluti

Convocazione Assemblea 2020