Nella riunione del giorno 27 ottobre 2020, il Comitato Direttivo ANINSEI considerate le difficoltà prodotte dalla pandemia di Covid-19, che non hanno consentito di fissare in modo certo una data per lo svolgimento dell’assemblea 2020, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali, ha deliberato di rinviare questa incombenza e il consueto concomitante convegno al prossimo anno 2021, data da stabilire quando le condizioni del paese lo permetteranno, inoltre, considerato che ai sensi dall’art. 8 dello Statuto Nazionale va comunque tenuta un’ Assemblea per incombenze amministrative, il Direttivo ha deliberato di convocare, per tali fini, l’Assemblea in modalità online per il giorno 10 dicembre ore 23:00 in prima convocazione e per il giorno venerdì 11 dicembre ore 15:00 in seconda convocazione con il seguente O.d.G:
1) Registrazione dei partecipanti;
2) Relazione del Presidente sullo stato della scuola non statale e linee di azione passate, presenti e future;
3) Relazione del Segretario Generale sull’andamento delle adesioni all’associazione, comitati regionali e organizzazione territoriale;
4) Interventi programmati;
5) Interventi liberi e dibattito;
6) Presentazione bilancio consuntivo, relazione sindacale, discussione e votazione per approvazione bilancio consuntivo;
7) Bilancio preventivo, discussione e votazione per approvazione;
8) Conclusioni
DI SEGUITO PROGRAMMA DEFINITIVO DELLA 72esima ASSEMBLEA NAZIONALE ANINSEI:
Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) e dal DL n. 157/2020 (decreto Ristori-quater), fornendo istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni.
Ecco gli aspetti più rilevanti.
Il decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane con decorrenza dal 15 novembre 2020 andandosi così ad “intrecciare” con le settimane o residue settimane previste dal decreto Agosto con termine il 31 dicembre 2020.
I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Esempio 1 – Azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto Agosto
Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al COVID-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere le prime 9 settimane ai sensi del decreto Agosto con causale COVID-19 nazionale, senza così dover pagare il contributo addizionale.
Esempio 2 – Azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto
Laddove l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto Agosto, potrà accedere alle 6 settimane previste dal decreto Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Va ricordato che i periodi già richiesti ed autorizzati riferiti al decreto Agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto Ristori.
Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), purchè lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari D.P.C.M. che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.
L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa).
La circolare illustra le percentuali del contributo addizionale che per comodità di seguito sintetizziamo:
– contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
– contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
– nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.
Nel rispetto dei termini decadenziali previsti, possono accedere ai trattamenti previsti dal decreto Agosto e dal decreto Ristori tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9 novembre 2020 ( entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di riduzione/ sospensione dell’attività lavorativa): pertanto, ad oggi, sono ancora valide tutte le domande che hanno avuto decorrenza dal 1° novembre 2020.
L’Istituto precisa, su conforme parere ministeriale, che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
In caso di modificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 c.c. verranno considerati anche i periodi precedentemente richiesti ed utilizzati.
Per le settimane previste dal D.L. n. 137/2020 ovvero le 6 settimane o il minor periodo che si andrà a richiedere è necessario indicare la nuova causale “COVID-19 DL 137”.
Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di Cigs e che si trovi nella condizione di dover sospendere il trattamento per eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà utilizzare l’apposita causale “COVID-19 DL 137 CIGS”.
I datori interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS, utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.
L’INPS ricorda la massima attenzione sul requisito dimensionale previsto per l’accesso al Fis e ricorda che durante il trattamento dell’assegno ordinario è erogata dal datore di lavoro la prestazione accessoria degli assegni familiari.
Possono presentare la domanda di assegno ordinario anche quei datori di lavoro che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario (che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, con la capienza massima prevista riferita sempre alle 6 settimane previste dal D.L. n. 137/2020.
In merito alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga si ricorda l’obbligatorietà dell’accordo sindacale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di 5 dipendenti, anche in via telematica.
AI lavoratori interessati dal trattamento di Cigd sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.
Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” soltanto nel caso in cui la prima domanda sia stata autorizzata dal Ministero; tutte le altre potranno accedere al trattamento INPS in deroga.
Viene confermata e ribadita l’indicazione del messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre 2020
, che aveva “corretto” l’errata indicazione del D.L. n. 137/2020 che prevedeva un termine decadenziale al 30 di novembre 2020.
Pertanto, rimangono confermati i termini previsti, ovvero:
Trasmissione entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo: per il D.L. n. 137/2020 che iniziava il 16 novembre sarà il 31 dicembre 2020)
Il termine è da considerare sempre in riferimento al singolo mese: pertanto, in caso di domande plurimensili (ad esempio, novembre e dicembre), il datore di lavoro può sempre rinviare la domanda non ancora decaduta, ovvero quella il cui termine ancora non è scaduto.
Per quanto attiene i modelli Sr41 ovvero i modelli di pagamento la scadenza rimane invariata.
Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione
Attenzione
Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di poter anticipare il trattamento salariale senza nessuna documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa oppure di optare per il pagamento diretto anche con la modalità anticipo 40%.
L’art. 12, del d.l. 137/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, una proroga dei trattamenti di integrazione salariale.
DURATA
Sono disponibili altre 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, da utilizzare fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
PRECISAZIONI IMPORTANTI
Le nuove 6 settimane sono RICONOSCIUTE ai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 9 + 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020. Possono beneficiare di queste 6 settimane anche i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come per i precedenti decreti, RICONOSCIUTE non significa che per presentare le nuove domande di CIGO le aziende devono attendere l’autorizzazione dell’Inps delle domande trasmesse in precedenza (l’importante è che abbiano già RICHIESTO le vecchie 9 + 9 settimane).
RICONOSCIUTE significa che saranno autorizzate le domande di CIGO ex D.L. n. 137/2020, solo se avrà accertato l’avvenuta autorizzazione di tutte le 9 + 9 settimane ex D.L. n. 104/2020.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, devono essere imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. 137/2020.
Si rileva che non è consentito recuperare i giorni di CIGO autorizzati e non fruiti a partire dal 13 luglio 2020.
BENEFICIARI
Solo per le nuove 6 settimane: lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 Novembre 2020.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
I termini di trasmissione delle domande di CIGO causale Covid-19 sono decadenziali. Pertanto, se vengono trasmesse fuori termine, vengono respinte integralmente (a differenza delle causali CIGO non Covid che, in determinate circostanze, possono essere accolte parzialmente).
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la parte in cui dispone la chiusura o limitazione di talune attività economiche e produttive.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai fini dell’accesso alle ulteriori sei settimane, i datori di lavoro devono presentare all’INPS apposita domanda di concessione nella quale dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, di cui al comma 2, art. 12, del decreto. L’INPS autorizza i trattamenti di cui all’art. 12, Comma 1 , del presente decreto e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b), del decreto.
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
La procedura di consultazione sindacale va sempre espletata, non è cambiato nulla rispetto a prima.
L’art. 12 DL 137/2020 commi da 1 a 8 prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (FIS) legate all’emergenza COVID-19.
Le nuove 6 settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 e, in tale periodo, costituiranno la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19.
Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui all’art. 12 del Decreto in commento.
Dette settimane sono riconosciute:
La concessione delle 6 settimane di integrazione salariale richiederà il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:
Il contributo addizionale non sarà dovuto:
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando (ex art. 47 DPR 445/2000) la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà determinato applicando l’aliquota del 18%.
LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020
La prima modifica apportate dal decreto-legge 149/2020 amplia la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.
E’ stato infatti previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020, ossia il 9 Novembre 2020.
Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9/11/ 2020.
Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Rimessione nei termini
Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini.
La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
a cura dell’Avv. Innocenzo Megali consulente ANINSEI
Come auspicato tra le modifiche apportate al decreto-legge n. 137/2020 ha trovato accoglimento quanto da noi richiesto per CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie e di cui avevamo dato notizia in un precedente comunicato.
Purtroppo non hanno trovato accoglimento gli altri interventi richiesti a favore della nostra categoria che ha pesantemente risentito della stretta economica che ha colpito la nostra utenza.
Di seguito le modifiche apportate all’Art. 12 con l’estensione della CIG e FIS per i lavoratori delle scuole paritarie:
Art. 12
(Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)
Il Decreto Ristori prevede che la cassa integrazione e il fondo integrativo salariale possano essere concessi solamente ai lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020.
Molte istituzioni scolastiche con il nuovo anno scolastico, nel mese di settembre, hanno assunto personale personale in sostituzione di quello cessato dal servizio. Tale personale in caso di chiusure disposte dalle autorità in base all’andamento della pandemia non potrà essere messo in CIG o usufruire del FIS.
Questo nodo va sciolto.
ANINSEI, tramite i suoi consulenti, ha fatto interventi sul governo perché questo problema fosse risolto evitando così una grande ingiustizia a danno dei lavoratori della scuola paritaria.
Abbiamo buone speranze che il la questione trovi soluzione con l’imminente Decreto Ristori bis.
Roma 9/11/2020
Su richiesta delle OO.SS è stata convocata la riunione per la definizione di un intesa sulla DD (didattica a distanza) di cui di seguito riportiamo il verbale.
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2020 Il giorno lunedì 9 novembre 2020 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, in modalità online, per discutere sulla richiesta di incontro da parte delle Organizzazioni Sindacali sulla Regolamentazione del lavoro a distanza in relazione norme sulla didattica a distanza imposta dal recente DPCM del 3 novembre 2020 uscito sulla G.U. n.275 del 4 novembre 2020. Sono presenti per ANINSEI Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, Enrico Pizzoli, Giulio Massa e Mauro Ghisellini, per le OO.SS. FLC-CGIL Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto, per Cisl Scuola Elio Formosa, per UIL-Scuola Rua Adriano Enea Bellardini per SNALS-Confsal Silvestro Lupo e Giovanni Visco. Dopo ampia discussione, dove si sono affrontate le problematiche relative all’argomento della didattica a distanza che ANINSEI ritiene vadano affrontate con il buon senso non potendosi ridursi ai concetti di smart working o telelavoro, le OO.SS. si riservano di avanzare una proposta ad ANINSEI entro il 23 novembre prossimo venturo come base di discussione del negoziato. Alle ore 11:30 dopo lettura e approvazione del seguente verbale la seduta è conclusa. OO.SS. FLC-CGIL Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto CISL Scuola Elio Formosa UIL-Scuola Rua Adriano Enea Bellardini SNALS-Confsal Silvestro Lupo e Giovanni Visco. ANINSEI Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, Enrico Pizzoli, Giulio Massa e Mauro Ghisellini
Nella riunione del giorno 27 ottobre 2020, il Comitato Direttivo ANINSEI considerate le difficoltà prodotte dalla pandemia di Covid-19, che non hanno consentito di fissare in modo certo una data per lo svolgimento dell’assemblea 2020, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali, ha deliberato di rinviare questa incombenza e il consueto concomitante convegno al prossimo anno 2021, data da stabilire quando le condizioni del paese lo permetteranno, inoltre, considerato che ai sensi dall’art. 8 dello Statuto Nazionale va comunque tenuta un’ Assemblea per incombenze amministrative, il Direttivo ha deliberato di convocare, per tali fini, l’Assemblea in modalità online per il giorno 10 dicembre ore 23:00 in prima convocazione e per il giorno venerdì 11 dicembre ore 15:00 in seconda convocazione con il seguente O.d.G:
1) Registrazione dei partecipanti;
2) Relazione del Presidente sullo stato della scuola non statale e linee di azione passate, presenti e future;
3) Relazione del Segretario Generale sull’andamento delle adesioni all’associazione, comitati regionali e organizzazione territoriale;
4) Interventi programmati;
5) Interventi liberi e dibattito;
6) Presentazione bilancio consuntivo, relazione sindacale, discussione e votazione per approvazione bilancio consuntivo;
7) Bilancio preventivo, discussione e votazione per approvazione;
8) Conclusioni
Cordiali saluti
Arrivano dall’Inps le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. In particolare, con il messaggio n. 3653/20, l’Istituto evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26 del D.L. n. 18/20), non impediscono in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, sebbene siano equiparabili alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, però, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro agile o telelavoro, alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. Diverso, invece, il caso di malattia conclamata per cui il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. L’Inps precisa che solo la certificazione di malattia rappresenta il canale per la richiesta di tale prestazione. Di conseguenza laddove ordinanze, o provvedimenti di autorità amministrative impedissero ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non sarebbe possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. L’Istituto sottolinea, inoltre, che se il lavoratore è destinatario di trattamenti di Cassa integrazione (ordinaria, in deroga, ecc), viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta, infatti, del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia. Alla luce dell’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di malattia e di degenza ospedaliera, le medesime indicazioni sopra esposte devono essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena, o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.