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Liceo quadriennale: pubblicato l’avviso pubblico

Roma, 20 ottobre 2017

Il decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017, che ai fini della piena attuazione dell’autonomia scolastica e del curricolo di scuola, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aveva previsto la promozione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che attivano indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
Il 18 ottobre è stato emanato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali delle scuole secondarie di secondo grado, licei ed istituti tecnici con esclusione degli istituti professionali.
Il corso di studi quadriennale, quanto alle finalità, dovrà garantire, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all’utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili, l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.
Possono presentare proposte progettuali:
– le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico;
– le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano già in corso progetti per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con appositi decreti ministeriali.
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare il progetto di sperimentazione per una sola sezione, a partire dalla classe prima, e per un solo indirizzo di studio.
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, i progetti presentati devono contenere tutti i requisiti espressamente previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico in allegato.
Le propria candidature devono pervenire tassativamente dal 20 ottobre 2017 al 13 novembre 2017 all’indirizzo di posta quadriennali@istruzione.it corredate di tutta la documentazione elencata nell’articolo 4 dell’avviso pubblico. Tutta la documentazione deve essere inserita in una cartella compressa.
La mancata previsione nel progetto di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3, il mancato invio della documentazione sopra indicata o l’invio del progetto di innovazione in data successiva al 13 novembre 2017 comporta l’esclusione dalla presente procedura di selezione.
Una apposita Commissionetecnica, composta da almeno 7 tra dirigenti tecnici e funzionari dell’amministrazione valuterà le proposte.
La graduatoria dei progetti approvati sarà pubblicata sul sito istituzionale del MIUR entro il 20 dicembre 2017.

PON anche per le paritarie: arrivato il via libera da parte della Commissione Europea alla revisione dell’Accordo di partenariato

Roma, 13 ottobre 2017

Il Ministro De Vincenti e la Ministra Fedeli hanno comunicato che è arrivato il via libera da parte della Commissione Europea di eliminare l’esclusione a danno delle paritarie «rendendo possibile l’apportare celermente con la Commissione le modifiche al PON per la Scuola, necessarie al fine di allineare le relative modalità operative a quanto previsto dal legislatore italiano».
La vicenda sembra avviarsi verso una positiva coclusione anche se la prudenza è sempre d’obbligo in questa vicenda dove frange dell’amministrazione sembrano aver più o meno palesemente ostacolato ogni apertura alla scuola paritaria anche in contrasto con la volontà della ministra Fedeli, che invece su questa vicenda è sempre stata molto chiara circa il rispetto della legge n. 62/2000.

In più occasioni aveva ripetuto il suo pensiero, il 1° febbraio 2017 durante l’incontro con i rappresentanti delle Scuole Paritarie e il 23 febbraio 2017 durante la visita alle scuole ebraiche di Roma: «C’è una novità nell’ultima legge di bilancio, abbiamo considerato anche le scuole paritarie, quelle veramente fidate e accreditate. Un fatto credo importante perché bisogna rispettare le leggi italiane. Adesso che sono partite le dieci azioni per i finanziamenti PON che arrivano anche dalla Comunità europea, ho accantonato quello che riguarderà le scuole paritarie perché in Europa, secondo una regolamentazione che dobbiamo rinegoziare, le scuole paritarie non sono considerate scuole pubbliche». Gli stessi concetti li aveva poi ribaditi il 20 maggio a Verona nel suo intervento al Convegno dell’ANINSEI.

La vicenda ha inizio oltre un anno fa quando il bando Scuole al centro “dimentica” le paritarie. Alla richiesta di chiarimenti la direzione generale competente risponde che l’Accordo di Partenariato con l’Europa prevede “In linea con i deficit e i bisogni identificati nella mappatura delle esigenze, il Fondi assegnati interverranno nel settore dell’educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate”.

Ma sosteneva l’ANINSEI, “le scuole Paritarie, ai sensi della Legge nazionale n. 62/2000, fanno parte del Sistema nazionale dell’Istruzione e, quindi, insieme alle scuole statali erogano, allo stesso modo e sullo stesso piano, un servizio pubblico! Le scuole paritarie non sono né private e né parificate”.

Il Parlamento investito del problema, al comma 313 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha chiarito e stabilito: «Nel programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per “istituzioni scolastiche” si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

Ma per qualcuno anche questo non andava bene e quindi l’unica strada da percorrere era quella della rettifica dell’Accordo di Partenariato azione che la ministra Fedeli, in collaborazione con il ministro De Vincenti, ha condotto con determinazione arrivando, come dichiarato, al risultato atteso.

ANINSEI dà atto alla ministra Fedeli  della concretezza e della coerenza della sua azione.

 

 

Firmato il decreto sul nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di I grado

Roma, 11 ottobre 2017

La MInistra Fedeli ha firmato il decreto attuativo della legge 107 del 2015 (Buona Scuola) che riforma l’Esame di Stato della scuola secondaria di I grado.
Meno importanza alla prova Invalsi che anche se rimane requisito per l’ammissione all’esame, non influisce sulla valutazione finale. Cresce il peso del voto di ammissione che fa media con la media dei voti dell’esame per cui con un voto di ammissione di 7 si è promossi anche con una media di 4 all’esame di stato.
In via di emanazione la circolare informativa sulle nuove modalità di valutazione del I ciclo previste dalla legge, rispetto alle quali il Ministero, in accordo con le sedi regionali, metterà in campo specifici interventi di accompagnamento per  il personale della scuola fin dalla prima fase di attuazione.
Il collegio dei docenti delibererà  criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF. Le scuole, per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
La valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.
Le prove INVALSI le prove si sostengono, nella scuola secondaria di I grado, in terza, ma non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica di una maggiore coerenza con l’obiettivo finale delle prove: fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi per sostenere il miglioramento del sistema scolastico. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre le scuole riceveranno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove al computer.

 

 

 

FISM TEME DI DOVER RINUNCIARE A PARTE DEI CONTRIBUTI DEL MIUR E ATTACCA A TESTA BASSA ANINSEI E CONFINDUSTRIA

logoaninsei_fvAssociazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
00144 Roma   –  Viale Pasteur, 10 –   e-mail   presidenza@aninsei.it

UFFICIO STAMPA
Segreteria telefonica +390698353719 Fax +390689281380

COMUNICATO STAMPA
Roma, 7 ottobre 2017

FISM TEME DI DOVER RINUNCIARE A PARTE DEI CONTRIBUTI DEL MIUR E ATTACCA A TESTA BASSA ANINSEI E CONFINDUSTRIA

“La FISM torna ad attaccare l’ANINSEI, rea a suo dire di mettere in discussione i benefici o meglio gli aiuti di stato che, contro ogni normativa europea, le scuole paritarie gestite da organismi dichiaratisi senza fini di lucro ricevono, a scapito degli altri enti gestori”. Questa la replica all’attacco delle scuole cattoliche da parte di Luigi Sepiacci, il presidente nazionale dell’Associazione degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione, che nata nel 1946 dal 1990 aderisce a Confindustria.

Alla FISM sembra giusto che due scuole, in una stessa città,  che danno lo stesso identico servizio richiedendo corrispettivi uguali debbano in tema di contributi da parte del MIUR essere discriminate in base al criterio soggettivo dell’ essere o meno  a scopo di lucro.

“In tema di contributi le scuole non possono essere discriminate in base a criteri soggettivi, cioè se l’ente gestore sia con o senza fini di lucro; ma solo in base a criteri oggettivi, così vuole l’Europa altrimenti siamo in presenza di illegittimi aiuti di stato”, spiega Sepiacci, per poi aggiungere: “Il MIUR non ha inteso uniformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 292/2016 e, nonostante gli interventi di ANINSEI, ha riproposto recentemente criteri diversi dai precedenti, ma sempre ed esclusivamente soggettivi, analoghi a quelli precedenti, per l’assegnazione dei contributi alla scuola paritaria”. “Di qui la necessità per ANINSEI di dover ricorrere nuovamente al TAR e, se sarà poi necessario, al Consiglio di Stato e ad ultimo alla Corte Europea”.

“Come nel passato”, aggiunge il presidente Luigi Sepiacci, “sulla vicenda la FISM continua a fare disinformazione, volendo far credere all’opinione pubblica che la tesi di ANINSEI sia stata bocciata dal Consiglio di Stato, ma omettendo che la ultima sentenza dello scorso anno, relativa al ricorso contro il decreto per i contributi 2016/2017, presentato da ANINSEI  – ed al quale la FISM si è opposta schierandosi ad adiuvandum a fianco del MIUR – è stato respinto dal Consiglio di Stato che lo ha dichiarato inammissibile solo per motivi procedurali, senza però entrare nel merito e lasciando intatta la sentenza che aveva accolto le tesi dell’ANINSEI e che il MIUR seguita a disattendere.“.

FISM anche con la determina, ripresa oggi da Avvenire, in cui attacca duramente l’ANINSEI non si è lasciata sfuggire l’occasione per tentare di accusarla essere  l’Associazione di istituti scolastici non statali espressione di Confindustria neanche questa fosse il Maligno in persona e rea di fare dell’istruzione un campo aperto al mercato ed alla concorrenza come se si trattasse di beni di cui è possibile parlare in termini di prodotto industriale“.

EBINS: 300 mila euro totali, con due distinti bandi, destinati il primo ai lavoratori e il secondo alle Imprese iscritte

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1 settembre 2017

AL VIA LA RICEZIONE DELLE DOMANDE PER I FONDI EBINS STANZIATI IN FAVORE DELLE AZIENDE.
PER I FONDI DA DESTINARE  AI LAVORATORI C’E’ TEMPO FINO A FINE MESE, PER FARE RICHIESTA

300 mila euro totali, con due distinti bandi, destinati il primo ai lavoratori e il secondo alle Imprese iscritte all’Ente Bilaterale che applicano il CCNL  ANINSEI

L’EBINSEnte Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica, ha pubblicato due bandi per l’assegnazione di fondi da destinare esclusivamente ai lavoratori ed alle Aziende associate. E’ un impegno economico importante ed è un primo, fondamentale passo, cioè un aiuto concreto destinato ai lavoratori e alle Imprese del mondo della scuola non statale laica.

“Due distinti bandi dedicati ai soli iscritti all’EBINS, per un totale di 300 mila euro già accantonati, da assegnare e in tempi brevi a chi parteciperà”, spiega il presidente Nazionale di ANINSEI e presidente pro-tempore dell’EBINS Luigi Sepiacci, “queste somme rappresentano un segnale storico verso tutto il mondo della scuola non statale, anche per il campo di applicazione cui si rivolgono tali bandi: in primo luogo la Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il primo dei due bandi, per il quale a partire da oggi è possibile presentare domanda e che assegna contributi per 200 mila euro, è dedicato a quelle Imprese che per i propri lavoratori che fanno formazione in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro. Il secondo invece stanzia ulteriori 100 mila euro da destinare, in questo caso, direttamente ai lavoratori”. “In questo secondo caso la ricezione delle domande da parte dei lavoratori è già in corso e il termine ultimo per presentare domanda è, inderogabilmente, il prossimo 30 settembre”. “Affrettatevi tutti quindi”, è la cordiale esortazione del Presidente Sepiacci, “Anche perché i primi fondi verranno consegnati ai partecipanti assegnatari, entro il 31 dicembre prossimo”.

L’EBINS riunisce il sistema delle scuole che applicano il CCNL ANINSEI e le Organizzazioni Sindacali della scuola.
L’Ente Bilaterale è la sede d’incontro e di concertazione per la scuola non statale laica. In particolare L’Ente ha tra i suoi scopi incentivare e promuovere studi e ricerche. Promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua. Inoltre collabora con tutte le Istituzioni. E tutto questo ad esclusivo vantaggio del lavoratore e dell’Impresa aderente.

Le Imprese che fanno riferimento al CCNL ANINSEI, ma non versano i contributi all’EBINS non possono partecipare ai bandi, ugualmente i loro lavoratori. Dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, devono erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro mensili per 13 mensilità direttamente in busta paga ai lavoratori.

In conclusione per poter partecipare ai due Bandi è necessaria la regolarità contributiva del lavoratore contrattualizzato ANINSEI e l’iscrizione all’EBINS, da parte dell’Azienda.

 

 

Roma, 1° settembre 2017

 

Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale: Le nuove norme sul lavoro autonomo di Nevio Bianchi

Roma, 27 luglio 2017

La Circolare n. 107 del 05 luglio del 2017 dell’INPS, avente ad oggetto lavoro occasionale e l’Art. 54 bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96 Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale hanno mutato profondamente il quadro delle collaborazioni che per la scuola non statale sono una necessità riconosciuta anche dalle legge n. 62/2000.

Abbiamo chiesto un parere al noto esperto Nevio Bianchi che così ci ha risposto.

E’ stato chiesto a questo Studio un parere relativo alle novità introdotte dal DL 50/2017 ed in particolare dall’articolo 54 bis del suddetto   decreto.

Si precisa innanzitutto che con il provvedimento in esame si è inteso disciplinare ex novo le “ piccole prestazioni di lavoro” che fino al 24 aprile 2017 erano regolamentate , con il nome di lavoro accessorio, dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 e che venivano pagate mediante “ voucher” . Come è noto i suddetti articoli sono stati abrogati dal decreto legge 25/2017 al fine di evitare il referendum   promosso dalla CGIL   contro appunto la disciplina del lavoro accessorio .

Anche se l’articolo 54 bis citato definisce queste piccole prestazioni , come “ lavori occasionali” ,  il provvedimento  non modifica la disciplina del Lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del codice civile né le collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409 del codice di procedura civile, la cui disciplina resta immutata anche dopo  il suddetto decreto legge .

Pertanto un imprenditore se ha la necessità di affidare un incarico da svolgere in modo autonomo e non subordinato, può stipulare uno delle seguenti tipologie   contrattuali. .

1-     Lavoratori autonomi abituali, intendendosi per tali soggetti che svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ,  titolari  di partita Iva ed iscritti previdenzialmente alle Casse Professionali o , in mancanza, alla gestione separata INPS;

2-     Lavoratori autonomi occasionali  ,  intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico, ( we quindi non sono titolari di partita IVA)  ma che avendo le competenze per farlo, lo eseguono episodicamente su richiesta.  Dal punto di vista fiscale,  sul corrispettivo della prestazione il committente dovrà operare una ritenuta del 20%. Previdenzialmente  sono assicurati presso la gestione separata INPS solo se il reddito , nel periodo di imposta , supera i 5000,00 € (effettivamente percepiti) ed i contributi si versano solo sulla parte eccedente il suddetto reddito.

3-     Collaboratori coordinati e continuativi, intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ( e quindi non sono titolari di partita iva) ma che, avendone le competenze, accettano di  svolgere , per conto del committente  un incarico che , a differenza della prestazione di lavoro autonomo occasionale, pur restando autonoma ,  prevede la continuità, il coordinamento con il commitente e la sua struttura, l’inserimento nella organizzazione aziendale. Non deve però essere “ eterorganizzata” dal committente in particolare con riferimento al luogo della prestazione ed all’orario . Dal punto di vista fiscale il reddito è assimilato al lavoro dipendente e dal punto di vista previdenziale sono assicurati presso la gestione separata INPS:

4-     Prestatori di “ lavoro occasionale “ (PRESTO). E’ la tipologia disciplinata dal citato DL 50/2017, articolo 54bis e che sostanzialmente sotitutisce i “Voucher”  Viene definita dal legislatore “Il contratto il contratto mediante il quale un utilizzatore, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità “. Tale tipologia di contratti può essere utilizzata solo se l’utilizzatore non supera i 5 dipendenti a tempo indeterminato

Non si tratta , per definizione , né autonomo né subordinato, ma il solo criterio è la “ridotta entità” a suo volta definita dal reddito massimo che può essere percepite e dal numero  massimo di ore di durata della prestazione nell’arco dell’anno solare Il reddito massimo è:

  • per  ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla  totalità  degli  utilizzatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per  ciascun  utilizzatore,  con  riferimento  alla  totalità  dei  prestatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il numero massimo di ore che ciascun lavoratore (“ prestatore “) può effettuare nell’anno  è 280

 

Risposte ad alcune specifiche domande:

 1)      Quali sono i prestatori?

Non ci sono preclusioni . Chiunque può svolgere prestazioni di lavoro occasionali

2)      Un dipendente a tempo pieno può ad esempio il sabato e/o la domenica effettuare prestazioni?

Teoricamente sì, il problema però è che in questo modo il lavoratore non godrebbe del riposo settimanale, che è invece obbligatorio sia come dipendente, sia come prestatore occasionale

3)      Quale è l’importo minimo netto per il prestatore e il corrispondente costo per l’utilizzatore?

Netto 9,00 € orarie. Costo 12,43 € sempre orarie. Da tener presente che in una giornata non si possono pagare meno di 4 ore , quindi il netto minimo giornaliero è di 36 € ed il costo minimo giornaliero è 49,72 €

4)      Quando si parla di limite di 5.000,00 per il prestatore sono netti o lordi?

Netti percepiti, non vengono conteggiati gli oneri a carico del datore di lavoro. I suddetti importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, quindi sono gli importi esatti che ricevono i prestatori.

5)      Chi sono gli utilizzatori?

Imprese, professionisti, associazioni ecc. con meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato.

 6)      Le imprese scolastiche li possono utilizzare?

Sì, se hanno meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato

7)      Ci sono limiti nel numero dei prestatori?

Nessun limite. Il solo limite è il reddito. Un utilizzatore non può “spendere“ più di 5.000,00 €  complessivamente, indipendentemente da quanti prestatori utilizza e con il limite di 2.500,00 € a prestatore.

8)      Il limite complessivo di 5.000,00 euro è per tutti gli utilizzatori?

Si, per tutti. Però se si utilizzano prestatori con caratteristiche particolari, (vedi sotto)  viene concessa una franchigia del 25%. Vale a dire che  1.000 € di compenso valgono 750 € e quindi 3.333,33 € equivalgono a 2.500,00 €

  • titolari di pensione di vecchiaia  o  di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

9)      Per chi ha già percepito i vecchi voucher, gli importi si cumulano oppure il conteggio è indipendente e  può ricevere 5.000,00 euro dei nuovi PrestO?

No, sono due istituti diversi, disciplinati da leggi diverse e non è stato previsto nessun  collegamento.

10)   Il PIN per attivare la procedura all’INPS è sufficiente quello del Consulente o va richiesto un PIN per ogni azienda?

L’inps ha scritto che entro luglio avrebbe messo a disposizione una piattaforma che poteva essere utilizzata dagli intermediari. Ancora non c’è e quindi per ora deve essere utilizzato il pin dell’azienda.

 

 

Convegno “Quali docenti per il Sistema Nazionale di Istruzione”

Verona, 20 maggio 2017

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A Verona  il Convegno “Quali docenti per il Sistema Nazionale di Istruzione”, incontro pubblico organizzato dall’A.N.I.N.S.E.I., l’Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione di Confindustria all’interno della 69° Assemblea Nazionale alla presenza del Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli.

“Per il mondo della Scuola paritaria, la riforma della Buona Scuola ha rappresentato un’occasione persa”, spiega amaramente alla platea Luigi Sepiacci, Presidente Nazionale ANINSEI, “il Governo ha investito 3 miliardi, risorse mai destinate prima da nessuno dei governi precedenti. Ma il mondo della Paritaria è rimasto ai margini e quando è stato coinvolto è stato solo per incrementarne gli oneri, senza alcun intervento economico”. “Poteva essere l’occasione per definire finalmente il Sistema nazionale di Istruzione che comprende le Statali e le Paritarie, che noi rappresentiamo e colmare i vuoti lasciati dalla legge 62/2000”.

Tante le lacune per il mondo delle Scuole paritarie, alla presenza del Ministro Valeria Fedeli, lamentate da Luigi Sepiacci, che le illustra: “Gli interventi per l’Alternanza Scuola Lavoro, benché stabiliti anche per la scuola paritaria, non sono stati ancora erogati”. “ La possibilità di partecipare ai fondi PON è anche questa una promessa e rimane un diritto negato, nonostante la volontà del Parlamento”. “Solido e concreto invece il saccheggio di docenti passati dalla scuola paritaria quella statale. E con le prossime assunzioni la situazione peggiorerà, anche perché sono numerosissimi i docenti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole paritarie vincitori dell’ultimo concorso e in attesa di nomina che arriverà puntualmente e come al solito ad anno scolastico iniziato”.

“Confidiamo nella Ministra Valeria Fedeli”, conclude Luigi Sepiacci, “e nell’impegno da lei assunto per risolvere positivamente la questione”

69a Assemblea Nazionale ANINSEI – Convegno Verona 20 maggio

Verona, 20 maggio 2017

69aan_aprea-fedeli-sepiacci_3Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha così esordito “Sui Fondi PON e sull’accesso ai fondi per l’Alternanza Scuola – Lavoro stiamo lavorando per permettere l’accesso diretto anche alle scuole paritarie”.
“A tal fine stiamo già accantonando i fondi a ciò destinati
” ha affermato la Ministra Valeria Fedeli, “perché per noi la scuola Pubblica si fonda sui due pilastri che sono la scuola Statale e la scuola Paritaria”.
“Come Governo stiamo lavorando per una società della conoscenza e per una economia della conoscenza”, ha spiegato Fedeli, “ma per raggiungere tale obiettivo occorre passare per l’innovazione”.
“Tale processo deve essere governato non togliendo le risorse, anzi occorre investire di più sulla Scuola”. “L’Alternanza Scuola – Lavoro non è apprendistato, è un modello innovativo didattico”.

“Occorrono percorsi abbreviati per poter entrare a pieno titolo nel mondo dell’insegnamento. Oggi è impensabile diventare insegnante di ruolo prima dei trent’anni, dopo anni e anni di sacrifici”, ha sostenuto Valentina Aprea, Assessore all’Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia, “occorre puntare sui giovani, in modo serio, consentendo a chi è capace di arrivare al ruolo in tempi certi e al tempo stesso occorre consentire al corpo insegnante una carriera seria, fatta di incentivi non solo economici”.

Tra i relatori Emmanuele Massagli, dell’ Università degli Studi di Bergamo, ha trattato  l’argomento del “Contratto di apprendistato di Alta Formazione per il reclutamento dei docenti nella scuola Paritaria”.

Claudio Gentili, il responsabile dell’ Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, è intervenuto sul tema “Quali docenti per l’alternanza scuola – lavoro”.

Ha ospitato i lavori della 69° Assemblea Nazionale e il Convegno Enrico Pizzoli, presidente ANINSEI – Veneto.

Presente alla manifestazione Federica Chiavaroli, sottosegretaria al Ministero della Giustizia ed altre personalità della politica e della culthura.

Ha moderato gli interventi la giornalista Francesca Lorandi.

Pubblicati i Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 112 del 16 maggio 2017 – Serie generale, sono stati pubblicati gli otto Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  1. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59.
    Riordino, adeguamento e semplifi cazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60.
    Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.
    Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  4. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.
    Norme in materia di valutazione e certifi cazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  5. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63.
    Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  6. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64.
    Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  7. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65.
    Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  8. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.
    Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ASL – Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la nota protocollo n. 3355 del 28-03-2017 la DG per gli ordinamenti fornisce i chiarimenti dando risposta ai numerosi quesiti giunti da più parti, in particolare per quanto riguarda i candidati esterni vengono presi in esame tutte le situazioni che possono verificarsi.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015 con un monte ore per l’ASL nel triennio di 200 ore per i licei e di 400 ore per gli istituti tecnici.
Le risorse assegnate alle scuole del sidtema naziuonale di istruzione, quindi anche per le scuole paritarie, sono in via di erogazione.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico.
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.
Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti.

I chiarimenti interpretativi sono tra gli allegatii.