Archives Febbraio 2016

Flc sul caso del Leonardo da Vinci di Milano

 Lombardia: Flc, nelle finte paritarie applicati contratti lavoro sottotutela

 25 febbraio 2016 ore 15.42

“Apprendiamo dalla stampa il meritorio intervento degli ispettori del Ministero dell’Istruzione in Lombardia che ha portato alla revoca dell’autorizzazione a quattro istituti paritari della nostra regione gestiti dalla Società Leonardo da Vinci che, utilizzando impropriamente il riconoscimento statale, elargivano diplomi di maturità in cambio di denaro”. Lo afferma Tobia Sertori, segretario generale della Flc Cgil Lombardia.

“Sarà un caso – osserva Sertori -, ma in queste scuole, oltre a non rispettare rigorosamente i dettami ministeriali, con una gestione “allegra “ delle pratiche degli studenti, a farne le spese erano anche i lavoratori, in particolare docenti, che venivano sfruttati e ricattati, non solo perché assunti senza abilitazione, ma anche perché a loro veniva applicato un vero e proprio contratto nazionale di sottotutela (il FILINS-FIINSEI), che rendeva e rende questi lavoratori dei veri propri “schiavi” alla mercé del datore di lavoro”.

In queste scuole finte paritarie, insomma, “il profitto non si faceva solo sulle spalle delle famiglie desiderose di far ottenere un diploma ai propri figli, ma anche a scapito dei lavoratori che erano sottopagati e con orari di lavoro al di là di ogni immaginazione”.

Il sindacalista dunque prosegue: “E’ giunto il momento che per ottenere la parità si debba applicare in queste scuole anche un Contratto Nazionale di Lavoro firmato almeno dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per dare un minimo garantito di qualità dei servizi di formazione e di qualità delle condizioni di lavoro”.

“Quello che è successo in Lombardia, rafforza in noi la convinzione a proseguire nella campagna di assemblee per rendere nota ai lavoratori ed alle lavoratrici la Carta dei diritti Universali del lavoro, che fa della effettività dei diritti e della trasparenza delle condizioni di lavoro nonché della rappresentanza sindacale e partecipazione le principali direttrici della legge di iniziativa popolare”, conclude.

 

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – gennaio 2016

Nel mese di gennaio 2016 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 99,7.

Il coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2015, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è dunque pari a 1,001250.

Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Documento INVALSI – La valutazione esterna delle scuole

Nei giorni scorsi è stata reso pubblico dall’INVALSI il documento “La valutazione esterna delle scuole in Italia: a cosa serve, come realizzarla?” a cura della Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione.

La Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione è formata dal presidente dell’INVALSI, Anna Maria Ajello, dal presidente dell’INDIRE, Giovanni Biondi e dal rappresentante del contingente ispettivo nominato dal MIUR, Giancarlo Cerini, è presieduta dal Presidente dell’INVALSI, è stata prevista dal DPR 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione) anche se non contemplata dalle leggi di riferimento relative al SNV.

I compiti più rilevanti della conferenza sono i seguenti:

1.adottare, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione e predisporre il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna

2.formulare proposte al Ministro in merito all’emanazione della direttiva triennale che individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione

3.formulare proposte al Ministro in merito alla definizione delle priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale.

Il documento era tra le decisioni assunte nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015 che al punto 2 del PROGRAMMA, PROTOCOLLO, FORMAZIONE E TRAINING DEI NEV (NUCLEI ESTERNI DI VALUTAZIONE prevedeva appunto l’elaborazione di un documento divulgativo sull’intera operazione da rendere noto a tutte le scuole.

Queste le linee principali dell’operazione per il 2015/2016

  • i nuclei di valutazione impiegati saranno costituiti dai 50 ai 100;
  • l’INVALSI procederà all’abbinamento tra nuclei e scuole da visitare in maniera causale;
  • verranno visitate 350-400 istituzioni scolastiche di cui 20 paritarie. In caso di difficoltà a raggiungere il numero indicato è preferibile ridurre il numero di scuole piuttosto che ridurre il tempo che viene dedicato a ciascuna scuola;
  • per l’individuazione delle scuole si procederà all’estrazione di un campione statistico delle scuole con riguardo: a) alla macroarea geografica; b) al ciclo scolastico. Nell’ambito di ciascuna macroarea geografica il numero di scuole estratte per ogni regione sarà proporzionale al numero di scuole presenti nella regione stessa;
  • la durata della visita per ciascuna scuola sarà di tre giorni. Nel corso delle visite e delle operazioni precedenti e seguenti sarà evitata la richiesta di dati di cui INVALSI o MIUR siano già in possesso;
  • le visite si svolgeranno tra marzo e maggio 2016;
  • al termine di ogni visita è prevista una riunione conclusiva (exit meeting) nella quale il coordinatore del nucleo proporrà una breve sintesi della visita (“comunicazione informale di fine visita”). Salvo diversa richiesta della scuola la comunicazione di fine visita avrà carattere confidenziale e si rivolgerà ai soli membri dello staff della scuola;
  • ogni Nucleo Esterno di Valutazione compilerà il rapporto di valutazione esterna che dovrà essere consegnato possibilmente entro 30 giorni dalla conclusione della visita e comunque non oltre il termine dell’anno scolastico in corso.

 

 

CCNL ANINSEI – UIL SCUOLA risponde all’Associazione Federterziario Scuola

Roma, 9 febbraio 2016

Considerate  le dichiarazioni del 1 febbraio scorso da parte della Associazione Federterziario scuola, che mette in dubbio l’utilizzo del CCNL ANINSEI 2015/2018 sottoscritto il 13 gennaio 2°16 e reso immediatamente esecutivo con decorrenza  economica e normativa dal 1 settembre 2015,  la UIL Scuola, unitamente alle altre  Organizzazioni Sindacali Confederali, più rappresentative sul territorio nazionale,  firmatarie del suddetto contratto nazionale, a cautela dei propri aderenti che prestano servizio in  istituzioni scolastico educative e formative che adottano il CCNL stesso  hanno creduto opportuno stilare un preciso comunicato unitario ricordando inoltre che in base alle normative vigenti ed in forza del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 in materia di accreditamento del CCNL del comparto della formazione professionale, a cui l’ANINSEI ha aderito in data 25 gennaio 2008, ed a quanto disposto nell’allegato 1 del CCNL ANINSEI 2015/2018, gli istituti aderenti all’ANINSEI sono tenuti ad applicare al relativo personale il contratto di lavoro in questione.

Vedi allegato COMUNICATO UNITARIO FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

CCNL ANINSEI Scuola non statale – Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In risposta a false notizie diffuse, dopo la firma del CCNL ANINSEI per il personale della Scuola non statale, tese a screditare l’ANINSEI e il CCNL sottoscritto con le OO.SS. più rappresentative  (FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS), le stesse hanno emesso il seguente

Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS

In riferimento alle notizie imprecise e strumentali, fatte circolare nelle scuole non statali da un’associazione padronale, relative alla funzionalità e all’applicazione del CCNL ANINSEI 2015/18, firmato il 26 gennaio 2016 u.s. tra le Organizzazioni Sindacali di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS e l’ANINSEI, aderente a Confindustria Federvarie, ovvero dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative su territorio nazionale, si precisa che tale contratto si applica in tutte le imprese Scolastico/educative paritarie, non paritarie e formative in Italia ed all’estero ai sensi dell’art. 1 Parte Seconda del Contratto Collettivo Nazionale in questione. Le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano, altresì, che in caso di attività di formazione professionale, accreditata e gestita dagli istituti aderenti all’ANINSEI questi sono tenuti ad applicare al relativo personale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accreditamento, in forza del decreto interministeriale del 29 novembre 2007, il CCNL del comparto della Formazione professione vigente sulla base di quanto disposto all’allegato 1 del CCNL ANINSEI 2015/2018 parte integrante del contratto. Si sottolinea infine che per sua espressa volontà l’ANINSEI ha sottoscritto per adesione in data 25 gennaio 2008 il CCNL per la Formazione Professionale e suoi successivi rinnovi.

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS

 

EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola

Modalità di versamento dei contributi per la bilateralità.

Il CCNL ANINSEI 2015-2018, provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015) dal 1 settembre 2015 è stato firmato il 26 gennaio 2016.

Nei prossimi giorni verrà sottoscritto da parte dell’ANINSEI e delle OO.SS., presso un notaio, l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS), operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del CCNL. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.

Il CCNL ANINSEI, all’Art. 3, Titolo I Parte I, riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.

Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.

L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;

– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

– promuovere forme di previdenza complementare.

Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.

I gestori di Istituzioni scolastiche iscritti all’ANINSEI sono automaticamente iscritti alla bilateralità. Se non iscritti all’ANINSEI si possono iscrivere all’Ente Bilaterale, senza iscriversi all’ANINSEI, ma l’onere iniziale e annuale non cambia essendo di eguale misura la quota una tantum e quella annuale.

Rimane comunque salva la possibilità di non iscriversi.

I datori di lavoro iscritti hanno l’obbligo del versamento del contributo, pari a 10,00 euro mensili (10,00 euro x 12 mesi = 120,00 euro annui) per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro non iscritto, ma che utilizza il CCNL rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione all’Ente Bilaterale, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili (25,00 euro x 13 mensilità = 275,00 euro) da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore.

L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016.

Le aziende non iscritte verseranno l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.

Le aziende iscritte accantoneranno la quota di 10,00 euro per lavoratore e non appena sarà attiva la convenzione per il servizio di esazione dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBINS (Ente Bilaterale Nazionale Scuola) con l’INPS, effettueranno il versamento tramite il modello F24 con l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” attribuito all’EBINS dall’Agenzia delle entrate ovvero, a richiesta, effettueranno il versamento sul c/c del l’Ente Bilaterale.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – dicembre 2015

A dicembre 2015 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,0.
Il coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2014, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è dunque pari a 1,0150.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.