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Consiglio di Stato – Dichiarato inammissibile il ricorso ANINSEI

Con la sentenza  n. 05237/2016 del 13 dicembre 2016 il Cosiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ANINSEI per l’ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO -SEZ. VI, n. 292 del 2016, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione di contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013.

Il Consiglio di Stato ha rilevato due, concorrenti, ragioni di inammissibilità:

  • In primo luogo, a causa del difetto di legittimazione a ricorrere di ANINSEI, eccepito dalla FISM ma, in ogni caso, rilevabile d’ufficio.
  • In secondo luogo, per la diversità della “res controversa”, tra l’oggetto della decisione n. 292 del 2016, attinente al d. m. n. 46 del 2013, relativo ai criteri per assegnare i contributi pubblici alle scuole paritarie per l’a. s. 2012 -2013, e l’oggetto del giudizio odierno, incentrato sulla domanda di dichiarazione della nullità del d. m. n. 367 del 2016, avente a oggetto l’assegnazione dei contributi pubblici per l’a. s. 2015 -2016 a favore delle scuole paritarie e, in via prioritaria, a beneficio di quelle che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.

La nostra azione ha subito una battuta di arresto, ma non ci fermeremo per questo, anche se dovremo ricorrere alla Corte europea.

 

PON per la scuola – ANINSEI invita il MIUR a rivedere il bando in autotutela

pon_libretto_informativo_cop33Il PON per la scuola

La Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea hanno convenuto per il settore dell’istruzione e formazione una serie di priorità comuni di qui al 2020.

Il quadro strategico, istruzione e formazione 2020, prevede un programma che interessa il settennio 2014-2020 con finanziamenti sia per interventi di natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia per azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).

I parametri di riferimento per il 2020 individuati sono:

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il MIUR con l’avviso n. 10862 pubblicato il 16 settembre 2016 ha indetto un bando per la presentazione di “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” quale da finanziare con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tra i destinatari dell’avviso, e dunque possibili beneficiari del finanziamento per i progetti di interventi formativi contro la dispersione scolastica e formativa e per l’accrescimento delle competenze, sono incluse “le istituzioni scolastiche ed educative statali” di diciotto regioni italiane.

Il punto 2.3 dell’avviso (“ammissibilità e selezione delle proposte progettuali”) ammette alla selezione le proposte progettuali che “provengano da istituzioni scolastiche ed educative statali” e prevede anche un certo punteggio per i progetti che prevedano il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche ed educative, specificando poi che queste – se private – devono essere individuate nel rispetto dei principi di parità di trattamenti, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità.

In data 25.10.2016, il Ministero ha pubblicato un ulteriore avviso pubblico che, oltre a prorogare il termine per la presentazione delle domande, ha specificato che “ciascuna istituzione scolastica ed educativa può proporre il proprio progetto in collaborazione con altre istituzioni scolastiche ed educative del territorio” e che tale collaborazione può riguardare “altre istituzioni scolastiche ed educative statali” nonché “le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000”.

Chiudendo ogni possibilità per le scuole paritarie di essere ammesse a presentare progetti, se non in collaborazione con istituzioni scolastiche statali, e e a beneficiare degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Le azioni dell’ANINSEI

L’ANINSEI, forte anche del parere dei propri legali, ha sempre denunciato l’illegittimità di questa discriminazione delle scuole paritarie che in base alla legge n. 62 del 2000 fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione al pari delle scuole statali.

Gli interventi si sono sviluppati in due direzioni: la prima diretta a contrastare le norme ritenute illegittime fino all’ipotesi di un ricorso ai tribunali amministrativi e se necessario anche alla corte europea, e a tal fine ha chiesto alla Direzione generale competente una revisione dei bandi; la seconda di natura politica diretta al riconoscimento per legge del diritto delle scuole paritarie a non essere discriminate in quanto facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Su questo ultimo punto registriamo con soddisfazione l’introduzione di un nuovo comma, tra i 600 che formeranno l’unico articolo della finanziaria 2017, almeno nella ultima edizione sulla quale il governo dovrebbe porre la fiducia, con la  specificazione che ai fini dell’accesso ai fondi del Pon per la scuola a valere sul periodo di programmazione 2014-2020, per istituzioni scolastiche si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione.

Se questo comma resisterà alle “sbianchettature” finali rimarrà solo da vigilare che venga applicato integralmente.

COMUNICATO STAMPA: Le scuole paritarie non si sono accordate per votate SÌ al referendum, in cambio di pochi spicci

Roma, 26 novembre 2016

“Contro gli attacchi che stiamo ricevendo”, dichiara il presidente Luigi Sepiacci dell’ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, “ribadisco categoricamente che la Scuola Paritaria Italiana non si vende, e tanto meno per un piatto di lenticchie!”.

“A chi dice che ANINSEI è un catalizzatore di voti per il SI al Referendum del 4 dicembre” – precisa Luigi Sepiacci – “voglio capisca che noi siamo spiriti liberi, in grado di fare le proprie scelte in base alla propria intelligenza e non portiamo, di certo, il cervello all’ammasso!”

“In particolare affermare che basti aumentare di poco le detrazioni per tali spese alle famiglie, che passeranno dagli attuali 400 euro, ai futuri 717 lordi su base annua (per il 2017), per convincere un mondo intero, quello della Scuola Paritaria a votare SI è non solo offensivo, ma denigratorio e direi addirittura canzonatorio!”

“Sui disabili”, sottolinea Sepiacci, “forse si vorrebbe che invece che lo Stato, a farsi carico delle spese – che hanno natura non solo sociale, ma attengono ai diritti fondamentali dell’Uomo, tutelati proprio da quella Costituzione a parole tanto difesa – fossero gli istituti paritari? dov’è il loro senso di giustizia sociale?”

“Così come aprire al mondo degli Istituti non statali”, spiega  Luigi Sepiacci, “i bandi PON Europei e l’alternanza scuola – lavoro non è certo un regalo del Governo in carica, ma vuole significare solo garantire la corretta applicazione di quell’articolo 33 della Carta Fondamentale, di quella stessa Costituzione, della quale i difensori del NO appaiono essere oggi gli strenui difensori, che garantisce agli studenti delle scuole paritarie un uguale trattamento rispetto a quelli delle scuole statali”. “Diritti che l’ANINSEI intende tutelare anche per il presente ricorrendo ai tribunali amministrativi e se necessario anche alla Corte di Giustizia Europea, a prescindere dal SI e dal NO al Referendum del 4 dicembre”.

“SI e NO saranno infatti scelte che gli iscritti all’ANINSEI adotteranno secondo le proprie convinzioni, che si sono fatte – conclude il presidente Luigi Sepiacci –  in questa costante e logorante sovraesposizione nei dibattiti pubblici, da parte di entrambi gli schieramenti”.

 

Versamento contributi bilateralità va effettuato con modello F24

AVVISO

Alcuni soci seguitano ad effettuare i bonifici relativi al versamento dei contributi mensili per la bilateralità, sul c/c bancario IBAN IT29 U035 8901 6000 1057 0670 654  presso Allianz Bank intestato all’EBINS.

Con la convenzione del 9 giugno 2016 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” mediante modello F24, è stata istituita la seguente causale contributo:

EBNS” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Scuola EBINS”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”:
    • nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA.
    • la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

f24

Dal prossimo mese i versamenti vanno effettuati solo tramite il modello F24.

I dati relativi ai dipendenti non saranno più inviati, ma dovranno invece essere inseriti a cura di elabora i cedolini paga negli e-mens inviati all’INPS.

 

 

La scuola a prova di privacy – Nuova guida del Garante

vademecum_privacy_2016La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per “insegnare la privacy e rispettarla a scuola” (dal sito www.garanteprivacy.it.)

Si possono pubblicare sui social media le fotografie scattate durante le recite scolastiche? Le lezioni possono essere registrate? Come si possono prevenire fenomeni come il cyberbullismo o il sexting? Quali accortezze adottare nel pubblicare le graduatorie del personale scolastico? Ci sono cautele specifiche per la fornitura del servizio mensa o per la gestione del “curriculum dello studente”?

A queste e a tante altre domande risponde “La scuola a prova di privacy”, la nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di aiutare  studenti, famiglie, professori e la stessa amministrazione scolastica a muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati.

Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell’era di internet e in presenza di nuove forme di comunicazionee condivisione questo compito diventa ancora più cruciale – sottolinea il Presidente dell’Autorità, Antonello Soro. “E’ importante – continua Soro – riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.

La guida – che si apre all’insegna dell’ “insegnare la privacy, rispettarla a scuola” –  raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine di offrire elementi di riflessione e indicazioni  per i tanti quesiti che vengono posti dalle famiglie e dalle istituzioni: da come trattare correttamente i dati personali degli studenti (in particolare quelli sensibili, come condizioni di salute o convinzioni religiose) a quali regole seguire per pubblicare dati sul sito della scuola o per comunicarli alle famiglie; da come usare correttamente tablet e smartphone nelle aule scolastiche a quali cautele adottare per i dati  degli allievi con disturbi di apprendimento.

Il vademecum dedica inoltre particolare attenzione alla “scuola 2.0” e al corretto uso delle nuove tecnologie, al fine di prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possano segnare negativamente la vita dei più giovani.

Per facilitarne la consultazione, la guida è articolata in cinque brevi capitoli (Regole generaliVita dello studente; Mondo connesso e nuove tecnologie; Pubblicazione on line; Videosorveglianza e altri casi) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave; Appendice – per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L’opuscolo verrà inviato in formato digitale a tutte le scuole pubbliche e private e potrà essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it oppure scaricato direttamente dal sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

I contributi per l’EBINS si versano con il Modello F24

L’EBINS – Ente bilaterale nazionale scuola con la convenzione sottoscritta il 9 giugno 2016 ha affidato all’Inps il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dello stesso Ente bilaterale da versare mensilmente.

L’Agenzia delle Entrate, che cura il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per conto dell’Inps, ai fini del versamento dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ebins, ha istituito, con la risoluzione 47/E del 22 giugno 2016, l’apposita causale contributo “EBNS”.

Le aziende verseranno quindi i contributi con il modello F24 riportando in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” l’importo calcolato come sopra detto , indicando inoltre:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente (4 cifre)
  • nel campo “causale contributo” la causale “EBNS”,
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda (10 cifre)
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo (la colonna “a mm/aaaa” non va compilata)
  • nel campo “Importi a debito versati” la somma calcolata nella misura di 10,00 euro per ogni lavoratore (ridotta a 5,00 euro per i lavoratori con orario part time uguale o inferiore al 50%)

Esempio compilazione Sezione INPS del Modello F24 (cliccare sull’immagine per ingrandirla)

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Asili nido dovranno comunicare i codici fiscali dei bambini e gli importi delle spese

Entro il 28 febbraio 2018 gli asili nido dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le rette dei bambini iscritti nel 2017

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni e che verranno emanate presto norme al riguardo.

Infatti il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

A partire dal 2017, tali dati saranno oggetto di comunicazione ai fini dell’utilizzo per la dichiarazione precompilata.

 Set informativo

Soggetti tenuti alla comunicazione: asilo nido privato, comune nel caso di asili nido comunali, soggetto  diverso dai precedenti nel caso di asili nido gestiti da soggetti terzi (es. cooperativa)

  1. elenco dei codici fiscali dei bambini iscritti all’asilo. Per ogni iscritto devono essere indicati i codici     fiscali dei soggetti che hanno sostenuto la spesa con la relativa quota di spesa (rette relative alla frequenza dell’asilo nido e rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
  2. elenco dei rimborsi erogati nell’anno. Per ogni rimborso deve essere indicato:

a. il codice fiscale del bambino iscritto all’asilo al quale si riferisce il rimborso

b: i codici fiscali dei soggetti che hanno ottenuto il rimborso. Per ogni soggetto deve essere indicato:

i. l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata

ii. l’importo del rimborso

3. Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2018)

Riferimenti normativi che saranno indicati nei provvedimenti normativi che saranno predisposti dal  Ministro dell’Economia e delle Finanze

Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di asili nido;

Articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli, e l’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha reso permanente tale detrazione;

Articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’ampliamento dell’offerta formativa infantile

Emendamento L.R. n. 5/2015 Lazio, eliminata discriminazione enti privati

Scuola: Aninsei, eliminata discriminazione contro privati

‘Da ora potranno accedere a percorsi di istruzione e formazione’

ANSA) – ROMA, 8 AGO – “Eliminata la discriminazione contro i privati con l’approvazione di un apposito emendamento promosso da ANINSEI alla legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015, d’ora innanzi anche gli enti privati potranno accedere ai percorsi di istruzione e formazione a settembre si riaprirà il bando per l’accesso degli enti privati ai fondi dei ‘percorsi neet’ della regione Lazio”: lo rende noto la stessa ANINSEI, l’Associazione delle istituzioni scolastiche e formative di Confindustria Federviarie, che in questo modo “rilancia la propria campagna di sottoscrizione per gli enti di Formazione Professionale”.   L’Associazione, si sottolinea in una nota, “si è resa infatti unica promotrice della presentazione di uno specifico emendamento” “ampiamente condiviso dalle varie forze politiche rappresentate nell’emiciclo di via della Pisana, che è appena stato approvato in Consiglio regionale e che darà la possibilità agli enti privati, tra i quali quelli associati ad Aninsei, di accreditarsi anche per l’obbligo formativo ed accedere così al sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”.

Inoltre, si ricorda, “a settembre verranno riaperti i termini di partecipazione del Bando della Regione Lazio per l’esecuzione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, con la possibilità, questa volta, per gli enti privati accreditati, anche associati ad ANINSEI,di poter accedere ai finanziamenti della Linea 1 Percorsi Neet per circa 2 milioni e 200 mila euro di risorse attualmente disponibili”.(ANSA).

REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI AL NUOVO ATTACCO DELLA FISM

REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI ALL’ATTACCO DELLA FISM COMPARSO SULLA TESTATA ONLINE TEMPI.IT, IL 27 LUGLIO SCORSO

La FISM ha ormai scelto di attaccare l’ANINSEI e il suo presidente con cadenza quasi quotidiana.

La filastrocca è sempre la stessa l’ANINSEI è colpevole perché ha ritenuto di dover ricorrere al TAR e poi di essere intervenuta su l’appello proposto dal MIUR contro la sentenza del TAR.

Ultimo l’avv. Stefano Giordano, che ci perdoni ma non lo conoscevamo come uomo di punta della FISM, e che abbiamo potuto valutare dalla lettura del suo curriculum pubblicato su internet.

Lui o altro esponente della FISM dovrebbe rispondere ad alcune semplici domande:

1) È giusto che due scuole, che a parità di servizio chiedono rette di pari importo alle famiglie, vengano discriminate su criteri soggettivi, relativi al tipo di ente gestore?

A leggere le loro dichiarazioni ci sembra di sì. E allora chi è che vuole mantenere una anomala situazione di privilegio?

Per noi questo è moralmente ingiusto e non è comunque permesso dalle norme europee che considera questi aiuti di Stato e li vieta.

2) È disponibile la FISM ad affiancarsi ad ANINSEI nella richiesta al MIUR di accelerare l’attivazione della anagrafe delle scuole dell’infanzia per la trasparenza dei flussi di contributi?

 Fino ad ora ci è sembrato di essere soli in questa azione e forse anche contrastati. Riteniamo che l’avv. Stefano Giordano potrebbe dare un validissimo contributo stante la sua specifica preparazione giuridica.

3) Che colpa ha l’ANINSEI della sentenza n. 292 del 28 gennaio che è stata emessa dal Consiglio di Stato e non certo dal Consiglio Direttivo dall’ANINSEI?

L’ANINSEI dal 1947 ha sempre dichiaratamente difeso gli interessi della scuola libera in Italia.

5) Come mai il MIUR solo dopo oltre 4 mesi ha elaborato il testo del nuovo decreto con i criteri di attribuzione dei contributi? La FISM è ha conoscenza o meno se qualcuno ha esercitato pressioni?

6) Le incongruenze del nuovo DM con la decisione del Consiglio di Stato, rilevate da ANINSEI, sono da addebitare alla fretta a cui è stato indotto il MIUR dal rullo dei tamburi della diffida della FISM al Ministro?”

Infine una domanda è rivolta direttamente a TEMPI.IT, che dà molto fiato alle trombe FISM: ci dica il direttore se anche lui pensa che la sentenza del Consiglio di Stato sia da ignorare, in quanto forse affetta da manifesto anticlericalismo?

Luigi Sepiacci

TEMPI: ANINSEI smentisce le false notizie circolate e spiega le vere ragioni che sono alla base del ritardo nei pagamenti dei contributi statali

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ANINSEI fa il punto sui mancati pagamenti da parte dello Stato del contributo alle Scuole Paritarie

di Francesco Pinti

19/07/2016

Il presidente Luigi Sepiacci reagisce alle false informazioni comparse sugli organi di stampa

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Il presidente Luigi Sepiacci reagisce e fa il punto della situazione sulle false informazioni comparse sugli organi di stampa che accusano Aninsei di essere la causa dei ritardi e dei mancati pagamenti da parte dello Stato del contributo alle Scuole Paritarie.

Presidente Sepiacci cosa sta succedendo? Perché questa Vostra reazione e presa di posizione?
Aninsei a differenza di quanto è stato fatto credere ai suoi lettori combatte le situazioni di privilegio, non le ricerca per i suoi associati. Ed è stata costretta a chiedere il giudizio di ottemperanza al supremo giudice amministrativo: il Consiglio di Stato, in quanto il recentissimo DM del MIUR n. 637 del 3.6.2016, che assegna i contributi alle scuole Paritarie, è stato adottato 5 mesi dopo la sentenza 292/2016 in evidente difformità ai parametri stabiliti nella sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento.

Ci spieghi meglio
Sui contributi dello Stato alle scuole paritarie siamo stati costretti a richiedere l’ottemperanza della sentenza 292/2016 del Consiglio di Stato, poiché il lasciare le cose come stanno ora sarebbe stato profondamente ingiusto verso i nostri associati e verso tutti quei gestori di scuole paritarie che oltre a dare un servizio d’eccellenza, lo riescono a fare dietro corrispettivi di quelli richiesti da scuole gestite da enti senza scopo di lucro. Se avessimo lasciato le cose come sono ora sarebbe stato paragonabile a permettere che ai poveri che hanno i capelli neri venga impedito di andare a sfamarsi alla mensa dei poveri: perché essa è stata pensata solo ed esclusivamente per i poveri che hanno i capelli rossi. Ciò è assurdo e inaccettabile.

Ci spiega cosa sta succedendo in merito alla ripartizione dei fondi ministeriali che vengono annualmente assegnati alla scuola paritaria?
Premetto che tutto nasce da una sentenza che appare rivoluzionaria nel panorama delle scuole paritarie italiane, ma che in realtà è il calco della normativa comunitaria già esistente. Mi riferisco cioè aI pronunciamento del Consiglio di Stato contenuto nella sentenza n. 292/16 dove si è chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico.

 Quindi, questo cosa sta a significare?
Vuole dire che scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi, in merito cioè alla sola forma dell’ente gestore. Questo è previsto dalla normativa comunitaria che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri. Stiamo parlando di uno dei pilastri su cui si fonda l’Europa, cioè la libera concorrenza garantita dalla parità di trattamento da parte dello Stato. Altro che privilegi e privilegi di Aninsei!

Quindi, in realtà, non siete voi a volere essere privilegiati, bensì il mondo della scuola paritaria che è strutturata sotto forma di no profit e che rivendica il mantenimento dello status quo?
Ci spieghi il mondo della scuola cosiddetta No Profit come le scuole Aninsei possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture formalmente No Profit con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci.

Sembrerebbe quindi solo un problema di politiche aziendali, di oculate scelte imprenditoriali che mal si addicono al mondo del no profit.
Ma vede è questo un problema non nuovo: già ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia dell’allora dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione. Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

Quindi è una vicenda che vi vede coinvolti da ben tre anni?
Infatti, noi di Aninsei ci rivolgemmo al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013. Il TAR sulla vicenda si pronunciò con la sentenza n. 3470/2014, depositata in data 28.3.2014, così stabilendo: lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari. In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nell’individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi riproponeva criteri soggettivi.

 Ma non siamo ancora ai giorni nostri, vero?
Sia il MIUR che l’ANINSEI, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7068 del 2014, il primo, e con appello n. 7228 del 2014, la seconda e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

A questo punto ci parli della rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato di gennaio scorso.
Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo: -accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
-respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR; 
-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPAOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Insomma il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza epocale: in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata.

Immaginiamo lo stupore dei vertici del MIUR.
Ma vi è dipiù, le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea. Una per tutte, vale la pena di ricordare la famosa sentenza della Corte di Giustizia 27 luglio 2003 – Altmark- in tema di aiuti di Stato. In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

Qual è stata la reazione del Ministero dell’Istruzione?
Uscita la sentenza l’ANINSEI si è subito rivolta al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto. L’ANINSEI  si era però nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria. Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 ha sollecitato il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

E veniamo così ad oggi, all’emanazione del DM 637 del 3.6.2016 relativo ai contributi dell’anno scolastico 2015/2016.
I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i landmark fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una operazione di ortopedizzazione interpretativa che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Quindi per Aninsei siamo di nuovo al punto di partenza?
Attenzione, non per Aninsei, ma per il Consiglio di Stato, supremo giudice amministrativo, che ha detto: è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi. Ma ancor più è definibile operazione di ortopedizzazione interpretativa è il volere definire il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. Stiamo parlando di contributi richiesti all’utenza che vanno da 5500 euro per le scuole dell’infanzia, ai circa settemila euro delle scuole superiori, come attualmente fissato nelle tabelle del MIUR. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse rette simboliche (simboliche per modo di dire, ovviamente), ma risultando soggettivamente a scopo di lucro, non avrebbero diritto a nulla!

Presidente Sepiacci le sembra normale che il Ministero non abbia minimamente tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato?
No, assolutamente ed è per questo che Aninsei è stata costretta, da questa serie di eventi a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

Quindi in conclusione, come da alcuni sostenuto, la causa degli eventuali ritardi nei pagamenti non è imputabile ad Aninsei ed alla sua pervicace battaglia per le “briciole”?
Sono effettivamente briciole, che non consentono la libera scelta dei luoghi d’Istruzione da parte delle famiglie, ma i ritardi sono da attribuire solamente a chi intende mantenere uno stato di illegittimo privilegio. Un beneficio riconosciuto in maniera oggettiva non può essere considerato un privilegio per chi lo rivendica, mentre si afferma essere un diritto per chi già lo riceve.