Testo Ufficiale

E’ stato stampato il Testo ufficiale del CCNL 2021-2023. Una copia sarà inviata a tutti i soci.

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ANINSEI con questo webinar intende fornire utili indicazioni per gli adempimenti introdotti dal Decreto entrato in vigore 13 agosto 2022.
Il webinar è aperto ai soci ANINSEI e ai loro consulenti, sono accettati anche non soci che ne facciano richiesta.
IL D.LGS. ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2019/1152: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI IN SEDE DI ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro rinviene la propria fonte principale nel contratto individuale di lavoro, accordo da cui discendono diritti ed obblighi in capo ad entrambe le parti.
Fino al mese di agosto 2022 il datore di lavoro, prima della stipula del contratto individuale ovvero contestualmente, doveva – ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 152/1997 – fornire al prestatore di lavoro alcune informazioni sul rapporto che si stava istaurando.
Il 13 Agosto 2022 è entrato in vigore il c.d. Decreto Trasparenza che prevede nuovi obblighi di comunicazione sugli elementi essenziali e sulle condizioni dei rapporti di lavoro. Ai nuovi obblighi si affianca un sistema sanzionatorio, nel caso di violazione dell’esercizio dei diritti contenuti nel Decreto stesso, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il Decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022. Si applica, quindi, ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data. Inoltre, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni, entro 60 giorni.
Si amplia il campo di applicazione della disciplina anche a tipologie contrattuali “non standard” quali co.co.co, contratto di prestazione occasionale e di lavoro domestico.
Diritto all’informazione sui rapporti di lavoro
Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo, gratuito, conformi agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili, su richiesta dei lavoratori, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro deve conservarne la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro devono essere resi noti a ciascun lavoratore, per iscritto, all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
In caso di carenza, le informazioni vanno completate entro i sette giorni successivi, un mese se le informazioni non sono essenziali. Qualsiasi modifica degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro (non rinvenibili in leggi, regolamenti o contratti collettivi) va trasmessa entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa, accorciando, rispetto a prima, considerevolmente i tempi per adempiere. Si prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Nuovi diritti ai lavoratori
Ai lavoratori dovranno essere riconosciuti una serie di nuovi diritti:
Evidente la finalità di trasparenza presa di mira dal legislatore europeo, cui deve conformarsi quello nazionale. Non ci può, tuttavia, esimere dal rilevare come i nuovi obblighi informativi rischino di prevedere adempimenti eccessivamente gravosi in capo al datore di lavoro, che, già attualmente, è gravato da moltiplichi obblighi informativi in materia di privacy, controlli a distanza, utilizzo delle apparecchiature elettroniche e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’inadempimento alle nuove previsioni può costare caro. La norma punisce non solo la totale omissione dei dati, ma anche il semplice ritardo o l’indicazione parziale delle informazioni. La segnalazione è trasmessa dal lavoratore all’Ispettorato del Lavoro.
L’accertamento della irregolarità comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Inoltre, il lavoratore che segnala l’inadempimento è tutelato da qualsiasi ritorsione o provvedimento sfavorevole adottato dall’azienda nei suoi confronti: oltre alla nullità del provvedimento, è prevista anche una (ulteriore) sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
(Verbale della riunione del 13 Giugno 2022)
Il giorno 13 Giugno 2022 alle ore 9.30 si è riunita in via telematica la Commissione Paritetica Nazionale, convocata per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.:
1) Accordo per contratti determinati docenti non abilitati;
2) Art. 1 Parte II CCNL 2021-2023 refuso;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti per l’ANINSEI: Luigi Sepiacci, Giulio Massa, Enrico Pizzoli, Goffredo Sepiacci e Innocenzo Megali
per la CISL-Scuola: Elio Formosa
per la Federazione UIL Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini
per lo SNALS-CONFSAL: Giovanni Visco, Giovanni Pisani e Silvestro Lupo
Le Parti dopo ampia e approfondita discussione concordano:
Allegato n. 1 al presente verbale
CCNL 2021-2023
ALLEGATO N. 8
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN DEROGA D.LGS 81/15
Le Parti premesso che:
A. La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D.Lgs. 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e ha introdotto dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l’obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rap-porto di lavoro a tempo indeterminato;B. Il presente accordo nazionale sostituisce ed integra l’accordo nazionale del 13 febbraio 2018 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato in funzione della salvaguardia dei docenti non abilitati in servizio e della fun-zionalità delle scuole paritarie;
C. L’art. 8 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce: “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali ope-ranti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfe-derali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, pos-sono realizzare specifiche intese” riguardanti i contratti a tempo determi-nato;
D. La mancata indizione di concorsi che consentano l’acquisizione dell’abi-litazione all’insegnamento e la conseguente carenza di personale abilitato, inducono le scuole paritarie a ricorrere all’assunzione o al mantenimento in servizio di docenti non abilitati con contratto a tempo determinato ed alla riproposizione di detti contratti a termine nel tempo oltre i limiti e le moda-lità previste dal D. lgs 81/15;
E. La L.62/2000 prevede che la parità scolastica sia riconosciuta alle scuole non statali il cui personale docente sia fornito del titolo di abilitazione;
F. La circolare MIUR prot. 2668 del 29 ottobre 2001 prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confer-mata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie po-tranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole sta-tali.”;
G. Il CCNL ANINSEI, all’art. 22.1 prevede una causale specifica per l’ap-posizione del termine ai contratti per consentire l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale non abilitato, recependo la circolare citata al punto precedente;
Convengono che:
Alle ore 13.30 la seduta è sciolta dopo redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
per l’ANINSEI:
Luigi Sepiacci
Giulio Massa
Enrico Pizzoli
Goffredo Sepiacci
Innocenzo Megali
per la CISL-Scuola:
Elio Formosa
per la Federazione UIL Scuola RUA:
Adriano Enea Bellardini
per lo SNALS-CONFSAL:
Giovanni Visco
Giovanni Pisani
Silvestro Lupo
E’ stato pubblicato nella GU n.70 del 24.03.2022” il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022. Il decreto legge è in vigore dal 25 marzo 2022.
Il provvedimento stabilisce:
– fine del sistema delle zone colorate;
– graduale superamento del green pass;eliminazione delle quarantene precauzionali
– Uso dei dispositivi di protezione a scuola.
E’ previsto l’uso delle mascherine respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fino al termine dell’anno scolastico e, quindi, fino al 31 agosto 2022;
La nuova disciplina prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull’isolamento, ora disciplinate dall’art. 10-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto dall’art. 4 del testo in esame.
La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La didattica digitale integrata (DAD) viene prevista per i soli soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano .
Il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l’erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l’attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
L’articolo 8 del decreto “Covid “conferma fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Tuttavia sopprime, per il caso di inadempimento e ad eccezione parziale del personale docente, il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa.
Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell’infanzia), il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l’utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all’istituzione scolastica.
L’ art. 4-ter.2 d.l. 44/2021 conv. L. 76/2021 così come modificato dal d.l.24/2022 stabilisce che “L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica”.
Trattandosi di attività di supporto alla istituzione scolastica, si ritiene possano rientrare tutte quelle relative alle funzioni della scuola quali, oltre alle attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica mediante strumenti multimediali o di altra natura , attività di supporto alla valutazione, servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Per quanto concerne l’orario di lavoro, la nota Miur del 31.3.2022 individua per il personale docente adibito ad altre mansioni l’orario di 36 ore. Tuttavia tale indicazione non sembra applicabile al personale delle altre scuole, essendo l’orario di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.
Il personale non docente potrà tornare a scuola ma nulla stabilisce il decreto legge sulle attività consentite. Pertanto si consiglia di adottare le soluzioni più opportune, compresa una rotazione interna del personale, tale che: chi è a contatto con gli alunni (in fase di accoglienza, ad esempio), viene spostato ad altre mansioni o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si forniscono alcune anticipazioni sulle novità i nel decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il provvedimento stabilisce:
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step
Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
Strutture dell’emergenza
Il decreto inoltre stabilisce
1) CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1/2022
È stata pubblicata sulla GU 8 marzo 2022 n. 56 la L. 18/2022, che converte con modificazioni il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
La legge è in vigore dal 9 marzo 2022 ed ha abrogato il DL 5/2022, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Ricordiamo che tale decreto ha introdotto, a gennaio, l’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni ed ha esteso il Green Pass rafforzato al settore del lavoro sia pubblico che privato.
Come noto, per effetto delle misure in parola, il controllo del datore di lavoro, oltre alla verifica della validità della certificazione verde, si concentra sul rilascio che deve essere avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione.
I lavoratori privi della certificazione verde rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.
Ecco le principali novità rispetto alla versione originaria.
Variazioni alla durata del Green Pass
In riferimento alla durata della Certificazione Verde, viene eliminato il limite dei 6 mesi ed è previsto che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la validità decorre dalla medesima somministrazione senza ulteriori dosi di richiamo.
Per i casi accertati positivi al COVID-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde con validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Per i soggetti accertati positivi al COVID-19 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Novità anche per le disposizioni sull’autosorveglianza, che ora si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
La legge di conversione prevede, infine, l’ampliamento dell’obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Sospensione e rientro del lavoratore
Come noto nel settore privato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il quale non sussistono motivazioni per l’esonero alla vaccinazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022.
In realtà, occorre precisare che con la fine dello stato di emergenza i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass dal 1° aprile 2022. Gli ultracinquantenni invece saranno obbligati a mostrare la Certificazione Verde fino al prossimo 15 giugno.
L’obbligo di verifica ricade sui datori di lavoro e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l’attività.
La legge di conversione fornisce un importante chiarimento interpretativo del contenuto dell’art. 9 septies, c. 7, DL 52/2021 conv. in L. 87/2021. Nello specifico, è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. In altri termini, il lavoratore in possesso della certificazione può tornare subito in servizio, a meno che non sia stato sospeso e il datore di lavoro abbia stipulato un contratto in sostituzione. In tal caso bisognerà attendere i tempi previsti nel contratto sostitutivo.
2) FIS: NECESSITA’ DELLA PREVENTIVA INFORMATIVA SINDACALE
Dal 1° aprile e salvo proroghe, cesseranno le facilitazioni procedurali per chiedere l’accesso al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali disposte dal Ministero del Lavoro con la circolare 3/2022 e dall’Inps con il messaggio 802/2022: queste istruzioni, consentono, infatti – per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo – una deroga sull’obbligo di attivare l’informativa sindacale (articolo 14, del Dlgs 148/2015) per cui questa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. Inoltre, verranno meno anche le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.
Dal 1° aprile vanno dunque a regime le istruzioni fornite dalla circolare Inps 18/2022 e i passaggi procedurali in materia di informativa sindacale e di presentazione delle istanze.
Pertanto, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. Procedura:
• L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
3) PROPORZIONALITA’ DELLE SANZIONI
Con la sentenza emessa nella causa C-205/20 il giorno 8.3.2022 la Corte di Giustizia UE afferma che il giudice nazionale deve disapplicare le sanzioni previste dalla legge per la violazione di obblighi in materia di lavoro e previdenza, qualora le stesse risultino lesive del principio di proporzionalità.
Il fatto affrontato
La società slovacca impugna giudizialmente la sanzione pecuniaria, pari ad € 54.000,00, inflittale in Austria, ove aveva distaccato alcuni lavoratori, per l’inosservanza di alcuni obblighi in materia di conservazione di documentazione salariale e previdenziale.
Il Tribunale austriaco – investito della questione – chiede alla CGUE, mediante un rinvio pregiudiziale, se sia conforme al diritto comunitario e, nello specifico, non leda il principio di proporzionalità, l’irrogazione di sanzioni così elevate per violazione di obblighi essenzialmente amministrativi.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’art. 20 della Direttiva 2014/67, laddove richiede che le sanzioni in materia di lavoro siano proporzionate, è dotato di efficacia immediata e può, quindi, essere invocato dai singoli nei confronti di uno Stato membro che non ne faccia corretta applicazione.
Per la sentenza, in particolare, spetta al giudice nazionale applicare concretamente tale principio, disapplicando la norma interna e rimodulando la sanzione – senza indebolire l’efficacia e il potere dissuasivo della stessa – sino a un importo congruo, in modo da dare concreta attuazione al requisito di proporzionalità.
Secondo la Corte, tale soluzione non comporta né un eccesso di discrezionalità in capo al giudice nazionale né un contrasto con i principi di certezza del diritto, in quanto la sanzione è comunque adottata in applicazione della normativa comunitaria.
Su tali presupposti, la CGUE, in accoglimento della questione pregiudiziale, statuisce che il principio del primato del diritto dell’UE impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa interna contraria al requisito di proporzionalità.
Il ministro Bianchi ha inviato gli schemi delle ordinanze ministeriali, unitamente alle relazioni tecnico-illustrative della VII Commissione della Camera competente per materia al fine di acquisire il parere previsto dall’articolo l’articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le Ordinanza disciplinano gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dì istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, nonché le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
IL TESTO DEFINITIVO