Il datore di lavoro deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori

Dal 6 aprile chi deve impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’assenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli:
• 600-bis c.p. (prostituzione minorile)
• 600-ter c.p. (pornografia minorile)
• 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico realizzato con minori)
• 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
• 600-undecies c.p. (pornografia virtuale e adescamento minori via web).
Pertanto, tutti i gestori di scuole, centri studi, attività ludiche, di intrattenimento sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato a tutto il personale che impiegheranno per operare a contatto con minorenni.
Il riferimento alle “attività volontarie”, estende l’obbligo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, culturali e onlus – che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti, collaboratori o volontari.
La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, chiedere, direttamente alla persona interessata, il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 313/2002.
In questo caso non è consentita l’autocertificazione.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – febbraio 2014

Roma, 13 Marzo 2014
A febbraio 2014 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a febbraio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,00320028.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Gli alunni delle scuole paritarie sporcano di più?

Lunedì 24 febbraio nella seduta n. 178 l’on. Elena Centemero ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-03691) al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca denunciando la disparità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie in tema di tassazione per il «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche». Mentre per le prime è prevista una quota per studente nelle secondo è prevista in base ai metri quadri della scuola paritaria, facendo così duplicare ed anche triplicare i costi per queste ultime.
Di seguito il testo dell’interrogazione.

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03691
presentata da
CENTEMERO Elena
testo di
Lunedì 24 febbraio 2014, seduta n. 178
CENTEMERO. —Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2007 recante «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche», dispone che il Ministero dell’istruzione provveda a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; alla luce di quanto esposto, non si comprende la ragione che giustifichi un trattamento fiscale differente relativamente all’applicazione della Tares a carico della scuola paritaria; paradossale è la disparità di trattamento relativo al calcolo della Tares: per la scuola paritaria la tassa viene infatti calcolata a metro quadro della struttura, mentre per la scuola statale a bambino iscritto: come se gli alunni di una scuola sporcassero di più di quelli di un’altra scuola; le scuole pubbliche paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 fanno pienamente parte di diritto e di fatto del sistema nazionale di istruzione e formazione integrati. La presenza delle scuole paritarie è peraltro legittimata ed auspicata dagli articoli 33 e 118 della Costituzione italiana; il sistema scolastico italiano rischia il collasso di fronte al pericolo certo di una sempre maggiore assenza delle scuole pubbliche paritarie che accolgono 1.072.560 studenti (di cui 11.878 studenti diversamente abili) assicurando il pluralismo educativo e concorrendo a far risparmiare allo Stato sei miliardi di euro annui –: qualora i fatti illustrati rispondano al vero, se il Ministero interrogato non ritenga opportuno esplicitare con apposita nota chiarificatrice la parte dell’articolo 33-bis citato, chiarendo che i comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsti per le scuole statali in base al decreto-legge n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008. (4-03691)

CCNL 2013-2015 – Incontro Delegazione ANINSEI/OO.SS. – Definito il salario di anzianità.

Roma, 18 febbraio 2014
In base agli accordi del 10 gennaio, la Delegazione per le trattative contrattuali dell’ANINSEI ha incontrato le OO.SS.
Oggetto del confronto sono stati i Contratti a tempo determinato alla luce delle novità introdotte dalla legge Fornero e il Salario di anzianità per il triennio 2013-2015.
L’ANINSEI ha riconfermato la propria disponibilità per il rinnovo a tempi brevi del CCNL ed anche per una ipotesi di contratto unico per il personale della scuola non statale ed ha chiesto garanzie per una conduzione dei rinnovi contrattuali uniforme per tutto il settore.
Le parti si incontreranno nuovamente il 21 marzo.
Allegato verbale dell’incontro

Fissate le materie per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua straniera al Liceo linguistico; Pedagogia al Liceo pedagogico; Economia aziendale ai Ragionieri, Estimo ai Geometri: sono queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli Esami di Stato 2014 e contenute nel decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza che individua, tra l’altro, anche le materie assegnate ai commissari esterni.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – dicembre 2013

A dicembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,1.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a dicembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato l 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01922535.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

CCNL 2013-2015 – Incontro Delegazione ANINSEI/OO.SS.

Roma, 10 gennaio 2014
La Delegazione per le trattative contrattuali dell’ANININSEI ha incontrato le OO.SS.
A seguito della dichiarazione dello stato di crisi nel settore delle scuole aderenti ad ANINSEI, le parti hanno convenuto di rivedere alcuni istituti contrattuali al fine di incentivare, stabilizzare, e tutelare l’occupazione e prevedere la possibilità di applicare a tutto il settore la cassa integrazione ordinaria, fermo restando il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi e la cassa integrazione in deroga contrattualmente previsti.
In tal senso le parti intraprenderanno ogni opportuna iniziativa con gli organismi istituzionali preposti.
Le parti hanno preso l’impegno di procedere a una verifica e all’ aggiornamento dei testi contrattuali relativi ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato professionalizzante, alla luce delle nuove normative in tema di mercato del lavoro.
A seguito della richiesta delle parti sindacali, l’ANINSEI, in merito al salario di anzianità, pur richiamandosi alla letterale interpretazione dell’ Art. 20 del CCNL, in considerazione dei tempi prolungati per il rinnovo del contratto 2013-2015, si dichiara disponibile ad individuare una regolamentazione transitoria che si faccia carico delle attese di quanti hanno maturato al 1° gennaio 2013, nello stesso istituto, almeno due anni di servizio ininterrotto.
Le parti concordano di aggiornare il confronto a giovedì 13 febbraio 2014 alle ore 10.00, presso la sede Regionale all’ ANINSEI, Lazio.

Scuola paritaria. Chi deve sostenere l’onere del sostegno?

La scuola paritaria deve garantire comunque il sostegno, non può assolutamente chiederne il costo alla famiglia, ma deve richiederlo al MIUR che è tenuto a rimborsarlo.
In questo senso la recente ordinanza del Tribunale di Roma (n. 21122/2013 del 14.11.2013) che ha stabilito:

Quanto al versante economico dell’obbligo di servizio, il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che “È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap”. Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posta a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva. ove mai vi fossero dubbi interpretativi si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’ art. 33, comma 4°, Cost., in base al quale “la legge, …. deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente quello degli alunni di scuole statali” nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3. comma 2°, Cost.

Nella stessa direzione era andato il tribunale di Vigevano con l’ordinanza n. 216/2013 del 6.9.201.
In senso contrario la Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 675 del 26 gennaio 2012 aveva riformato l’ordinanza del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 15389/1008 del 15 luglio 2008, aveva condannato il MIUR a risarcire un istituto scolastico paritario delle spese sostenute per un docente di sostegno.
C’è da augurarsi che il MIUR metta finalmente mano a questa questione dando conseguenti risposte.

Criteri di computo dei rapporti di lavoro a termine – Risposta ad istanza di interpello di Confindustria

Roma, 20 Novembre 2013
Confindustria
Lavoro e Welfare
Il Direttore Pierangelo Albini

Con la risposta in allegato, il Ministero del Lavoro ha accolto l’interpretazione avanzata da
Confindustria in merito ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato presenti nella normativa attualmente vigente.
In particolare, l’istanza di interpello si riferisce alle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia, ovvero:
– la Legge 6 agosto 2013, n. 97, cd. “legge europea 2013”, che ha modificato, a decorrere
dal 31 dicembre 2013:
•l’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento di una serie di diritti sindacali ai sensi dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
•l’art. 12 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, riguardante la disciplina dell’informazione e
della consultazione dei lavoratori, prevedendo una disciplina specifica sul computo dei
dipendenti;
Va sottolineato che la “legge europea 2013” prevede espressamente, in sede di prima
applicazione, che il calcolo della media si farà al 31 dicembre 2013, con riferimento al
biennio precedente a tale data: dunque, di fatto, gli effetti del nuovo criterio di computo si
determinano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
– il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, riguardante i CAE (Comitati Aziendali Europei), che ha previsto, all’art. 2, comma 2, una disciplina specifica sul computo dei dipendenti.
Confermando l’interpretazione già avanzata da Confindustria con la News 11 ottobre 2013 (cfr. pp. 15 e 16 dell’allegato), la risposta del Ministero chiarisce che “ai fini della corretta
determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma i tutti i periodi di
rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi”, ovvero il numero dei lavoratori utile ai fini della determinazione della base di computo.
La risposta all’interpello contiene anche degli esempi numerici, ai quali si rinvia, per chiarire il funzionamento del meccanismo di computo.
Infine, la risposta all’interpello accoglie l’interpretazione avanzata da Confindustria anche per quanto riguarda un altro importante profilo: nonostante le leggere differenze presenti nel dato letterale delle diverse norme in materia, il medesimo criterio di computo, come sopra illustrato, trova applicazione in tutte e tre le fattispecie richiamate, ovvero l’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001, l’art. 12 del D. Lgs. n. 25/2007 e l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.