MIUR – Avvisi di disponibilità posti di funzione di livello dirigenziale generale

MIUR – Avvisi di disponibilità posti di funzione di livello dirigenziale generale
Roma, 18 luglio 2014
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR sono stati emanati gli avvisi relativamente ai posti di livello dirigenziale generale resisi disponibili:
1) Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
2) Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
3) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
4)Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
5) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
6) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
7)Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
8)Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
9) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
10) Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
11) Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
12) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
13) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
14) Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
15) Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
16) Direzione Generale per il personale scolastico
17) Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
18) Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
19) Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
20) Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
21) Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
22) Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
23) Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

Pubblicato il nuovo “Regolamento di Organizzazione del MIUR”

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 luglio 2014 è stato pubblicato il d.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014 al n. 2390, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.
La predetta riorganizzazione entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione del d.P.C.M. nella Gazzetta Ufficiale e, precisamente, il 29 luglio 2014. Pertanto, da tale data decadranno gli incarichi di livello dirigenziale generale, compresi quelli di reggenza, dell’amministrazione centrale e periferica.
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Amministrazione e dare continuità all’azione amministrativa, nelle more dell’entrata in vigore della predetta riorganizzazione saranno pubblicati – ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 – i relativi avvisi di disponibilità dei posti di funzione dirigenziale generale.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare le percentuali, in tutto o in parte, previste dall’articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura degli incarichi per i quali è stato pubblicato l’avviso.

Verifica Impianti di terra e Scariche atmosferiche – Firmata convenzione con la ELTI Srl

A seguito del DPR 462/01 il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
– impianti elettrici di messa a terra;
– installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
– impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e quindi anche per le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti ed asili nido con oltre 60 presenze.
ANINSEI, al fine di agevolare i propri associati ha contrattato condizioni di maggior favore per l’effettuazione delle suddette verifiche con la E.L.T.I. SRL.
Convenzione ELTI – ANINSEI

Il Decreto Lavoro 2014 è legge – Il 15 maggio la definitiva approvazione al Senato

Roma, 16 maggio 2014
La Camera ha ieri approvato definitivamente la conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2014, meglio conosciuto come Decreto Lavoro 2014, che fa parte del piano di rilancio dell’occupazione denominato Jobs Act proposto dal Governo Renzi.
Il decreto-legge era entrato in vigore lo scorso 21 marzo ed è stato quindi convertito in Legge entro il termine ultimo del 19 maggio. Il Decreto Lavoro è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 24 aprile 2014, è quindi passato all’esame del Senato, che lo ha approvato, con ulteriori modifiche, il 7 maggio 2014.
Nell’attesa del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale anticipiamo il testo varato con le modifiche apportate dal Senato.
Testo approvato dalla Camera con le modifiche apportate dal Senato

Pubblicato in GU il DPR che mette la parola fine al pieno riconoscimento deL diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02

Roma, 16 maggio 2014
Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 che mette la parola fine al pieno riconoscimento del diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
I diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 potranno ora accedere a pieno diritto nella II fascia delle Graduatorie di istituto.
DPR del 24 -03-2014 pubblicato sulla GU n. 111 del 16 maggio 2014

Detassazione incentivi: firmato l’accordo tra ANINSEI e OO.SS. firmatarie CCNL scuola non statale

Roma, 16 maggio 2014
Dando seguito all’accordo sottoscritto ieri da Confindustria e CGIL CISL UIL relativamente al DPCM Renzi sulle nuove regole per la detassazione del salario di produttività (firmato il 19 febbraio e pubblicato nella GU n. 98 del 29 aprile)
ANINSEI e CGIL CISL UIL hanno sottoscritto oggi l’accordo tra le parti per la sua pratica applicazione.
E’ stato confermato quanto già concordato lo scorso anno: si possono stipulare accordi sulla produttività sia a livello aziendale che territoriale. In particolare a livello aziendale nelle imprese prive di RSU o RSA la stipula va fatta da parte delle federazioni sindacali territoriali di categoria con le aziende interessate che devono essere assistite dalle corrispondenti articolazioni dell’ANINSEI. Per gli accordi territoriali invece la stipula è prerogativa dei sindacati confederali territoriali e delle corrispondenti organizzazioni regionali ANINSEI.
L’accordo precisa inoltre che le tipologie di prestazioni in tema di orari previste dagli accordi territoriali che nel 2013 hanno goduto della detassazione, sono utili per ottenerla anche nel 2014. A titolo esemplificativo l’accordo riporta anche uno schema di accordo territoriale.
Per regolamentare la detassazione in via definitiva, oltre che la sottoscrizione degli accodi regionali tra ANINSEI e OO.SS., sono attese a breve anche circolari del Ministero del Lavoro e/o dell’Agenzia delle Entrate.
ANINSEI/OOSS Accordo sulla detassazione degli incentivi del 16 maggio 2014

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – marzo 2014

L’ISTAT ha comunicato che l’indice, in base 2010, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, marzo 2014 è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a marzo 2014 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,00445028.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.
Tabella TFR marzo 2014

MIUR Nota 2581/2014 – Adozioni dei libri di testo per l’anno 2014/2015

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con la nota protocollo n. 2581 del 09-04-2014 ha emanato le indicazioni operative relative all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/15.
Le norme vincolanti per le scuole statali non lo sono per le scuole paritarie che possono adottarle ove lo ritengano opportuno.
Le profonde modificazioni introdotte dalla legge n. 221/2012, dal decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e dal decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013 hanno indotto la Direzione generale, oltre che a fornire utili indicazioni, a riassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015.
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015.
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testoovvero strumenti alternativi
Le adozioni vanno effettuate entro la prima decade di maggio.
I libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati.
In allegato il testo della nota.
Libri_di_testo_prot2581_14.pdf

Certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori – Modulo richiesta

Chiarito definitivamente che il certificato penale del casellario giudiziale da richiedere per in caso di lavoro con i minori, prima di nuove assunzioni, il Ministero della Giustizia ha pubblicato il modulo mediante il quale le istituzioni potranno chiedere il certificato. Nel modulo è riportata anche la delega che deve essere sottoscritta dal lavoratore. (modello 3 bis – Casellario giudiziale)
Se il datore di lavoro non può recarsi personalmente può delegare un incaricato conferendogli apposita delega (modello DELEGA 5)
Nelle more del rilascio del certificato il datore di lavoro deve richiedere all’interessato, in caso di scuola paritaria, una autocertificazione(autocertificazione Art 25bis) ovvero nel caso di altro tipo di scuola o attività una dichiarazione sostitutiva (Dichiarazione sostitutiva atto notorietà).

Certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori – Chiarimenti

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con due chiarimenti sui nuovi adempimenti posti a carico dei datori di lavoro che intendano incaricare personale per lavori che lo pongano a contatti con minori.
Infatti stante i tempi per il rilascio dei certificati viene consentito, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio (scuole paritarie NDR), mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
L’altro chiarimento precisa che l’obbligo insorge quando sia individuato un rapporto di lavoro e quindi “il datore di lavoro” soggetto all’obbligo.
L’obbligo di tale adempimento – chiarisce il Ministero – sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Esse – ribadisce il Ministero – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Contrariamente a quanto inizialmente da noi ipotizzato il certificato va richiesto direttamente dal datore di lavoro all’ufficio del casellario giudiziale, presso la Procura della Repubblica territorialmente competente sicuramente dal gestore di scuola paritaria in quanto gestori di pubblici servizi, analogamente sembrerebbe per i privati.
A.N.I.N.S.E.I. ha rivolto quesito al Ministero della Giustizia a ulteriore chiarimento dei residui dubbi.