2016-01-30 14:50
Scuola: Consiglio Stato equipara scuole paritarie sui fondi
Istituti Non statali,contributi uguali a enti profit e no profit
ROMA
(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Per i fondi alle scuole paritarie gli istituti senza scopo di lucro e quelli con scopo di lucro vanno considerati sullo stesso piano: lo afferma l’Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei) rendendo nota la decisione del Consiglio di Stato che – osserva – “ribalta il concetto di priorità nell’assegnazione del contributo”.
“Con la sentenza 292/2016 appena pubblicata, destinata a fare storia nel campo dell’Istruzione, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato dà definitivamente ragione all’ Aninsei e torto al Miur – dice Luigi Sepiacci, presidente dell’ Associazione – perché riconosce pari dignità e la stessa tipologia di trattamento nell’accesso ai contributi pubblici, e ai relativi sussidi, sia agli Enti No Profit e sia a chi svolge un’attività imprenditoriale. I Supremi Giudici Amministrativi hanno annullato, perché ritenuto illegittimo, l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 sui criteri di riparto dei fondi, nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, quali destinatari in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, dei fondi pubblici”.
“La nostra tesi – sottolinea Sepiacci – è stata accolta pianamente: scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio”. “In sintesi”, sottolinea il presidente di Aninsei, le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea”. (ANSA).
Roma, 26 gennaio 2016
Firmato il testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.
Oggi a Roma si sono incontrati la Delegazione ANINSEI e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e NALS-ConfSAL per procedere alla firma del testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.
Il Testo Ufficiale ricalca l’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 con qualche rifinitura nel testo al fine di renderne più chiara l’interpretazione.
L’ANINSEI e le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL al fine di consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico 2015/2016 avevano convenuto, in data 29 luglio 2015, di dare provvisoria esecutività all’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 fino alla data della firma ufficiale. Quindi sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi che quelli normativi hanno avuto pieno vigore dal 1 settembre 2015.
Premessa
Giungono al Servizio quesiti di ANINSEI numerose richieste di informazioni da parte di gestori di scuole non statali e dei loro studi di consulenza, sia associati che non, sull’Ente Bilaterale e dei relativi contributi da versare, come prevede il CCNL 2015-2018, dagli associati e non, per la bilateralità. Dai quesiti pervenuti ci si può rendere conto che sia tra i gestori che tra gli studi di consulenza c’è un po’ di confusione in materia di enti bilaterali.
Questa “nota” vuole essere una prima risposta a questi quesiti e fornire le prime istruzioni.
È da premettere che il CCNL ANINSEI 2015-2018, benché provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015), a causa delle verifiche del testo contrattuale da effettuare nelle rispettive sedi, datoriale e sindacale, e in sede congiunta, a causa delle incertezze sull’interpretazione delle recenti norme sul lavoro e infine a causa di evenienze contingenti di altra natura, non è stato ancora ufficialmente firmato.
La firma, se non sorgono impedimenti ulteriori, è prevista per il giorno martedì 26 gennaio prossimo venturo. Solo allora sarà possibile fissare la data per la firma dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente Bilaterale, operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.
Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.
Il CCNL ANINSEI riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
– promuovere forme di previdenza complementare.
Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.
FAQ – Frequently Asked Questions
Si riportano di seguito le “domande poste frequentemente” con le risposte elaborate dal Servizio quesiti dell’ANINSEI.
1 Domanda: Come ci si iscrive all’Ente Bilaterale?
1 Risposta: L’iscrizione all’ANINSEI comporta l’automatica iscrizione alla bilateralità e l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento del contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.
2 Domanda: Ci si può iscrivere all’Ente Bilaterale senza iscriversi all’ANINSEI?
2 Risposta: Sì, versando all’ANINSEI una quota una tantum e una quota annuale pari a quella versata dagli iscritti all’ANINSEI.
3 Domanda: L’iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria?
3 Risposta: No, il datore di Lavoro NON è tenuto all’iscrizione obbligatoria all’Ente Bilaterale. Sulla dibattuta questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2010 ribadendo che il DATORE DI LAVORO potrà scegliere liberamente se aderire o NON aderire all’Ente Bilaterale.
4 Domanda: Come si versano i contributi
4 Risposta: L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016:
Roma, 13 gennaio 2016
Si è tenuto oggi il previsto incontro per la firma del CCNL per il personale della scuola non statale tra l’ANINSEI e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS ConfSAL.
La necessità di aggiornare alcune norme contrattuali previste dal CCNL alle nuove disposizioni di legge ed alle interpretazioni che sono scaturite da studi e chiarimenti ha protratto la discussione sino alle prime ore del pomeriggio, oltre l’orario previsto, inducendo poi le parti a riconvocarsi per il giorno 26 gennaio per la firma definitiva del CCNL.
Nelle more, rimane sempre e comunque la provvisoria validità, in tutte le sue parti, dell’articolato, siglato in data 23 novembre 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 37/E del 2015 che fornisce nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), introdotto dalla Legge di stabilità 2015, con riguardo alle operazioni rese nel settore edile, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La circolare, redatta nella forma di risposta a quesiti, fornisce utili chiarimenti in merito a numerose questioni circa il “reverse charge” che anche Confindustria, nei mesi scorsi, aveva sottoposto all’attenzione dell’Agenzia stessa, in particolare i temi trattati riguardano:
La legge di stabilità 2016 entrata in vigore il 1 gennaio 2016 prevede molte novità.
Riportiamo in allegato, sull’argomento, la Circolare di Confindustria e la Circolare n. 23 del 31/12/2015 predisposta dallo Studio FLOREANI MEUCCI & ASSOCIATI per gli associati di Confindustria Federvarie.
Segnaliamo in particolare l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.
Entrambi gli argomenti che interessano particolarmente le scuole dove i genitori usano versare le rette scolastiche nelle cassa delle segreterie.
A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.
In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).
Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Viene prevista, inoltre, l’abrogazione: dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.
La legge di stabilità 2016:
Per tutti gli altri provvedimenti della Legge di stabilità 2016 rinviamo alle circolari alleghate.
Con l’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, protocollo n. 0022038/2015, su istanza della Assocontact, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha ribadito quali siano i criteri per la validità degli accordi con le OO.SS. ai fini, ad esempio, della fruizione di benefici normativi e contributivi quali quelli sui cococo.
L’Assocontact, l’Associazione Nazionale dei Contact Center, che insieme ad Assotelecomunicazioni-Asstel, associazione di rappresentanza della filiera delle telecomunicazioni e titolare del contratto nazionale delle Telecomunicazioni ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil o un nuovo accordo che riguarda gli oltre 35.000 lavoratori cococo che svolgono attività in modalità outbound dei call center, aveva avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, in particolare, ha chiesto quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo sui cococo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto ci riguarda il CCNL per il personale della scuola non statale sottoscritto da ANINSEI Confindustria Federvarie con le OO.SS FLC-CGIL. CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-ConfSAL, che tratta l’argomento dei cococo nell’Allegato n. 6, ha le caratteristiche richieste cioè è stato sottoscritto con le OO.SS. che hanno tutte le caratteristiche per essere considerate le più rappresentative riportate nell’interpello. Di contro, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Pubblichiamo la circolare n. 1/2016 sulle Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 predisposta dallo Studio Floreani Meucci & Associati a cui Confindustria Federvarie ha affidato il servizio di consulenza fiscale e societaria a favore delle Aziende federate. Ricordiamo che chiarimenti sulle problematiche oggetto della circolare potranno essere richiesti gratuitamente allo Studio telefonando ai numeri: 0286454873/86454890 e presentandosi come “Socio Confindustria Federvarie”.
Con il decreto n. 980 del 31 dicembre 2015 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stati nominati i componenti del CSPI – Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il 13 gennaio convocata la prima riunione con all’o.d.g la nomina del presidente del CSPI.