Riforma del Terzo settore – Dlgs 105/2018

Riforma del Terzo Settore – Disciplina civilistica – Decreto correttivo
Circolari nn. 14 e 15 dello Studio Dott. Carlo Orseniga

In attuazione della delega contenuta nella L. 6.6.2016 n. 106, il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.
Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, delineando in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale specifica.
L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso presuppone:
• da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione);
• dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
In presenza di tali requisiti, gli enti potranno beneficiare delle favorevoli misure previste dal DLgs. 117/2017.
Gli enti che non saranno in possesso di tali requisiti saranno esclusi dal DLgs. 117/2017 e applicheranno la disciplina civilistica e fiscale ordinaria residua (es. TUIR, L. 16.12.91 n. 398).
In attuazione dell’art. 1 co. 7 della L. 106/2016, che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore, è stato emanato il DLgs. 3.8.2018 n. 105 recante, appunto, disposizioni integrative e correttive del DLgs. 117/2017.
Le disposizioni del DLgs. 105/2018 sono entrate in vigore l’11.9.2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 10.9.2018 n. 210).
Riportiamo la circolare n. 14 del 12/10/2018 e la circolare n. 15 del 15/10/2018 predisposte dal Dott. Carlo Orseniga a cui Confindustria-Federvarie ha affidato il servizio di consulenza fiscale e societaria.

Maturità 2019 – Cambia l’esame di stato

maturita19Con la  Circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018 il ministro Marco Bussetti ha dettato le nuove linee per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo.
A giugno 2019 cambia la maturità. È una circolare con le prime indicazioni operative. “Ci saranno poi momenti di formazione”, ha assicurato il ministro, “per gli insegnanti e le commissioni e, attraverso i canali di comunicazione del Ministero, sito e social, ci rivolgeremo anche a studenti e famiglie”.
Infatti la circolare prevede lo svolgimento, a partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, di:

– incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma multimediale;
– percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti;
– specifiche attività di formazione per i presidenti di commissione d’esame.

I requisiti di accesso all’Esame
La partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, e lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, non saranno requisito di accesso (per ora per questo anno scolastico) come già stabilito nel decreto cosiddetto Milleproroghe, recentemente approvato in Parlamento.
Per poter essere ammessi alle prove è necessario:
– aver frequentato il 75% del monte ore previsto;
– avere il 6 in ciascuna disciplina;
– avere la sufficienza nel comportamento.
Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.

Prove di esame
Le prove scritte passano da tre a due. La prima prova scritta, italiano, che si terrà mercoledì 19 giugno 2019, servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno:
– Tipologia A (due tracce) – analisi del testo. Per l’analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi;
– Tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un testo argomentativo. L’analisi e produzione di un testo argomentativo proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione  seguita da una riflessione dello studente;
– Tipologia C (due tracce) – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  Il ‘vero e proprio’ tema, che proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.
La seconda prova scritta, che si terrà il 20 giugno, riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per il classico potrebbero essere latino e greco, mentre per lo scientifico matematica e fisica.

Valutazione delle prove
Dalle prime indicazioni della circolare per la correzione della prova di italiano e della seconda prova saranno previste, secondo la nuova normativa, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa.

Punteggio finale
Il punteggio finale sarà ancora in centesimi. Si darà più peso al percorso di studi (fino a 40 punti su 100 invece degli attuali 25) riservato ai docenti della scuola e alla commissione rimangono fino a 60 punti: fino ad un massimo di 20 punti per ciascuna delle due prove scritte, come pure per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.

Termini
Al primo scrutinio intermedio il consiglio di classe dovrà rapportare il credito scolastico già maturato alla nuova classificazione.
A gennaio il MIUR comunicherà le materie della seconda prova.
A febbraio, con largo anticipo rispetto al passato, il MIUR emanerà l’ordinanza relativa agli esami di Stato.

Valutazione finale
Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma da quest’anno si darà più peso al percorso di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25..

Allegati
La circolare contiene due importanti allegati operativi:
– Il Documento di lavoro elaborato da una commissione di esperti guidata dal linguista Luca Serianni per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, italiano;
Le Indicazioni per l’elaborazione delle griglie di correzione delle due prove scritte.
Le indicazioni per la prima prova, in particolare, sono pensate per chi dovrà costruire le tracce nazionali, ma anche per il lavoro che dovranno svolgere in classe i docenti alla luce di alcune novità che vengono introdotte da quest’anno.

Slide Maturità2019 – Il nuovo esame in pillole

Liceo quadriennale: pubblicato l’avviso pubblico

Roma, 20 ottobre 2017

Il decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017, che ai fini della piena attuazione dell’autonomia scolastica e del curricolo di scuola, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aveva previsto la promozione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che attivano indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
Il 18 ottobre è stato emanato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali delle scuole secondarie di secondo grado, licei ed istituti tecnici con esclusione degli istituti professionali.
Il corso di studi quadriennale, quanto alle finalità, dovrà garantire, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all’utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili, l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.
Possono presentare proposte progettuali:
– le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico;
– le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano già in corso progetti per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con appositi decreti ministeriali.
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare il progetto di sperimentazione per una sola sezione, a partire dalla classe prima, e per un solo indirizzo di studio.
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, i progetti presentati devono contenere tutti i requisiti espressamente previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico in allegato.
Le propria candidature devono pervenire tassativamente dal 20 ottobre 2017 al 13 novembre 2017 all’indirizzo di posta quadriennali@istruzione.it corredate di tutta la documentazione elencata nell’articolo 4 dell’avviso pubblico. Tutta la documentazione deve essere inserita in una cartella compressa.
La mancata previsione nel progetto di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3, il mancato invio della documentazione sopra indicata o l’invio del progetto di innovazione in data successiva al 13 novembre 2017 comporta l’esclusione dalla presente procedura di selezione.
Una apposita Commissionetecnica, composta da almeno 7 tra dirigenti tecnici e funzionari dell’amministrazione valuterà le proposte.
La graduatoria dei progetti approvati sarà pubblicata sul sito istituzionale del MIUR entro il 20 dicembre 2017.

PON anche per le paritarie: arrivato il via libera da parte della Commissione Europea alla revisione dell’Accordo di partenariato

Roma, 13 ottobre 2017

Il Ministro De Vincenti e la Ministra Fedeli hanno comunicato che è arrivato il via libera da parte della Commissione Europea di eliminare l’esclusione a danno delle paritarie «rendendo possibile l’apportare celermente con la Commissione le modifiche al PON per la Scuola, necessarie al fine di allineare le relative modalità operative a quanto previsto dal legislatore italiano».
La vicenda sembra avviarsi verso una positiva coclusione anche se la prudenza è sempre d’obbligo in questa vicenda dove frange dell’amministrazione sembrano aver più o meno palesemente ostacolato ogni apertura alla scuola paritaria anche in contrasto con la volontà della ministra Fedeli, che invece su questa vicenda è sempre stata molto chiara circa il rispetto della legge n. 62/2000.

In più occasioni aveva ripetuto il suo pensiero, il 1° febbraio 2017 durante l’incontro con i rappresentanti delle Scuole Paritarie e il 23 febbraio 2017 durante la visita alle scuole ebraiche di Roma: «C’è una novità nell’ultima legge di bilancio, abbiamo considerato anche le scuole paritarie, quelle veramente fidate e accreditate. Un fatto credo importante perché bisogna rispettare le leggi italiane. Adesso che sono partite le dieci azioni per i finanziamenti PON che arrivano anche dalla Comunità europea, ho accantonato quello che riguarderà le scuole paritarie perché in Europa, secondo una regolamentazione che dobbiamo rinegoziare, le scuole paritarie non sono considerate scuole pubbliche». Gli stessi concetti li aveva poi ribaditi il 20 maggio a Verona nel suo intervento al Convegno dell’ANINSEI.

La vicenda ha inizio oltre un anno fa quando il bando Scuole al centro “dimentica” le paritarie. Alla richiesta di chiarimenti la direzione generale competente risponde che l’Accordo di Partenariato con l’Europa prevede “In linea con i deficit e i bisogni identificati nella mappatura delle esigenze, il Fondi assegnati interverranno nel settore dell’educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate”.

Ma sosteneva l’ANINSEI, “le scuole Paritarie, ai sensi della Legge nazionale n. 62/2000, fanno parte del Sistema nazionale dell’Istruzione e, quindi, insieme alle scuole statali erogano, allo stesso modo e sullo stesso piano, un servizio pubblico! Le scuole paritarie non sono né private e né parificate”.

Il Parlamento investito del problema, al comma 313 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha chiarito e stabilito: «Nel programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per “istituzioni scolastiche” si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

Ma per qualcuno anche questo non andava bene e quindi l’unica strada da percorrere era quella della rettifica dell’Accordo di Partenariato azione che la ministra Fedeli, in collaborazione con il ministro De Vincenti, ha condotto con determinazione arrivando, come dichiarato, al risultato atteso.

ANINSEI dà atto alla ministra Fedeli  della concretezza e della coerenza della sua azione.

 

 

Firmato il decreto sul nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di I grado

Roma, 11 ottobre 2017

La MInistra Fedeli ha firmato il decreto attuativo della legge 107 del 2015 (Buona Scuola) che riforma l’Esame di Stato della scuola secondaria di I grado.
Meno importanza alla prova Invalsi che anche se rimane requisito per l’ammissione all’esame, non influisce sulla valutazione finale. Cresce il peso del voto di ammissione che fa media con la media dei voti dell’esame per cui con un voto di ammissione di 7 si è promossi anche con una media di 4 all’esame di stato.
In via di emanazione la circolare informativa sulle nuove modalità di valutazione del I ciclo previste dalla legge, rispetto alle quali il Ministero, in accordo con le sedi regionali, metterà in campo specifici interventi di accompagnamento per  il personale della scuola fin dalla prima fase di attuazione.
Il collegio dei docenti delibererà  criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF. Le scuole, per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
La valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.
Le prove INVALSI le prove si sostengono, nella scuola secondaria di I grado, in terza, ma non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica di una maggiore coerenza con l’obiettivo finale delle prove: fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi per sostenere il miglioramento del sistema scolastico. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre le scuole riceveranno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove al computer.

 

 

 

FISM TEME DI DOVER RINUNCIARE A PARTE DEI CONTRIBUTI DEL MIUR E ATTACCA A TESTA BASSA ANINSEI E CONFINDUSTRIA

logoaninsei_fvAssociazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
00144 Roma   –  Viale Pasteur, 10 –   e-mail   presidenza@aninsei.it

UFFICIO STAMPA
Segreteria telefonica +390698353719 Fax +390689281380

COMUNICATO STAMPA
Roma, 7 ottobre 2017

FISM TEME DI DOVER RINUNCIARE A PARTE DEI CONTRIBUTI DEL MIUR E ATTACCA A TESTA BASSA ANINSEI E CONFINDUSTRIA

“La FISM torna ad attaccare l’ANINSEI, rea a suo dire di mettere in discussione i benefici o meglio gli aiuti di stato che, contro ogni normativa europea, le scuole paritarie gestite da organismi dichiaratisi senza fini di lucro ricevono, a scapito degli altri enti gestori”. Questa la replica all’attacco delle scuole cattoliche da parte di Luigi Sepiacci, il presidente nazionale dell’Associazione degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione, che nata nel 1946 dal 1990 aderisce a Confindustria.

Alla FISM sembra giusto che due scuole, in una stessa città,  che danno lo stesso identico servizio richiedendo corrispettivi uguali debbano in tema di contributi da parte del MIUR essere discriminate in base al criterio soggettivo dell’ essere o meno  a scopo di lucro.

“In tema di contributi le scuole non possono essere discriminate in base a criteri soggettivi, cioè se l’ente gestore sia con o senza fini di lucro; ma solo in base a criteri oggettivi, così vuole l’Europa altrimenti siamo in presenza di illegittimi aiuti di stato”, spiega Sepiacci, per poi aggiungere: “Il MIUR non ha inteso uniformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 292/2016 e, nonostante gli interventi di ANINSEI, ha riproposto recentemente criteri diversi dai precedenti, ma sempre ed esclusivamente soggettivi, analoghi a quelli precedenti, per l’assegnazione dei contributi alla scuola paritaria”. “Di qui la necessità per ANINSEI di dover ricorrere nuovamente al TAR e, se sarà poi necessario, al Consiglio di Stato e ad ultimo alla Corte Europea”.

“Come nel passato”, aggiunge il presidente Luigi Sepiacci, “sulla vicenda la FISM continua a fare disinformazione, volendo far credere all’opinione pubblica che la tesi di ANINSEI sia stata bocciata dal Consiglio di Stato, ma omettendo che la ultima sentenza dello scorso anno, relativa al ricorso contro il decreto per i contributi 2016/2017, presentato da ANINSEI  – ed al quale la FISM si è opposta schierandosi ad adiuvandum a fianco del MIUR – è stato respinto dal Consiglio di Stato che lo ha dichiarato inammissibile solo per motivi procedurali, senza però entrare nel merito e lasciando intatta la sentenza che aveva accolto le tesi dell’ANINSEI e che il MIUR seguita a disattendere.“.

FISM anche con la determina, ripresa oggi da Avvenire, in cui attacca duramente l’ANINSEI non si è lasciata sfuggire l’occasione per tentare di accusarla essere  l’Associazione di istituti scolastici non statali espressione di Confindustria neanche questa fosse il Maligno in persona e rea di fare dell’istruzione un campo aperto al mercato ed alla concorrenza come se si trattasse di beni di cui è possibile parlare in termini di prodotto industriale“.

ASL – Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la nota protocollo n. 3355 del 28-03-2017 la DG per gli ordinamenti fornisce i chiarimenti dando risposta ai numerosi quesiti giunti da più parti, in particolare per quanto riguarda i candidati esterni vengono presi in esame tutte le situazioni che possono verificarsi.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015 con un monte ore per l’ASL nel triennio di 200 ore per i licei e di 400 ore per gli istituti tecnici.
Le risorse assegnate alle scuole del sidtema naziuonale di istruzione, quindi anche per le scuole paritarie, sono in via di erogazione.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico.
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.
Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti.

I chiarimenti interpretativi sono tra gli allegatii.

PON 2014-2020 – Un nodo da sciogliere

 

Il 21-02-2017 il Miur ha pubblicato l’avviso PON 2017,  nell’ambito del programma PON 2014-2020.

Il documento Avviso pubblico nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON 2017 è a firma del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale dott.ssa Simona Montesarchio e della Dirigente dell’Ufficio IV  Annamaria Leuzzi.

Le finalità dichiarate sono quelle di incrementare le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.

All’articolo 2, Destinatari dell’avviso, viene previsto:

  1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa:
  1. a) le scuole dell’infanzia statali;
  2. b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
  3. c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
  1. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017.
  2. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura.
  3. Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione.
  4. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il comma 5  è a giudizio dell’ANINSEI errato in quanto la clausola limitativa posta a pag. 258 dell’Accordo di Partenariato  CCI 2014IT16M8PA001 per i PON 2014 -2020  non può essere riferita alle scuole paritarie.

Stabilisce l’Accordo (al 4° capoverso di pagina 258):

” In linea con i deficit e i bisogni identificati nella mappatura delle esigenze (cfr. sezione 1.1), il FSE e il FESR interverranno nel settore dell’educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate.”

Le scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62/2000,  fanno parte del Sistema nazionale dell’Istruzione e quindi insieme alle scuole statali erogano un servizio pubblico.

Le scuole paritarie non sono né private e né parificate.

Le scuole non statali si distinguono dopo la legge Berlinguer 62/2000 in “paritarie”, “non paritarie” e “meramente private”.

Il termine “parificate” non ha alcun significato era usato un tempo per indicare le scuole elementari che avevano una convenzione con lo stato ed è stato definitivamente soppresso dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali

  1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

Proprio per chiarire ogni equivoco che è intervenuto il Parlamento con l’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che non può essere disatteso.

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e   ambienti   per   l’apprendimento»,   riferito   al   periodo   di programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione europea  C(2014)  9952  del  17  dicembre  2014,   per   «istituzioni scolastiche»  si  intendono  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che costituiscono  il  sistema  nazionale   di   istruzione,   ai   sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.”

Sulla base di quanto sopra riteniamo che non sia ne necessario alcuna di modifica dell’Accordo di Partenariato perché non è questo che serve a sbloccare la situazione.

Confidiamo nella ministra Fedeli che ha assunto l’impegno di dare soluzione a questo problema.

 

 

PON 2017: partono le statali, paritarie al palo.

Roma, 22 febbraio 2017

Ieri 21 febbraio il Miur ha pubblicato l’avviso PON 2017,  start di partenza per le scuole statali dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado) mentre le paritarie vengono lasciate al palo in attesa degli eventi.
A firma del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Simona Montesarchio e della Dirigente dell’Ufficio IV  Annamaria Leuzzi è stato ieri pubblicato un nuovo Avviso pubblico nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON 2017.

Le finalità dichiarate sono quelle di incrementare le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
All’articolo 2, Destinatari dell’avviso, viene previsto:

  1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa:
    a) le scuole dell’infanzia statali;
    b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
    c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
  2. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017.
  3. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura.
  4. Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione.
  5. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

In sintesi, le scuole paritarie come i pazienti cavalli, della saggezza popolare, sono invitate ad aspettare che l’erba cresca.

ANINSEI non si fida delle somme accantonate. È ancora scottante l’esperienza degli accantonamenti dei13 miliardi di euro, destinati alle famiglie con figli iscritti nelle scuole secondarie paritarie, in classi dell’obbligo, depositati presso le Poste Italiane, dirottati presso la National Bank of Egypt del Cairo, poi ricuperati alle casse del MIUR e definitivamente svaniti nei sotterranei del MIUR molto più misteriosi di quelli del Louvre di Parigi. Stiamo ancora chiedendo ma fino ad ora abbiamo ricevuto solo una promessa di risposta.

ANINSEI chiede di conoscere l’ammontare della cifra accantonata per il PON 2017, quali siano i criteri adottati per determinarla, e chi ne abbia la responsabilità.

Il sottosegretario Toccafondi dopo l’approvazione della legge  232/2016 aveva promesso una rapida soluzione con la modifica dell’Accordo  di partenariato presentato dall’Italia alla Commissione europea il 22 aprile 2014. ANINSEI aveva riposta molta speranza in una rapida soluzione.

ANINSEI porterà subito il problema all’attenzione del nuovo Presidente del Parlamento europeo.

di Luigi Sepiacci

Asili nido dovranno comunicare i codici fiscali dei bambini e gli importi delle spese

Entro il 28 febbraio 2018 gli asili nido dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le rette dei bambini iscritti nel 2017

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni e che verranno emanate presto norme al riguardo.

Infatti il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

A partire dal 2017, tali dati saranno oggetto di comunicazione ai fini dell’utilizzo per la dichiarazione precompilata.

 Set informativo

Soggetti tenuti alla comunicazione: asilo nido privato, comune nel caso di asili nido comunali, soggetto  diverso dai precedenti nel caso di asili nido gestiti da soggetti terzi (es. cooperativa)

  1. elenco dei codici fiscali dei bambini iscritti all’asilo. Per ogni iscritto devono essere indicati i codici     fiscali dei soggetti che hanno sostenuto la spesa con la relativa quota di spesa (rette relative alla frequenza dell’asilo nido e rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
  2. elenco dei rimborsi erogati nell’anno. Per ogni rimborso deve essere indicato:

a. il codice fiscale del bambino iscritto all’asilo al quale si riferisce il rimborso

b: i codici fiscali dei soggetti che hanno ottenuto il rimborso. Per ogni soggetto deve essere indicato:

i. l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata

ii. l’importo del rimborso

3. Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2018)

Riferimenti normativi che saranno indicati nei provvedimenti normativi che saranno predisposti dal  Ministro dell’Economia e delle Finanze

Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di asili nido;

Articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli, e l’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha reso permanente tale detrazione;

Articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’ampliamento dell’offerta formativa infantile