EBINS – INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19 del 7 gennaio 2021

INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19
modifica al “Bando Contributi Lavoratori Covid-19” del 7 gennaio 2021 ampliando l’accesso anche ai lavoratori in servizio assunti prima del 30/12/2019.

Presentazione domande (complete della documentazione):
fino ad esaurimento della somma residua di circa 400.000,00 euro e entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021.

INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19

WEBINAR PROGRAMMATI ANINSEI

ANINSEI Confindustria ha organizzato dei Webinar rispettivamente nelle date di martedì 2 Febbraio 2021, martedì 9 Marzo 2021 e venerdì 9 Aprile 2021.

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2021 ORE 16:30: “Legge Bilancio 2021: Le principali novità in materia di lavoro”

webinar_02_02_2021

MARTEDI’ 9 MARZO 2021 ORE 16:30: “Tamponi molecolari, test sierologici e vaccinazione dei dipendenti: obblighi e diritti delle parti”

webinar9 MARZO 2021

VENERDI’ 9 APRILE 2021 ORE 16:30: “Le scuole paritarie e le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs 231/200) nella gestione delle scuole paritarie”

webinar 9 APRILE 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021

1)  NOTE   IN   TEMA     DI     AMMORTIZZATORI SOCIALI

Datori di lavoro interessati.

I datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di 12 settimane da utilizzare come segue:

 

Ulteriori 12 settimane ammortizzatori Covid – 19: si distingue a seconda dell’ammortizzatore sociale applicabile:

 

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) : LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-31 MARZO 2021

 

  • FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E CIGD: LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-30 GIUGNO 2021

Come già previsto per il “decreto ristori”, eventuali periodi di ammortizzatori sociali covid–19, precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 01 gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021.

 

Lavoratori interessati.

Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (01 gennaio 2021). La norma, di fatto, preclude la possibilità di accedere alle 12 settimane di ammortizzatore Covid-19 solo ai lavoratori assunti successivamente al I° Gennaio 2021.

 

Contribuzione addizionale.

Non è prevista alcuna contribuzione addizionale, indipendentemente dal calo di fatturato.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio.
In caso

 

Modalità di pagamento.

E’ sempre prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Il comma 302 indica il termine per gli adempimenti a carico del datore di lavoro (trasmissione all’Ente previdenziale dei dati per il pagamento) : entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato  il periodo di integrazione salariale  ovvero, se posteriore, entro il termine di  30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

SEGUE: ALTRE DISPOSIZIONI.

 

  • Incentivo per l’occupazione giovanile ( commi 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori intermittenti / a chiamata) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare:

  • l’esonero contributivo è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. Rispetto a tale requisito sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista; 2) in caso di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre, fermi restano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che  non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
-Età inferiore a 36 anni

-Primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella vita lavorativa

 

 

100%

36 mesi tutte -Lavoratori domestici

-Lavoratori intermittenti / a chiamata

– Dirigenti

48 mesi Regioni meno sviluppate

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare lo sgravio contributivo:

  • è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • è riconosciuto in caso di assunzione di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati ccon D.M. 234/2020 da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • è riconosciuto per: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina l’esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020 in caso di assunzione di donne.

L’art. 1 commi da 16 a 19 della L. 178/2020 prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l’esonero contributivo di cui all’art. 4commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In sostanza, la legge di bilancio 2021 riprende l’esonero previsto dalla L. 92/2012, elevando la misura dal 50% al 100%, anche se limitatamente al biennio 2021-2022.

Tuttavia, sono sorti diversi dubbi sull’ambito di applicazione dell’esonero previsto dai commi da 16 a 19, a causa del mancato richiamo all’art. 4 comma 8 della L. 92/2012, il quale prevede un esonero del 50% in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la Fondazione, l’esonero del 100% non troverebbe applicazione per assunzioni con contratto a tempo determinato, ma resterebbe comunque valido, in questo caso, lo sgravio contributivo del 50%.

Infine, si sottolinea che l’esonero ex art. 4 commi 8 ss. trova applicazione sia sui contributi INPS che sui premi INAIL (cfr. circ. Min. Lavoro n. 34/2013). Sul punto, sebbene la legge di bilancio non lo preveda espressamente, la Fondazione ritiene che l’esonero del 100% possa applicarsi anche ai premi INAIL.

 

  • Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

.

6) Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania (art. 1, comma 291)                                     
L’operatività dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania (art. 1 ter del D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”) è estesa fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, per effetto della legge di bilancio, è stata aggiunta tra le condizioni di non compatibilità con l’indennità la lettera d-bis) ovvero “aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”.

 

7) Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico introdotto dal “Decreto Agosto” (art. 3, D.L. n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’ulteriore periodo concesso dal “Decreto Ristori” fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla presente legge.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8) Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1, commi 309-311)

E’ esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

 

9) Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

10). Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

 

Con il messaggio n. 171/2021 l’INPS analizza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché dei lavoratori dipendenti c.d. “fragili”, introdotta dall’art. 26, commi 1, 2 e 2-bis del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020).

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 484 della L. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo, per il medico curante, di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza, necessario invece per le certificazioni del 2020.

Con riguardo ai lavoratori fragili, la norma  dispone poi l’estensione dell’efficacia, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26, che prevedevano, rispettivamente:
– l’equiparazione, fino al 15 ottobre 2020, del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
– la possibilità, dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

La legge di bilancio 2021 riempie una lacuna nella tutela

Dal combinato disposto dei due commi, dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 è mancata una tutela dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività in smart working o, comunque, non ricollocabili in una diversa mansione, tutela poi reintrodotta dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio; l’INPS chiarisce quindi che, per l’anno 2020, la tutela è riconosciuta per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (messaggio INPS n. 4157/2020).

Il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa è riconosciuta entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

11) Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8, 9)

E’ stata resa definitiva l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 3/2020 ( ex bonus Renzi / cfr, ns Circolare n.7/2020) a favore dei titolari di redditi da  lavoro dipendente ex art 49 TUIR  – con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a)  ossia pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati –  ed dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art 50 TUIR – con esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) -.

Si tratta dell’ulteriore detrazione per i redditi complessivi compresi tra € 28.001= e € 40.000= che si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 960+240 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC <40.000 960*[(40.000-RC)/5000]
>40.000 zero

 

12)Fondo misure per maternità, perdita dei figli, violenza di genere (commi 23-28)

E stato previsto lo stanziamento di risorse economiche per l’implementazione di misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

 

13)Assegno di natalità – Bonus bebè (comma 362)

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

14) Congedo di paternità (commi 363-364)

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 

15) Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

EBINS – PROROGA BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19

L’EBINS ha prorogato il BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19 pubblicato il 1 luglio 2020 sul sito www.entebilateralenazionalescuola.it a favore dei lavoratori della scuola non statale che non abbiano presentato la relativa domanda nei termini precedentemente previsti.

La data per la nuova domanda è fissata al 30 aprile 2021. I contributi verranno erogati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino all’eventuale esaurimento dei fondi inizialmente stanziati (residuo circa 400.000,00 euro)
PROROGA_BANDO CONTRIBUTI AI LAVORATORI COVID-19

72esima ASSEMBLEA NAZIONALE ANINSEI

Nella riunione del giorno 27 ottobre 2020, il Comitato Direttivo ANINSEI considerate le difficoltà prodotte dalla pandemia di Covid-19, che non hanno consentito di fissare in modo certo una data per lo svolgimento dell’assemblea 2020, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali, ha deliberato di rinviare questa incombenza e il consueto concomitante convegno al prossimo anno 2021, data da stabilire quando le condizioni del paese lo permetteranno, inoltre, considerato che ai sensi dall’art. 8 dello Statuto Nazionale va comunque tenuta un’ Assemblea per incombenze amministrative, il Direttivo ha deliberato di convocare, per tali fini, l’Assemblea in modalità online per il giorno 10 dicembre ore 23:00 in prima convocazione e per il giorno venerdì 11 dicembre ore 15:00 in seconda convocazione con il seguente O.d.G:

1) Registrazione dei partecipanti;

2) Relazione del Presidente sullo stato della scuola non statale e linee di azione passate, presenti e  future;

3) Relazione del Segretario Generale sull’andamento delle adesioni all’associazione, comitati regionali e organizzazione territoriale;

4) Interventi programmati;

5) Interventi liberi e dibattito;

6) Presentazione bilancio consuntivo, relazione sindacale, discussione e votazione per approvazione bilancio consuntivo;

7) Bilancio preventivo, discussione e votazione per approvazione;

8) Conclusioni

DI SEGUITO PROGRAMMA DEFINITIVO DELLA 72esima ASSEMBLEA NAZIONALE ANINSEI:

72a_AssembleaNazionale_Programma

Circolare INPS n.139/2020 sulla gestione delle domande di cassa integrazione Covid-19

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha  illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) e dal DL n. 157/2020 (decreto Ristori-quater), fornendo istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni.

Ecco gli aspetti più rilevanti.

Modifiche in materia di cassa integrazione

Il decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane con decorrenza dal 15 novembre 2020 andandosi così ad “intrecciare” con le settimane o residue settimane previste dal decreto Agosto con termine il 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Esempio 1 – Azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto Agosto

Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al COVID-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere le prime 9 settimane ai sensi del decreto Agosto con causale COVID-19 nazionale, senza così dover pagare il contributo addizionale.

Esempio 2 – Azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto

Laddove l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto Agosto, potrà accedere alle 6 settimane previste dal decreto Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Va ricordato che i periodi già richiesti ed autorizzati riferiti al decreto Agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto Ristori.

Destinatari dei trattamenti di cassa integrazione

Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), purchè lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari D.P.C.M. che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.

L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane: pertanto, sarà necessaria un’attenta analisi delle scadenze previste dalla vigente normativa (entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa).

Contributo addizionale

La circolare illustra le percentuali del contributo addizionale che per comodità di seguito sintetizziamo:

– contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;

– contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;

– nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.

Lavoratori interessati

Nel rispetto dei termini decadenziali previsti, possono accedere ai trattamenti previsti dal decreto Agosto e dal decreto Ristori tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9 novembre 2020 ( entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di riduzione/ sospensione dell’attività lavorativa): pertanto, ad oggi, sono ancora valide tutte le domande che hanno avuto decorrenza dal 1° novembre 2020.

L’Istituto precisa, su conforme parere ministeriale, che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

In caso di modificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 c.c. verranno considerati anche i periodi precedentemente richiesti ed utilizzati.

Nuova causale e modalità di richiesta

Per le settimane previste dal D.L. n. 137/2020 ovvero le 6 settimane o il minor periodo che si andrà a richiedere è necessario indicare la nuova causale “COVID-19 DL 137”.

Nel caso in cui l’azienda abbia in corso un trattamento di Cigs e che si trovi nella condizione di dover sospendere il trattamento per eventi legati all’emergenza epidemiologica dovrà utilizzare l’apposita causale “COVID-19 DL 137 CIGS”.

I datori interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS, utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

Domanda di assegno ordinario (FIS)

L’INPS ricorda la massima attenzione sul requisito dimensionale previsto per l’accesso al Fis e ricorda che durante il trattamento dell’assegno ordinario è erogata dal datore di lavoro la prestazione accessoria degli assegni familiari.

Possono presentare la domanda di assegno ordinario anche quei datori di lavoro che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario (che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, con la capienza massima prevista riferita sempre alle 6 settimane previste dal D.L. n. 137/2020.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

In merito alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga si ricorda l’obbligatorietà dell’accordo sindacale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di 5 dipendenti, anche in via telematica.

AI lavoratori interessati dal trattamento di Cigd sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.

Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” soltanto nel caso in cui la prima domanda sia stata autorizzata dal Ministero; tutte le altre potranno accedere al trattamento INPS in deroga.

Termini di presentazione delle domande

Viene confermata e ribadita l’indicazione del messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre 2020

, che aveva “corretto” l’errata indicazione del D.L. n. 137/2020 che prevedeva un termine decadenziale al 30 di novembre 2020.

Pertanto, rimangono confermati i termini previsti, ovvero:

Trasmissione entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo: per il D.L. n. 137/2020 che iniziava il 16 novembre sarà il 31 dicembre 2020)

Il termine è da considerare sempre in riferimento al singolo mese: pertanto, in caso di domande plurimensili (ad esempio, novembre e dicembre), il datore di lavoro può sempre rinviare la domanda non ancora decaduta, ovvero quella il cui termine ancora non è scaduto.

Per quanto attiene i modelli Sr41 ovvero i modelli di pagamento la scadenza rimane invariata.

Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione

Attenzione

Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di poter anticipare il trattamento salariale senza nessuna documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa oppure di optare per il pagamento diretto anche con la modalità anticipo 40%.

 

Circolare numero 139 del 07-12-2020

AMMORTIZZATORI CAUSALE COVID-19 – D.L. N. 137/2020 E N. 149/2020

L’art. 12, del  d.l. 137/2020  ha apportato alcune modifiche alla disciplina per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, una proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

DURATA 

Sono disponibili altre 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19,  da utilizzare fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

PRECISAZIONI IMPORTANTI 

Le nuove 6 settimane sono RICONOSCIUTE ai datori di lavoro ai quali sono  state autorizzate tutte le 9 + 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020. Possono beneficiare di queste 6 settimane anche i datori di lavoro appartenenti  ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o  limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come per i precedenti decreti, RICONOSCIUTE non significa che per presentare  le nuove domande di CIGO le aziende devono attendere l’autorizzazione dell’Inps delle  domande trasmesse in precedenza (l’importante è che abbiano già RICHIESTO  le vecchie 9 + 9 settimane).

RICONOSCIUTE significa che saranno autorizzate le domande di CIGO ex D.L.  n. 137/2020, solo se avrà accertato l’avvenuta autorizzazione di tutte le 9 + 9 settimane ex D.L. n. 104/2020.

I  periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, devono essere imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. 137/2020.

Si rileva  che non è consentito recuperare i giorni di CIGO autorizzati e non  fruiti a partire dal 13 luglio 2020.

BENEFICIARI 

Solo per le nuove 6 settimane: lavoratori in forza all’azienda alla data del 9  Novembre 2020.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

  1. a) termine ordinario = entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  2. b) termine prorogato al 15 novembre 2020 per tutte le domande di CIGO ex  D.L. n. 18/2020 (9 + 5 + 4 settimane) che, in base alla data di inizio effettivo  della CIGO dovevano ordinariamente essere presentate tra l’1 e il 30  settembre 2020. Sono escluse da questa proroga le domande ex D.L. n.  104/2020 (9 + 9 settimane);
  3. c) Messaggio INPS n. 3729/2020 per i periodi di CIGO con data di inizio effettiva compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non ricadenti nel caso b) = 31 ottobre 2020.

I termini di trasmissione delle domande di CIGO causale Covid-19  sono decadenziali. Pertanto, se vengono trasmesse fuori termine, vengono  respinte integralmente (a differenza delle causali CIGO non Covid che, in  determinate circostanze, possono essere accolte parzialmente).

CONTRIBUTO ADDIZIONALE 

I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  1. a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la parte in cui dispone la chiusura o limitazione di talune attività economiche e produttive.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai fini dell’accesso alle ulteriori sei settimane, i datori di lavoro devono presentare all’INPS apposita domanda di concessione nella quale dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, di cui al comma 2, art. 12, del decreto. L’INPS autorizza i trattamenti di cui all’art. 12, Comma 1 , del presente decreto e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b), del decreto.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

La procedura di consultazione sindacale va sempre espletata, non è cambiato  nulla rispetto a prima.

 

Ammortizzatori sociali (CIGO, AO e CIGD per Covid-19) DL 137/2020 E DL 149 /2020: NUOVE DISPOSIZIONI.

L’art. 12 DL 137/2020 commi da 1 a 8 prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (FIS) legate all’emergenza COVID-19.

Le nuove 6 settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 e, in tale periodo, costituiranno la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19.

Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui all’art. 12 del Decreto in commento.

Dette settimane sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, c. 2, del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto) (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato;
  • ovvero, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 relativo alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di integrazione salariale richiederà il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non sarà dovuto:

  • dai datori di lavoro che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al corrispondente semestre 2019;
  • da coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
  • dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione di attività economiche e produttive.

Ai fini dell’accesso alle 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando (ex art. 47 DPR 445/2000) la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà determinato applicando l’aliquota del 18%.

LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020

La prima modifica apportate dal decreto-legge 149/2020 amplia la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.

E’ stato infatti  previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020, ossia il 9 Novembre 2020.

Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9/11/ 2020.

Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.

 

Rimessione nei termini

Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini.

La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

a cura dell’Avv. Innocenzo Megali consulente ANINSEI