Il 5 gennaio è venuta a mancare Dina Ridella, madre degli amici Giulio e Stefano Massa dell’Istituto De Amicis di Milano. Dina Ridella nata a Rapallo il 3 novembre 1933, ha dedicato la sua vita alla scuola, prima come docente di lingua straniera inglese in diverse scuole statali e dal 1975 nell’Istituto S. Agostino, che ha diretto fino al 1982 per poi assumere l’incarico di preside nel liceo linguistico legalmente riconosciuto S. Agostino a Gorgonzola, fino al 1987.
Nel 1987 ha rilevato gli Istituti De Amicis di Milano diventandone Coordinatore Didattico ed ha contributo a formare numerose generazioni di giovani e portato la scuola ad essere un punto di riferimento nel panorama formativo della città di Milano.
Nel 1983 è stata chiamata a far parte del Comitato Direttivo di ANINSEI e in seguito nominata Presidente del Comitato Regionale Lombardia di ANINSEI che ha diretto con grande competenza ed equilibrio.
Membro fondatore del C.E.S.E.S. Centro Europa per la Scuola Educazione – Onlus con l’obiettivo di assicurare ai ragazzi disagiati scuola, educazione e libertà.
Nel 2005 è stata nominata membro del CDA IRRE Lombardia.
All’amico Giulio Massa, Presidente del Comitato Regionale Lombardia dell’ANINSEI le più sentite condoglianze della Presidenza Nazionale a nome di tutti i soci dell’ANINSEI.
L’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 127/2021, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha apportato delle novità in relazione alla certificazione verde nei luoghi di lavoro, che impone il green pass sul lavoro.
Le principali novità sono le seguenti:
Al comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 127/2021 viene previsto che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i dipendenti possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Questo semplifica il controllo soprattutto nelle piccole realtà che, esclusivamente a questo fine, potranno evitare ulteriori verifiche per tutta la durata di validità del green-pass. Analoga previsione è inserita nell’art. 3 per il settore pubblico. L’ipotesi sembra poter quindi rientrare in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari. Si rileva che, dopo l’approvazione da parte del Senato, il Garante della Privacy ha inviato al Parlamento una notacon cui ha rilevato che, con la consegna del green pass al datore di lavoro, quest’ultimo verrebbe a conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, in contrasto con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica.
Tale criticità non verrebbe meno neanche laddove si ritenesse che la consegna del green pass determina un consenso implicito del lavoratore. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Regolamento Ue 2016/679).
In caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
Con l’aggiunta dell’articolo art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) viene disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, c. 7 e 8, e 9-septies, c. 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Pertanto il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario.
Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 ( data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza, termine su cui già si discute per una proroga ) Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perché privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
E’ stata prevista inoltre una deroga allo svolgimento di attività lavorative per alcune categorie di personale sanitario fino al termine dello Stato di emergenza mentre si limitano gli incarichi all’estero.
Al testo originario del D.L. 127/2021è aggiunto l’art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario) in base al quale fino al termine dello stato di emergenza di cui all’art. 1, D.L. 105/2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 legge n. 437/2006, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, e all’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001. In ogni caso gli incarichi devono essere previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.
Nella riunione del giorno 26 ottobre 2021, il Comitato Direttivo ANINSEI considerate le difficoltà prodotte dalla pandemia di Covid-19, che non hanno consentito di fissare in modo certo una data per lo svolgimento dell’assemblea 2021, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali, ha deliberato di rinviare questa incombenza e il consueto concomitante convegno al prossimo anno 2022, inoltre, considerato che ai sensi dall’art. 8 dello Statuto Nazionale va comunque tenuta un’ Assemblea per incombenze amministrative, il Direttivo ha deliberato di convocare, per tali fini, l’Assemblea in modalità online per il giorno 25 novembre ore 23:00 in prima convocazione e per il giorno venerdì 26 novembre dicembre ore 15:00 in seconda convocazione con il seguente O.d.G:
1) Registrazione dei partecipanti;
2) Relazione del Presidente Nazionale;
3) Interventi programmati;
4) Interventi liberi e dibattito;
5) Relazione del Segretario Generale sull’andamento delle adesioni all’associazione, comitati regionali e organizzazione territoriale;
6) Presentazione bilancio consuntivo, discussione e votazione per approvazione bilancio consuntivo;
7) Bilancio preventivo, discussione e votazione per approvazione;
8) Conclusioni