Le domande di iscrizione negli elenchi regionali debbono essere presentate agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo di ciascun anno. I decreti di iscrizione negli elenchi regionali sono adottati dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali entro il 30 giugno. Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.
È difficile far comprendere a tanti laicisti statalisti, e quindi antiliberali e conservatori, che quei pochi cattolici ancora schierati a difesa della scuola libera — e non solo loro, ma anche i sostenitori delle scuole laiche dell’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e istruzione (Aninsei) — lottano per una grande cosa: la libertà d’insegnamento. E a quanti, in particolare, sostengono che le scuole paritarie a orientamento confessionale dovrebbero venir cancellate in uno Stato laico va ricordato che proibire e soffocare le differenze può essere (come affermato anni fa dall’allora arcivescovo di Parigi, cardinal Lustiger) la prima causa della loro violenta esplosione.
Le diversità di visioni del mondo e di valori scelti sono l’essenza della società aperta. Ma davvero, allora, sarebbe una grande conquista di libertà per l’Italia la scomparsa delle scuole non statali, laiche e cattoliche, o anche del Liceo israelitico di Roma e Milano? La società aperta è chiusa solo agli intolleranti. Di conseguenza, non esistono ragioni per proibire le scuole a orientamento confessionale, se queste si inseriscono nel quadro dei valori della Costituzione. Negare la presenza delle scuole a orientamento confessionale significa distruggere l’esistenza di pezzi della nostra migliore storia e proibirne sviluppi futuri. Ed è opportuno far presente che per esempio in Belgio, accanto a scuole libere di orientamento cattolico e protestante, troviamo anche istituti gestiti da autorità religiose ebraiche e islamiche; scuole induiste e islamiche sono in funzione nei Paesi Bassi; e istituti neutri, cattolici, protestanti e islamici troviamo in Germania.Le cose non si fermano qui, giacché lo statalista laicista tende a precisare che le scuole a orientamento confessionale sarebbero — ex definitione — centri di formazione acritica. Dunque, per esempio, la «scuola cattolica» consisterebbe di professori dogmatici e studenti acritici. Tutto questo sulla base dell’idea che un credente non può che essere acritico.Ma, guarda caso, Newton era cristiano, e lo fu Kant, e prima di loro lo furono Cartesio e Pascal. Dunque: Cartesio, Pascal, Newton e Kant — tutti acritici perché cristiani? Acritici: Agostino, Tommaso, Scoto, Occam? E davvero critici solo gli statalisti anticlericali? Hilary Putman è un ebreo osservante: anch’egli, dunque, vittima dell’indottrinamento e mente acritica, sprofondato nel più bieco dogmatismo e un pericolo per la democrazia? I laicisti dovrebbero essere più attenti, meno dogmatici e meno acritici nei loro pronunciamenti e nelle loro scomuniche. Il laicismo, subito coniugato con lo statalismo, contrasta con la prospettiva laica della concezione liberale. Il laico non è un laicista. E un laicista non è un vero liberale. Lo Stato liberale, cioè laico, non ha un agnosticismo da privilegiare o da imporre. L’agnosticismo — che poi si impasta con il rifiuto di ogni fede rivelata — è una concezione filosofica che, in una autentica società aperta, convive con altre concezioni filosofiche e religiose della vita. È una concezione rispettabile, ma non può pretendere di essere onnivora, di ergersi a «religione di Stato» e a giudice inappellabile di altre scelte di concezioni della vita. Non può nemmeno porsi come unica prospettiva del sistema scolastico, e presumere di cancellare da questo sistema quello che secoli di storia hanno costruito e ci hanno tramandato: le visioni religiose della vita e dell’umano destino — orizzonti di senso e di valori entro i quali spendere la vita. Un sistema formativo che al suo interno non favorisce l’istituzione di scuole a orientamento religioso è frutto di menti indottrinate e dogmatiche, cariche di clericalismo rovesciato. Si ripete, sempre da più parti, che le scuole private — e segnatamente quelle cattoliche — sarebbero «luoghi di indottrinamento»; a differenza di quelle statali viste come centri di costruzione di menti critiche. È chiaro che siamo di fronte a un’accusa generica e genericamente infamante. Insegnanti critici si trovano in scuole statali e in scuole non statali; così come guarnigioni di insegnanti dogmatici si trovano in scuole statali e non statali. Solo che dagli insegnanti dogmatici delle scuole statali le famiglie che non hanno la possibilità di mandare i propri figli in altre scuole non possono facilmente difendersi. E che il dogmatismo abbia costituito una malattia grave di tanti docenti, soprattutto negli anni passati, è testimoniato dall’estesa diffusione di non pochi libri di testo — per esempio, di filosofia, letteratura, storia — non costruiti di certo da menti scientifiche, aperte, capaci di dubbi e problematiche: libri di testo che non hanno sicuramente contribuito a formare menti critiche.Altra obiezione proveniente da più parti: la scuola deve rimanere saldamente e totalmente nelle mani dello Stato a motivo del fatto che soltanto la scuola pubblica sarebbe in grado di garantire la formazione del cittadino. E qui è ovvio che dietro a simile presa di posizione preme l’eterna tentazione della Stato etico, di uno Stato che si arroga il diritto di formare le menti dei propri sudditi, sottraendo i giovani alle comunità naturali e volontarie, prima tra tutte quella della famiglia. E a questo punto val la pena insistere sul fatto che, senza parità economica, la parità giuridica tra scuole statali e scuole non statali equivale semplicemente a una sentenza di morte per queste ultime. Ed ecco, allora, che l’introduzione del buono-scuola attuerebbe l’unica soluzione compatibile con le regole della società aperta, dando ai cittadini la possibilità di scegliere tra scuole diverse quella che è più affine alle proprie convinzioni culturali, filosofiche, religiose.
Roma, 18 febbraio 2015
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 832/15, depositata oggi, ha dichiarato legittimo il decreto ministeriale di istituzione del liceo breve quadriennale, ribaltando la sentenza del TAR Lazio che il 17 settembre 2014 il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della CGIL – Lavoratori della Conoscenza ed aveva dichiarato illegittima la sperimentazione introdotta dal MIUR.
La sentenza del TAR Lazio, (b) che non aveva riguardato le sperimentazioni delle scuole paritarie(/b) ma solo le quattro scuole statali che in Italia che avevano a settembre avviato tali corsi. Quindi tali scuole possono proseguire tranquillamente nella sperimentazione. In evidenzia il Consiglio di Stato: “l’articolazione dei richiamati moduli sperimentali risulta nel complesso omogenea e adeguata, anche in considerazione del fatto che alla riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado fanno da contraltare: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento; d) la piena conferma ed applicazione delle vigenti disposizioni in tema di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e in tema di rilascio dei titoli di studio finali”.
Il liceo quadriennale è una realtà in vigore nella maggior parte dei paesi europei i cui studenti affrontano gli studi universitari con un anno di anticipo rispetto a quelli italiani. La sperimentazione elimina di fatto il gap tra i diplomati italiani e quelli europei, assicurando, nel contempo, competenze e conoscenze di prim’ordine, tramite un percorso di studi serio ed impegnativo, con un monte ore complessivo equivalente.
Sentenza del CdS del 18 febbraio 2015
Roma, 10 gennaio 2014
La Commissione Paritetica Nazionale ANINSEI/OO.SS. firmatarie del CCNL (Art. 5, Parte prima, CCNL 2010-2012) si è riunita su richiesta dell’ANINSEI per individuare l’inquadramento contrattuale degli Addetti alle aree attrezzate per l’infanzia, nei centri commerciali e similari.
La Commissione Paritetica Nazionale ha deliberato che dette figure vadano inquadrate al livello II, area prima (Art. 5, Parte Seconda, Titolo II, CCNL 2010-2012 ) nella mansione degli” assistenti all’infanzia”.
L’orario di lavoro di detto personale è quindi di 38 ore settimanali, sottoposto a turnazione con orario normale di lavoro la domenica e nei giorni festivi per cinque giorni settimanali di lavoro e due di riposo.
La retribuzione è quella normale relativa al II livello.
Quanto sopra in deroga all’ Art. 34 e Art. 37 Parte Seconda Titolo VI del CCNL.
Quanto stabilito troverà più organica sistemazione nell’ articolato del rinnovo contrattuale.
La Corte europea ha emesso la attesa sentenza sui precari della scuola in Italia. «La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato». Non esistono criteri «oggettivi e trasparenti» per giustificare la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né l’Italia ha fatto niente per impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti.
I giudici sovranazionali hanno rilevato che la direttiva comunitaria contrasta con la nostra normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento del danno.