INPS Circolare 84/2020 – possibile estensione degli ammortizzatori sociali

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale «Covid-19 nazionale», salvo proroghe, potranno fare ricorso alla cassa integrazione prevista dalla norma generale ma con modalità light. La novità è contenuta nella circolare n. 84, pubblicata venerdì notte, in cui l’Inps fa il punto della situazione sulla cassa integrazione ordinaria e sul Fis (Fondo di integrazione salariale) con causale Covid prendendo però posizione per la prima volta sugli scenari futuri.

La circolare spiega che in generale i datori di lavoro che nell’anno 2020 utilizzano la cassa per l’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione del trattamento Cigo o Fis con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. È inoltre possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa, e per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14 ) entro il 31 agosto, pertanto ad esse spettano tutele per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 + 14 + 4).

Una volta esaurite tutte le settimane a disposizione, l’Inps precisa che l’azienda può chiedere la cassa ordinaria ma deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

Secondo la circolare, è in ogni caso possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime o di commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questo caso però, si applicano i limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili).

L’Inps spiega che tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata (circostanza non difficile), la valutazione istruttoria «non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori».

Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine dell’autorità.

Inoltre si apprende che il governo è pronto ad una nuova proroga della Cig d’emergenza. L’ipotesi più accreditata allo studio dei tecnici del ministero del Lavoro e dell’Economia prevede ulteriori 18 settimane di ammortizzatore, a carico dello Stato, per consentire così alle aziende o ai settori che ne hanno veramente bisogno (non quindi indistintamente tutti) una “copertura” fino a fine anno (non è ancora sciolto il criterio che dovrà decidere la selettività delle nuove 18 settimane di Cig Covid-19 – tra le proposte sul tavolo, il riferimento ai comparti più colpiti o, in alternativa, al calo del fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al semestre precedente).

DI SEGUITO LA CIRCOLARE N. 84 DEL 10/07/2020

https://www.aninsei.it/wp-content/uploads/2020/07/Circolare-numero-84-del-10-07-2020.pdf

Ministero del Lavoro sulle norme per la richiesta delle 5 settimane di CIG e FIS di cui DL 34/2020 e delle ulteriori 4 settimane di cui DL 52/2020.

Il Ministero del Lavoro, con nota firmata dal Presidente della Corte di Cassazione Bronzini, in riferimento alla bozza di circolare sulle “Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)”. Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n.52, ha dettato norme per la richiesta delle 5 settimane di CIG e FIS di cui DL 34/2020 e delle ulteriori 4 settimane di cui DL 52/2020.

Di seguito la comunicazione all’Inps da parte del Ministero del Lavoro.

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE(U).0007020.06-07-2020

ANINSEI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: “AL VIA L’EROGAZIONE DI UN MILIONE DI EURO PER SCUOLE PARITARIE E DIPENDENTI PER L’EMERGENZA COVID”

COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS, MISURE ECCEZIONALI ADOTTATA DALL’EBINS

ANINSEI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: “AL VIA L’EROGAZIONE DI UN MILIONE DI EURO PER SCUOLE PARITARIE E DIPENDENTI PER L’EMERGENZA COVID”

 

l’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS) costituito da ANINSEI CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria e cioè la FLC-CGIL, la CISL Scuola, la UIL Scuola RUA e la CONFSAL-Snals, ha avviato l’erogazione dei fondi stanziati per fronteggiare l’emergenza COVID-19Coronavirus”.

Si tratta di un milione di euro, suddivisi in quote massime di 300 euro per singolo dipendente e fino a 2000 euro a Scuola Paritaria, destinati per i dipendenti: a ridurre gli effetti economici negativi provocati dall’accesso alla Cassa Integrazione e al Fondo d’Integrazione Salariale e per le Aziende: all’approvvigionamento di Dispositivi di Sicurezza Collettivi, quali i termoscanner, e Disposizioni di Sicurezza Individuali, quali mascherine e igienizzanti.

“In attesa che anche la Politica decida quali strumenti adottare per sostenere concretamente il nostro settore”, afferma il presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci, “un valido e concreto aiuto per Aziende e Lavoratori è stato erogato dall’ Ente Bilaterale della Scuola Paritaria”.

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Roma, 3 luglio 2020

INPS circolare n. 78 del 27 giugno – CIG e FIS nuovi adempimenti

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 con cui recepisce le disposizioni dettate dal decreto Rilancio in materia di erogazione anticipata del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD).

Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;

– per la cassa integrazione in deroga la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;

– per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

– IBAN dei lavoratori interessati;

– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Leggi anche Quel pasticciaccio brutto della Cassa Integrazione

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

E’ particolarmente importante che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

Recupero dei trattamenti erogati

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

– anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;

– anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;

– il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

CONGEDO COVID-19 E CASSA INTEGRAZIONE

Il c.d. congedo  COVID-19 è stato istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Ricordiamo che il limite di età previsto (12 anni) non vige nel caso di figli con disabilità.

Il congedo COVID-19 è uno strumento di flessibilità lavorativa straordinario che però convive con altre forme di sostegno, di permesso e di congedo oltre ad un ventaglio di fattispecie estremamente ampio. Sono fra loro compatibili fra loro oppure no? Il messaggio INPS è nella sostanza un elenco di compatibilità o incompatibilità. Tentiamo di schematizzare i contenuti.

Compatibilità e incompatibilità

Fruizione dei giorni di congedo COVID-19 negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori non compatibile; un genitore alla volta e la somma è comunque 15 giorni.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting incompatibile con la fruizione del congedo COVID-19
Fruizione congedo parentale e congedo COVID-19 incompatibile la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Fruizione riposi giornalieri della madre o del padre e congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei cosiddetti riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio.
Malattia di uno dei genitori l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.
Congedo di maternità/paternità l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ammesso invece se ci sono più figli.
Lavoro agile (smart working) dell’altro genitore la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile
Ferie il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore.
Aspettativa non retribuita il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea aspettativa non retribuita dell’altro genitore.
Part-time e lavoro intermittente il congedo COVID-19 è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 il congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una di quelle indennità da uno dei genitori.

“Cassa integrazione” e congedo COVID-19

Il messaggio 1621 fornisce una indicazione utile per una domanda sentita spesso in questi giorni ed è relativa a quei lavoratori che hanno accesso a strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

CI si chiedeva se con l’accesso a questi strumenti si dovesse rinunciare a congedo Covid o ad altre formule di flessibilità (permessi legge 104, congedi straordinari ecc.). Il messaggio risponde in modo molto possibilista ma solo sul congedo COVID (forse perché diversamente da altri permessi è retribuito solo al 50%).

Dunque il messaggio sul punto precisa: “il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.”

Permessi per assistere figli con disabilità

Il messaggio INPS 1621 conferma che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.

Inoltre il messaggio INPS introduce una ulteriore apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

Ma a fronte di queste aperture vi sono anche delle letture restrittive che riguardano la fruizione delle 12 giornate aggiuntive ai permessi ex legge 104/1992 previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020.

INPS precisa che in caso di CIG/FIS (cassa integrazione) con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

Nel caso invece di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. In pratica i permessi  aggiuntivi – vanno riparametrati (una proporzione rispetto ai giorni previsti a “pieno regime” da contratto).

Quasi superfluo ricordare che tali indicazioni non trovano applicazione per i dipendenti pubblici non assicurati da INPS.

 

Messaggio INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 15 aprile 2020, n. 1621

Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”

 

1. Premessa

Pervengono all’Istituto quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Preliminarmente si evidenzia che:

  1. A)   i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  2. B)   durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
  3. C)   il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica[1]nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

 

2. Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19

Congedo COVID-19 

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale 

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

 

3. Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19

Malattia 

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità 

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita 

L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 

L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19.

Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

 

4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

 

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

 

[1] Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune

 

FAQ su CIG e FIS

giungono all’ufficio quesiti ANINSEI numerose FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla CIG e FiS ( Cassa Integrazione Guadagni e Fondo di Integrazione Salariale), le riportiamo di seguito, sperando di fare cosa gradita:

le FAQ sono divise per argomento e subargomento.

FAQ – PAGAMENTI DIRETTI MODELLO SR41                                                                                                                                                                                                                                                                               1.1 Come gestire le segnalazioni di supporto?
Per le segnalazioni di carattere amministrativo, quali ad esempio
– Stato di trattazione della domanda
– Modifiche da apportare ad una domanda già presentata
– Stato di erogazione dei pagamenti
– Segnalazione di file SR41 da non elaborare
– Segnalazione “L’utente non ha la delega per le seguenti aziende”
il supporto è competenza esclusiva dell’assistenza tecnico/informatica relativa all’utilizzo delle applicazioni fornite dall’istituto. Questo supporto vale anche per la generazione dei files contenenti i dati per il pagamento della prestazione di cig ed al loro invio telematico.
Per ogni altro tipo di comunicazione o di informazione, sia di carattere amministrativa che sullo stato di trattazione della pratica fare riferimento alla sede competente al pagamento, considerando anche le disposizioni diverse vigenti a livello regionale.
A tal fine è possibile utilizzare l’indirizzo mail ‘ammortizzatorisociali.nomesede@inps.it’
(dove nomesede non deve contenere spazi nel caso di nome composto)
1.2 Come debbono essere creati i files SR41?
Se il programma paghe con cui opera non dispone di una specifica funzionalità per produrre tale flusso, accedendo all’area di download all’interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41 è possibile scegliere tra i due programmi forniti per questa finalità dall’Istituto.
in ISWeb è privilegiata la corrispondenza grafica con il modello cartaceo, nel KIT CIG_SM l’elasticità e la rapidità di aggiornare i dati in un file di Excel.
La prima si adatta meglio ad aziende piccole, la seconda a quelle di maggiore dimensione; sempre in area download è possibile trovare sintetici documenti descrittivi delle loro funzionalità.
Se il suo programma paghe produce un file SR41 in formato Excel, deve effettuare il download del kit CIG_SM: una volta salvata la cartella compressa sul computer, ed installato l’applicativo SM_CIG_PDF – eseguire il pacchetto di installazione, con estensione .MSI -, a questo punto è possibile selezionare l’opzione File -> Crea File CIG da Excel.
Seguire le indicazioni riportate nel PDF “Breve guida SR41” presente all’interno della cartella compressa.
Si segnala che, per una differenza di versione nel salvataggio del file, prima di effettuare tale operazione è necessario aprire il file prodotto dal programma paghe con Excel, effettuare il salvataggio, e poi procedere con la lavorazione.
Nel caso in cui siano già installate sul computer una delle due applicazioni:
– per ISWeb effettuare il download della cartella di installazione della applicazione, salvandola sul computer e seguire scrupolosamente quanto descritto nel file “Leggimi.txt” per non incorrere in perdite di dati;
– per SM_CIG_PDF effettuare il download “Aggiornamento Applicazione/modulistica Cig_SM”, salvandola sul computer e seguire le indicazioni indicate nel file “Leggimi.txt”
1.3 Cosa indicare nel campo “Percentuale di riduzione”?
La percentuale di riduzione si riferisce alla quota di riduzione della prestazione erogata ed è esclusiva di specifiche realtà aziendali identificate da leggi finanziarie emanate nel corso degli anni: nel caso specifico inserire il codice 00 – zero zero.
1.4 Cosa indicare nel campo ANF?
Deve essere indicata la quota netta da erogare al beneficiario.
1.5 E’ possibile indicare un IBAN estero?
Nei files SR41 possono essere indicati solo IBAN italiani. In alternativa può essere indicato in “Localizzazione pagamento” il carattere “L”, e la prestazione sarà erogata con un assegno postale nominativo al beneficiario.
1.6 Come inserire orari di lavoro settimanali nel file SR41?
Presenza di lavoratori part-time – tutti gli orari da indicare negli SR41 sono orari contrattuali a tempo pieno, e non sono previste codifiche particolari per il part time.
Orario di lavoro dei beneficiari non presente nella tabella orari fornita dall’Istituto – In applicazione di quanto previsto dalle circolari dell’Istituto in materia, nel caso di orario di lavoro con articolazioni particolari o in turni (non previsto nell’elenco allegato alle istruzioni della procedura), dovrà essere utilizzato un orario di lavoro uniformemente distribuito nelle 5 o 6 giornate (dal lunedì al sabato) su cui si articola.
Per le settimane a cavallo di 2 mesi si dovrà avere cura di rispettare la capienze dei singoli spezzoni di settimana anticipando o posticipando tra le 2 mensilità l’eventuale eccedenza di ore o frazione di ora.
In ultimo, la richiesta di accredito figurativo segue la regola del cosiddetto “sabatario”, e può essere inserita esclusivamente nelle settimane, o spezzoni di esse, in cui sia presente il sabato.
2. Problematiche relative agli errori segnalati dagli applicativi forniti dall’istituto
2.1 Come gestire l’errore in fase di selezione in sm_cig_pdf del file Excel prodotto dal programma paghe?
Per una differenza di versione nel salvataggio del file estratto dal programma paghe, prima di effettuare la conversione è necessario aprire il file con il programma Excel, effettuare il salvataggio, e poi procedere regolarmente con la lavorazione.
2.2 Come gestire le segnalazioni di errori in fase di generazione del file SR41?
L’errore viene segnalato solo all’interno dell’applicazione che genera il file SR41, che deve essere aggiornata alla luce dell’ultima normativa emanata con messaggio n. 1508 del 6 aprile u.s. Visto il carico di attività è stato privilegiato l’aggiornamento delle procedure online, ed effettuando il controllo dalla pagina dedicata all’invio sul sito dell’Istituto quell’errore non verrà segnalato.
2.3 Come trasmettere i files SR41?
L’invio delle richieste di pagamento diretto (SR41 in formato TXT) deve essere effettuato dalla specifica funzione presente all’interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41
Non è ammesso l’invio di moduli cartacei, immagini o allegati pdf del modulo SR41.
Nella pagina Esiti, la ricevuta e l’elenco dei beneficiari saranno disponibili per la stampa il giorno successivo all’invio del file SR41, dopo che il file sarà stato protocollato.
3. Problematiche relative all’autorizzazione
3.1 Dove reperire il numero di autorizzazione da indicare sul modello SR41?
In applicazione delle recenti diposizioni emanate dall’istituto con messaggio n. 1508 del 6 aprile u.s., i files di Sr41 possono essere inviati solo se completi del numero di autorizzazione rilasciato dalla sede (numero di 12 cifre) per ogni tipologia di prestazione CIGO, CIGS, CIGD, FIS per la quale deve essere presentato il flusso SR41 (richiesta di pagamento diretto INPS).
Le sedi dell’Istituto, alle quali la Regione trasferisce le domande dopo aver effettuato l’iter di propria competenza, stanno procedendo assegnando massima priorità alla lavorazione delle domande, la tempistica ovviamente dipende dalla quantità di richieste pervenute e dal numero di dipendenti assegnati, compatibilmente con le altre attività della sede interessata.
Dato il numero enorme di domande pervenute con causale COVID, per non incorrere in successive anomalie, causa di ritardi nella liquidazione della prestazione, è importantissimo che si presti attenzione all’indicazione del corretto numero di autorizzazione (univocamente associato ad ogni domanda), soprattutto nel caso di più autorizzazioni rilasciate per la stessa azienda.
Una volta emessa l’autorizzazione le verrà comunicato il numero per mail PEC, e lo stesso numero potrà essere reperito nel Fascicolo Elettronico Aziendale -> Dati Complementari-> CIG e Fondi. Le comparirà una maschera di selezione, da cui dovrà selezionare il trimestre di interesse.
Sempre nel messaggio citato all’inizio è stato comunicato che i dati relativi al decreto regionale non sono più obbligatori.
Da quanto sopra ne deriva che debbono essere prodotti file SR41 distinti per autorizzazione.
In fase di invio, la procedura di controllo opera una verifica sulle date inserite in inizio e fine del periodo di integrazione, che debbono essere comprese in quelle che sono state indicate nell’autorizzazione. Controllare altresì la corrispondenza tra numero di autorizzazione e matricola aziendale inseriti nel file SR41. 3.2 Cosa fare nel caso di azienda che ha ricevuto la comunicazione con il numero dell’autorizzazione, ma in fase di invio viene segnalato “Autorizzazione non presente”?
A causa di momentanei problemi di carattere amministrativo un numero limitato di autorizzazioni già emesse è stato bloccato. Si suggerisce di provare ad effettuare l’invio fino a quando avrà esito positivo.                      4. Segnalazione di errori in fase di invio del file SR41                                                                                                                                                                                                                                                             4.1 Come superare l’errore “Ore sett. … maggiore di capienza oraria”?                                                                                                                                                                                                                          L’errore nasce dal controllo che la procedura effettua incrociando i dati inseriti, rispettivamente, in data di inizio/fine integrazione, orario di lavoro settimanale e giorni presenti nella settimana indicata nell’errore. Più precisamente, le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle singole mensilità come da calendario. Esempi pratici:
– orario di lavoro settimanale di 40 ore su 5 giorni, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, data di inizio integrazione è il 12.03.2020: nella seconda settimana di marzo è possibile inserire il valore massimo di 16. – orario di lavoro settimanale di 40 ore su 5 giorni, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, data di fine integrazione 31.03.2020: per la quinta, ed ultima, settimana di marzo è possibile inserire il valore massimo di 16.               4.2 Come superare l’errore “Settimana … non accreditabile”?                                                                                                                                                                                                                                                Nel caso di settimane a cavallo di 2 mesi, le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle singole mensilità come da calendario: l’accredito figurativo segue la convenzione del cosiddetto “sabatario”, e va indicato una sola volta nello spezzone di settimana che contiene il sabato. Per risolvere l’errore quindi è sufficiente togliere la richiesta di accredito figurativo, lasciando inalterato il numero di ore richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.3 Come superare l’errore “Data fine periodo di integrazione maggiore di data odierna”?                                                                                                                                                                                                        I files SR41 sono a consuntivo, e possono essere inviati esclusivamente per periodi pregressi. Di norma si inviano per mensilità.                                                                                                                                              4.4 Come superare l’errore “Periodo files SR41 superiore a periodo autorizzato”?                                                                                                                                                                                                                   In fase di invio, la procedura di controllo opera una verifica sulle date inserite per inizio e fine del periodo di integrazione, che debbono essere comprese in quelle che sono state indicate nell’autorizzazione.                 4.5 Come superare l’errore “Sede competente non valida”?                                                                                                                                                                                                                                                   Nel record aziendale del file SR41 deve essere indicata la “SEDE DI COMPETENZA DEL SUPPORTO”, e deve coincidere con la Sede che emetterà il pagamento e che ha emesso l’autorizzazione, Sede indicata nei primi quattro numeri dell’autorizzazione stessa. Nel caso di utilizzo delle applicazioni fornite dall’Istituto, tale dato è presente nella fase di compilazione dei dati relativi al “Presentatore del Supporto”. Nella pagina in cui si effettua il controllo del file c’è la possibilità di visualizzare il file, cliccando sull’apposito pulsante. Provare a visualizzare il file, e verificare se effettivamente il codice sede inserito coincide con i primi quattro numeri dell’autorizzazione. È possibile generare nuovamente il file dopo aver inserito la sede competente. In alternativa, aprendo il file con un editor di testo, inserire il dato relativo alla sede nel record 00, dalla posizione 102 alla 105. Nel caso di utilizzo di un programma paghe per creare il file SR41, e dalla visualizzazione del file il codice sede è vuoto, o ha come codice 0000 – quattro zeri – interpellare il fornitore del software utilizzato.  4.6 Come superare l’errore “Campo matricola INPS presentatore supporto non numerica”?                                                                                                                                                                                                  Se il presentatore non è in possesso di matricola INPS, nel campo va inserito il valore 0000000000 (zero ripetuto dieci volte).

FAQ ASSEGNO ORDINARIO
1. Come compilare ed inviare la domanda telematica
1.1 Dove trovare la funzione di ‘invio domande fondi di solidarietà’ nel sito INPS?
Entrare nel sito www.inps.it.
Inserire nel campo ‘cerca’ la frase ‘assegno ordinario’.
Dai risultati ottenuti, rappresentati da varie icone, si sceglie la prima a sinistra e si clicca accedi. Inserire codice fiscale e PIN – si accede alla procedura ‘CIG e Fondi’.
Poi si sceglie la funzione ‘Invio domande fondi di solidarietà’.
1.2 Quali allegati bisogna inserire in una domanda di assegno ordinario per COVID_19?
Per le UP della prima zona rossa (D.L.9/2020) scegliere la prestazione ‘005 COVID_19 assegno ordinario’.
Scegliere la causale COVID_19 D.L.9/2020, inserire, al posto della scheda causale, l’autocertificazione Allegato 1 del messaggio INPS 1118 (obbligatorio).
Non è obbligatorio allegare l’accordo sindacale.
Si deve allegare il file csv ‘addettiassegnordinario.csv’, che si trova in area di download, compilato in ogni sua parte.
Per le UP ubicate in altre zone d’Italia scegliere la prestazione ‘005 COVID_19 assegno ordinario’.
Scegliere la causale COVID_19 nazionale, non è obbligatoria allegare alcuna scheda causale, né l’accordo sindacale.
Allegare solo il csv scaricato dall’area di download ‘addettiassegnoordinario.csv’ compilato in ogni sua parte.
Nella prima riga del file va lasciata l’intestazione dei campi già presente. Dalla seconda riga in poi vanno inseriti tutti i dati per ciascun addetto.
1.3 Come scegliere il pagamento diretto?
In domanda si chiede il pagamento diretto, scegliendo il campo ‘Direttamente dall’INPS’.
Per domande con le causali COVID_19 non è necessario alcun allegato.
Dopo che la domanda sarà istruita e sarà stata emessa l’autorizzazione da parte della sede, l’azienda dovrà compilare il modello SR41che spedirà tramite apposita piattaforma. Il modello SR41 conterrà anche i dati bancari dei dipendenti. Per trovare il modello SR41 andare sul sito, ‘servizi per aziende e consulenti’ nella sezione ‘invio pagamento diretto’.
1.4 Cosa inserire nel “QUADRO E” della domanda, ore richieste per qualifica?
numero beneficiari: va indicato il numero totale di beneficiari per quella qualifica (somma del numero di persone full time e part time per quella qualifica).
Ore da integrare: il numero totale di ore richieste per quella qualifica, totale complessivo delle ore da integrare per il periodo richiesto.
Orario contrattuale: ore contrattuali settimanali per qualifica (per orario intero, non part time) come da contratto.
Se sono presenti più contratti con orari contrattuali diversi per la stessa qualifica, allora va inserito un numero medio di ore contrattuali.
Ad esempio: se per la qualifica impiegati sono presenti impiegati amministrativi con 37 ore settimanali e impiegati insegnanti con 32 ore settimanali, la media sarà (37+32):2=34,50
1.5 Dove trovo il ticket per una domanda di fondo di solidarietà?
Per i soli fondi di solidarietà, la richiesta del ticket è inserita all’interno della domanda. Al termine della compilazione della domanda, dopo aver premuto sul tasto ‘INVIA’, appare la schermata di richiesta ticket.
A questo punto seguire le indicazioni della procedura di creazione ticket (vedi manuale operativo della procedura).
Senza inviare la domanda non si può avere il ticket per i Fondi.
Non è possibile creare ticket per i Fondi direttamente dalla procedura Uniemens. 1.6 Cosa fare nel caso di unità operative non presenti nel menù a tendina per la scelta delle Unità Produttive?
la procedura di invio domande mostra da “anagrafica aziende” solo le unità produttive censite, in quanto solo sulle UP presenti è possibile fare una domanda di Fondo di solidarietà.
Per tutte le altre unità non produttive (operative) non è possibile sceglierle dalla procedura in quanto non idonee all’invio domanda di fondi di solidarietà.
Per i fondi di solidarietà si possono inviare domande per matricola ed unità produttiva, non per unità operative.
Se da parte dell’azienda le unità produttive sono state censite erroneamente come unità operative, è possibile effettuare un nuovo censimento.
Per eventuali chiarimenti in merito al censimento delle Unità produttive è possibile scrivere alla casella anagraficaeflussi@inps.it.
2.Compilazione file csv
2.1. Come si compila il file csv?
Per i Fondi di solidarietà deve essere compilata una domanda per matricola e per Unità produttiva.
Vanno inseriti nel csv tutti gli addetti all’UP sia in full time che in part time.
Va segnalata la percentuale part time nell’apposita colonna, ‘percentuale part time’ del csv.
La colonna ‘percentuale part time’ va riempita anche per gli addetti full time.
Per i full time va indicato il valore 100.
Nel csv nella colonna ‘interessato ass. ord.’ si deve mettere una ‘S’ in corrispondenza di quegli addetti all’UP che sono interessati all’intervento di assegno ordinario.
Ad ‘N’ vanno messi gli addetti che non hanno sospensioni.
Se l’azienda è chiusa e nessuno lavora allora tutti gli addetti all’UP vanno in Fondo di solidarietà e si deve mettere ad ‘S’ tutta la colonna ‘interessato ass ord’.
2.2. Dove reperire le informazioni per la compilazione dei campi del csv?
La descrizione di come compilare il CSV è contenuta nell’allegato 3 della circolare n. 197/2015.
Per aiutare la compilazione troverete in area di Download il documento in formato excel ‘tracciato addetti assegno ordinario. xls’.
Per semplificare, è stata inserita anche nel menu una label con download del file csv e del tracciato addetti.
2.3 Come gestire l’errore, in fase di inserimento dell’allegato csv, “errore in fase di caricamento del file csv (file non gestito)”?
Controllare che la prima riga del file sia stata lasciata con l’intestazione già presente nel file scaricato dall’area di download ‘addettiassegnordinario.csv’.
Controllare di aver inserito il corretto formato dei campi come definiti nel file ‘tracciato addetti UP assegno ordinario’ nel foglio ‘descrizione tracciato’.
La colonna ‘percentuale part time’ deve essere compilata per tutti gli addetti, sia gli addetti part time che gli addetti full time.
2.4. Cosa si deve inserire nella colonna ‘interessato ass. ord.’ del file csv?
Nel csv nella colonna ‘interessato ASS ord’ si deve inserire una ‘S’ in corrispondenza degli addetti all’UP che sono interessati all’intervento di assegno ordinario.
Ad ‘N’ vanno messi gli addetti che continuano a lavorare.
Se l’azienda è chiusa e nessuno lavora allora tutti gli addetti all’UP vanno in Fondo di solidarietà e si deve mettere ad ‘S’ tutta la colonna ‘interessato ass ord’.
2.5 Cosa fare nel caso di errore sulla lunghezza del CAP nel file csv?
Caso di una domanda di adesione al FIS – Assegno di solidarietà, nel momento in cui si allega file .csv il sistema segnala una serie di errori legati alla lunghezza del CAP:
i CAP riguardano il Comune di Roma e Fara in Sabina che iniziano con il numero 0 e che in fase di inserimento nel form vengono eliminati automaticamente.
Per i CAP che iniziano per zero, va modificato il formato delle celle in ‘personalizzato’.
Si entra in formato celle e si imposta ‘personalizzato’.
A questo punto si deve definire un tipo di formato personalizzato 00000 (cinque volte zero).
Quindi, modificare il formato celle del csv nel campo CAP inserendo questo nuovo formato.
A questo punto i CAP che iniziano per zero saranno visualizzati correttamente.
Occorre quindi salvare il file csv così modificato e non entrare più nel file poiché rientrando si perde il formato celle personalizzato.
Salvato il file, procedere all’allegazione in domanda del file csv così modificato.
2.6 Cosa inserire nella colonna k ‘riduzione’.
Inserire ‘S’ nella colonna K solo se è stata programmata la riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, c. 1 Dlgs 148/2015)
2.7 Sono obbligatori i dati Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono?
Si devono inserire obbligatoriamente i dati Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono, solo se la colonna K ‘Riduzione’ è ‘S’, quindi solo se è stata programmata una riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti (Art. 8, comma 1 D.Lgs. 148/2015).
Se la colonna K viene impostata ad ‘N’ non sono obbligatori i campi Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono.
3. Annullamento di una domanda già inviata
3.1 Dove si trova la nuova funzione di annullamento domande Covid errate?
Dal 15/4/2020 è disponibile la nuova funzionalità di annullamento online delle SOLE domande ‘pervenute’ con causali COVID.
Individuare nella funzione ‘cerca esiti’ le domande che si desiderano annullare e indicare la motivazione ai fini dell’annullamento.
Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda al manuale online della procedura scaricabile dalla sezione ‘Area download’.
3.2 Come gestire i dati errati nel csv di una domanda telematica già inviata?
Non è possibile modificare i dati del csv in una domanda già inviata, la domanda deve essere ripresentata. Nel campo note della nuova domanda va inserito un commento: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda precedentemente inviata con numero di protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida)
3.3 E’ possibile annullare una domanda già inviata che contiene dati errati?
le domande in stato ‘in lavorazione’ e le domande con causali non COVID (sia in stato ‘pervenute’ che in stato ‘in lavorazione’) non possono essere annullate, bisogna presentare una nuova domanda. Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida).
Se non si vuole presentare una nuova domanda, scrivere sul cassetto bidirezionale che si chiede l’annullamento di quella già presentata. L’operatore di sede, al momento della lavorazione, prenderà visione della richiesta presente sul cassetto e provvederà ad effettuare una chiusura della domanda.
4. Quesiti amministrativi
4.1 Come gestire una domanda di FIS per un’azienda con matricola unica ma con più unità produttive?
Non è possibile inviare una sola domanda, devono essere trasmesse le domande per ciascuna unità produttiva con lavoratori sospesi.
4.2 Come scegliere il tipo di domanda CIG Deroga o FIS, nel caso di azienda iscritta all’INPS come ‘azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione salariale) codice 0J, con n. dipendenti non superiore a 5?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.                                                                                                                                             4.3 Domande FIS 001 assegno ordinario devono essere ripresentate con codice 005 COVID_19 con causale COVID_19 nazionale?                                                                                                                            Caso: azienda con sede in comuni diversi da quelli della zona rossa, prima dell’emanazione del decreto legge n. 17 del 18/03/2020, domanda FIS assegno ordinario, con causale eventi imprevedibili ed in particolare per ordinanza di pubblica autorità. In data 18/03/2020 con il Decreto Legge n. 17 del 18/03/2020 è stata estesa la causale COVID-19 su tutto il territorio nazionale con decorrenza dal 23 febbraio 2020. Se l’azienda è interessata alla nuova prestazione e se i periodi sono coincidenti, è possibile presentare domanda con la nuova modalità e chiedere di annullare la domanda precedente.
Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida).
4.4 Devono essere inseriti anche i lavoratori intermittenti nel csv?
I lavoratori intermittenti vengono conteggiati nella forza lavoro del semestre precedente. Vengono computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
Pertanto, nel calcolo dei lavoratori dell’UP mediamente occupati nel semestre precedente, per il controllo del limite di 1/3 delle ore (art.12 d.lgs 148/15) debbono essere considerati.
Messaggio INPS 1092 del 9 marzo 2017 : Istruzioni nella compilazione del modello Uniemens. Modalità di compilazione dell’elemento Forza Aziendale. Chiarimenti.
2. Lavoratori intermittenti
Con riferimento al lavoratore intermittente, si fa presente che l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun semestre”; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.
Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state fornite con circolare n. 17/2006, in vigenza delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.
4.5 Nel file CSV, i lavoratori intermittenti non interessati alla sospensione vanno inseriti?                                                                                                                                                                                                     Sì, i lavoratori intermittenti vanno inseriti anche se non interessati alla sospensione.
4.6 Quale tipo di domanda possono presentare le aziende iscritte al ‘Fondo per aziende del trasporto pubblico’                                                                                                                                                         Qualora l’azienda abbia come codice di autorizzazione 6L può presentare domande di assegno ordinario nel Fondo Trasporto pubblico con causale Covid-19 nazionale, vedi messaggio 1321/2020. Il periodo per cui si richiede la prestazione può arrivare fino a 9 settimane. Possono essere presentate anche più domande per complessive 9 settimane. Nella compilazione della domanda deve essere indicato il numero totale di ore di sospensione/riduzione, per ciascuna qualifica, che si presume sia necessario, e deve essere allegato il file csv, con tutti gli addetti sia quelli con S (interessati dalla sospensione/riduzione), sia quelli con N (non interessati). In ogni caso si può richiedere quello che è ritenuto necessario e quando saranno inviati i corrispondenti flussi uniemens si conoscerà quante ore sono state realmente non lavorate per ciascun lavoratore interessato. L’azienda può operare il rimborso tramite il conguaglio oppure chiedere il pagamento diretto senza dover allegare alcuna documentazione al riguardo. Per maggiori informazioni si richiama la circolare n. 134/2019.
4.7 Come devono inviare la domanda le aziende iscritte al Fondo FSBA?
La domanda per FSBA deve essere fatta sul sito www.fondofsba.it e non sul sito INPS. Sul sito INPS può essere richiesto il ticket Uniemens da abbinare alla domanda FSBA.
Per procedere con la richiesta, accedere al sito INPS e inserire nel campo ‘cerca’ la frase ‘ticket Uniemens’.
4.8 E’ possibile richiedere un Ticket per domande fondo bilaterale artigianato (FSBA)?
Caso: richiesta ticket per assegno ordinario per richiesta su fondo bilaterale Eblart.
Domanda già impostata sul sito dell’Ente e fatto accordo sindacale, senza il ticket non è possibile perfezionare la domanda.
Un ticket FSBA da parte di aziende senza il CA=7B non può essere rilasciato. È necessario verificare di avere il cod. aut. corretto.

Modello di accordo sindacale per la richiesta FIS e CIGD per i soci ANINSEI

Modello di accordo sindacale per la richiesta FIS e CIGD per i soci ANINSEI

il 28 maggio 2020 ANINSEI ha sottoscritto con le OO.SS firmatarie del CCNL lo schema di Accordo Sindacale previsto dagli artt. 29 e 30 D.LLgs: n.148/2015 per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale che le aziende devono sottoscrivere e nell’ambito delle Commissioni Paritetiche Regionali così come avvenuto per l’accesso all prime 9 settimane come previsto dai precedenti DPCM  le stesse modalità dei precedenti accordi.
Se le settimane per cui utilizzare il nuovo accesso comprendono il mese di maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno ed entro tale data dovrà essere perfezionato l’accordo.
Le aziende compileranno l’accordo in tutti i suoi punti indicando dati aziendali, sede e nominativo del legale rappresentate, che sottoscrive l’accordo, periodo per il quale si richiedono le 5 settimane di Fondo Integrazione Salariale, il numero di addetti interessati sul numero totale complessivo degli stessi e l’indicazione se l’istituto anticiperà o meno il trattamento di integrazione salariale.
L’accordo sottoscritto dal legale rappresentante va inviato all’ANINSEI, segreteria nazionale o Comitati regionali,  con le stesse modalità e indirizzi del precedente accordo sottoscritto per la richiesta delle prime 9 settimane.

La segreteria nazionale, o i comitati regionali, ricevute le richieste si faranno carico di confrontarsi con le rappresentaze delle OO.SS.  e di rinviare copia dell’accordo debitamente sottoscritto da tutte le parti.

Per la CIGD vanno attese le decisioni a livello regionali e le apposite istruzioni che dovranno essere emanate.

 


Accordo sindacale ai sensi degli artt. 29 e 30 D. LLgs: n. 148/2015

per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale

 

Il giorno ………………… 2020

  • in rappresentanza di ……………. , con sede in ………………………, in …………….n. …… il Legale Rappresentante …………………..;
  • in rappresentanza di ANINSEI………………………..
  • in rappresentanza dei lavoratori:
  • la FLC CGIL …………….. nella persona di ……………………………….
  • la CILS Scuola …………….. nella persona di ……………………………….
  • la UIL Scuola RUA …………….. nella persona di ……………………………….
  • lo SNALS CONFSAL ………………… nella persona di ……………………………….;

 

Visti:

  • Il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 con disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6;
  • Il DPCM del 1 marzo 2020 in tema di “misure urgenti per il contenimento del contagio”;
  • Il DL 2 marzo 2020 n. 9;
  • Il DL 17 marzo 2020 n. 18;
  • La legge 24 aprile 2020 n. 27;
  • IL DL 19 maggio 2020 n. 34.

Premesso che:

  • A fronte della chiusura dell’istituto scolastico/educativo, disposta con gli atti normativi sopra richiamati e successive modifiche e dell’impossibilità dei lavoratori a prestare la propria attività a causa di un evento improvviso, involontario e imprevedibile, si ritiene necessario prorogare il ricorso all’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), di cui all’art. 29 del D. Lgs. 148/2015, per il periodo dal ………………. fino al …………………;
  • Il provvedimento interesserà …………………….. addetti;
  • Le parti, con il ricorso al FIS, intendono preservare i livelli occupazionali durante il suddetto periodo;
  • L’Istituto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

  • Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
  • Le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell’attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, ritengono necessario ricorrere al Fondo Integrazione Salariale (FIS) di cui all’art. 29 del D. Lgs. 148/2015;
  • L’Istituto presenterà nei termini di legge domanda di accesso al FIS per l’erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all’art. 30 comma 1 D. Lgs. 148/2015, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui di cui all’art. 3 D. Lgs. 148/2015.
  • Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo ……….. – …………….;
  • La richiesta interesserà un numero di ……………. addetti, su un totale complessivo di ………. e determinerà la riduzione e/o la sospensione delle attività lavorativa nell’arco del periodo di cui al punto precedente;
  • Il trattamento di Integrazione salariale è/non è anticipato dall’Istituto;
  • In caso di lavoratori iscritti ad una delle OO.SS., il datore di lavoro si impegna a comunicare all’INPS il codice necessario per la prosecuzione del versamento del contributo sindacale da parte dell’Istituto;
  • Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano l’intenzione di riconfermare, ove necessario, quanto ivi contenuto anche presso le istituzioni territoriali competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Istituto il legale rappresentante

Per ANINSEI

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Per le OOSS

FLC CGIL …………………………………………………..

CISL Scuola …………………………………………………..

UIL Scuola-RUA ……………………………………………..

SNALS CONFSAL ……………………………………………

8° Webinar – L’anno che verrà – ANINSEI e Apple 5 giugno ore 16:00

ANINSEI Confindustria e Apple R-Store propongono un webinar

L’anno che verrà

Nuovi scenari e tecnologie per la didattica a casa ed a scuola.

in programma per Venerdì 5 Giugno, ore  16:00- 17.00

Agenda
• Saluti e introduzione

– Dott. Luigi Sepiacci (Presidente Nazionale ANINSEI Confindustria)

– Giacomo Giuliani (Account Executive Education Apple Italia) – Alessandro Zattoni (B2B & EDU Sales Manage R-Store)

• Il nuovo Scenario: l’uso della tecnologia a casa ed a scuola – Serena Zanotti (Apple Distinguished Educator)

• Sicurezza e gestione degli strumenti a casa e a scuola ‣ Distribuire e gestire i dispositivi in modo centralizzato ‣ La sicurezza e la privacy sui dispositivi ‣ Limitare accesso a contenuti e proteggere da phishing su qualsiasi rete

• Domande e approfondimenti

• Chiusura e saluti

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare è richiesta la registrazione, cliccare sul pulsante “Registrati” per iscriversi.

REGISTRATI

FIS, CIGD, CDO, cosa va fatto entro il 31 maggio?

FIS, CIGD, CDO, cosa va fatto entro il 31 maggio?

Roma, 28 maggio 2020

A chiarimento della moltitudine di quesiti pervenuti precisiamo quanto segue:

La scadenza del 31 Maggio per presentare la domanda di FIS, CIGO  o CIGD con causale COVID 19 nazionale vale solo nei seguenti casi:

– per i datori di lavoro che finora non  hanno fatto domanda pur avendo ridotto o sospeso l’attività tra il 23 Febbraio e il 30 Aprile 2020

– per i datori di lavoro che hanno terminato il periodo di utilizzo di FIS, CIGO o CIGD in data precedente al 25 aprile 2020

Per tutte le altre situazioni il periodo di scadenza per presentare la domanda è il 30 giugno 2020.

Rinviamo ad una più attenta lettura della nota a cura dell’avv. Innocenzo Megali, pubblicata ieri 27 maggio.

Servizio quesiti ANINSEI

AMMORTIZZATORI SOCIALI : PRINCIPALI NOVITÀ

AMMORTIZZATORI SOCIALI: PRINCIPALI NOVITÀ

a cura dell’avv. Innocenzo Megali, Consulente ANINSEI Confindustria.

  • CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO 

Artt. 68, 69 e 71 DL Rilancio – Artt. 19, 20, 21, 22 ter, 22 quinquies DL Cura Italia

1) LAVORATORI DESTINATARI: tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.

2)DURATA DEL TRATTAMENTO:  ulteriori 9 settimane aggiuntive sia per la cassa ordinaria che per gli altri ammortizzatori sociali, tra cui  FIS e Cassa Integrazione in deroga, per complessive 18 settimane, così suddivise:

  • 14 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (9 + 5 settimane a condizione che le prime 9 siano state interamente fruite);
  • 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori dei settori turistico ed affini per i quali è possibile fruirne anche per periodi anteriori al 1° settembre.
  • Quindi 18 settimane per tutte le tipologie e restano le 4 settimane per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui al D.L. 9/2020.

3) CONSULTAZIONE SINDACALE: dall’entrata in vigore del decreto legge “Rilancio” è nuovamente necessario che i datori di lavoro espletino la fase di informazione sindacale e, qualora richieste, quelle di consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda  di cassa  integrazione ordinaria o di assegno ordinario  con causale “emergenza COVID-19” deve essere presentata:

 entro la fine del mese successivo (non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

– entro  il  31 maggio 2020 per quanto riguarda sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

5) PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS: Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano  i relativi trattamenti, possono  fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Entro il giorno 5 del mese successivo le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda.  Entro il giorno 15  i datori di lavoro comunicano con il mod.sr41 i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, che l’INPS dispone entro la fine del mese stesso. Per il periodo 23 Febbraio-30 Aprile 2020  dovranno essere inviati i modelli per il pagamento entro 15 gg. dall’entrata in vigore del D.L. “rilancio”.

5) NOVITA’ PER IL FIS:  E’ prevista l’erogazione degli assegni familiari

Per la cigo e cigd gli assegni familiari erano previsti, mentre per fis e fsba non erano previsti. La disposizione  potrebbe essere retroattiva.

Il trattamento differenziato era considerato non congruo.

6) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Artt. 70 e 71 DL Rilancio – Artt. 22, 22 ter e 22 quater DL Cura Italia

Intervenute anche per la cassa integrazione in deroga le medesime modifiche relative ai beneficiari e alla durata di cui ai trattamenti ordinari:

  • posticipato al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari del predetto ammortizzatore devono risultare alle dipendenze dei datori richiedenti;
  • incrementata la durata del trattamento (18 settimane) da fruire secondo la duplice articolazione temporale ( 9 + 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, a condizione che le prime 9 siano state autorizzate, e ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).

Introdotta nuovamente la necessità di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza epidemiologica.

Con riferimento agli aspetti procedurali, è stato inserito l’art. 22quater nel DL Cura Italia, ai sensi del quale i trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime 9 settimane sono richiesti dai datori di lavoro direttamente all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome – il cui numero sarà individuato con apposito decreto ministeriale – il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Inoltre, solo con riferimento alle imprese multilocalizzate, è stata introdotta la possibilità per il datore di anticipare il trattamento di integrazione.

La domanda di concessione può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Semplificata, infine, la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, che provvederà, nel termine di 15 giorni dalla domanda, all’anticipazione del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate e, a seguito della successiva completa trasmissione dei dati da parte dei datori del lavoro, al pagamento del trattamento residuo.

7) SOVVENZIONI PER I SALARI

Artt. 60 e 61 DL Rilancio

Introdotta la possibilità da parte delle Regioni, Provincie autonome e gli Enti territoriali di concedere – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – aiuti di Stato per contribuire ai costi del personale delle imprese di determinati settori, regioni o dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia al fine di evitare i licenziamenti.

La sovvenzione, in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi a carico del datore), può essere concessa per un massimo di 12 mesi e a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è riconosciuto l’aiuto.

La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 e può essere cumulata con altre misure di sostengo all’occupazione e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

  • LICENZIAMENTI 

Art. 80 DL Rilancio – Art. 46 DL Cura Italia 

Elevato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le relative procedure. Non si potrà quindi procedere ai recessi sino alla data del 17 agosto 2020.

Concessa la possibilità al datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

  • INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

Art. 87 DL Rilancio

Concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.

  • NASPI e DIS-COLL

Art. 92 DL Rilancio

Prorogate per ulteriori due mesi le prestazioni di disoccupazione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre misure di sostegno al reddito per far fronte al Covid-19.

MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 23 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO INDENNIZZATO

MISURA E DURATA: diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale indennizzato per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

DESTINATARI:

  • –  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
  • –  genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • –  genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

NOTA BENE: qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quest’ultimi saranno convertiti nel congedo speciale, di cui al comma 1 dell’art. 22, con diritto alla specifica indennità.

INDENNITÀ: i periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

NOTA BENE: la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto b) ASTENSIONE NON INDENNIZZATA
MISURA E DURATA:
astensione dal rapporto di lavoro senza alcun indennizzo con diritto alla

conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.

DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: ai sensi dell’art. 23, comma 6, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti.

INDENNITÀ: il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

  1. c) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: in alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere al bonus baby sitting.

Articolo 25 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO E ASTENSIONE

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, hanno diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, qualora questi siano genitori di figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di

lavoro.

  1. b) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari del settore pubblico, hanno diritto a fruire, in alternativa al congedo, del bonus baby sitting.

IMPORTO: 2.000 euro complessivi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Articolo 26 (d.l. “Cura Italia”) – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

LIMITE DI SPESA: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l’anno 2020.

Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità
MISURA TRATTAMENTO:
indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro per il mese di marzo.

DESTINATARI:

  • –  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • –  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • –  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie,

  • –  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente

alla medesima data;

  • –  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato

almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

  • –  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri

versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Articolo 96 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità collaboratori sportivi

DESTINATARI: titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: l’indennità di 600 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020

MODALITÀ DI RICORSO: le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Articolo 44 (d.l. “Cura Italia”) – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

DESTINATARI: i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro.

Ai sensi del decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l’anno 2019):

  1. a) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata “limitata dai provvedimenti restrittivi” adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica. b) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o “cessato”, o “ridotto”, o “sospeso” la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemio- logica e, a tal fine, valgono i seguenti parametri:
  2. cessazione dell’attività: partita IVA chiusa fra il 23 febbraio e il 31 marzo;
  3. riduzione o sospensione dell’attività: riduzione pari o superiore al 33% del reddito (determinato in base a ricavi-costi con applicazione del principio di cassa) del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  4. c) i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi per l’anno di imposta 2018 di un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

MISURA E TRATTAMENTO: istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il decreto 28 marzo 2020 individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall’art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

MODALITÀ DI RICORSO: Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Le domande vanno presentate, a partire dal 1° aprile ed entro il 30 aprile 2020, ai rispettivi enti di previdenza privata e possono essere inoltrate ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’art. 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle risorse disponibili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza privati, dietro apposita rendicontazione.

Articolo 44-bis (d.l. “Cura Italia”) – Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

DESTINATARI:

  • –  collaboratori coordinati e continuativi;
  • –  titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • –  lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti

all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

MISURA E TRATTAMENTO: indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

MODALITÀ DI RICORSO: il trattamento è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 82 (d.l. “Rilancio”) – Reddito di emergenza
DESTINATARI:
Nuclei familiari per i quali siano verificati, al momento della domanda, tutti i seguenti requisiti:

  1. a)  residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  2. b)  un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (determinata in un minimo di 400 e un massimo di 800 euro);
  3. c)  un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  4. d)  un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

MISURA E TRATTAMENTO: il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’ISEE.

MODALITÀ DI RICORSO: il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.

Articolo 84, commi 1-7 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI: liberi professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori (anche somministrati) stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo della relativa indennità.

MISURA E TRATTAMENTO: Per il mese di aprile 2020 prevista l’erogazione di un’indennità pari a 600 euro in favore dei soggetti che ne abbiano già beneficiato nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000 euro.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000

euro e possono beneficiarne, al ricorrere di specifiche condizioni, le seguenti categorie di lavoratori:

  1. i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). I soggetti devono presentare all’Inps la domanda unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti.
  2. i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 84, commi 8-11 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI (1): Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

MISURA E TRATTAMENTO: è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

DESTINATARI (2):

  1. a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  3. c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 85 (d.l. “Rilancio”) – Indennità per i lavoratori domestici

DESTINATARI: Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

MISURA E TRATTAMENTO: Per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

Articolo 98 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Indennità) DESTINATARI: Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • –  il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • –  il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • –  le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,

riconosciuti dal CONI e dal CIP;

  • –  le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

Articolo 103 (d.l. “Rilancio”) – Emersione di rapporti di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei tre settori di attività

  1. a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non

conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

  1. c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro possono presentare istanze:

  1. per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  2. per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
  1. per l’assunzione di lavoratori in possesso del permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, previsto in via speciale.

LAVORATORI DESTINATARI:

  1. I) Cittadini stranieri la cui presenza in Italia sia precedente all’8 marzo e che da quella data non abbiano lasciato il territorio nazionale e che, alternativamente, siano stati:
  • –  “fotosegnalati”, ovvero sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • –  “identificati”, ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza di una

dichiarazione di presenza;

  • –  in possesso di documentazione avente data certa proveniente da organismi pubblici che ne attesti

la presenza.

  1. II) Cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le istanze di emersione possono essere presentate a far data dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità stabilite con decretazione ministeriale da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, presso:

  1. a)  l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. b)  lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno;
  3. c)  la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda. Per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo, il contributo è determinato nella misura di 130 euro al netto dei costi dell’istanza di rilascio, che non possono superare i 30 euro.

Lo sportello unico per l’immigrazione (SUI) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

BENEFICI: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di emersione nei modi richiesti, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.