Archives 2022

Dolor sit amet – consectetur adipiscing

Aenean urna: lorem urna semper sed consectetur sit glavrida dolor

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio. Donec quis diam felis. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est!


List of lorem ipsum dolor:

  • Aenean metus quis rhoncus.
  • Vestibulum ante faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.
  • Etiam consequat in felis sed semper.
  • Pellentesque netus et malesuada fames ac turpis egestas.
  • Curabitur aliquam dolor at bibendum scelerisque.
  • In consequat dolor commodo urna libero sit amet felis.

Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio. Donec quis diam felis. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est!

Conclusion

Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio. Donec quis diam felis. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est!

Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Interdum et malesuada

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.


Donec quis diam felis?

Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est! Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.

  1. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est.
  2. Aenean urna urnasemper sed consectetur sit amet.
  3. Lorem et malesuada fames ac ante dolor.
  4. Pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula.

Donec quis diam felis. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est! Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Aenean urna urna semper…

Sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.

  1. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est.
  2. Aenean urna urnasemper sed consectetur sit amet.
  3. Pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula.

Sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.


Conclusion

Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac tempus justo at posuere est! Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Analisi D.L. 24 MARZO 2022 N. 24

E’ stato  pubblicato nella GU n.70 del 24.03.2022” il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24  contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022. Il decreto legge è in vigore dal 25 marzo 2022. 

Il provvedimento stabilisce:

  1. fine del sistema delle zone colorate;
  2. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  3. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
  4. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

– fine del sistema delle zone colorate;

– graduale superamento del green pass;eliminazione delle quarantene precauzionali

– Uso  dei dispositivi di protezione a scuola.

E’ previsto l’uso delle mascherine  respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva,  fino al termine dell’anno scolastico  e, quindi, fino al  31 agosto 2022;

  • Gestione dei casi di positività:

La nuova disciplina prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull’isolamento, ora disciplinate dall’art. 10-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto dall’art. 4 del testo in esame.

La riammissione in classe dei suddetti  alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La didattica digitale integrata (DAD) viene prevista per i soli soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano .

Il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l’erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l’attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

  • OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

L’articolo 8 del decreto “Covid “conferma fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Tuttavia sopprime, per il caso di inadempimento e ad eccezione parziale del personale docente, il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa.

Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell’infanzia), il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l’utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all’istituzione scolastica.

L’ art. 4-ter.2  d.l. 44/2021 conv. L. 76/2021 così come modificato dal d.l.24/2022 stabilisce che  “L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica”.

Trattandosi di attività di supporto alla istituzione scolastica, si ritiene possano rientrare tutte  quelle relative alle funzioni della scuola quali, oltre alle  attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica  mediante strumenti multimediali o di altra natura ,  attività di supporto alla valutazione, servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Per quanto concerne l’orario di lavoro, la nota Miur del 31.3.2022  individua per il personale docente adibito ad altre mansioni l’orario di 36 ore. Tuttavia tale indicazione non sembra applicabile al personale delle altre scuole,  essendo  l’orario di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.

Il personale non docente potrà tornare a scuola ma nulla stabilisce il decreto legge sulle attività consentite. Pertanto si consiglia di adottare le soluzioni più opportune, compresa una rotazione interna del personale, tale che: chi è a contatto con gli alunni (in fase di accoglienza, ad esempio), viene spostato ad altre mansioni o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Novità nel decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si forniscono alcune anticipazioni sulle novità i nel decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  • obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • fine del sistema delle zone colorate;
  • capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  • protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

NEWSLETTER 03/2022

1) CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1/2022
È stata pubblicata sulla GU 8 marzo 2022 n. 56 la L. 18/2022, che converte con modificazioni il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
La legge è in vigore dal 9 marzo 2022 ed ha abrogato il DL 5/2022, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Ricordiamo che tale decreto ha introdotto, a gennaio, l’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni ed ha esteso il Green Pass rafforzato al settore del lavoro sia pubblico che privato.
Come noto, per effetto delle misure in parola, il controllo del datore di lavoro, oltre alla verifica della validità della certificazione verde, si concentra sul rilascio che deve essere avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione.
I lavoratori privi della certificazione verde rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.
Ecco le principali novità rispetto alla versione originaria.
Variazioni alla durata del Green Pass
In riferimento alla durata della Certificazione Verde, viene eliminato il limite dei 6 mesi ed è previsto che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la validità decorre dalla medesima somministrazione senza ulteriori dosi di richiamo.
Per i casi accertati positivi al COVID-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde con validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Per i soggetti accertati positivi al COVID-19 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Novità anche per le disposizioni sull’autosorveglianza, che ora si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
La legge di conversione prevede, infine, l’ampliamento dell’obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Sospensione e rientro del lavoratore
Come noto nel settore privato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il quale non sussistono motivazioni per l’esonero alla vaccinazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022.
In realtà, occorre precisare che con la fine dello stato di emergenza i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass dal 1° aprile 2022. Gli ultracinquantenni invece saranno obbligati a mostrare la Certificazione Verde fino al prossimo 15 giugno.
L’obbligo di verifica ricade sui datori di lavoro e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l’attività.
La legge di conversione fornisce un importante chiarimento interpretativo del contenuto dell’art. 9 septies, c. 7, DL 52/2021 conv. in L. 87/2021. Nello specifico, è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. In altri termini, il lavoratore in possesso della certificazione può tornare subito in servizio, a meno che non sia stato sospeso e il datore di lavoro abbia stipulato un contratto in sostituzione. In tal caso bisognerà attendere i tempi previsti nel contratto sostitutivo.

  • Divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici
    Non possono accedere o permanere nei locali scolastici coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea superiore a 37,5°.
    Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
    L’attività di testing dei contagi COVID-19 era prevista, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
    Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali
    Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività.
    Su richiesta delle famiglie è comunque garantita a tali studenti la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa accordo delle rispettive famiglie
    Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
    Introdotte fino al 31 marzo 2022 alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato.
    Infatti è sufficiente il green pass base per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti
    • da e per le isole con il resto del territorio italiano
    • da e per le isole lacustri e lagunari.
    Fino al 31 marzo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche se solo in possesso del green pass base, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

2) FIS: NECESSITA’ DELLA PREVENTIVA INFORMATIVA SINDACALE
Dal 1° aprile e salvo proroghe, cesseranno le facilitazioni procedurali per chiedere l’accesso al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali disposte dal Ministero del Lavoro con la circolare 3/2022 e dall’Inps con il messaggio 802/2022: queste istruzioni, consentono, infatti – per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo – una deroga sull’obbligo di attivare l’informativa sindacale (articolo 14, del Dlgs 148/2015) per cui questa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. Inoltre, verranno meno anche le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.
Dal 1° aprile vanno dunque a regime le istruzioni fornite dalla circolare Inps 18/2022 e i passaggi procedurali in materia di informativa sindacale e di presentazione delle istanze.
Pertanto, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. Procedura:
• L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

3) PROPORZIONALITA’ DELLE SANZIONI
Con la sentenza emessa nella causa C-205/20 il giorno 8.3.2022 la Corte di Giustizia UE afferma che il giudice nazionale deve disapplicare le sanzioni previste dalla legge per la violazione di obblighi in materia di lavoro e previdenza, qualora le stesse risultino lesive del principio di proporzionalità.
Il fatto affrontato
La società slovacca impugna giudizialmente la sanzione pecuniaria, pari ad € 54.000,00, inflittale in Austria, ove aveva distaccato alcuni lavoratori, per l’inosservanza di alcuni obblighi in materia di conservazione di documentazione salariale e previdenziale.
Il Tribunale austriaco – investito della questione – chiede alla CGUE, mediante un rinvio pregiudiziale, se sia conforme al diritto comunitario e, nello specifico, non leda il principio di proporzionalità, l’irrogazione di sanzioni così elevate per violazione di obblighi essenzialmente amministrativi.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’art. 20 della Direttiva 2014/67, laddove richiede che le sanzioni in materia di lavoro siano proporzionate, è dotato di efficacia immediata e può, quindi, essere invocato dai singoli nei confronti di uno Stato membro che non ne faccia corretta applicazione.
Per la sentenza, in particolare, spetta al giudice nazionale applicare concretamente tale principio, disapplicando la norma interna e rimodulando la sanzione – senza indebolire l’efficacia e il potere dissuasivo della stessa – sino a un importo congruo, in modo da dare concreta attuazione al requisito di proporzionalità.
Secondo la Corte, tale soluzione non comporta né un eccesso di discrezionalità in capo al giudice nazionale né un contrasto con i principi di certezza del diritto, in quanto la sanzione è comunque adottata in applicazione della normativa comunitaria.
Su tali presupposti, la CGUE, in accoglimento della questione pregiudiziale, statuisce che il principio del primato del diritto dell’UE impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa interna contraria al requisito di proporzionalità.

Consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Interdum et malesuada

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.


Donec quis diam felis?

Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est! Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.

  1. Etiam id quam maximus, tempus justo at posuere est.
  2. Aenean urna urnasemper sed consectetur sit amet.
  3. Lorem et malesuada fames ac ante dolor.
  4. Pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula.


Nulla sagittis vel ante sit

Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu!

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla sagittis vel ante sit amet tempor. In sit amet neque non tellus interdum tincidunt eget eu odio.


Conclusion

tempus justo at posuere est! Aenean urna urna, semper sed consectetur sit amet, pretium eu ante. Nulla et consectetur ligula, ut fringilla velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Ordinanze sugli esami di stato 2021/2022

Inviate alla Commissione parlamentare per il prescritto parere

Il ministro Bianchi ha inviato gli schemi delle ordinanze ministeriali, unitamente alle relazioni tecnico-illustrative della VII Commissione della Camera competente per materia al fine di acquisire il parere previsto dall’articolo l’articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le Ordinanza disciplinano gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dì istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, nonché le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.