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EBINS, L’ENTE BILANTERALE NAZIONALE DELLA SCUOLA STANZIA UN MILIONE DI EURO PER L’ACQUISTO, TRAMITE BANDO PARTECIPAZIONE, DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

Il Consiglio Direttivo EBiNS, l’Ente Bilaterale delle Scuola costituito da ANINSEI Confindustria e dalle Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, UIL Scuola, CISL Scuola, SNALS-Confsal firmatarie del CCNL, ha approvato il “Bando per l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici” al fine di tutelare la salute dei lavoratori degli istituti non statali, stanziando la somma di un milione di euro suddiviso in contributi singoli di mille euro per ciascun destinatario.
Potranno ricevere tale somma le istituzioni scolastiche che al 1° gennaio 2020 risultano regolarmente associate ad ANINSEI, in regola con il versamento dei contributi mensili all’ EBiNS e che risultano avere, in una sede scolastica, educativa o formativa, non meno di 10 lavoratori dipendenti.
Il termine ultimo di presentazione della relativa domanda scade il 30 aprile alle ore 20.
Roma, 15 aprile 2021
Di seguito il bando di partecipazione e il modello della domanda da dover compilare

BandoDefibrillatori2021

NOTE AL D.L. 22 MARZO 2021

1) AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni), interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, prevede, infatti, novità sia sul fronte normativo che sul piano operativo.

 

Riguardo al primo ambito, il decreto Sostegni rimodula i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

 

In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (23 Marzo 2021), domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»):

  1. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 30 Giugno 2021;
  2. Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga (CIGD): per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021.

Viene inoltre confermato il carattere gratuito dei predetti trattamenti di integrazione salariale COVID-19, per i quali infatti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Si  ricorda  che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i si possono richiedere 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Questo nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente vi sono  complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Lavoratori  in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata del decreto–legge).La previsione normativa consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza

3) Modalità di pagamento. Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Il datore di lavoro potrà comunque anticipare il trattamento. L’anticipazione del trattamento ai lavoratori da parte del datore di lavoro sarà possibile anche per le aziende in area cigd.

  1. Eliminazione modello SR41. In caso di pagamento diretto da parte Inps i datori di lavoro comunicheranno i dati necessari tramite il nuovo modello UniEmens – Cig. Viene quindi eliminato l’obbligo di invio del Modello SR41 che aveva creato tanti rallentamenti nei flussi di pagamento delle indennità ai lavoratori.

 

 

PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Il Decreto Sostegni differenzia la durata della proroga del blocco dei licenziamenti per GMO (sia collettivi che individuali):

  • »  fino al 30 giugno 2021: Per tutti i datori di lavoro;
  • »  dal 01 luglio e fino al 31 ottobre 2021, esclusivamente per i datori di lavoro in area FIS (Fondo Integrazione Salariale) – CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) – FSBA (o altri fondi bilaterali alternativi) e CISOA (settore agricola) che utilizzano i nuovi periodi di ammortizzatori sociali Covid – 19 introdotti dal decreto legge Sostegni;

Fino alle date indicate dunque:

  • »  resta preclusa al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
  • »  restano sospese le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione in ITL (art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604).
  • »  resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223-licenziamenti collettivi;
  • »  restano sospese le procedure pendenti avviate dopo la data del 23 febbraio 2020-licenziamento collettivi;
  • Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
    • »  dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
    • »  nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo di essa ex art. 2112 cod. civ.;
    • »  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione del trattamento di NASPI.
  • »  Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Accordo sindacale – ANINSEI412021

WEBINAR : “Tamponi molecolari, test sierologici e vaccinazione dei dipendenti: obblighi e diritti delle parti”

PREMESSA

Da quando sono stati autorizzati i vaccini anti Covid-19 si è sollevato un dibattito sul rapporto tra poteri datoriali e obbligo di vaccinazione con la formulazione dei seguenti quesiti:

  • I datori di lavoro (pubblici e privati) possono imporre ai propri dipendenti la vaccinazione?
  • Quali sono le conseguenze nell’ipotesi di rifiuto?

Con riguardo alla legittimità della richiesta del datore di lavoro di vaccinazione dei propri dipendenti, le risposte offerte dagli Studiosi sono tutt’altro che omogenee.

Ebbene, secondo alcuni, la vaccinazione sarebbe da considerarsi alla stregua di qualsiasi altra misura di sicurezza, che sarebbe possibile per il datore di lavoro imporre ai propri dipendenti. Tale pretesa si fonderebbe sull’art. 2087 c.c., ovvero sull’art. 20 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008, T.U.) o, ancora, sull’art. 279 del medesimo T.U..

Di contro, v’è chi ritiene che tali norme, in assenza di una presa di posizione del Legislatore, non siano  sufficienti a ritenere legittima l’imposizione datoriale della vaccinazione.

Una diversa proposta è avanzata da chi sottolinea la necessità di distinguere caso per caso, sulla base dell’ attività svolta e delle conseguenze, anche nei confronti dei terzi, che dalla mancata vaccinazione discenderebbero. E così, negli ambienti sanitari o negli ambienti scolastici, la vaccinazione potrebbe essere imposta in considerazione dell’oggetto della prestazione lavorativa .

 

 

  1. IL QUADRO NORMATIVO

La disposizione fondamentale è rappresentata dall’art. 32 della Costituzione, secondo  cui

«la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Il secondo comma dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
È pacifico, quindi,  che l’art. 32, comma 1, della Costituzione tuteli la salute, oltre che come diritto fondamentale dell’individuo, come interesse della collettività. Si può ritenere  che il comma secondo della stessa disposizione si riferisca  alla dimensione personalistica dell’individuo in sé e per sé considerato, a prescindere dalla sua proiezione sociale: una dimensione che cede solo a fronte dell’intervento legislativo, con il prevalere delle istanze collettive. Ma diversa sembra la situazione nella quale la posizione del singolo non è affatto isolata ma molto spesso caratterizzata, in virtù del contratto e del suo adempimento, da un “contatto sociale” con terzi soggetti sui quali la sua scelta personalistica di rifiuto della cura potrebbe determinare significativi pregiudizi.

Ciò si verifica allorché le mansioni affidate al lavoratore comportino il contatto esterno con soggetti terzi fruitori del servizio offerto dall’organizzazione, tanto più̀ se i terzi sono soggetti fragili e particolarmente esposti al rischio (si pensi proprio al settore della cura degli anziani).

Quando a poter entrare in contatto con i terzi sia poi un operatore sanitario c’è da aggiungere che il proprium della sua prestazione – se si vuole, l’oggetto – sia la cura degli altri. Il che a fortiori implica l’evitare il rischio che la loro salute possa subire pregiudizio dalla prestazione medesima. Le stesse considerazioni possono formularsi nell’ambito scolastico.  E sotto tale profilo la tutela della salute corrisponde a quelle esigenze della collettività che l’art. 32, comma 1, Cost. contempla unitamente ai diritti fondamentali dell’individuo.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricollegato ad una dimensione solidaristica la necessaria rilevanza della salute come interesse della collettività sin dalla sentenza n. 218/1994. Con tale sentenza è stato precisato che la tutela della salute “implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere e di non porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. In tal caso le attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle malattie infettive o contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle attività stesse. Non si tratta quindi di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività, sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell’idoneità all’espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto”.

Inoltre si aggiungono altri aspetti, come quelli della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro che abbia consentito la presenza al lavoro del dipendente non vaccinato che abbia contagiato altri o che sia stato contagiato da altri. La responsabilità sussiste in virtù della semplice raccomandazione della vaccinazione “in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali”, come ha rilevato la Corte Costituzionale a proposito della vaccinazione antinfluenzale (sentenza n. 268/2017) ponendo in luce le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute sottese alla vaccinazione.

Pertanto la Corte Costituzionale ha individuato uno spazio per la tutela dei preminenti interessi della collettività̀ anche al di là dell’imposizione legislativa del trattamento sanitario.

Particolare rilevanza assume l’obbligo di sicurezza di cui all’ art. 2087 c. c., in base al quale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità̀ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità̀ fisica e la personalità̀ morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma, pacificamente considerata norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone (e, dunque, consente) al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità̀ fisica dei lavoratori.  Nell’individuazione delle “misure necessarie” di cui all’art. 2087 cc il datore di lavoro è tenuto a conformare le proprie scelte ed azioni al criterio della massima sicurezza possibile; tale scelta, inoltre, va attuata nel rispetto dei dati dedotti dall’esperienza e dalla tecnica, nello stato in cui essi sono nel momento contingente.

Ciò si verifica anche con riferimento alla “pandemia”, la cui connessione con l’ambito della sicurezza sul lavoro è dimostrata, oltre che dai c.d. protocolli anti – contagio, anche dal fatto che, mediante l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 – il legislatore ha previsto che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, ci si trovi dinnanzi ad un infortunio sul lavoro, al quale l’Inail assicura la relativa tutela.

Né le previsioni specifiche finora adottate in materia di lavoro, e cioè̀ l’affidamento delle misure di prevenzione dal rischio di contagio ai protocolli di cui alla legislazione di emergenza della scorsa primavera, possono ritenersi conclusive perché́ sono state introdotte quando di vaccini ancora neppure si parlava.

Neppure l’art. 29-bis L.40/2020 potrebbe sterilizzare sine die l’operatività dell’art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema, anche in relazione ai vaccini e alle future evoluzioni tecnico- scientifiche.

Sotto lo specifico profilo del contagio da Covid-19, è pacifico ed incontestabile che l’attuale stato della scienza e della tecnica comprenda l’esistenza e la disponibilità di vaccini.

Poiché, dunque, il progresso scientifico ha reso disponibile il vaccino, è doveroso per i datori di lavoro prenderlo in considerazione quale possibile misura di sicurezza e prevenzione, in diretta applicazione dell’obbligo di aggiornare e integrare il sistema di sicurezza imposto dall’art. 2087 cc al datore di lavoro: e ciò, ancor più nei casi in cui la particolarità̀ del lavoro comporti un maggiore rischio di contagio, come nell’ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie o di quelle scolastiche.

In tema di aggiornamento del sistema di sicurezza, con particolare attenzione alla recente normativa emergenziale per Covid, va considerata la funzione  propulsiva del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, fondamentale in sede di valutazione dei rischi e di programmazione delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di protezione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, lettera c) del Dlgs 81/2008. In particolare si sottolinea una precisazione contenuta tra le premesse del Protocollo stesso, secondo cui “le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro (…) e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione”. Tale disposizione assume un rilievo decisivo, perché, prescrivendo l’eventuale adozione di misure “equivalenti o più incisive”, assicura l’essenziale dinamicità ai protocolli sanitari aziendali, in perfetto allineamento con gli articoli 2087 del Codice civile e 29, comma 3 del Dlgs 81/2008.

Essenziale è poi l’art. 13-sexiesdecies del Dl 137/2020, che ha completato e chiarito il raccordo tra la disciplina emergenziale e il D. lgs. 81/2008, recependo la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 che, a sua volta, ha integrato la direttiva 2000/54/Ce del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, e a cui è riconducibile la parte del D. Lgs. 81/2008 relativa alla “Esposizione ad agenti biologici” (artt. 266 e seguenti).

Ebbene, la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha integrato la direttiva 2000/54/Ce inserendo la sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus (Sar-Cov-2) tra gli agenti biologici disciplinati dalla stessa direttiva 2000/54/Ce. Attualmente, pertanto, il SARS-CoV2 viene classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.

L’art. 42 del d.lgs. 81/2008 prevede, per quanto di interesse, che “Il datore di lavoro… in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”: ciò significa che, ove il medico competente rilevi l’inidoneità specifica alla mansione, il datore di lavoro sarà anzitutto tenuto ad allontanare il lavoratore dalla mansione, al fine di garantire la sicurezza del lavoratore stesso.

Il medico competente valuterà l’idoneità dei lavoratori alle proprie mansioni, potendo esprimere un giudizio di inidoneità ove ritenga che, nonostante l’utilizzo degli altri dispositivi di protezione, il singolo lavoratore sia esposto (e/o esponga altri) a d un rischio eccessivo che sarebbe scongiurabile diversamente, ad es. mediante la vaccinazione.

In tal modo, avvalendosi del giudizio tecnico espresso dal soggetto che la                  legge gli affianca per valutare l’idoneità dei lavoratori, il datore di lavoro potrà                  garantire la sicurezza dei lavoratori unitamente a quella dell’ambiente di lavoro, a               maggior ragione ove questo sia frequentato anche da altri soggetti; e, ovviamente, sarebbe posto al riparo da eventuali contestazioni essendo stato supportato dal                giudizio del medico. Un giudizio, quest’ultimo, oltretutto sindacabile in sede di        impugnazione da parte di un organo terzo quale la commissione medica ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008.

L’art. 41 del d.lgs. 81/2008, che disciplina le procedure per la verifica della idoneità̀ del lavoratore alla mansione specifica, elenca le tipologie di visite effettuabili dal Medico Competente sul lavoratore viene sottoposto e che si concludono con il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione specifica assegnatagli: il comma 2, lettera b) di tale norma prevede la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità̀ alla mansione specifica” e precisa che “la periodicità̀ di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità̀ può̀ assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

Il ruolo del Medico Competente è, infatti, essenziale quanto allo sviluppo e alla corretta applicazione delle procedure di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008; in particolare, ai sensi dell’art. 25 del decreto, il Medico Competente ha il compito redigere il Piano Sanitario (o Piano di Sorveglianza Sanitaria o Protocollo Sanitario): “il Medico Competente… programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più̀ avanzati”.

Tra le misure che il Medico Competente può inserire nel Protocollo Sanitario “in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più̀ avanzati” ci sono, ovviamente, anche i vaccini – incluso eventualmente il vaccino anti Covid-19.

A fronte del giudizio di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro ha l’onere di assegnare al dipendente una mansione per la quale sia idoneo.
È pacifico che la mansione non deve essere creata ex novo, ma deve essere presente nell’organigramma.

Dunque, può accadere che non vi sia alcuna mansione disponibile: in caso di inidoneità temporanea, il datore di lavoro sospenderà il lavoratore dalla prestazione.
Prima della individuazione di una ‘nuova’ mansione e prima della sospensione, il datore di lavoro valuta se collocare il dipendente in smart working, cioè se la mansione è compatibile con la modalità da remoto. Non mi dilungo qui sullo smart working perché per le professioni sanitarie normalmente non è una strada percorribile.

Nell’art. 41 che sono previste le procedure per la verifica della idoneità/inidoneità del lavoratore alla mansione specifica: in sostanza la norma elenca le tipologie di visite effettuabili dal Medico Competente, alle quali il lavoratore viene sottoposto e che si concludono con il giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica assegnatagli.

Tra le tipologie interessa qui la “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. La norma precisa che “la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”.

Bisogna avere ben presente anche che non è possibile sottoporre a visita il lavoratore per determinazione unilaterale del datore di lavoro.

Caliamo nelle norme esaminate il caso del lavoratore che, potendolo fare, non si vaccina.
Come attuare concretamente l’iter che si conclude con il datore di lavoro che sospende dalla prestazione il lavoratore renitente e lo esonera dalla retribuzione?

Entriamo nel vivo della seconda parte: il ruolo fondamentale del Medico Competente, dal momento che al giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica si giunge tramite la sorveglianza sanitaria, che si attua nelle visite previste dall’art. 41.

Tra gli obblighi del Medico Competente, previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, vi è la redazione del Piano Sanitario o Piano di Sorveglianza Sanitaria o Protocollo Sanitario: “il Medico Competente … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.

Cos’è il Piano Sanitario?

In sintesi, è lo strumento di programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente definito per ogni specifica Azienda.
Contiene l’indicazione degli esami clinici e delle procedure mediche ritenuti dal Medico Competente idonei a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici. In considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati prevede anche la verifica della copertura vaccinale obbligatoria o raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici. Dispone la periodicità degli accertamenti.

L’affermazione della necessità del vaccino anti Covid-19 quale misura di prevenzione e protezione è ancora più sostenibile qualora la necessità del vaccino sia inserita dal Medico Competente nel Piano Sanitario, quanto meno per determinate mansioni, e nei casi in cui la prestazione implichi l’interazione dei dipendenti con terzi (con le relative responsabilità del datore di lavoro).

Ancora di più nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dove i terzi sono gli ospiti, soggetti che sono ad alto rischio di contagio a causa dell’età avanzata e delle possibili preesistenti patologie  e che hanno necessità di assistenza per alimentarsi e per ogni attività quotidiana.

Peraltro, in una struttura sanitaria o socio-sanitaria il principio della massima sicurezza possibile deve avere come destinatari non solo i dipendenti, ma anche degenti e ospiti.

Addirittura, la protezione della salute di degenti e ospiti è l’oggetto della prestazione richiesta agli addetti del settore, è elemento cardine della prestazione lavorativa. Oltre al fatto che le strutture sono esposte ad azioni di responsabilità risarcitoria da parte di chi, ricoverato, abbia contratto il virus in struttura.

Affrontiamo ora con molta semplicità alcuni casi:

  • il lavoratore dipendente dichiarato idoneo a precedente visita periodica non scaduta,
  • il lavoratore dipendente che rifiuta la seconda dose,
  • il lavoratore da assumere.

 

Ricordiamo che ci riferiamo sempre al lavoratore che svolge mansioni per le quali il vaccino è stato indicato come strumento di prevenzione/protezione nel Piano Sanitario: il Medico Competente può dichiarare il lavoratore renitente temporaneamente inidoneo a svolgere la mansione specifica, non potendo essere resa senza rischio per sé e anche per gli altri.

Come?  utilizzando il combinato disposto degli artt. 25 e 41.
1) Dunque, in ragione dell’integrazione del Piano Sanitario quanto alla vaccinazione il Medico Competente può modificare la periodicità della sorveglianza sanitaria, disponendo la visita medica dei lavoratori che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione stessa.
Il Medico Competente conferma così il suo ruolo fondamentale.

2)Lo stesso discorso si applica ai lavoratori che rifiutano la seconda dose.
3)Per i lavoratori da assumere la visita sarà quella di preassunzione, pure prevista dall’art. 41.

La sospensione della retribuzione può farsi discendere dalla impossibilità temporanea a rendere la prestazione per rifiuto di una misura di prevenzione/protezione per sé e per gli altri.
Peraltro, ritengo che ogni caso debba essere oggetto di specifica valutazione.
Viene qui in considerazione un tema complesso, quello del motivo del rifiuto a sottoporsi al vaccino, motivo che il datore di lavoro non può conoscere, salvo forse non gli sia comunicato personalmente dal lavoratore.

Un’ultima riflessione: si è fatto fino a qui riferimento al giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 41, di cui si è detto, comma 6 “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
    b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
    c) inidoneità temporanea;
    d) inidoneità permanente.”
    Ci si domanda fino a quando duri la temporaneità dell’inidoneità alla mansione specifica del lavoratore renitente.
    Si può rilevare che l’inidoneità permanente alla mansione specifica, in mancanza di altra mansione cui il lavoratore sia idoneo, conduce alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (peraltro, per giustificato motivo oggettivo, vietato fino al 31 marzo 2021).
    Tuttavia al momento, anche in considerazione dello stato delle conoscenze scientifiche, è del tutto opportuno che il giudizio sia di inidoneità temporanea della durata che il Medico Competente ritenga di fissare.

Quindi  il concetto della massima tutela della salute e sicurezza si deve riferire non solo ai lavoratori, ma anche ai terzi, quali ad es. degenti e ospiti.

Quando a poter entrare in contatto con i terzi sia  un operatore sanitario si rileva che l’oggetto della sua prestazione  sia la cura degli altri, e cioè la loro guarigione o il loro star meglio. Il che a fortiori implica l’ evitare il rischio che la loro salute possa subire pregiudizio dalla prestazione medesima.

Il datore di lavoro sa di dovere considerare il dipendente renitente come possibile contagiante, quindi con un obbligo di tutela degli altri dipendenti non vaccinati e degli ospiti che non possono vaccinarsi.

Ma l’ente sa anche di dovere considerare il dipendente renitente come possibile contagiato, quindi da tutelare.
La ragione è che, se il dipendente che ha rifiutato il vaccino, contrae il Covid-19, il datore di lavoro non è liberato da responsabilità per il solo fatto che lo stesso dipendente il vaccino lo aveva rifiutato.

Ricordiamo che, per l’interpretazione data dell’art. 2087 del codice civile, il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire l’evento dannoso.
Quindi, in via di prevenzione, cosa deve fare il datore di lavoro?
La prima fondamentale indicazione è che devono essere mantenuti tutti gli strumenti di prevenzione e protezione già attivi.

Il suggerimento rimane quello dato fin dall’inizio della pandemia: fare e anche tracciare ogni azione posta in essere dal datore di lavoro.
Se la revisione del rischio specifico ha la sua formalizzazione nel DVR e se il vaccino è previsto nel Piano Sanitario che il Medico Competente integra, altre attività non hanno una forma documentale predeterminata.

Quindi, quanto al vaccino in particolare, si consiglia ai datori di lavoro di formare dei dossier per dare atto del materiale informativo distribuito, come era stato fatto per l’uso dei DPI. Responsabili Covid e Comitati Covid si sono sicuramente già mossi da tempo.
Si tratta ora di tracciare la campagna di sensibilizzazione al vaccino, che deve proseguire. Abbiamo visto che non si può tralasciare lo stato delle conoscenze scientifiche, espresso in maniera molto semplice dall’Istituto Superiore di Sanità quanto a durata dell’immunità data dal vaccino e impedimento dell’infezione.

LA POSIZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

 

Il garante della privacy ha pubblicato sul proprio portale alcune indicazioni utili per gestire correttamente in un contesto emergenziale tutti quegli adempimenti che portano il datore di lavoro a venire a contatto con dati sensibili e particolarmente personali dei lavoratori.

 

Il Garante della Privacy ha drasticamente vietato alle imprese di verificare l’adempimento da parte dei propri dipendenti del dovere di vaccinarsi, anche quando dalle stesse indicato come misura di sicurezza nel luogo di lavoro.

 

Pertanto il  datore di lavoro non può acquisire, nemmeno con il consenso espresso del lavoratore e nemmeno tramite il medico competente, i nominativi  del personale che è stato vaccinato.

 

Il datore di lavoro quindi può solamente acquisire tramite il medico competente i giudizi di idoneità specifica alla mansione; viene inoltre precisato che in attesa di un intervento chiarificatore  del legislatore nazionale che imponga dei vaccini a dei lavoratori che sono per propria mansione maggiormente sottoposti a rischio ad agenti biologici quindi il rischio di essere contagiati dal virus i datori di lavoro possono esclusivamente limitarsi all’applicazione delle disposizioni del testo unico sulla sicurezza per la protezione dei propri dipendenti: quindi il riferimento all’articolo 279 del decreto 81 2008

In particolare, il Garante prende posizione sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione ovvero al medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, nonché sulla possibilità di richiedere la vaccinazione anti Covid-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento di determinate mansioni.

La considerazione di fondo da cui parte il Garante per rispondere a tali quesiti è che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori  e, tra questi, le informazioni relative  alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica.

Sulla base di tali considerazioni il Garante afferma che il datore di lavoro non può chiedere (direttamente)  ai propri dipendenti  di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione. E ciò nemmeno con il consenso del lavoratore, considerato che il consenso  non può costituire una valida condizione di liceità del trattamento in ragione dello squilibrio delle parti nel rapporto di lavoro.

 

Per le stesse ragioni il datore di lavoro, aggiunge il Garante, non può neppure chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Ma questo non significa che l’avvenuta vaccinazione o meno debba considerarsi priva di rilievo per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò che è precluso al datore di lavoro (il trattamento del dato relativo alla vaccinazione), ben può essere effettuato dal medico competente. Quest’ultimo infatti, «nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia  e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

In altre parole il medico competente può chiedere al lavoratore di documentare l’avvenuta vaccinazione, al fine di valutarne l’idoneità o l’inidoneità (anche parziale o temporanea) alla mansione. Al datore di lavoro il medico competente poi comunicherà l’esito di tale valutazione, e quindi il solo giudizio di idoneità/inidoneità con le  relative prescizioni e/o limitazioni in esso riportate.

Il datore  di lavoro si dovrà limitare ad attuare le misure indicate dal medico competente.

In sostanza, il Garante non contesta (né potrebbe farlo senza esorbitare dal suo ruolo) che la vaccinazione possa essere posta come requisito di idoneità per l’accesso ai luoghi di lavoro e/o per lo svolgimento di determinate mansioni. Si limita a rilevare che l’accertamento di tale requisito (che comporta un trattamento di dati sanitari) deve essere effettuato dal medico competente, il cui ruolo si conferma ancora una volta come centrale nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Non è stato messo in dubbio che, per alcune attività specifiche, il rifiuto del vaccino possa

compromettere l’idoneità del lavoratore alla mansione: tuttavia, tale giudizio deve passare attraverso il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria che ogni azienda è tenuta ad attuare.

 

Questo parere può essere richiesto dal datore di lavoro – ma il medico è libero di ignorare la richiesta oppure di compiere l’accertamento – oltre ad essere svolto durante i controlli periodici. In occasione della visita, il medico esprime – in totale autonomia – un giudizio sulla compatibilità tra la mancata vaccinazione (e più in generale sulle condizioni fisiche del dipendente) rispetto alla

mansione specifica cui è assegnato.

tamponi vaccinazioni luoghi lavoro 9.3.21

EBINS – INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19 del 7 gennaio 2021

INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19
modifica al “Bando Contributi Lavoratori Covid-19” del 7 gennaio 2021 ampliando l’accesso anche ai lavoratori in servizio assunti prima del 30/12/2019.

Presentazione domande (complete della documentazione):
fino ad esaurimento della somma residua di circa 400.000,00 euro e entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021.

INTEGRAZIONI BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19

WEBINAR PROGRAMMATI ANINSEI

ANINSEI Confindustria ha organizzato dei Webinar rispettivamente nelle date di martedì 2 Febbraio 2021, martedì 9 Marzo 2021 e venerdì 9 Aprile 2021.

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2021 ORE 16:30: “Legge Bilancio 2021: Le principali novità in materia di lavoro”

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MARTEDI’ 9 MARZO 2021 ORE 16:30: “Tamponi molecolari, test sierologici e vaccinazione dei dipendenti: obblighi e diritti delle parti”

webinar9 MARZO 2021

VENERDI’ 9 APRILE 2021 ORE 16:30: “Le scuole paritarie e le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs 231/200) nella gestione delle scuole paritarie”

webinar 9 APRILE 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021

1)  NOTE   IN   TEMA     DI     AMMORTIZZATORI SOCIALI

Datori di lavoro interessati.

I datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di 12 settimane da utilizzare come segue:

 

Ulteriori 12 settimane ammortizzatori Covid – 19: si distingue a seconda dell’ammortizzatore sociale applicabile:

 

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) : LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-31 MARZO 2021

 

  • FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E CIGD: LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-30 GIUGNO 2021

Come già previsto per il “decreto ristori”, eventuali periodi di ammortizzatori sociali covid–19, precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 01 gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021.

 

Lavoratori interessati.

Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (01 gennaio 2021). La norma, di fatto, preclude la possibilità di accedere alle 12 settimane di ammortizzatore Covid-19 solo ai lavoratori assunti successivamente al I° Gennaio 2021.

 

Contribuzione addizionale.

Non è prevista alcuna contribuzione addizionale, indipendentemente dal calo di fatturato.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio.
In caso

 

Modalità di pagamento.

E’ sempre prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Il comma 302 indica il termine per gli adempimenti a carico del datore di lavoro (trasmissione all’Ente previdenziale dei dati per il pagamento) : entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato  il periodo di integrazione salariale  ovvero, se posteriore, entro il termine di  30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

SEGUE: ALTRE DISPOSIZIONI.

 

  • Incentivo per l’occupazione giovanile ( commi 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori intermittenti / a chiamata) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare:

  • l’esonero contributivo è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. Rispetto a tale requisito sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista; 2) in caso di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre, fermi restano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che  non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
-Età inferiore a 36 anni

-Primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella vita lavorativa

 

 

100%

36 mesi tutte -Lavoratori domestici

-Lavoratori intermittenti / a chiamata

– Dirigenti

48 mesi Regioni meno sviluppate

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare lo sgravio contributivo:

  • è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • è riconosciuto in caso di assunzione di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati ccon D.M. 234/2020 da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • è riconosciuto per: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina l’esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020 in caso di assunzione di donne.

L’art. 1 commi da 16 a 19 della L. 178/2020 prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l’esonero contributivo di cui all’art. 4commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In sostanza, la legge di bilancio 2021 riprende l’esonero previsto dalla L. 92/2012, elevando la misura dal 50% al 100%, anche se limitatamente al biennio 2021-2022.

Tuttavia, sono sorti diversi dubbi sull’ambito di applicazione dell’esonero previsto dai commi da 16 a 19, a causa del mancato richiamo all’art. 4 comma 8 della L. 92/2012, il quale prevede un esonero del 50% in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la Fondazione, l’esonero del 100% non troverebbe applicazione per assunzioni con contratto a tempo determinato, ma resterebbe comunque valido, in questo caso, lo sgravio contributivo del 50%.

Infine, si sottolinea che l’esonero ex art. 4 commi 8 ss. trova applicazione sia sui contributi INPS che sui premi INAIL (cfr. circ. Min. Lavoro n. 34/2013). Sul punto, sebbene la legge di bilancio non lo preveda espressamente, la Fondazione ritiene che l’esonero del 100% possa applicarsi anche ai premi INAIL.

 

  • Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

.

6) Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania (art. 1, comma 291)                                     
L’operatività dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania (art. 1 ter del D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”) è estesa fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, per effetto della legge di bilancio, è stata aggiunta tra le condizioni di non compatibilità con l’indennità la lettera d-bis) ovvero “aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”.

 

7) Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico introdotto dal “Decreto Agosto” (art. 3, D.L. n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’ulteriore periodo concesso dal “Decreto Ristori” fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla presente legge.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8) Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1, commi 309-311)

E’ esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

 

9) Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

10). Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

 

Con il messaggio n. 171/2021 l’INPS analizza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché dei lavoratori dipendenti c.d. “fragili”, introdotta dall’art. 26, commi 1, 2 e 2-bis del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020).

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 484 della L. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo, per il medico curante, di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza, necessario invece per le certificazioni del 2020.

Con riguardo ai lavoratori fragili, la norma  dispone poi l’estensione dell’efficacia, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26, che prevedevano, rispettivamente:
– l’equiparazione, fino al 15 ottobre 2020, del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
– la possibilità, dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

La legge di bilancio 2021 riempie una lacuna nella tutela

Dal combinato disposto dei due commi, dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 è mancata una tutela dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività in smart working o, comunque, non ricollocabili in una diversa mansione, tutela poi reintrodotta dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio; l’INPS chiarisce quindi che, per l’anno 2020, la tutela è riconosciuta per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (messaggio INPS n. 4157/2020).

Il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa è riconosciuta entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

11) Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8, 9)

E’ stata resa definitiva l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 3/2020 ( ex bonus Renzi / cfr, ns Circolare n.7/2020) a favore dei titolari di redditi da  lavoro dipendente ex art 49 TUIR  – con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a)  ossia pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati –  ed dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art 50 TUIR – con esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) -.

Si tratta dell’ulteriore detrazione per i redditi complessivi compresi tra € 28.001= e € 40.000= che si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 960+240 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC <40.000 960*[(40.000-RC)/5000]
>40.000 zero

 

12)Fondo misure per maternità, perdita dei figli, violenza di genere (commi 23-28)

E stato previsto lo stanziamento di risorse economiche per l’implementazione di misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

 

13)Assegno di natalità – Bonus bebè (comma 362)

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

14) Congedo di paternità (commi 363-364)

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 

15) Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

EBINS – PROROGA BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19

L’EBINS ha prorogato il BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19 pubblicato il 1 luglio 2020 sul sito www.entebilateralenazionalescuola.it a favore dei lavoratori della scuola non statale che non abbiano presentato la relativa domanda nei termini precedentemente previsti.

La data per la nuova domanda è fissata al 30 aprile 2021. I contributi verranno erogati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino all’eventuale esaurimento dei fondi inizialmente stanziati (residuo circa 400.000,00 euro)
PROROGA_BANDO CONTRIBUTI AI LAVORATORI COVID-19