Gli uffici ANINSEI rimarranno chiusi dal 1 al 31 agosto per ferie del personale.
per questioni di estrema urgenza inviare una mail a emergenza@aninsei.it
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La legge 77/2020 di conversione del decreto rilancio (articolo 93, comma 1 bis) ha stabilito che per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, il termine dei rispettivi rapporti viene prorogato nella misura equivalente al periodo in cui l’attività è rimasta sospesa a causa dell’emergenza da Covid-19.
Dal momento che la legge di conversione del decreto Rilancio è entrata in vigore il 19 luglio 2020, si deve ritenere che la proroga “obbligatoria” riguardi i contratti a termine in essere alla predetta data, con esclusione quindi di quelli già scaduti. L’effetto della proroga è costituito dal prolungamento “forzato” del rapporto a termine per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell’ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga). Ad esempio, se il lavoratore a termine è rimasto assente per 14 settimane, cioè per le 9 settimane di ammortizzatore COVID del decreto Cura Italia e per le 5 aggiuntive del decreto Rilancio, le complessive giornate di sospensione ammonteranno a 70 giornate nel caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni. Conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato subirà lo “slittamento” del termine finale di 70 giornate.
Il prolungamento forzato del contratto a termine comporta per il datore di lavoro un onere straordinario e inatteso per una prestazione lavorativa che potrebbe non essere più necessaria. Si pensi, ad esempio, al contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità, che ora sia rientrata al lavoro e per la quale il datore di lavoro si trovi costretto a tenere in forza la sostituta per un periodo di 70 giornate con onere esclusivamente a proprio carico. Inoltre, la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento dell’ onere contributivo aggiuntivo, pari all’1,4% per il primo contratto incrementato dello 0,50% per ogni successivo rinnovo, né la neutralizzazioned ella proroga imposta ai fini del computo dei limiti numerici o dei periodi massimi di utilizzo. Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro potrà subire i seguenti effetti penalizzanti:1) impossibilità di assumere un altro lavoratore a termine per saturazione dei limiti numerici imposti dal CCNL applicato per un periodo corrispondente al prolungamento forzato del contratto a termine in essere; 2) computo del lavoratore a termine che per effetto del prolungamento superi la durata di sei mesi nella base di calcolo della quota prevista dalla L. n. 68/99 per il collocamento dei disabili;3) riconoscimento di un diritto di precedenza a favore del lavoratore che per effetto del prolungamento superi i sei mesi di lavoro a tempo determinato.
Il datore di lavoro che decidesse di ignorare il precetto dell’art. 93 c. 1- bis, lasciando scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbe alla rivendicazione da parte del lavoratore di un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro “aggiuntive” riconosciute dalla legge, ma non prestate.Analoga disciplina si applica ai contratti di apprendistato.
Avv. Innocenzo Megali
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale «Covid-19 nazionale», salvo proroghe, potranno fare ricorso alla cassa integrazione prevista dalla norma generale ma con modalità light. La novità è contenuta nella circolare n. 84, pubblicata venerdì notte, in cui l’Inps fa il punto della situazione sulla cassa integrazione ordinaria e sul Fis (Fondo di integrazione salariale) con causale Covid prendendo però posizione per la prima volta sugli scenari futuri.
La circolare spiega che in generale i datori di lavoro che nell’anno 2020 utilizzano la cassa per l’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione del trattamento Cigo o Fis con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. È inoltre possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa, e per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14 ) entro il 31 agosto, pertanto ad esse spettano tutele per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 + 14 + 4).
Una volta esaurite tutte le settimane a disposizione, l’Inps precisa che l’azienda può chiedere la cassa ordinaria ma deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.
Secondo la circolare, è in ogni caso possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime o di commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questo caso però, si applicano i limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili).
L’Inps spiega che tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata (circostanza non difficile), la valutazione istruttoria «non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori».
Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine dell’autorità.
Inoltre si apprende che il governo è pronto ad una nuova proroga della Cig d’emergenza. L’ipotesi più accreditata allo studio dei tecnici del ministero del Lavoro e dell’Economia prevede ulteriori 18 settimane di ammortizzatore, a carico dello Stato, per consentire così alle aziende o ai settori che ne hanno veramente bisogno (non quindi indistintamente tutti) una “copertura” fino a fine anno (non è ancora sciolto il criterio che dovrà decidere la selettività delle nuove 18 settimane di Cig Covid-19 – tra le proposte sul tavolo, il riferimento ai comparti più colpiti o, in alternativa, al calo del fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al semestre precedente).
DI SEGUITO LA CIRCOLARE N. 84 DEL 10/07/2020
https://www.aninsei.it/wp-content/uploads/2020/07/Circolare-numero-84-del-10-07-2020.pdf
Il Ministero del Lavoro, con nota firmata dal Presidente della Corte di Cassazione Bronzini, in riferimento alla bozza di circolare sulle “Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)”. Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n.52, ha dettato norme per la richiesta delle 5 settimane di CIG e FIS di cui DL 34/2020 e delle ulteriori 4 settimane di cui DL 52/2020.
Di seguito la comunicazione all’Inps da parte del Ministero del Lavoro.
COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS, MISURE ECCEZIONALI ADOTTATA DALL’EBINS
ANINSEI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI: “AL VIA L’EROGAZIONE DI UN MILIONE DI EURO PER SCUOLE PARITARIE E DIPENDENTI PER L’EMERGENZA COVID”
l’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS) costituito da ANINSEI CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria e cioè la FLC-CGIL, la CISL Scuola, la UIL Scuola RUA e la CONFSAL-Snals, ha avviato l’erogazione dei fondi stanziati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 “Coronavirus”.
Si tratta di un milione di euro, suddivisi in quote massime di 300 euro per singolo dipendente e fino a 2000 euro a Scuola Paritaria, destinati per i dipendenti: a ridurre gli effetti economici negativi provocati dall’accesso alla Cassa Integrazione e al Fondo d’Integrazione Salariale e per le Aziende: all’approvvigionamento di Dispositivi di Sicurezza Collettivi, quali i termoscanner, e Disposizioni di Sicurezza Individuali, quali mascherine e igienizzanti.
“In attesa che anche la Politica decida quali strumenti adottare per sostenere concretamente il nostro settore”, afferma il presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci, “un valido e concreto aiuto per Aziende e Lavoratori è stato erogato dall’ Ente Bilaterale della Scuola Paritaria”.
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Roma, 3 luglio 2020