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INPS circolare n. 78 del 27 giugno – CIG e FIS nuovi adempimenti

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 con cui recepisce le disposizioni dettate dal decreto Rilancio in materia di erogazione anticipata del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD).

Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;

– per la cassa integrazione in deroga la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;

– per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

– IBAN dei lavoratori interessati;

– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Leggi anche Quel pasticciaccio brutto della Cassa Integrazione

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

E’ particolarmente importante che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

Recupero dei trattamenti erogati

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

– anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;

– anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;

– il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

CONGEDO COVID-19 E CASSA INTEGRAZIONE

Il c.d. congedo  COVID-19 è stato istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Ricordiamo che il limite di età previsto (12 anni) non vige nel caso di figli con disabilità.

Il congedo COVID-19 è uno strumento di flessibilità lavorativa straordinario che però convive con altre forme di sostegno, di permesso e di congedo oltre ad un ventaglio di fattispecie estremamente ampio. Sono fra loro compatibili fra loro oppure no? Il messaggio INPS è nella sostanza un elenco di compatibilità o incompatibilità. Tentiamo di schematizzare i contenuti.

Compatibilità e incompatibilità

Fruizione dei giorni di congedo COVID-19 negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori non compatibile; un genitore alla volta e la somma è comunque 15 giorni.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting incompatibile con la fruizione del congedo COVID-19
Fruizione congedo parentale e congedo COVID-19 incompatibile la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Fruizione riposi giornalieri della madre o del padre e congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei cosiddetti riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio.
Malattia di uno dei genitori l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.
Congedo di maternità/paternità l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ammesso invece se ci sono più figli.
Lavoro agile (smart working) dell’altro genitore la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile
Ferie il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore.
Aspettativa non retribuita il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea aspettativa non retribuita dell’altro genitore.
Part-time e lavoro intermittente il congedo COVID-19 è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 il congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una di quelle indennità da uno dei genitori.

“Cassa integrazione” e congedo COVID-19

Il messaggio 1621 fornisce una indicazione utile per una domanda sentita spesso in questi giorni ed è relativa a quei lavoratori che hanno accesso a strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

CI si chiedeva se con l’accesso a questi strumenti si dovesse rinunciare a congedo Covid o ad altre formule di flessibilità (permessi legge 104, congedi straordinari ecc.). Il messaggio risponde in modo molto possibilista ma solo sul congedo COVID (forse perché diversamente da altri permessi è retribuito solo al 50%).

Dunque il messaggio sul punto precisa: “il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.”

Permessi per assistere figli con disabilità

Il messaggio INPS 1621 conferma che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.

Inoltre il messaggio INPS introduce una ulteriore apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

Ma a fronte di queste aperture vi sono anche delle letture restrittive che riguardano la fruizione delle 12 giornate aggiuntive ai permessi ex legge 104/1992 previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020.

INPS precisa che in caso di CIG/FIS (cassa integrazione) con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

Nel caso invece di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. In pratica i permessi  aggiuntivi – vanno riparametrati (una proporzione rispetto ai giorni previsti a “pieno regime” da contratto).

Quasi superfluo ricordare che tali indicazioni non trovano applicazione per i dipendenti pubblici non assicurati da INPS.

 

Messaggio INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 15 aprile 2020, n. 1621

Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”

 

1. Premessa

Pervengono all’Istituto quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Preliminarmente si evidenzia che:

  1. A)   i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  2. B)   durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
  3. C)   il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica[1]nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

 

2. Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19

Congedo COVID-19 

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale 

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

 

3. Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19

Malattia 

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità 

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie 

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita 

L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 

L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19.

Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

 

4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

 

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

 

[1] Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune

 

FAQ su CIG e FIS

giungono all’ufficio quesiti ANINSEI numerose FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla CIG e FiS ( Cassa Integrazione Guadagni e Fondo di Integrazione Salariale), le riportiamo di seguito, sperando di fare cosa gradita:

le FAQ sono divise per argomento e subargomento.

FAQ – PAGAMENTI DIRETTI MODELLO SR41                                                                                                                                                                                                                                                                               1.1 Come gestire le segnalazioni di supporto?
Per le segnalazioni di carattere amministrativo, quali ad esempio
– Stato di trattazione della domanda
– Modifiche da apportare ad una domanda già presentata
– Stato di erogazione dei pagamenti
– Segnalazione di file SR41 da non elaborare
– Segnalazione “L’utente non ha la delega per le seguenti aziende”
il supporto è competenza esclusiva dell’assistenza tecnico/informatica relativa all’utilizzo delle applicazioni fornite dall’istituto. Questo supporto vale anche per la generazione dei files contenenti i dati per il pagamento della prestazione di cig ed al loro invio telematico.
Per ogni altro tipo di comunicazione o di informazione, sia di carattere amministrativa che sullo stato di trattazione della pratica fare riferimento alla sede competente al pagamento, considerando anche le disposizioni diverse vigenti a livello regionale.
A tal fine è possibile utilizzare l’indirizzo mail ‘ammortizzatorisociali.nomesede@inps.it’
(dove nomesede non deve contenere spazi nel caso di nome composto)
1.2 Come debbono essere creati i files SR41?
Se il programma paghe con cui opera non dispone di una specifica funzionalità per produrre tale flusso, accedendo all’area di download all’interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41 è possibile scegliere tra i due programmi forniti per questa finalità dall’Istituto.
in ISWeb è privilegiata la corrispondenza grafica con il modello cartaceo, nel KIT CIG_SM l’elasticità e la rapidità di aggiornare i dati in un file di Excel.
La prima si adatta meglio ad aziende piccole, la seconda a quelle di maggiore dimensione; sempre in area download è possibile trovare sintetici documenti descrittivi delle loro funzionalità.
Se il suo programma paghe produce un file SR41 in formato Excel, deve effettuare il download del kit CIG_SM: una volta salvata la cartella compressa sul computer, ed installato l’applicativo SM_CIG_PDF – eseguire il pacchetto di installazione, con estensione .MSI -, a questo punto è possibile selezionare l’opzione File -> Crea File CIG da Excel.
Seguire le indicazioni riportate nel PDF “Breve guida SR41” presente all’interno della cartella compressa.
Si segnala che, per una differenza di versione nel salvataggio del file, prima di effettuare tale operazione è necessario aprire il file prodotto dal programma paghe con Excel, effettuare il salvataggio, e poi procedere con la lavorazione.
Nel caso in cui siano già installate sul computer una delle due applicazioni:
– per ISWeb effettuare il download della cartella di installazione della applicazione, salvandola sul computer e seguire scrupolosamente quanto descritto nel file “Leggimi.txt” per non incorrere in perdite di dati;
– per SM_CIG_PDF effettuare il download “Aggiornamento Applicazione/modulistica Cig_SM”, salvandola sul computer e seguire le indicazioni indicate nel file “Leggimi.txt”
1.3 Cosa indicare nel campo “Percentuale di riduzione”?
La percentuale di riduzione si riferisce alla quota di riduzione della prestazione erogata ed è esclusiva di specifiche realtà aziendali identificate da leggi finanziarie emanate nel corso degli anni: nel caso specifico inserire il codice 00 – zero zero.
1.4 Cosa indicare nel campo ANF?
Deve essere indicata la quota netta da erogare al beneficiario.
1.5 E’ possibile indicare un IBAN estero?
Nei files SR41 possono essere indicati solo IBAN italiani. In alternativa può essere indicato in “Localizzazione pagamento” il carattere “L”, e la prestazione sarà erogata con un assegno postale nominativo al beneficiario.
1.6 Come inserire orari di lavoro settimanali nel file SR41?
Presenza di lavoratori part-time – tutti gli orari da indicare negli SR41 sono orari contrattuali a tempo pieno, e non sono previste codifiche particolari per il part time.
Orario di lavoro dei beneficiari non presente nella tabella orari fornita dall’Istituto – In applicazione di quanto previsto dalle circolari dell’Istituto in materia, nel caso di orario di lavoro con articolazioni particolari o in turni (non previsto nell’elenco allegato alle istruzioni della procedura), dovrà essere utilizzato un orario di lavoro uniformemente distribuito nelle 5 o 6 giornate (dal lunedì al sabato) su cui si articola.
Per le settimane a cavallo di 2 mesi si dovrà avere cura di rispettare la capienze dei singoli spezzoni di settimana anticipando o posticipando tra le 2 mensilità l’eventuale eccedenza di ore o frazione di ora.
In ultimo, la richiesta di accredito figurativo segue la regola del cosiddetto “sabatario”, e può essere inserita esclusivamente nelle settimane, o spezzoni di esse, in cui sia presente il sabato.
2. Problematiche relative agli errori segnalati dagli applicativi forniti dall’istituto
2.1 Come gestire l’errore in fase di selezione in sm_cig_pdf del file Excel prodotto dal programma paghe?
Per una differenza di versione nel salvataggio del file estratto dal programma paghe, prima di effettuare la conversione è necessario aprire il file con il programma Excel, effettuare il salvataggio, e poi procedere regolarmente con la lavorazione.
2.2 Come gestire le segnalazioni di errori in fase di generazione del file SR41?
L’errore viene segnalato solo all’interno dell’applicazione che genera il file SR41, che deve essere aggiornata alla luce dell’ultima normativa emanata con messaggio n. 1508 del 6 aprile u.s. Visto il carico di attività è stato privilegiato l’aggiornamento delle procedure online, ed effettuando il controllo dalla pagina dedicata all’invio sul sito dell’Istituto quell’errore non verrà segnalato.
2.3 Come trasmettere i files SR41?
L’invio delle richieste di pagamento diretto (SR41 in formato TXT) deve essere effettuato dalla specifica funzione presente all’interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41
Non è ammesso l’invio di moduli cartacei, immagini o allegati pdf del modulo SR41.
Nella pagina Esiti, la ricevuta e l’elenco dei beneficiari saranno disponibili per la stampa il giorno successivo all’invio del file SR41, dopo che il file sarà stato protocollato.
3. Problematiche relative all’autorizzazione
3.1 Dove reperire il numero di autorizzazione da indicare sul modello SR41?
In applicazione delle recenti diposizioni emanate dall’istituto con messaggio n. 1508 del 6 aprile u.s., i files di Sr41 possono essere inviati solo se completi del numero di autorizzazione rilasciato dalla sede (numero di 12 cifre) per ogni tipologia di prestazione CIGO, CIGS, CIGD, FIS per la quale deve essere presentato il flusso SR41 (richiesta di pagamento diretto INPS).
Le sedi dell’Istituto, alle quali la Regione trasferisce le domande dopo aver effettuato l’iter di propria competenza, stanno procedendo assegnando massima priorità alla lavorazione delle domande, la tempistica ovviamente dipende dalla quantità di richieste pervenute e dal numero di dipendenti assegnati, compatibilmente con le altre attività della sede interessata.
Dato il numero enorme di domande pervenute con causale COVID, per non incorrere in successive anomalie, causa di ritardi nella liquidazione della prestazione, è importantissimo che si presti attenzione all’indicazione del corretto numero di autorizzazione (univocamente associato ad ogni domanda), soprattutto nel caso di più autorizzazioni rilasciate per la stessa azienda.
Una volta emessa l’autorizzazione le verrà comunicato il numero per mail PEC, e lo stesso numero potrà essere reperito nel Fascicolo Elettronico Aziendale -> Dati Complementari-> CIG e Fondi. Le comparirà una maschera di selezione, da cui dovrà selezionare il trimestre di interesse.
Sempre nel messaggio citato all’inizio è stato comunicato che i dati relativi al decreto regionale non sono più obbligatori.
Da quanto sopra ne deriva che debbono essere prodotti file SR41 distinti per autorizzazione.
In fase di invio, la procedura di controllo opera una verifica sulle date inserite in inizio e fine del periodo di integrazione, che debbono essere comprese in quelle che sono state indicate nell’autorizzazione. Controllare altresì la corrispondenza tra numero di autorizzazione e matricola aziendale inseriti nel file SR41. 3.2 Cosa fare nel caso di azienda che ha ricevuto la comunicazione con il numero dell’autorizzazione, ma in fase di invio viene segnalato “Autorizzazione non presente”?
A causa di momentanei problemi di carattere amministrativo un numero limitato di autorizzazioni già emesse è stato bloccato. Si suggerisce di provare ad effettuare l’invio fino a quando avrà esito positivo.                      4. Segnalazione di errori in fase di invio del file SR41                                                                                                                                                                                                                                                             4.1 Come superare l’errore “Ore sett. … maggiore di capienza oraria”?                                                                                                                                                                                                                          L’errore nasce dal controllo che la procedura effettua incrociando i dati inseriti, rispettivamente, in data di inizio/fine integrazione, orario di lavoro settimanale e giorni presenti nella settimana indicata nell’errore. Più precisamente, le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle singole mensilità come da calendario. Esempi pratici:
– orario di lavoro settimanale di 40 ore su 5 giorni, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, data di inizio integrazione è il 12.03.2020: nella seconda settimana di marzo è possibile inserire il valore massimo di 16. – orario di lavoro settimanale di 40 ore su 5 giorni, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, data di fine integrazione 31.03.2020: per la quinta, ed ultima, settimana di marzo è possibile inserire il valore massimo di 16.               4.2 Come superare l’errore “Settimana … non accreditabile”?                                                                                                                                                                                                                                                Nel caso di settimane a cavallo di 2 mesi, le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle singole mensilità come da calendario: l’accredito figurativo segue la convenzione del cosiddetto “sabatario”, e va indicato una sola volta nello spezzone di settimana che contiene il sabato. Per risolvere l’errore quindi è sufficiente togliere la richiesta di accredito figurativo, lasciando inalterato il numero di ore richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.3 Come superare l’errore “Data fine periodo di integrazione maggiore di data odierna”?                                                                                                                                                                                                        I files SR41 sono a consuntivo, e possono essere inviati esclusivamente per periodi pregressi. Di norma si inviano per mensilità.                                                                                                                                              4.4 Come superare l’errore “Periodo files SR41 superiore a periodo autorizzato”?                                                                                                                                                                                                                   In fase di invio, la procedura di controllo opera una verifica sulle date inserite per inizio e fine del periodo di integrazione, che debbono essere comprese in quelle che sono state indicate nell’autorizzazione.                 4.5 Come superare l’errore “Sede competente non valida”?                                                                                                                                                                                                                                                   Nel record aziendale del file SR41 deve essere indicata la “SEDE DI COMPETENZA DEL SUPPORTO”, e deve coincidere con la Sede che emetterà il pagamento e che ha emesso l’autorizzazione, Sede indicata nei primi quattro numeri dell’autorizzazione stessa. Nel caso di utilizzo delle applicazioni fornite dall’Istituto, tale dato è presente nella fase di compilazione dei dati relativi al “Presentatore del Supporto”. Nella pagina in cui si effettua il controllo del file c’è la possibilità di visualizzare il file, cliccando sull’apposito pulsante. Provare a visualizzare il file, e verificare se effettivamente il codice sede inserito coincide con i primi quattro numeri dell’autorizzazione. È possibile generare nuovamente il file dopo aver inserito la sede competente. In alternativa, aprendo il file con un editor di testo, inserire il dato relativo alla sede nel record 00, dalla posizione 102 alla 105. Nel caso di utilizzo di un programma paghe per creare il file SR41, e dalla visualizzazione del file il codice sede è vuoto, o ha come codice 0000 – quattro zeri – interpellare il fornitore del software utilizzato.  4.6 Come superare l’errore “Campo matricola INPS presentatore supporto non numerica”?                                                                                                                                                                                                  Se il presentatore non è in possesso di matricola INPS, nel campo va inserito il valore 0000000000 (zero ripetuto dieci volte).

FAQ ASSEGNO ORDINARIO
1. Come compilare ed inviare la domanda telematica
1.1 Dove trovare la funzione di ‘invio domande fondi di solidarietà’ nel sito INPS?
Entrare nel sito www.inps.it.
Inserire nel campo ‘cerca’ la frase ‘assegno ordinario’.
Dai risultati ottenuti, rappresentati da varie icone, si sceglie la prima a sinistra e si clicca accedi. Inserire codice fiscale e PIN – si accede alla procedura ‘CIG e Fondi’.
Poi si sceglie la funzione ‘Invio domande fondi di solidarietà’.
1.2 Quali allegati bisogna inserire in una domanda di assegno ordinario per COVID_19?
Per le UP della prima zona rossa (D.L.9/2020) scegliere la prestazione ‘005 COVID_19 assegno ordinario’.
Scegliere la causale COVID_19 D.L.9/2020, inserire, al posto della scheda causale, l’autocertificazione Allegato 1 del messaggio INPS 1118 (obbligatorio).
Non è obbligatorio allegare l’accordo sindacale.
Si deve allegare il file csv ‘addettiassegnordinario.csv’, che si trova in area di download, compilato in ogni sua parte.
Per le UP ubicate in altre zone d’Italia scegliere la prestazione ‘005 COVID_19 assegno ordinario’.
Scegliere la causale COVID_19 nazionale, non è obbligatoria allegare alcuna scheda causale, né l’accordo sindacale.
Allegare solo il csv scaricato dall’area di download ‘addettiassegnoordinario.csv’ compilato in ogni sua parte.
Nella prima riga del file va lasciata l’intestazione dei campi già presente. Dalla seconda riga in poi vanno inseriti tutti i dati per ciascun addetto.
1.3 Come scegliere il pagamento diretto?
In domanda si chiede il pagamento diretto, scegliendo il campo ‘Direttamente dall’INPS’.
Per domande con le causali COVID_19 non è necessario alcun allegato.
Dopo che la domanda sarà istruita e sarà stata emessa l’autorizzazione da parte della sede, l’azienda dovrà compilare il modello SR41che spedirà tramite apposita piattaforma. Il modello SR41 conterrà anche i dati bancari dei dipendenti. Per trovare il modello SR41 andare sul sito, ‘servizi per aziende e consulenti’ nella sezione ‘invio pagamento diretto’.
1.4 Cosa inserire nel “QUADRO E” della domanda, ore richieste per qualifica?
numero beneficiari: va indicato il numero totale di beneficiari per quella qualifica (somma del numero di persone full time e part time per quella qualifica).
Ore da integrare: il numero totale di ore richieste per quella qualifica, totale complessivo delle ore da integrare per il periodo richiesto.
Orario contrattuale: ore contrattuali settimanali per qualifica (per orario intero, non part time) come da contratto.
Se sono presenti più contratti con orari contrattuali diversi per la stessa qualifica, allora va inserito un numero medio di ore contrattuali.
Ad esempio: se per la qualifica impiegati sono presenti impiegati amministrativi con 37 ore settimanali e impiegati insegnanti con 32 ore settimanali, la media sarà (37+32):2=34,50
1.5 Dove trovo il ticket per una domanda di fondo di solidarietà?
Per i soli fondi di solidarietà, la richiesta del ticket è inserita all’interno della domanda. Al termine della compilazione della domanda, dopo aver premuto sul tasto ‘INVIA’, appare la schermata di richiesta ticket.
A questo punto seguire le indicazioni della procedura di creazione ticket (vedi manuale operativo della procedura).
Senza inviare la domanda non si può avere il ticket per i Fondi.
Non è possibile creare ticket per i Fondi direttamente dalla procedura Uniemens. 1.6 Cosa fare nel caso di unità operative non presenti nel menù a tendina per la scelta delle Unità Produttive?
la procedura di invio domande mostra da “anagrafica aziende” solo le unità produttive censite, in quanto solo sulle UP presenti è possibile fare una domanda di Fondo di solidarietà.
Per tutte le altre unità non produttive (operative) non è possibile sceglierle dalla procedura in quanto non idonee all’invio domanda di fondi di solidarietà.
Per i fondi di solidarietà si possono inviare domande per matricola ed unità produttiva, non per unità operative.
Se da parte dell’azienda le unità produttive sono state censite erroneamente come unità operative, è possibile effettuare un nuovo censimento.
Per eventuali chiarimenti in merito al censimento delle Unità produttive è possibile scrivere alla casella anagraficaeflussi@inps.it.
2.Compilazione file csv
2.1. Come si compila il file csv?
Per i Fondi di solidarietà deve essere compilata una domanda per matricola e per Unità produttiva.
Vanno inseriti nel csv tutti gli addetti all’UP sia in full time che in part time.
Va segnalata la percentuale part time nell’apposita colonna, ‘percentuale part time’ del csv.
La colonna ‘percentuale part time’ va riempita anche per gli addetti full time.
Per i full time va indicato il valore 100.
Nel csv nella colonna ‘interessato ass. ord.’ si deve mettere una ‘S’ in corrispondenza di quegli addetti all’UP che sono interessati all’intervento di assegno ordinario.
Ad ‘N’ vanno messi gli addetti che non hanno sospensioni.
Se l’azienda è chiusa e nessuno lavora allora tutti gli addetti all’UP vanno in Fondo di solidarietà e si deve mettere ad ‘S’ tutta la colonna ‘interessato ass ord’.
2.2. Dove reperire le informazioni per la compilazione dei campi del csv?
La descrizione di come compilare il CSV è contenuta nell’allegato 3 della circolare n. 197/2015.
Per aiutare la compilazione troverete in area di Download il documento in formato excel ‘tracciato addetti assegno ordinario. xls’.
Per semplificare, è stata inserita anche nel menu una label con download del file csv e del tracciato addetti.
2.3 Come gestire l’errore, in fase di inserimento dell’allegato csv, “errore in fase di caricamento del file csv (file non gestito)”?
Controllare che la prima riga del file sia stata lasciata con l’intestazione già presente nel file scaricato dall’area di download ‘addettiassegnordinario.csv’.
Controllare di aver inserito il corretto formato dei campi come definiti nel file ‘tracciato addetti UP assegno ordinario’ nel foglio ‘descrizione tracciato’.
La colonna ‘percentuale part time’ deve essere compilata per tutti gli addetti, sia gli addetti part time che gli addetti full time.
2.4. Cosa si deve inserire nella colonna ‘interessato ass. ord.’ del file csv?
Nel csv nella colonna ‘interessato ASS ord’ si deve inserire una ‘S’ in corrispondenza degli addetti all’UP che sono interessati all’intervento di assegno ordinario.
Ad ‘N’ vanno messi gli addetti che continuano a lavorare.
Se l’azienda è chiusa e nessuno lavora allora tutti gli addetti all’UP vanno in Fondo di solidarietà e si deve mettere ad ‘S’ tutta la colonna ‘interessato ass ord’.
2.5 Cosa fare nel caso di errore sulla lunghezza del CAP nel file csv?
Caso di una domanda di adesione al FIS – Assegno di solidarietà, nel momento in cui si allega file .csv il sistema segnala una serie di errori legati alla lunghezza del CAP:
i CAP riguardano il Comune di Roma e Fara in Sabina che iniziano con il numero 0 e che in fase di inserimento nel form vengono eliminati automaticamente.
Per i CAP che iniziano per zero, va modificato il formato delle celle in ‘personalizzato’.
Si entra in formato celle e si imposta ‘personalizzato’.
A questo punto si deve definire un tipo di formato personalizzato 00000 (cinque volte zero).
Quindi, modificare il formato celle del csv nel campo CAP inserendo questo nuovo formato.
A questo punto i CAP che iniziano per zero saranno visualizzati correttamente.
Occorre quindi salvare il file csv così modificato e non entrare più nel file poiché rientrando si perde il formato celle personalizzato.
Salvato il file, procedere all’allegazione in domanda del file csv così modificato.
2.6 Cosa inserire nella colonna k ‘riduzione’.
Inserire ‘S’ nella colonna K solo se è stata programmata la riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, c. 1 Dlgs 148/2015)
2.7 Sono obbligatori i dati Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono?
Si devono inserire obbligatoriamente i dati Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono, solo se la colonna K ‘Riduzione’ è ‘S’, quindi solo se è stata programmata una riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti (Art. 8, comma 1 D.Lgs. 148/2015).
Se la colonna K viene impostata ad ‘N’ non sono obbligatori i campi Codice Domicilio, CAP Domicilio, Indirizzo Domicilio, Email e Telefono.
3. Annullamento di una domanda già inviata
3.1 Dove si trova la nuova funzione di annullamento domande Covid errate?
Dal 15/4/2020 è disponibile la nuova funzionalità di annullamento online delle SOLE domande ‘pervenute’ con causali COVID.
Individuare nella funzione ‘cerca esiti’ le domande che si desiderano annullare e indicare la motivazione ai fini dell’annullamento.
Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda al manuale online della procedura scaricabile dalla sezione ‘Area download’.
3.2 Come gestire i dati errati nel csv di una domanda telematica già inviata?
Non è possibile modificare i dati del csv in una domanda già inviata, la domanda deve essere ripresentata. Nel campo note della nuova domanda va inserito un commento: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda precedentemente inviata con numero di protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida)
3.3 E’ possibile annullare una domanda già inviata che contiene dati errati?
le domande in stato ‘in lavorazione’ e le domande con causali non COVID (sia in stato ‘pervenute’ che in stato ‘in lavorazione’) non possono essere annullate, bisogna presentare una nuova domanda. Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida).
Se non si vuole presentare una nuova domanda, scrivere sul cassetto bidirezionale che si chiede l’annullamento di quella già presentata. L’operatore di sede, al momento della lavorazione, prenderà visione della richiesta presente sul cassetto e provvederà ad effettuare una chiusura della domanda.
4. Quesiti amministrativi
4.1 Come gestire una domanda di FIS per un’azienda con matricola unica ma con più unità produttive?
Non è possibile inviare una sola domanda, devono essere trasmesse le domande per ciascuna unità produttiva con lavoratori sospesi.
4.2 Come scegliere il tipo di domanda CIG Deroga o FIS, nel caso di azienda iscritta all’INPS come ‘azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione salariale) codice 0J, con n. dipendenti non superiore a 5?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.                                                                                                                                             4.3 Domande FIS 001 assegno ordinario devono essere ripresentate con codice 005 COVID_19 con causale COVID_19 nazionale?                                                                                                                            Caso: azienda con sede in comuni diversi da quelli della zona rossa, prima dell’emanazione del decreto legge n. 17 del 18/03/2020, domanda FIS assegno ordinario, con causale eventi imprevedibili ed in particolare per ordinanza di pubblica autorità. In data 18/03/2020 con il Decreto Legge n. 17 del 18/03/2020 è stata estesa la causale COVID-19 su tutto il territorio nazionale con decorrenza dal 23 febbraio 2020. Se l’azienda è interessata alla nuova prestazione e se i periodi sono coincidenti, è possibile presentare domanda con la nuova modalità e chiedere di annullare la domanda precedente.
Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida).
4.4 Devono essere inseriti anche i lavoratori intermittenti nel csv?
I lavoratori intermittenti vengono conteggiati nella forza lavoro del semestre precedente. Vengono computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
Pertanto, nel calcolo dei lavoratori dell’UP mediamente occupati nel semestre precedente, per il controllo del limite di 1/3 delle ore (art.12 d.lgs 148/15) debbono essere considerati.
Messaggio INPS 1092 del 9 marzo 2017 : Istruzioni nella compilazione del modello Uniemens. Modalità di compilazione dell’elemento Forza Aziendale. Chiarimenti.
2. Lavoratori intermittenti
Con riferimento al lavoratore intermittente, si fa presente che l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun semestre”; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.
Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state fornite con circolare n. 17/2006, in vigenza delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.
4.5 Nel file CSV, i lavoratori intermittenti non interessati alla sospensione vanno inseriti?                                                                                                                                                                                                     Sì, i lavoratori intermittenti vanno inseriti anche se non interessati alla sospensione.
4.6 Quale tipo di domanda possono presentare le aziende iscritte al ‘Fondo per aziende del trasporto pubblico’                                                                                                                                                         Qualora l’azienda abbia come codice di autorizzazione 6L può presentare domande di assegno ordinario nel Fondo Trasporto pubblico con causale Covid-19 nazionale, vedi messaggio 1321/2020. Il periodo per cui si richiede la prestazione può arrivare fino a 9 settimane. Possono essere presentate anche più domande per complessive 9 settimane. Nella compilazione della domanda deve essere indicato il numero totale di ore di sospensione/riduzione, per ciascuna qualifica, che si presume sia necessario, e deve essere allegato il file csv, con tutti gli addetti sia quelli con S (interessati dalla sospensione/riduzione), sia quelli con N (non interessati). In ogni caso si può richiedere quello che è ritenuto necessario e quando saranno inviati i corrispondenti flussi uniemens si conoscerà quante ore sono state realmente non lavorate per ciascun lavoratore interessato. L’azienda può operare il rimborso tramite il conguaglio oppure chiedere il pagamento diretto senza dover allegare alcuna documentazione al riguardo. Per maggiori informazioni si richiama la circolare n. 134/2019.
4.7 Come devono inviare la domanda le aziende iscritte al Fondo FSBA?
La domanda per FSBA deve essere fatta sul sito www.fondofsba.it e non sul sito INPS. Sul sito INPS può essere richiesto il ticket Uniemens da abbinare alla domanda FSBA.
Per procedere con la richiesta, accedere al sito INPS e inserire nel campo ‘cerca’ la frase ‘ticket Uniemens’.
4.8 E’ possibile richiedere un Ticket per domande fondo bilaterale artigianato (FSBA)?
Caso: richiesta ticket per assegno ordinario per richiesta su fondo bilaterale Eblart.
Domanda già impostata sul sito dell’Ente e fatto accordo sindacale, senza il ticket non è possibile perfezionare la domanda.
Un ticket FSBA da parte di aziende senza il CA=7B non può essere rilasciato. È necessario verificare di avere il cod. aut. corretto.