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Modello di accordo sindacale per la richiesta FIS e CIGD per i soci ANINSEI

Modello di accordo sindacale per la richiesta FIS e CIGD per i soci ANINSEI

il 28 maggio 2020 ANINSEI ha sottoscritto con le OO.SS firmatarie del CCNL lo schema di Accordo Sindacale previsto dagli artt. 29 e 30 D.LLgs: n.148/2015 per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale che le aziende devono sottoscrivere e nell’ambito delle Commissioni Paritetiche Regionali così come avvenuto per l’accesso all prime 9 settimane come previsto dai precedenti DPCM  le stesse modalità dei precedenti accordi.
Se le settimane per cui utilizzare il nuovo accesso comprendono il mese di maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno ed entro tale data dovrà essere perfezionato l’accordo.
Le aziende compileranno l’accordo in tutti i suoi punti indicando dati aziendali, sede e nominativo del legale rappresentate, che sottoscrive l’accordo, periodo per il quale si richiedono le 5 settimane di Fondo Integrazione Salariale, il numero di addetti interessati sul numero totale complessivo degli stessi e l’indicazione se l’istituto anticiperà o meno il trattamento di integrazione salariale.
L’accordo sottoscritto dal legale rappresentante va inviato all’ANINSEI, segreteria nazionale o Comitati regionali,  con le stesse modalità e indirizzi del precedente accordo sottoscritto per la richiesta delle prime 9 settimane.

La segreteria nazionale, o i comitati regionali, ricevute le richieste si faranno carico di confrontarsi con le rappresentaze delle OO.SS.  e di rinviare copia dell’accordo debitamente sottoscritto da tutte le parti.

Per la CIGD vanno attese le decisioni a livello regionali e le apposite istruzioni che dovranno essere emanate.

 


Accordo sindacale ai sensi degli artt. 29 e 30 D. LLgs: n. 148/2015

per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale

 

Il giorno ………………… 2020

  • in rappresentanza di ……………. , con sede in ………………………, in …………….n. …… il Legale Rappresentante …………………..;
  • in rappresentanza di ANINSEI………………………..
  • in rappresentanza dei lavoratori:
  • la FLC CGIL …………….. nella persona di ……………………………….
  • la CILS Scuola …………….. nella persona di ……………………………….
  • la UIL Scuola RUA …………….. nella persona di ……………………………….
  • lo SNALS CONFSAL ………………… nella persona di ……………………………….;

 

Visti:

  • Il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 con disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6;
  • Il DPCM del 1 marzo 2020 in tema di “misure urgenti per il contenimento del contagio”;
  • Il DL 2 marzo 2020 n. 9;
  • Il DL 17 marzo 2020 n. 18;
  • La legge 24 aprile 2020 n. 27;
  • IL DL 19 maggio 2020 n. 34.

Premesso che:

  • A fronte della chiusura dell’istituto scolastico/educativo, disposta con gli atti normativi sopra richiamati e successive modifiche e dell’impossibilità dei lavoratori a prestare la propria attività a causa di un evento improvviso, involontario e imprevedibile, si ritiene necessario prorogare il ricorso all’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), di cui all’art. 29 del D. Lgs. 148/2015, per il periodo dal ………………. fino al …………………;
  • Il provvedimento interesserà …………………….. addetti;
  • Le parti, con il ricorso al FIS, intendono preservare i livelli occupazionali durante il suddetto periodo;
  • L’Istituto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

  • Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
  • Le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell’attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, ritengono necessario ricorrere al Fondo Integrazione Salariale (FIS) di cui all’art. 29 del D. Lgs. 148/2015;
  • L’Istituto presenterà nei termini di legge domanda di accesso al FIS per l’erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all’art. 30 comma 1 D. Lgs. 148/2015, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui di cui all’art. 3 D. Lgs. 148/2015.
  • Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo ……….. – …………….;
  • La richiesta interesserà un numero di ……………. addetti, su un totale complessivo di ………. e determinerà la riduzione e/o la sospensione delle attività lavorativa nell’arco del periodo di cui al punto precedente;
  • Il trattamento di Integrazione salariale è/non è anticipato dall’Istituto;
  • In caso di lavoratori iscritti ad una delle OO.SS., il datore di lavoro si impegna a comunicare all’INPS il codice necessario per la prosecuzione del versamento del contributo sindacale da parte dell’Istituto;
  • Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano l’intenzione di riconfermare, ove necessario, quanto ivi contenuto anche presso le istituzioni territoriali competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Istituto il legale rappresentante

Per ANINSEI

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Per le OOSS

FLC CGIL …………………………………………………..

CISL Scuola …………………………………………………..

UIL Scuola-RUA ……………………………………………..

SNALS CONFSAL ……………………………………………

8° Webinar – L’anno che verrà – ANINSEI e Apple 5 giugno ore 16:00

ANINSEI Confindustria e Apple R-Store propongono un webinar

L’anno che verrà

Nuovi scenari e tecnologie per la didattica a casa ed a scuola.

in programma per Venerdì 5 Giugno, ore  16:00- 17.00

Agenda
• Saluti e introduzione

– Dott. Luigi Sepiacci (Presidente Nazionale ANINSEI Confindustria)

– Giacomo Giuliani (Account Executive Education Apple Italia) – Alessandro Zattoni (B2B & EDU Sales Manage R-Store)

• Il nuovo Scenario: l’uso della tecnologia a casa ed a scuola – Serena Zanotti (Apple Distinguished Educator)

• Sicurezza e gestione degli strumenti a casa e a scuola ‣ Distribuire e gestire i dispositivi in modo centralizzato ‣ La sicurezza e la privacy sui dispositivi ‣ Limitare accesso a contenuti e proteggere da phishing su qualsiasi rete

• Domande e approfondimenti

• Chiusura e saluti

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare è richiesta la registrazione, cliccare sul pulsante “Registrati” per iscriversi.

REGISTRATI

FIS, CIGD, CDO, cosa va fatto entro il 31 maggio?

FIS, CIGD, CDO, cosa va fatto entro il 31 maggio?

Roma, 28 maggio 2020

A chiarimento della moltitudine di quesiti pervenuti precisiamo quanto segue:

La scadenza del 31 Maggio per presentare la domanda di FIS, CIGO  o CIGD con causale COVID 19 nazionale vale solo nei seguenti casi:

– per i datori di lavoro che finora non  hanno fatto domanda pur avendo ridotto o sospeso l’attività tra il 23 Febbraio e il 30 Aprile 2020

– per i datori di lavoro che hanno terminato il periodo di utilizzo di FIS, CIGO o CIGD in data precedente al 25 aprile 2020

Per tutte le altre situazioni il periodo di scadenza per presentare la domanda è il 30 giugno 2020.

Rinviamo ad una più attenta lettura della nota a cura dell’avv. Innocenzo Megali, pubblicata ieri 27 maggio.

Servizio quesiti ANINSEI

AMMORTIZZATORI SOCIALI : PRINCIPALI NOVITÀ

AMMORTIZZATORI SOCIALI: PRINCIPALI NOVITÀ

a cura dell’avv. Innocenzo Megali, Consulente ANINSEI Confindustria.

  • CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO 

Artt. 68, 69 e 71 DL Rilancio – Artt. 19, 20, 21, 22 ter, 22 quinquies DL Cura Italia

1) LAVORATORI DESTINATARI: tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.

2)DURATA DEL TRATTAMENTO:  ulteriori 9 settimane aggiuntive sia per la cassa ordinaria che per gli altri ammortizzatori sociali, tra cui  FIS e Cassa Integrazione in deroga, per complessive 18 settimane, così suddivise:

  • 14 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (9 + 5 settimane a condizione che le prime 9 siano state interamente fruite);
  • 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori dei settori turistico ed affini per i quali è possibile fruirne anche per periodi anteriori al 1° settembre.
  • Quindi 18 settimane per tutte le tipologie e restano le 4 settimane per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui al D.L. 9/2020.

3) CONSULTAZIONE SINDACALE: dall’entrata in vigore del decreto legge “Rilancio” è nuovamente necessario che i datori di lavoro espletino la fase di informazione sindacale e, qualora richieste, quelle di consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda  di cassa  integrazione ordinaria o di assegno ordinario  con causale “emergenza COVID-19” deve essere presentata:

 entro la fine del mese successivo (non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

– entro  il  31 maggio 2020 per quanto riguarda sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

5) PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS: Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano  i relativi trattamenti, possono  fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Entro il giorno 5 del mese successivo le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda.  Entro il giorno 15  i datori di lavoro comunicano con il mod.sr41 i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, che l’INPS dispone entro la fine del mese stesso. Per il periodo 23 Febbraio-30 Aprile 2020  dovranno essere inviati i modelli per il pagamento entro 15 gg. dall’entrata in vigore del D.L. “rilancio”.

5) NOVITA’ PER IL FIS:  E’ prevista l’erogazione degli assegni familiari

Per la cigo e cigd gli assegni familiari erano previsti, mentre per fis e fsba non erano previsti. La disposizione  potrebbe essere retroattiva.

Il trattamento differenziato era considerato non congruo.

6) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Artt. 70 e 71 DL Rilancio – Artt. 22, 22 ter e 22 quater DL Cura Italia

Intervenute anche per la cassa integrazione in deroga le medesime modifiche relative ai beneficiari e alla durata di cui ai trattamenti ordinari:

  • posticipato al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari del predetto ammortizzatore devono risultare alle dipendenze dei datori richiedenti;
  • incrementata la durata del trattamento (18 settimane) da fruire secondo la duplice articolazione temporale ( 9 + 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, a condizione che le prime 9 siano state autorizzate, e ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).

Introdotta nuovamente la necessità di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza epidemiologica.

Con riferimento agli aspetti procedurali, è stato inserito l’art. 22quater nel DL Cura Italia, ai sensi del quale i trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime 9 settimane sono richiesti dai datori di lavoro direttamente all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome – il cui numero sarà individuato con apposito decreto ministeriale – il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Inoltre, solo con riferimento alle imprese multilocalizzate, è stata introdotta la possibilità per il datore di anticipare il trattamento di integrazione.

La domanda di concessione può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Semplificata, infine, la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, che provvederà, nel termine di 15 giorni dalla domanda, all’anticipazione del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate e, a seguito della successiva completa trasmissione dei dati da parte dei datori del lavoro, al pagamento del trattamento residuo.

7) SOVVENZIONI PER I SALARI

Artt. 60 e 61 DL Rilancio

Introdotta la possibilità da parte delle Regioni, Provincie autonome e gli Enti territoriali di concedere – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – aiuti di Stato per contribuire ai costi del personale delle imprese di determinati settori, regioni o dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia al fine di evitare i licenziamenti.

La sovvenzione, in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi a carico del datore), può essere concessa per un massimo di 12 mesi e a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è riconosciuto l’aiuto.

La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 e può essere cumulata con altre misure di sostengo all’occupazione e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

  • LICENZIAMENTI 

Art. 80 DL Rilancio – Art. 46 DL Cura Italia 

Elevato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le relative procedure. Non si potrà quindi procedere ai recessi sino alla data del 17 agosto 2020.

Concessa la possibilità al datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

  • INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

Art. 87 DL Rilancio

Concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.

  • NASPI e DIS-COLL

Art. 92 DL Rilancio

Prorogate per ulteriori due mesi le prestazioni di disoccupazione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre misure di sostegno al reddito per far fronte al Covid-19.

MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 23 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO INDENNIZZATO

MISURA E DURATA: diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale indennizzato per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

DESTINATARI:

  • –  genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
  • –  genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • –  genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

NOTA BENE: qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quest’ultimi saranno convertiti nel congedo speciale, di cui al comma 1 dell’art. 22, con diritto alla specifica indennità.

INDENNITÀ: i periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

NOTA BENE: la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto b) ASTENSIONE NON INDENNIZZATA
MISURA E DURATA:
astensione dal rapporto di lavoro senza alcun indennizzo con diritto alla

conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.

DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: ai sensi dell’art. 23, comma 6, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti.

INDENNITÀ: il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

  1. c) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: in alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.

NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere al bonus baby sitting.

Articolo 25 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

  1. a) CONGEDO E ASTENSIONE

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, hanno diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, qualora questi siano genitori di figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di

lavoro.

  1. b) BONUS BABY SITTING

MISURA E DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari del settore pubblico, hanno diritto a fruire, in alternativa al congedo, del bonus baby sitting.

IMPORTO: 2.000 euro complessivi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Articolo 26 (d.l. “Cura Italia”) – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

LIMITE DI SPESA: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l’anno 2020.

Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità
MISURA TRATTAMENTO:
indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro per il mese di marzo.

DESTINATARI:

  • –  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • –  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • –  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie,

  • –  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente

alla medesima data;

  • –  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato

almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

  • –  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri

versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Articolo 96 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità collaboratori sportivi

DESTINATARI: titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: l’indennità di 600 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020

MODALITÀ DI RICORSO: le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Articolo 44 (d.l. “Cura Italia”) – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

DESTINATARI: i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro.

Ai sensi del decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l’anno 2019):

  1. a) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata “limitata dai provvedimenti restrittivi” adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica. b) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o “cessato”, o “ridotto”, o “sospeso” la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemio- logica e, a tal fine, valgono i seguenti parametri:
  2. cessazione dell’attività: partita IVA chiusa fra il 23 febbraio e il 31 marzo;
  3. riduzione o sospensione dell’attività: riduzione pari o superiore al 33% del reddito (determinato in base a ricavi-costi con applicazione del principio di cassa) del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  4. c) i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi per l’anno di imposta 2018 di un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

MISURA E TRATTAMENTO: istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il decreto 28 marzo 2020 individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall’art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

MODALITÀ DI RICORSO: Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Le domande vanno presentate, a partire dal 1° aprile ed entro il 30 aprile 2020, ai rispettivi enti di previdenza privata e possono essere inoltrate ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’art. 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle risorse disponibili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza privati, dietro apposita rendicontazione.

Articolo 44-bis (d.l. “Cura Italia”) – Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

DESTINATARI:

  • –  collaboratori coordinati e continuativi;
  • –  titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • –  lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti

all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

MISURA E TRATTAMENTO: indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

MODALITÀ DI RICORSO: il trattamento è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 82 (d.l. “Rilancio”) – Reddito di emergenza
DESTINATARI:
Nuclei familiari per i quali siano verificati, al momento della domanda, tutti i seguenti requisiti:

  1. a)  residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  2. b)  un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (determinata in un minimo di 400 e un massimo di 800 euro);
  3. c)  un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  4. d)  un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

MISURA E TRATTAMENTO: il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’ISEE.

MODALITÀ DI RICORSO: il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.

Articolo 84, commi 1-7 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI: liberi professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori (anche somministrati) stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo della relativa indennità.

MISURA E TRATTAMENTO: Per il mese di aprile 2020 prevista l’erogazione di un’indennità pari a 600 euro in favore dei soggetti che ne abbiano già beneficiato nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000 euro.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000

euro e possono beneficiarne, al ricorrere di specifiche condizioni, le seguenti categorie di lavoratori:

  1. i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). I soggetti devono presentare all’Inps la domanda unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti.
  2. i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 84, commi 8-11 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

DESTINATARI (1): Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

MISURA E TRATTAMENTO: è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

DESTINATARI (2):

  1. a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  3. c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 85 (d.l. “Rilancio”) – Indennità per i lavoratori domestici

DESTINATARI: Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

MISURA E TRATTAMENTO: Per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

Articolo 98 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Indennità) DESTINATARI: Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • –  il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • –  il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • –  le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,

riconosciuti dal CONI e dal CIP;

  • –  le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

MISURA E TRATTAMENTO: Indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

Articolo 103 (d.l. “Rilancio”) – Emersione di rapporti di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei tre settori di attività

  1. a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non

conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

  1. c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro possono presentare istanze:

  1. per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  2. per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
  1. per l’assunzione di lavoratori in possesso del permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, previsto in via speciale.

LAVORATORI DESTINATARI:

  1. I) Cittadini stranieri la cui presenza in Italia sia precedente all’8 marzo e che da quella data non abbiano lasciato il territorio nazionale e che, alternativamente, siano stati:
  • –  “fotosegnalati”, ovvero sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • –  “identificati”, ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza di una

dichiarazione di presenza;

  • –  in possesso di documentazione avente data certa proveniente da organismi pubblici che ne attesti

la presenza.

  1. II) Cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le istanze di emersione possono essere presentate a far data dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità stabilite con decretazione ministeriale da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, presso:

  1. a)  l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. b)  lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno;
  3. c)  la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda. Per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo, il contributo è determinato nella misura di 130 euro al netto dei costi dell’istanza di rilascio, che non possono superare i 30 euro.

Lo sportello unico per l’immigrazione (SUI) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

BENEFICI: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di emersione nei modi richiesti, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

 

ANINSEI (SEPIACCI): CI UNIAMO ALLE GIUSTE PROTESTE DELLE SCUOLE CATTOLICHE

ANINSEI-Confindustria2020

COMUNICATO STAMPA

ANINSEI (SEPIACCI): “CI UNIAMO ALLE GIUSTE PROTESTE DELLE SCUOLE CATTOLICHE”

18 maggio 2020

“Il Governo Conte, anche in tempi di emergenza Covid -19, continua a trattare la scuola pubblica paritaria come se fosse un corpo estraneo al Sistema Paese, quasi da dovere estirpare”, attacca duramente il presidente nazionale ANINSEI, l’Associazione di categoria delle Scuole non statali di Confindustria, Luigi Sepiacci: “per questo nel decreto Rilancio, su di una somma straordinaria complessiva stanziata di 55 miliardi di euro – pari a ben due manovre finanziarie! – destina solo 80 milioni alle scuole paritarie dell’Infanzia: briciole”. “Escludendo del tutto dal possibile finanziamento e doveroso sostegno tutte le altre istituzioni scolastiche paritarie riconoscendo alle famiglie il riconoscimento delle spese scolastiche quale credito d’imposta”.

“Per questo motivo non possiamo non dirci solidali e vicini – aggiunge Luigi Sepiacci – alla giusta protesta indetta per le giornate del 19 e del 20 maggio dalle Associazioni che rappresentano la scuola paritaria Cattolica”.

“Un governo che, sebbene da più parti sollecitato”, conclude amaramente il presidente nazionale ANINSEI, “deliberatamente condanna la gran parte delle circa 13.000 scuole paritarie presenti oggi in Italia, per mancanza di visione strategica, alla quasi certa chiusura, condanna al fallimento anche il futuro delle giovani generazioni”.

“Quando dovrà fornire il servizio non più erogato dalla scuola paritaria si renderà conto di quanto questa ha fatto risparmiare allo stato.

 

BASTA ALLA DISCRIMINAZIONE VERSO LE SCUOLE PARITARIE

ANINSEI-Confindustria2020

00144 Roma   –  Viale Pasteur, 10 –   e-mail   presidenza@aninsei.it

 

COMUNICATO STAMPA  Roma, 12 maggio 2020

ANINSEI (SEPIACCI): “DICIAMO BASTA ALLA DISCRIMINAZIONE INCONDIZIONATA VERSO LE SCUOLE PARITARIE DA PARTE DEL GOVERNO”

“Sono 13 mila le scuole coinvolte, in cui lavorano circa 250 mila dipendenti, tra corpo docente ed amministrativi, che sostengono e accompagnano nel loro percorso educativo e di crescita 900 mila studenti in balia di un governo, che salvo annunci, indiscrezioni e smentite”, attacca il presidente nazionale ANINSEI, l’Associazione di categoria delle Scuole non statali di Confindustria, Luigi Sepiacci: “non sa prendere decisioni e di fatto impedisce ogni possibilità di organizzazione per le incombenze di fine anno e per il riavvio del prossimo anno scolastico”.

“Siamo infatti in balia di un governo che ancora ad oggi, ad oltre tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza su scala nazionale a causa del COVID 19 Coronavirus del 31 gennaio scorso – aggiunge Luigi Sepiacci – non sa dare indicazioni serie e tecnicamente valide per la riapertura di tutte le scuole e che confonde le necessità della Scuola con le necessità delle sole scuole statali e, soprattutto, quelle dei docenti ed aspiranti tali”.

“Un governo che non riesce a comprendere che l’aiuto, di cui la scuola paritaria e le famiglie che l’hanno scelta, hanno bisogno”, conclude amaramente il presidente nazionale ANINSEI, “comporta una spesa di gran lunga inferiore a quella che dovrà essere affrontata dallo Stato per offrire il servizio che le scuole paritarie non saranno più in grado di fornire”.

 

UFFICIO STAMPA
Segreteria telefonica +390698353719 Fax +390689281380 Cell. 3477029955

 

 

 

 

 

 

6° Webinar ANINSEI Confindustria: 12 maggio ore 16.00

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

“Il decreto di maggio e le novità per ammortizzatori sociali e licenziamenti”

6° WEBINAR GRATUITO APERTO A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Martedì 12 maggio alle ore 16;00 si terrà il 6° webinar organizzato da ANINSEI Confindustria.

Il webinar sarà condotto dall’avv. Innocenzo Megali, consulente di ANINSEI Confindustria.

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e le saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti i soci ed anche a chi non è ancora iscritto ad ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di lunedì 11 maggio 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci. 

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, ruolo, e-mail, telefono).

6-vebinar

 

Manfredi da indicazioni per la fase 2 e 3

Con il 4 maggio siamo entrati in quella che viene definita la fase 2 dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Il prof. Gaetano Manfredi, ministro dell’Università, con una nota indirizzata ai rettori e direttori generali delle università, ai presidenti e ai direttori delle Istituzioni AFAM e ai presidenti e ai direttori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR per favorire con immediatezza una programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3. Ricorda il ministro che il sistema della formazione superiore e della ricerca non si è mai fermato e, seppur con le fisiologiche difficoltà, ha dato esempio di come una situazione di profonda complessità possa essere affrontata come una opportunità.

Ritiene che, anche in questo delicato momento di avvio di una progressiva ripresa di tutte le altre attività, il sistema della formazione superiore e della ricerca può e deve agire come un punto di riferimento non solo per altri settori del Paese, ma anche e soprattutto per tutte le persone impegnate nel sistema, studenti, ricercatori e il personale tutto.

Trasmette come allegato alla nota uno schema analitico che vuole essere uno strumento utile per assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole istituzioni.

Indica come prioritarie quattro direttrici, così sintetizzabili:
A. garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo;
B. assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia pregiudicato dalla emergenza in atto;
C. garantire un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività di ricerca a tutti i livelli ed in ogni ambito scientifico
D. assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alle strutture disponibili e al numero delle persone coinvolte.

Ha individuato ulteriori 2 fasi:

  • Fase 2, da attuarsi con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del dPCM del 26 aprile 2020, ovvero a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020;
  • Fase 3, da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021;

per le quali, ovviamente, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti.

 PDFi Allegato a nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798

5° Webinar ANINSEI Confindustria: 4 maggio ore 16.00

ANINSEI-Confindustria2020

COVID-19 CORONAVIRUS, ANINSEI CONFINDUSTRIA

Scuole libere soluzioni da adottare e iniziativa da intraprendere

“WEBINAR GRATUITI APERTI A TUTTI I SOCI E AI NON SOCI”

Il 4 maggio alle ore 16;00 si terrà il 5° webinar organizzato da ANINSEI Confindustria.

Il tema che verrà trattato con l’aiuto dell’avv. Innocenzo Megali, consulente di ANINSEI Confindustria.

Nel corso dei webinar verranno affrontate le tematiche più attuali e le saranno date risposte ai quesiti posti dagli intervenuti.

I webinar sono aperti a tutti, soci ed anche a chi non è ancora iscritto ANINSEI.

Per chi volesse partecipare è necessaria la preventiva prenotazione gratuita entro le ore 13.00 di lunedì 4 maggio 2020 inviando una semplice e-mail all’indirizzo: segreteria@aninsei.it

Nei limiti dei posti disponibili verranno ammessi anche non i soci. 

Nella mail di richiesta i soci indicheranno il loro codice identificativo mentre i non soci indicheranno (Cognome, Nome, ragione sociale, e-mail, telefono).