Archives Aprile 2020

Procedura accordi FIS e CIGD

ANINSEI-Confindustria2020

Procedura accordi FIS e CIGD

Procedura per la sottoscrizione dei verbali di accordo redatti con i modelli di cui all’Accordo ANINSEI OO.SS. del 30 marzo 2020

Premessa ANINSEI Confindustria sottoscrive con le OO.SS. le procedure anche se gli Istituti non sono associati ma applicano pienamente il CCNL (compresa corresponsione E.A.R. per la bilateralità), per i nidi che chiedono per la CIGD se vogliono iscriversi pagano solo 170 euro di iscrizione una-tantum ma, con abbuono della quota 2020, devono fare regolare domanda.

Modello 1

Il modello 1 riguarda gli istituti che non hanno fatto nulla nel passato e adesso chiedono di accedere al FIS

Nelle regioni in cui sono costituite le Commissioni paritetiche regionali e si svolgono consolidate relazioni sindacali (Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana e Abruzzo), gli accordi sono firmati dalle OO.SS. territoriali/regionali. I presidenti regionali, una volta raccolte tutte le firme, li trasmettono agli istituti e alla segreteria nazionale ANINSEI. Qualora per errore arrivino alle pec nazionali accordi relativi alle regioni dove sono costituite le Commissioni paritetiche regionali, la segreteria ANINSEI ne controlla la regolarità e le rinvia ai presidenti regionali, indicando se sono associati o meno.

Per le altre regioni la segreteria ANINSEI raccoglie le firme del delegato di zona o del presidente nazionale, le invia a rotazione a CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-CONFSAL e infine FLC-CGIL. FLC-CGIL raccolta la firma del proprio delegato trasmette la copia completa con tutte le firme all’ANINSEI la quale la trasmette all’istituto e a tutte le OO.SS.

Modello 2

Il modello 2 è per la proroga della richiesta di accesso al FIS.

Nelle regioni in cui sono costituite le Commissioni paritetiche regionali e si svolgono consolidate relazioni sindacali ( Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana e Abruzzo), i presidenti regionali contattano tutti i soci che hanno fatto domanda e si fanno inviare il modulo sottoscritto. Gli accordi verranno firmati dalle OO.SS. territoriali/regionali. I presidenti regionali, una volta raccolte tutte le firme, li trasmettono agli istituti e alla segreteria nazionale ANINSEI. Qualora per errore arrivino alle pec nazionali accordi relativi alle regioni dove sono costituite le Commissioni paritetiche regionali, la segreteria ANINSEI ne controlla la regolarità e le rinvia ai presidenti regionali, indicando se sono associati o meno.

Per le regioni in cui non sono costituite le Commissioni Paritetiche Regionali e non ci sono consolidate relazioni sindacali, il modulo completo  va inviato alle 5 pec nazionali.

Modello 3

Il modello 3 è per la richiesta di accesso alla CIGD riservata agli Istituti con una media di massimo 5 dipendenti negli ultimi sei mesi.

Nelle regioni in cui sono costituite le Commissioni paritetiche regionali e si svolgono consolidate relazioni sindacali (Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana e Abruzzo), gli accordi sono firmati dalle OO.SS. territoriali/regionali. I presidenti regionali, una volta raccolte tutte le firme, li trasmettono agli istituti e alla segreteria nazionale ANINSEI. Qualora per errore arrivino alle pec nazionali accordi relativi alle regioni dove sono costituite le Commissioni paritetiche regionali, la segreteria ANINSEI ne controlla la regolarità e le rinvia ai presidenti regionali, indicando se sono associati o meno.

Per le altre regioni la segreteria ANINSEI raccoglie le firme del delegato di zona o del presidente nazionale, le invia a rotazione a CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-CONFSAL e infine FLC-CGIL. FLC-CGIL raccolta la firma del proprio delegato trasmette la copia completa con tutte le firme all’ANINSEI la quale la trasmette all’istituto e a tutte le OO.SS.

 

BONUS € 600 LAVORATORI AUTONOMI Richiesta

BONUS 600 EURO LAVORATORI AUTONOMI
Come richiederlo

Le domande per usufruire dei bonus 600 euro per il mese di marzo 2020 e previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) possono essere presentate dal 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell’INPS. Lo ha reso noto l’Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.

Si potrà accedere sul portale istituzionale con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS e collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%);
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo (operai agricoli a tempo determinato purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto oltre che piccoli coloni e compartecipanti familiari);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro);
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

Sempre dal 1° aprile, i liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che destina quota parte del “Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020).

Le istruzioni per richiedere le credenziali necessarie per accedere ai servizi online sono arrivate con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 (qui allegato): basterà la prima parte del PIN INPS ricevuto tramite sms o email per poter fare domanda.

Ad integrazione l’INPS ha emanato anche la circolare n. 49 del 30/03/2020 qui allegata.la quale prevede che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.