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Firmato CCNL ANINSEI 2015-2018 – testo ufficiale

Roma,  26 gennaio 2016

Firmato il testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.

Oggi a Roma si sono incontrati la Delegazione ANINSEI e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e NALS-ConfSAL  per procedere alla firma del testo ufficiale del CCNL ANINSEI 2015-2018 per il personale della scuola non statale.

Il Testo Ufficiale ricalca l’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 con qualche rifinitura nel testo al fine di renderne più chiara l’interpretazione.

L’ANINSEI e le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL al fine di consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico 2015/2016 avevano convenuto, in data 29 luglio 2015, di dare provvisoria esecutività all’ipotesi di rinnovo siglata il 22 luglio 2015 fino alla data della firma ufficiale. Quindi sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi che quelli normativi hanno avuto pieno vigore dal 1 settembre 2015.

Ente Bilaterale CCNL ANINSEI 2015-2018 per la scuola non statale

Premessa

Giungono al Servizio quesiti di ANINSEI numerose richieste di informazioni da parte di gestori di scuole non statali e dei loro studi di consulenza, sia associati che non, sull’Ente Bilaterale e dei relativi contributi da versare, come prevede il CCNL 2015-2018, dagli associati e non, per la bilateralità. Dai quesiti pervenuti ci si può rendere conto che sia tra i gestori che tra gli studi di consulenza c’è un po’ di confusione in materia di enti bilaterali.

Questa “nota” vuole essere una prima risposta a questi quesiti e fornire le prime istruzioni.

È da premettere che il CCNL ANINSEI 2015-2018, benché provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015), a causa delle verifiche del testo contrattuale da effettuare nelle rispettive sedi, datoriale e sindacale, e in sede congiunta, a causa delle incertezze sull’interpretazione delle recenti norme sul lavoro e infine a causa di evenienze contingenti di altra natura, non è stato ancora ufficialmente firmato.

La firma, se non sorgono impedimenti ulteriori, è prevista per il giorno martedì 26 gennaio prossimo venturo. Solo allora sarà possibile fissare la data per la firma dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente Bilaterale, operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.

Il CCNL ANINSEI riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.

Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.

L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;

– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

– promuovere forme di previdenza complementare.

Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.

FAQ – Frequently Asked Questions

Si riportano di seguito le “domande poste frequentemente” con le risposte elaborate dal Servizio quesiti dell’ANINSEI.

1 Domanda: Come ci si iscrive all’Ente Bilaterale?

1 Risposta: L’iscrizione all’ANINSEI comporta l’automatica iscrizione alla bilateralità e l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento del contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.

2 Domanda: Ci si può iscrivere all’Ente Bilaterale senza iscriversi all’ANINSEI?

2 Risposta: Sì, versando all’ANINSEI una quota una tantum e una quota annuale pari a quella versata dagli iscritti all’ANINSEI.

3 Domanda: L’iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria?

3 Risposta: No, il datore di Lavoro NON è tenuto all’iscrizione obbligatoria all’Ente Bilaterale. Sulla dibattuta questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2010 ribadendo che il DATORE DI LAVORO potrà scegliere liberamente se aderire o NON aderire all’Ente Bilaterale.

  • In caso di adesione all’Ente Bilaterale il datore di lavoro provvede in detto modo a riconoscere ai lavoratori il maturato diritto contrattuale di natura retributiva.
  • In caso di NON adesione il datore di lavoro rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL di riferimento e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta.

4 Domanda: Come si versano i contributi

4 Risposta: L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016:

  • le aziende iscritte verseranno i contributi alla Bilateralità, con decorrenza gennaio 2016, secondo le modalità che verranno comunicate, non appena costituito l’Ente Bilaterale ed emanato il Regolamento applicativo;
  • le aziende non iscritte verseranno comunque l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.

 

 

 

La legge di stabilità 2016 – Le novità

La legge di stabilità 2016 entrata in vigore il 1 gennaio 2016 prevede molte novità.

Riportiamo in allegato, sull’argomento, la Circolare di Confindustria e la Circolare n. 23 del 31/12/2015 predisposta dallo Studio FLOREANI MEUCCI & ASSOCIATI per gli associati di Confindustria Federvarie.

Segnaliamo in particolare l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

Entrambi gli argomenti che interessano particolarmente le scuole dove i genitori usano versare le rette scolastiche nelle cassa delle segreterie.

  • NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

 

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

  • CANONI DI LOCAZIONE

Viene prevista, inoltre, l’abrogazione: dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

  • POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016:

  • impone ai suddetti soggetti l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
  • sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

Per tutti gli altri provvedimenti della Legge di stabilità 2016 rinviamo alle circolari alleghate.

Agenzia delle Entrate – circolare n. 37/E del 2015 – reverse charge

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 37/E del 2015 che fornisce nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), introdotto dalla Legge di stabilità 2015, con riguardo alle operazioni rese nel settore edile, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La circolare, redatta nella forma di risposta a quesiti, fornisce utili chiarimenti in merito a numerose questioni circa il “reverse charge” che anche Confindustria, nei mesi scorsi, aveva sottoposto all’attenzione dell’Agenzia stessa, in particolare i temi trattati riguardano:

  1. Trattamento da riservare a taluni interventi edilizi inquadrabili nell’ambito della categoria delle “manutenzioni straordinarie”
  2. Demolizione e realizzazione di una nuova costruzione
  3. Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi
  4. Parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell’edificio
  5. Attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve
  6. Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio
  7. Attività di manutenzione e riparazione di impianti
  8. Impianti fotovoltaici
  9. Installazione e manutenzione degli impianti antincendio
  10. Sostituzione delle componenti di un impianto
  11. Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio
  12. Prestazioni rese da soggetti terzi
  13. Reverse charge e beni significativi
  14. Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento
  15. Trattamento da riservare all’allacciamento e all’attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua
  16. Rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge
  17. Clausola di salvaguardia

CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale – Rinviata al 26 gennaio la firma.

Roma, 13 gennaio 2016

Si è tenuto oggi il previsto incontro per la firma del CCNL per il personale della scuola non statale tra l’ANINSEI e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS ConfSAL.

La necessità di aggiornare alcune norme contrattuali previste dal CCNL alle nuove disposizioni di legge ed alle interpretazioni che sono scaturite da studi e chiarimenti ha protratto la discussione sino alle prime ore del pomeriggio, oltre l’orario previsto, inducendo poi le parti a riconvocarsi per il giorno 26 gennaio per la firma definitiva del CCNL.

Nelle more, rimane sempre e comunque la provvisoria  validità, in tutte le sue parti, dell’articolato, siglato in data 23 novembre 2015.

Cococo accordi validi solo con OOSS più rappresentative

Con l’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, protocollo n. 0022038/2015, su istanza della Assocontact, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha ribadito quali siano i criteri per la validità degli accordi con le OO.SS. ai fini, ad esempio, della fruizione di benefici normativi e contributivi quali quelli sui cococo.

L’Assocontact, l’Associazione Nazionale dei Contact Center, che insieme ad Assotelecomunicazioni-Asstel, associazione di rappresentanza della filiera delle telecomunicazioni e titolare del contratto nazionale delle Telecomunicazioni ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil o un nuovo accordo che riguarda gli oltre 35.000 lavoratori cococo che svolgono attività in modalità outbound dei call center, aveva avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, in particolare, ha chiesto quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo sui cococo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto ci riguarda il CCNL per il personale della scuola non statale sottoscritto da ANINSEI Confindustria Federvarie con le OO.SS FLC-CGIL. CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-ConfSAL, che tratta l’argomento dei cococo nell’Allegato n. 6, ha le caratteristiche richieste cioè è stato sottoscritto con le OO.SS. che hanno tutte le caratteristiche per essere considerate le più rappresentative riportate nell’interpello. Di contro, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

CSPI – Consiglio superiore della pubblica istruzione nominato con DM n. 980 del 31 dicembre 2015

Con il decreto n. 980 del 31 dicembre 2015 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stati nominati i componenti del CSPI – Consiglio superiore della pubblica istruzione.

  1. ANTONIO ALBANO, componente eletto lista “SNALS – CONFSAL”
  2. SERENA ASSAIANTE, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  3. GIUSEPPE BAGNI, componente eletto lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  4. LAURA BIGELLI, componente eletto lista “SNALS – CONFSAL”
  5. AMERICO CAMPANARI, componente eletto lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  6. PETER CERNIC, componente eletto lista “SKUPAJ ZA SLOVENSKO SOLO”
  7. LICIA CIANFRIGLIA, componente eletta lista “ANP”
  8. STEFANO CURTI, componente eletto lista “CIS L SCUOLA-AlMC”
  9. ANNA FEDELI, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  10. KATYA FOLLETTO, componente eletto lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  11. KAINZ HUBERT, componente eletto lista “DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE”
  12. DANIELA MARGIOTTA, componente eletta lista “SNALS – CONFSAL”
  13. RAFFAELE MIGLIETTA, componente eletto lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  14. ROSA MONGILLO, componente eletta lista “CISL SCUOLA-AIMC”
  15. LAMBERTO MONTANARI, componente eletto lista “ANP”
  16. LOREDANA OLIVIERI, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  17. PAOLA PISANO, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  18. ANNAMARIA SANTORO, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
  19. IGNAZIO BUTTITTA, esperto designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali
  20. CRISTINA GIACHI, esperto designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali
  21. FRANCESCA ZAL TIERI, esperta designata dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali
  22. ANDREA BAIRATI, esperto designato dal CNEL
  23. ROBERTA FANFARILLO, esperta designata dal CNEL
  24. FRANCESCO SCRIMA, esperto designato dal CNEL
  25. MAURIZIO LANDI, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
  26. FRANCESCO MACRÌ, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
  27. LUIGI SEPIACCI, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
  28. MARCO BRONZINI (MT, 19/06/1954)
  29. LUCIANO CHIAPPETTA (NA, 17/11/1948)
  30. LOREDANA LEONI (MI, 16/06/1958)
  31. MARIA MADDALENA NOVELLI (CE, 29/12/1953)
  32. RUBEN RAZZANTE (TA, 22/08/1969)
  33. CORRADO SANCILIO (16/10/1950)
  34. IGNAZIO SAURO (05/05/1967)
  35. LUCREZIA STELLACI (BA, 23/04/1949)
  36. ELENA UGOLINI (RN, 09/06/196)

Il 13 gennaio convocata la prima riunione con all’o.d.g la nomina del presidente del CSPI.

Aliquote contributive 2016 iscritti Gestione separata INPS

Pubblichiamo la circolare n. 1/2016  sulle Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 predisposta dallo Studio Floreani Meucci & Associati a cui Confindustria Federvarie ha affidato il servizio di consulenza fiscale e societaria a favore delle Aziende federate. Ricordiamo che chiarimenti sulle problematiche oggetto della circolare potranno essere richiesti gratuitamente allo Studio telefonando ai numeri: 0286454873/86454890 e presentandosi come “Socio Confindustria Federvarie”.