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Il Direttore di formiche.net, dopo avere rimosso l’articolo contro ANINSEI, si scusa pubblicamente, prende le distanze e intervista il Presidente Sepiacci.

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Contributi statali alle scuole. L’intervista a Sepiacci (Aninsei)

di Pietro di Michele

18/07/2016

Luigi_Sepiacci

Conversazione di Formiche.net con Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei, l’associazione che maggiormente raccoglie, a livello nazionale, gli istituti di Istruzione e di Educazione pubblici, non statali.

(Scusandoci con Aninsei per le valutazioni errate contenute in un recente post della blogger di Formiche.net, Suor Anna Monia Alfieri, Formiche.net ha voluto sentire la versione dell’associazione presieduta da Luigi Sepiacci. Michele Arnese)

“Aninsei combatte le situazioni di privilegio, non le ricerca per i suoi associati ed è stata costretta a chiedere il giudizio di ottemperanza in quanto il DM del MIUR n.637 del 3.6.2016, che assegna i contributi alle scuole Paritarie, è stato adottato 5 mesi dopo la sentenza 292/2016 in evidente difformità ai parametri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento”. Lo dice in una conversazione con Formiche.net Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei: “Sui contributi dello Stato alle scuole paritarie siamo stati costretti a richiedere l’ottemperanza della sentenza 292/2016 del Consiglio di Stato, poiché il lasciare le cose come stanno ora sarebbe stato profondamente ingiusto verso i nostri associati. Sarebbe stato paragonabile a permettere che ai poveri che hanno i capelli neri  venga impedito  di andare mangiare alla mensa dei poveri: perché essa è stata pensata solo ed esclusivamente per i poveri che hanno i capelli rossi”.

Presidente Sepiacci, lei rappresenta Aninsei, l’Associazione che maggiormente raccoglie, a livello nazionale, gli istituti di Istruzione e di Educazione pubblici, non statali. Ci spiega cosa sta succedendo in merito alla ripartizione dei fondi ministeriali che vengono annualmente assegnati alla scuola paritaria?

“Occorre innanzitutto citare una novità fondamentale: mi riferisco cioè al pronunciamento del  Consiglio di Stato contenuto nella sentenza n. 292/16 dove si è chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico”.

Quindi cosa significa ciò?

“Scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi in merito alla sola forma dell’ente gestore”. “Questo è previsto dalla normativa comunitaria “che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri”. “Ci spieghi il mondo della scuola cosiddetta No Profit come le scuole Aninsei possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture formalmente No Profit con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci”.

Sembrerebbe quindi un problema solamente di oculata gestione delle risorse affidate, pubbliche e private.

“Ma è un problema non nuovo: ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione. Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

Quindi già nel 2013 voi di Aninsei vi rivolgeste al giudice amministrativo?

“Infatti, e il Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano in quell’occasione con la sentenza n. 3470/2014, depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari. In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nell’individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi”.

Non siamo ancora al punto di svolta della sentenza del CDS di gennaio scorso?

“Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

Ci parli della sentenza del Consiglio di Stato

“Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
–respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata.

“Dippiù: le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

Una per tutte la sentenza della Corte di Giustizia 27 luglio 2003 – Altmark- in tema di “aiuti di Stato”.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI”.

Qual è stata la reazione del MIUR?

“Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto. L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria. Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

E veniamo ad oggi, all’emanazione del DM 637 del 3.6.2016

“I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato”.

Invero, ha detto il Consiglio di Stato, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.

Che cosa avete deciso di fare dunque?

“L’Aninsei è stata costretta da questa serie di eventi a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367”.

Quindi la causa degli eventuali ritardi nei pagamenti non è imputabile ad Aninsei?

“I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati”.

Leggi qui la sentenza (2016-01-28_CdS_sentenza-292-2016)

Sepiacci: Non siamo alla ricerca di privilegi, chiediamo solo lo stesso trattamento per tutti

Roma, 13 luglio 2016

in risposta all’attacco della FISM.

“Con motivazioni da Lupus et agnus di fedriana memoria la FISM attacca ANINSEI accusandola di essere alla ricerca di privilegi per i suoi associati”.

Così esordisce con stupore, Luigi Sepiacci, il presidente di ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, alla notizia dell’attacco ricevuto dalla Federazione italiana scuole materne.
Per poi continuare: “Mentre in realtà sono le scuole FISM che ottengono, da sempre, i contributi dallo Stato”.
“Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 292/16”, analizza il presidente di ANINSEI, “ha chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico”.
“Scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi in merito alla sola forma dell’ente gestore”.
“Questo è previsto dalla normativa comunitaria”, spiega ancora il presidente ANINSEI, “che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri”.
“Ci spieghi la FISM – chiede Luigi Sepiacci – come le scuole ANINSEI possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture raccolte nella Federazione italiana scuole materne con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci”. “La FISM – esorta infine Luigi Sepiacci – si faccia promotrice di una operazione di trasparenza ed inviti tutte le scuole ad essa associate a rendere accessibili a tutti i loro bilanci”. “E si affianchi ad ANINSEI”, conclude il presidente Sepiacci, “nella richiesta di dare attuazione, senza più rinvii, all’anagrafe degli iscritti alle scuole dell’infanzia per rendere controllabile il flusso dei contributi”.

Contributi alle scuole paritarie – Un nodo giunto al pettine

Considerazioni del Presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci sulla vicenda dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2015/2016

Premessa

La legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” se da un lato ha finalmente dato il giusto ruolo alla scuola non statale stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali dall’altro ha lasciato in sospeso la questione della libertà di scelta dei luoghi dell’istruzione da parte delle famiglie, senza condizionamenti economici.

Le rappresentanze delle scuole non statali non hanno trovato una comune linea di azione nel chiedere ai governi una soluzione al problema dividendosi tra coloro che ritenevano che gli aiuti dovessero andare alle famiglie attraverso il “buono scuola” e coloro che al contrario sostenevano che ad essere finanziate fossero le scuole. Le formule e le soluzioni via via proposte hanno sempre preso in considerazione una delle due possibilità, anche se la soluzione del finanziamento diretto alle scuole fornisce ai detrattori della scuola paritaria l’arma di una interpretazione “rozza” dell’articolo 33 della Costituzione.

Ulteriore elemento di discussione è sulla natura della gestione delle scuole e il fatto di essere con o senza “scopo di lucro”.

Le scuole cosiddette laiche per la Legge 19 gennaio 1942, n. 86 potevano chiedere il riconoscimento legale solo se gestite da “cittadini italiani” o “da persone giuridiche italiane”.

Mentre agli enti ecclesiastici era riservata anche la possibilità del pareggiamento.

L’ANINSEI è ben conscia del ruolo essenziale svolto dalle scuole che erogano il servizio senza scopo di lucro, cioè gratuitamente senza corrispettivi, se non simbolici, e della necessità che queste scuole hanno di trovare adeguati finanziamenti ma non trova equo che scuole che danno lo stesso servizio a parità di corrispettivo debbano essere discriminate per il criterio soggettivo del con o senza scopo di lucro.

Il ricorso

Ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione.

Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

La sentenza del TAR Lazio

IL Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano con la sentenza n. 3470/2014 depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari.“.

In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nella individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi.

Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

La sentenza del Consiglio di Stato

Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio. Le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

La reazione del MIUR

Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto.

L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria.

Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

Il DM 637 del 3.6.2016

I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.

Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Invero, ha detto il CdSl, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.  Una vera offesa al buon senso.

L’ANINSEI ha dovuto presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati.

School bonus – Credito d’imposta per le erogazioni liberali alle scuole

A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2016, del D.M. 8 aprile 2016, che è entrato in vigore dal 24 maggio 2016, con cui sono state fornite le disposizioni attuative delle norme sul lo School Bonus introdotto dalla L. 107/2015, lo Studio Floreani Meucci & Associati, a cui Federvarie ha affidato il servizio di consulenza fiscale e societaria a favore delle Aziende federate, ha elaborato la circolare allegata.

L’art. 1 comma 145 – 150 della L. 13.7.2015 n. 107 prevede la concessione di un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:

  • destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione;
  • per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il credito d’imposta, pari:
– al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 in pratica nel 2016 e nel 2017 per i soggetti con regime “solare”.
– al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in pratica nel 2018,
è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria  riportando, rispettando l’ordine di seguito indicato:

  1. a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
  2. b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:

C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;

C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;

C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;

  1. c) il codice fiscale del donatore (persona fisica o ente non commerciali o soggetto titolari di reddito d’impresa.

Le somme versate in entrata sono riassegnate al capitolo n. 1260, denominato “Fondo per l’erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti” iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro
per ciascun periodo d’imposta.

DL 29 marzo 2016, n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca – Intevento dell’ on. Gian Luigi Gigli

Martedì 24 maggio 2016 nel corso della seduta n. 630 della Camera durante la discussione per la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.

L’On. Prof. Gian Luigi Gigli ha pronunciato il seguente intervento quale dichiarazione di voto. Riportiamo qui di seguito il resoconto stenografico dell’intervento che condividuiamo nella sua interezza:

” Grazie, Presidente. Io resto veramente allibito nell’ascoltare alcune delle cose che abbiamo, purtroppo, dovuto ascoltare quest’oggi, a cominciare dalla penultima. Se qualcuno ha dei problemi di scarsa tutela dei suoi diritti sindacali, può rivolgersi al giudice del lavoro, può rivolgersi ai sindacati, ma non vedo cosa questo c’entri con i principi che quest’oggi stiamo affrontando, che hanno a che fare con la assistenza scolastica ai disabili. Così come sono rimasto straordinariamente stupito nell’ascoltare, da parte della collega di Sinistra Italiana, un concetto di sussidiarietà che include nella sussidiarietà esclusivamente agli enti locali, come se le altre forme di sussidiarietà, che hanno a che fare con la capacità di autorganizzazione dei cittadini e con la risposta dal basso ai problemi, non fossero contemplate dalla legislazione di questo Paese. Venendo comunque al tema, vale la pena aggiungere a quello che ha detto l’onorevole Buttiglione come tutto il dibattito che ci fu attorno alla Costituzione – vale la pena ricordare tra tutti proprio colui che volle il «senza oneri per lo Stato», che fu Epicarmo Corbino – prevedeva comunque la possibilità che poi ci fosse per l’utenza e per le famiglie la possibilità appunto di accedere ad una vera libertà di scelta educativa. E la libertà di scelta educativa non può darsi se è una libertà solo per gli abbienti, se è una libertà solo per chi ha i soldi per pagarsela. Quella non è libertà, quello si chiama privilegio e non c’è bisogno eventualmente di chiederlo. Allora, io credo che noi, a distanza ormai di 16 anni dalla «legge Berlinguer», che ha riproposto in termini seri in questo Paese per la prima volta un sistema nazionale integrato dell’istruzione pubblica, del quale fanno parte sia le scuole statali che quelle paritarie, dovremmo renderci conto una volta per tutte che questo quadro descritto dalla «legge Berlinguer» non è ancora stato pienamente attuato, che la libertà di scelta educativa in questo Paese non è ancora data a tutti, che siamo anni luce lontani dal resto dell’Europa e siamo lontani solo per motivi ideologici, che le scuole paritarie continuano a chiudere, non a fare affari in questo Paese. Stanno chiudendo di morte lenta per asfissia perché non riescono più a stare in piedi e, per quanto riguarda questa piccola goccia di 100 euro al mese che è arrivata per l’accoglienza dei ragazzi disabili, che erano già accolti – questo vale la pena ripeterlo come ha detto l’onorevole Rubinato: ce n’erano già 12.000 accolti nel circuito dell’istruzione paritaria –, bene questa goccia di 100 euro al mese per il sostegno ai disabili non servirà certamente a rimettere le scuole paritarie nelle condizioni di stare in piedi e alla fine diciamocela pure tutta: se oggi chiudessero le scuole paritarie che assorbono 500 milioni di euro all’anno per circa un milione e dispari di studenti, se oggi questo accadesse, i costi di tutta quest’operazione si ribalterebbero moltiplicati per 7 sul circuito statale dell’istruzione. Vediamo se questa è lungimiranza. Non abbiamo a che fare con il rispetto della libertà di educazione, siamo fuori linea rispetto all’Europa, ma siamo addirittura masochisti perché gli oneri di questa operazione meramente ideologica ricadranno esclusivamente sullo Stato e non vedo chi ci andrà a guadagnare.”

Deceduto il prof. Mario Amulfi fondatore della scuola dell’infanzia Kindergarten di Firenze

Ieri sera alle 22.40 il prof. Mario Amulfi fondatore della scuola dell’infanzia Kindergarten di Firenze, ci ha lasciato.

Non ha sofferto, si è addormentato dolcemente nella sua camera con la medesima dignità che lo ha accompagnato per tutta la sua intensa vita terrena.

Al figlio Leonardo e alla sua famiglia la partecipazione e l’affetto dei colleghi del Comitato Direttivo dell’ANINSEI e del Presidente nazionale Luigi Sepiacci.

Contributi alle scuole paritarie per la tutela del diritto allo studio dei disabili

Roma, 6 maggio 2016

“Quando si parla di alunni delle scuole paritarie ci sono sempre rigurgiti di statalismo antico, che speravamo superato dopo 16 anni dall’approvazione della Legge 62/2000 di parità, voluta dall’allora ministro Luigi Berlinguer che ha sancito che le scuole paritarie erogano un servizio pubblico al pari delle scuole statali, facendo parte a peno titolo del Servizio Nazionale d’Istruzione” dichiara il presidente Luigi Sepiacci dell’ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, che poi prosegue: “non è questione di dare o meno aiuti alla scuola paritaria. Si tratta esclusivamente di garantire l’accesso al diritto allo studio a chi è meno fortunato. A chi già si trova a dover vivere una situazione di disagio, poiché affetto da una disabilità”.

“Volendo impropriamente colpire la scuola pubblica non statale” – precisa Sepiacci – “si finisce inequivocabilmente per danneggiare gli alunni disabili”.

“Attualmente per gli alunni affetti da disabilità non è garantita, al pari di tutti gli altri, la libertà di scelta del proprio sistema educativo.  Ovvero di quello che si sente più vicino al proprio modo di essere ed alle proprie aspirazioni”.

“Oggi si vive questa profonda ingiustizia: l’alunno disabile che vorrebbe – lui o la sua famiglia – accedere all’istruzione paritaria, in alternativa a quella statale che oggi è la sua unica scelta obbligata da ragioni economiche, infatti è fortemente penalizzato in quanto non solo si deve pagare la retta piena, come tutti del resto, ma in più deve accollarsi in toto la spesa dell’assistente alla sua disabilità, dopo che ha già pagato come tutti con le tasse, la scuola statale”.

“E’ questa una profonda ingiustizia e mi stupisco”, analizza amaramente il presidente ANINSEI, “che proprio chi si autoproclama paladino dei più deboli, non riesca a coglierne la profonda contraddizione in termini”.

“Così come sembra, al tempo stesso, non comprendere che la scuola privata italiana non è sinonimo di scuola cattolica. Esiste infatti un vastissimo mondo laico al servizio dell’istruzione e dell’educazione: quello che noi istituzionalmente rappresentiamo”.

“E infine il dato che occorre cogliere è che i mille euro, che verrebbero giustamente previsti per l’assistenza ad ogni alunno disabile della scuola paritaria, sono solo una minima parte dei soldi che vengono costantemente utilizzati per la disabilità”.

“Infatti il costo lordo per ogni insegnante di sostegno nella scuola statale è pari almeno a 25 volte tanto”.

“Negare così ostinatamente questo contributo vuole significare solo negare il pieno diritto all’istruzione dei più deboli”, conclude infine il presidente di ANINSEI Luigi Sepiacci, “noi ci batteremo perché questo non accada e perché venga riconosciuto il diritto alla scelta dei luoghi d’istruzione, senza condizionamenti economici. Così come oggi è riconosciuto il diritto alla Salute e ci si può curare con gli stessi costi nelle strutture private convenzionate”.

 

Ciao Luciana

Mestre, 3 maggio 2016

In un Duomo gremito di persone, a Mestre, nella basilica dedicata a San Lorenzo, gli alunni insieme con gli ex studenti, con i docenti, di ieri e di oggi, con i parenti e gli amici tutti, si sono stretti con la tristezza nel cuore, per dare l’estremo saluto a Luciana Bordignon.

La liturgia di commiato cui ha partecipato quale concelebrante il fratello di Luciana, Don Bruno Bordignon SDB, ha raggiunto momenti di elevatissima commozione e vivida partecipazione.

Un momento particolarmente toccante è stato alla lettura del ricordo di Luciana da parte dei suoi ragazzi. Gli studenti dell’Istituto Parini di Mestre hanno testimoniato infatti quanto Luciana fosse devota, in oltre 50 di carriera scolastica, alla propria vocazione di insegnante e quanto sia stata determinante per la loro formazione. Missione cui ha dedicato fino all’ultimo suo giorno terreno.

A dare l’estremo saluto sono intervenuti numerosi anche gli amici dell’ANINSEI, che si sono stretti attorno al figlio Enrico, il quale ha ereditato dalla mamma vocazione e passione per l’educazione e la formazione delle giovani leve venete. E che proprio sul solco materno prosegue il cammino di guida forte dello storico Istituto Parini di Mestre.

Il Comitato Direttivo di ANINSEI 2016-2019

Roma, 30 aprile 2016

Al  termine dei lavori della 68a Assemblea Nazionale, i soci dell’ANINSEI soni stati chiamati ad eleggere il nuovo Comitato Direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2016 – 2019.

Allo spoglio sono risultati aver ottenuto un maggior numero di voti nell’ordine:

  1. Luigi              Sepiacci
  2. Goffredo        Sepiacci
  3. Mauro            Ghisellini
  4. Enrico            Pizzoli
  5. Giulio             Massa
  6. Roberto         Dardi
  7. Sandro          Spigariol
  8. Luca              Buccino
  9. Roberto         Pasolini
  10. Giambattista Rosato
  11. Aldo              Casali
  12. Aris               Ippolito
  13. Rosario         Sgroi
  14. Alberto          Bonisoli
  15. Leonardo      Amulfi
  16. Salvatore      Calemma
  17. Caterina        Fontana
  18. Marco            Pasolini
  19. Guido            Boldrin

Nella successiva riunione il neo eletto Comitato Direttivo ha riconfermato per acclamazione Luigi Sepiacci quale presidente dell’associazione.

Come Probiviri sono risultati eletti:

  1. Giuseppe      Furferi              effettivo
  2. Carla             Tozzi                effettivo
  3. Benedetto     Scoppola         effettivo
  4. Dina              Massa Ridella  supplente
  5. Mauro           Boni                 supplente

 

 

INAIL – circ.n. 14/2016 – Uso della bicicletta

L’uso sempre più diffuso della bicicletta come mezzo di trasporto conseguente ad una attenzione, a livello ambientale e sociale, orientata a favore di una mobilità sostenibile ha portato il legislatore ad intervenire per dichiarare “sempre necessitato” l’uso della bicicletta e del velocipede in genere.

L’art. 50 del D.lgs. 285/1992 definisce i velocipedi:  “veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì  considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.

L’Inail, con la lettera della direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011 aveva espresso le linee interpretative in merito all’infortunio in itinere e all’utilizzo del mezzo privato,  bicicletta e quando questo si poteva definire necessitato, essendo tale requisito indispensabile per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016 prende atto delle modifiche del DPR 1124/1965 (art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015) in cui si prevede che l’uso del velocipede deve intendersi “sempre necessitato”.

Nulla cambia rispetto alla valutazione del “carattere necessitato” degli altri mezzi di trasporto privato.

La circolare richiama le disposizioni vigenti in tema di infortunio in itinere, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000, analizzando il caso relativo all’uso del velocipede.

Relativamente al concetti di “normalità del percorso”, l’Istituto precisa che, nel caso del velocipede, anche se il percorso è più lungo di quello normale”, l’evento sarà indennizzato purché il percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative ed in orari congrui rispetto a quelli lavorativi.

Ricordiamo, infatti, che l’assicurazione infortunistica comprende gli infortuni occorsi al lavoratore “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

L’Istituto precisa, inoltre, che relativamente all’”interruzione o deviazione del percorso”, anche in caso di infortunio a bordo del velocipede la tutela assicurativa non opera in caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (quindi “dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”- come previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000).

Brevi soste che non espongono l’assicurato a rischi diversi da quelli che avrebbe dovuto affrontare sul normale percorso casa-lavoro non escludono il diritto all’indennizzo.