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REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI AL NUOVO ATTACCO DELLA FISM

REPLICA DEL PRESIDENTE ANINSEI LUIGI SEPIACCI ALL’ATTACCO DELLA FISM COMPARSO SULLA TESTATA ONLINE TEMPI.IT, IL 27 LUGLIO SCORSO

La FISM ha ormai scelto di attaccare l’ANINSEI e il suo presidente con cadenza quasi quotidiana.

La filastrocca è sempre la stessa l’ANINSEI è colpevole perché ha ritenuto di dover ricorrere al TAR e poi di essere intervenuta su l’appello proposto dal MIUR contro la sentenza del TAR.

Ultimo l’avv. Stefano Giordano, che ci perdoni ma non lo conoscevamo come uomo di punta della FISM, e che abbiamo potuto valutare dalla lettura del suo curriculum pubblicato su internet.

Lui o altro esponente della FISM dovrebbe rispondere ad alcune semplici domande:

1) È giusto che due scuole, che a parità di servizio chiedono rette di pari importo alle famiglie, vengano discriminate su criteri soggettivi, relativi al tipo di ente gestore?

A leggere le loro dichiarazioni ci sembra di sì. E allora chi è che vuole mantenere una anomala situazione di privilegio?

Per noi questo è moralmente ingiusto e non è comunque permesso dalle norme europee che considera questi aiuti di Stato e li vieta.

2) È disponibile la FISM ad affiancarsi ad ANINSEI nella richiesta al MIUR di accelerare l’attivazione della anagrafe delle scuole dell’infanzia per la trasparenza dei flussi di contributi?

 Fino ad ora ci è sembrato di essere soli in questa azione e forse anche contrastati. Riteniamo che l’avv. Stefano Giordano potrebbe dare un validissimo contributo stante la sua specifica preparazione giuridica.

3) Che colpa ha l’ANINSEI della sentenza n. 292 del 28 gennaio che è stata emessa dal Consiglio di Stato e non certo dal Consiglio Direttivo dall’ANINSEI?

L’ANINSEI dal 1947 ha sempre dichiaratamente difeso gli interessi della scuola libera in Italia.

5) Come mai il MIUR solo dopo oltre 4 mesi ha elaborato il testo del nuovo decreto con i criteri di attribuzione dei contributi? La FISM è ha conoscenza o meno se qualcuno ha esercitato pressioni?

6) Le incongruenze del nuovo DM con la decisione del Consiglio di Stato, rilevate da ANINSEI, sono da addebitare alla fretta a cui è stato indotto il MIUR dal rullo dei tamburi della diffida della FISM al Ministro?”

Infine una domanda è rivolta direttamente a TEMPI.IT, che dà molto fiato alle trombe FISM: ci dica il direttore se anche lui pensa che la sentenza del Consiglio di Stato sia da ignorare, in quanto forse affetta da manifesto anticlericalismo?

Luigi Sepiacci

TEMPI: ANINSEI smentisce le false notizie circolate e spiega le vere ragioni che sono alla base del ritardo nei pagamenti dei contributi statali

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ANINSEI fa il punto sui mancati pagamenti da parte dello Stato del contributo alle Scuole Paritarie

di Francesco Pinti

19/07/2016

Il presidente Luigi Sepiacci reagisce alle false informazioni comparse sugli organi di stampa

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Il presidente Luigi Sepiacci reagisce e fa il punto della situazione sulle false informazioni comparse sugli organi di stampa che accusano Aninsei di essere la causa dei ritardi e dei mancati pagamenti da parte dello Stato del contributo alle Scuole Paritarie.

Presidente Sepiacci cosa sta succedendo? Perché questa Vostra reazione e presa di posizione?
Aninsei a differenza di quanto è stato fatto credere ai suoi lettori combatte le situazioni di privilegio, non le ricerca per i suoi associati. Ed è stata costretta a chiedere il giudizio di ottemperanza al supremo giudice amministrativo: il Consiglio di Stato, in quanto il recentissimo DM del MIUR n. 637 del 3.6.2016, che assegna i contributi alle scuole Paritarie, è stato adottato 5 mesi dopo la sentenza 292/2016 in evidente difformità ai parametri stabiliti nella sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento.

Ci spieghi meglio
Sui contributi dello Stato alle scuole paritarie siamo stati costretti a richiedere l’ottemperanza della sentenza 292/2016 del Consiglio di Stato, poiché il lasciare le cose come stanno ora sarebbe stato profondamente ingiusto verso i nostri associati e verso tutti quei gestori di scuole paritarie che oltre a dare un servizio d’eccellenza, lo riescono a fare dietro corrispettivi di quelli richiesti da scuole gestite da enti senza scopo di lucro. Se avessimo lasciato le cose come sono ora sarebbe stato paragonabile a permettere che ai poveri che hanno i capelli neri venga impedito di andare a sfamarsi alla mensa dei poveri: perché essa è stata pensata solo ed esclusivamente per i poveri che hanno i capelli rossi. Ciò è assurdo e inaccettabile.

Ci spiega cosa sta succedendo in merito alla ripartizione dei fondi ministeriali che vengono annualmente assegnati alla scuola paritaria?
Premetto che tutto nasce da una sentenza che appare rivoluzionaria nel panorama delle scuole paritarie italiane, ma che in realtà è il calco della normativa comunitaria già esistente. Mi riferisco cioè aI pronunciamento del Consiglio di Stato contenuto nella sentenza n. 292/16 dove si è chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico.

 Quindi, questo cosa sta a significare?
Vuole dire che scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi, in merito cioè alla sola forma dell’ente gestore. Questo è previsto dalla normativa comunitaria che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri. Stiamo parlando di uno dei pilastri su cui si fonda l’Europa, cioè la libera concorrenza garantita dalla parità di trattamento da parte dello Stato. Altro che privilegi e privilegi di Aninsei!

Quindi, in realtà, non siete voi a volere essere privilegiati, bensì il mondo della scuola paritaria che è strutturata sotto forma di no profit e che rivendica il mantenimento dello status quo?
Ci spieghi il mondo della scuola cosiddetta No Profit come le scuole Aninsei possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture formalmente No Profit con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci.

Sembrerebbe quindi solo un problema di politiche aziendali, di oculate scelte imprenditoriali che mal si addicono al mondo del no profit.
Ma vede è questo un problema non nuovo: già ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia dell’allora dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione. Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

Quindi è una vicenda che vi vede coinvolti da ben tre anni?
Infatti, noi di Aninsei ci rivolgemmo al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013. Il TAR sulla vicenda si pronunciò con la sentenza n. 3470/2014, depositata in data 28.3.2014, così stabilendo: lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari. In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nell’individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi riproponeva criteri soggettivi.

 Ma non siamo ancora ai giorni nostri, vero?
Sia il MIUR che l’ANINSEI, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7068 del 2014, il primo, e con appello n. 7228 del 2014, la seconda e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

A questo punto ci parli della rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato di gennaio scorso.
Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo: -accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
-respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR; 
-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPAOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Insomma il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza epocale: in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata.

Immaginiamo lo stupore dei vertici del MIUR.
Ma vi è dipiù, le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea. Una per tutte, vale la pena di ricordare la famosa sentenza della Corte di Giustizia 27 luglio 2003 – Altmark- in tema di aiuti di Stato. In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

Qual è stata la reazione del Ministero dell’Istruzione?
Uscita la sentenza l’ANINSEI si è subito rivolta al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto. L’ANINSEI  si era però nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria. Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 ha sollecitato il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

E veniamo così ad oggi, all’emanazione del DM 637 del 3.6.2016 relativo ai contributi dell’anno scolastico 2015/2016.
I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i landmark fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una operazione di ortopedizzazione interpretativa che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Quindi per Aninsei siamo di nuovo al punto di partenza?
Attenzione, non per Aninsei, ma per il Consiglio di Stato, supremo giudice amministrativo, che ha detto: è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi. Ma ancor più è definibile operazione di ortopedizzazione interpretativa è il volere definire il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. Stiamo parlando di contributi richiesti all’utenza che vanno da 5500 euro per le scuole dell’infanzia, ai circa settemila euro delle scuole superiori, come attualmente fissato nelle tabelle del MIUR. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse rette simboliche (simboliche per modo di dire, ovviamente), ma risultando soggettivamente a scopo di lucro, non avrebbero diritto a nulla!

Presidente Sepiacci le sembra normale che il Ministero non abbia minimamente tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato?
No, assolutamente ed è per questo che Aninsei è stata costretta, da questa serie di eventi a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

Quindi in conclusione, come da alcuni sostenuto, la causa degli eventuali ritardi nei pagamenti non è imputabile ad Aninsei ed alla sua pervicace battaglia per le “briciole”?
Sono effettivamente briciole, che non consentono la libera scelta dei luoghi d’Istruzione da parte delle famiglie, ma i ritardi sono da attribuire solamente a chi intende mantenere uno stato di illegittimo privilegio. Un beneficio riconosciuto in maniera oggettiva non può essere considerato un privilegio per chi lo rivendica, mentre si afferma essere un diritto per chi già lo riceve.

Il Direttore di formiche.net, dopo avere rimosso l’articolo contro ANINSEI, si scusa pubblicamente, prende le distanze e intervista il Presidente Sepiacci.

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Contributi statali alle scuole. L’intervista a Sepiacci (Aninsei)

di Pietro di Michele

18/07/2016

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Conversazione di Formiche.net con Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei, l’associazione che maggiormente raccoglie, a livello nazionale, gli istituti di Istruzione e di Educazione pubblici, non statali.

(Scusandoci con Aninsei per le valutazioni errate contenute in un recente post della blogger di Formiche.net, Suor Anna Monia Alfieri, Formiche.net ha voluto sentire la versione dell’associazione presieduta da Luigi Sepiacci. Michele Arnese)

“Aninsei combatte le situazioni di privilegio, non le ricerca per i suoi associati ed è stata costretta a chiedere il giudizio di ottemperanza in quanto il DM del MIUR n.637 del 3.6.2016, che assegna i contributi alle scuole Paritarie, è stato adottato 5 mesi dopo la sentenza 292/2016 in evidente difformità ai parametri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento”. Lo dice in una conversazione con Formiche.net Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei: “Sui contributi dello Stato alle scuole paritarie siamo stati costretti a richiedere l’ottemperanza della sentenza 292/2016 del Consiglio di Stato, poiché il lasciare le cose come stanno ora sarebbe stato profondamente ingiusto verso i nostri associati. Sarebbe stato paragonabile a permettere che ai poveri che hanno i capelli neri  venga impedito  di andare mangiare alla mensa dei poveri: perché essa è stata pensata solo ed esclusivamente per i poveri che hanno i capelli rossi”.

Presidente Sepiacci, lei rappresenta Aninsei, l’Associazione che maggiormente raccoglie, a livello nazionale, gli istituti di Istruzione e di Educazione pubblici, non statali. Ci spiega cosa sta succedendo in merito alla ripartizione dei fondi ministeriali che vengono annualmente assegnati alla scuola paritaria?

“Occorre innanzitutto citare una novità fondamentale: mi riferisco cioè al pronunciamento del  Consiglio di Stato contenuto nella sentenza n. 292/16 dove si è chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico”.

Quindi cosa significa ciò?

“Scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi in merito alla sola forma dell’ente gestore”. “Questo è previsto dalla normativa comunitaria “che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri”. “Ci spieghi il mondo della scuola cosiddetta No Profit come le scuole Aninsei possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture formalmente No Profit con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci”.

Sembrerebbe quindi un problema solamente di oculata gestione delle risorse affidate, pubbliche e private.

“Ma è un problema non nuovo: ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione. Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

Quindi già nel 2013 voi di Aninsei vi rivolgeste al giudice amministrativo?

“Infatti, e il Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano in quell’occasione con la sentenza n. 3470/2014, depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari. In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nell’individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi”.

Non siamo ancora al punto di svolta della sentenza del CDS di gennaio scorso?

“Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

Ci parli della sentenza del Consiglio di Stato

“Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
–respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata.

“Dippiù: le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

Una per tutte la sentenza della Corte di Giustizia 27 luglio 2003 – Altmark- in tema di “aiuti di Stato”.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI”.

Qual è stata la reazione del MIUR?

“Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto. L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria. Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

E veniamo ad oggi, all’emanazione del DM 637 del 3.6.2016

“I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato”.

Invero, ha detto il Consiglio di Stato, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.

Che cosa avete deciso di fare dunque?

“L’Aninsei è stata costretta da questa serie di eventi a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367”.

Quindi la causa degli eventuali ritardi nei pagamenti non è imputabile ad Aninsei?

“I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati”.

Leggi qui la sentenza (2016-01-28_CdS_sentenza-292-2016)

Sepiacci: Non siamo alla ricerca di privilegi, chiediamo solo lo stesso trattamento per tutti

Roma, 13 luglio 2016

in risposta all’attacco della FISM.

“Con motivazioni da Lupus et agnus di fedriana memoria la FISM attacca ANINSEI accusandola di essere alla ricerca di privilegi per i suoi associati”.

Così esordisce con stupore, Luigi Sepiacci, il presidente di ANINSEI, l’Associazione che riunisce gli Istituti non Statali di Istruzione, alla notizia dell’attacco ricevuto dalla Federazione italiana scuole materne.
Per poi continuare: “Mentre in realtà sono le scuole FISM che ottengono, da sempre, i contributi dallo Stato”.
“Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 292/16”, analizza il presidente di ANINSEI, “ha chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico”.
“Scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi in merito alla sola forma dell’ente gestore”.
“Questo è previsto dalla normativa comunitaria”, spiega ancora il presidente ANINSEI, “che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri”.
“Ci spieghi la FISM – chiede Luigi Sepiacci – come le scuole ANINSEI possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture raccolte nella Federazione italiana scuole materne con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci”. “La FISM – esorta infine Luigi Sepiacci – si faccia promotrice di una operazione di trasparenza ed inviti tutte le scuole ad essa associate a rendere accessibili a tutti i loro bilanci”. “E si affianchi ad ANINSEI”, conclude il presidente Sepiacci, “nella richiesta di dare attuazione, senza più rinvii, all’anagrafe degli iscritti alle scuole dell’infanzia per rendere controllabile il flusso dei contributi”.

Contributi alle scuole paritarie – Un nodo giunto al pettine

Considerazioni del Presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci sulla vicenda dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2015/2016

Premessa

La legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” se da un lato ha finalmente dato il giusto ruolo alla scuola non statale stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali dall’altro ha lasciato in sospeso la questione della libertà di scelta dei luoghi dell’istruzione da parte delle famiglie, senza condizionamenti economici.

Le rappresentanze delle scuole non statali non hanno trovato una comune linea di azione nel chiedere ai governi una soluzione al problema dividendosi tra coloro che ritenevano che gli aiuti dovessero andare alle famiglie attraverso il “buono scuola” e coloro che al contrario sostenevano che ad essere finanziate fossero le scuole. Le formule e le soluzioni via via proposte hanno sempre preso in considerazione una delle due possibilità, anche se la soluzione del finanziamento diretto alle scuole fornisce ai detrattori della scuola paritaria l’arma di una interpretazione “rozza” dell’articolo 33 della Costituzione.

Ulteriore elemento di discussione è sulla natura della gestione delle scuole e il fatto di essere con o senza “scopo di lucro”.

Le scuole cosiddette laiche per la Legge 19 gennaio 1942, n. 86 potevano chiedere il riconoscimento legale solo se gestite da “cittadini italiani” o “da persone giuridiche italiane”.

Mentre agli enti ecclesiastici era riservata anche la possibilità del pareggiamento.

L’ANINSEI è ben conscia del ruolo essenziale svolto dalle scuole che erogano il servizio senza scopo di lucro, cioè gratuitamente senza corrispettivi, se non simbolici, e della necessità che queste scuole hanno di trovare adeguati finanziamenti ma non trova equo che scuole che danno lo stesso servizio a parità di corrispettivo debbano essere discriminate per il criterio soggettivo del con o senza scopo di lucro.

Il ricorso

Ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione.

Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

La sentenza del TAR Lazio

IL Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano con la sentenza n. 3470/2014 depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari.“.

In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nella individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi.

Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

La sentenza del Consiglio di Stato

Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio. Le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

La reazione del MIUR

Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto.

L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria.

Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

Il DM 637 del 3.6.2016

I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.

Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Invero, ha detto il CdSl, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.  Una vera offesa al buon senso.

L’ANINSEI ha dovuto presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati.