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ANSA – Sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 292/2016

2016-01-30 14:50

Scuola: Consiglio Stato equipara scuole paritarie sui fondi

Istituti Non statali,contributi uguali a enti profit e no profit

ROMA

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Per i fondi alle scuole paritarie gli istituti senza scopo di lucro e quelli con scopo di lucro vanno considerati sullo stesso piano: lo afferma l’Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei) rendendo nota la decisione del Consiglio di Stato che – osserva – “ribalta il concetto di priorità nell’assegnazione del contributo”.
“Con la sentenza 292/2016 appena pubblicata, destinata a fare storia nel campo dell’Istruzione, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato dà definitivamente ragione all’ Aninsei e torto al Miur – dice Luigi Sepiacci, presidente dell’ Associazione – perché riconosce pari dignità e la stessa tipologia di trattamento nell’accesso ai contributi pubblici, e ai relativi sussidi, sia agli Enti No Profit e sia a chi svolge un’attività imprenditoriale. I Supremi Giudici Amministrativi hanno annullato, perché ritenuto illegittimo, l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 sui criteri di riparto dei fondi, nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, quali destinatari in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, dei fondi pubblici”.
“La nostra tesi – sottolinea Sepiacci – è stata accolta pianamente: scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio”. “In sintesi”, sottolinea il presidente di Aninsei, le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea”. (ANSA).

Scuole paritarie Uguali contributi con o senza fine di lucro

La tesi che l’ANINSEI da tempo sostiene è stata finalmente accolta inequivocabilmente..

Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Il Consiglio di Stato ha finalmente pubblicato la sentenza n. 292/2016 assunta  nella camera di consiglio del 3 novembre 2015 sui ricorsi contrapposti di ANINSEI e del MIUR per la revisione della sentenza del Tar Lazio – Roma -Sezione III Bis, n. 3470/2014, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013, dove accoglie la tesi dell’ANINSEI e condanna il MIUR a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti.

In sintesi le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi per le prestazioni didattiche.

In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo (contributi ed esenzioni) concesso ad alcune imprese operanti nel settore costituisce aiuto di Stato, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illiceità sancito dalla Commissione Europea.

Un particolare ringraziamento allo Studio Scognamiglio, e in particolare alla prof.ssa Andreina Scognamiglio, per le energie profuse per far ben comprendere le ragioni dell’ANINSEI.

La vicenda è iniziata l’08/04/2013 quando l’ANINSEI vista l’impossibilità di trovare ascolto alle proprie tesi da parte del MIUR decide di rivolgersi al TAR Lazio per veder annullato l’art. 4 del DM 30 gennaio 2013, n. 46 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013”.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 34 del 28/03/2014 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie in parte, ed annulla l’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2013, n. 46, ma non accoglie il motivo fondamentale sostenuto da ANINSEI del senza scopo di lucro oggettivo che non va confuso con quello soggettivo in capo all’ente gestore della scuola paritaria.

Di qui il ricorso al Consiglio di Stato dell’ANINSEI, anche il MIUR ricorre. Il Consiglio di Stato riunendo i due ricorsi li discute il 3 novembre 2015 e il 28 gennaio 2016 pubblica la sentenza n. 292/2016 che accoglie in pieno le tesi dell’ANINSEI.

La sentenza è particolarmente importante perché apre la strada alla revisione di altri provvedimenti basati sempre sul malinteso vincolo del senza scopo di lucro, pensiamo ad esempio sui benefici fiscali relativi all’IMU e alla TASI.