Archives 2014

Pubblicato in GU il DPR che mette la parola fine al pieno riconoscimento deL diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02

Roma, 16 maggio 2014
Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 che mette la parola fine al pieno riconoscimento del diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
I diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 potranno ora accedere a pieno diritto nella II fascia delle Graduatorie di istituto.
DPR del 24 -03-2014 pubblicato sulla GU n. 111 del 16 maggio 2014

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – marzo 2014

L’ISTAT ha comunicato che l’indice, in base 2010, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, marzo 2014 è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a marzo 2014 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,00445028.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.
Tabella TFR marzo 2014

MIUR Nota 2581/2014 – Adozioni dei libri di testo per l’anno 2014/2015

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con la nota protocollo n. 2581 del 09-04-2014 ha emanato le indicazioni operative relative all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/15.
Le norme vincolanti per le scuole statali non lo sono per le scuole paritarie che possono adottarle ove lo ritengano opportuno.
Le profonde modificazioni introdotte dalla legge n. 221/2012, dal decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e dal decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013 hanno indotto la Direzione generale, oltre che a fornire utili indicazioni, a riassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015.
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015.
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testoovvero strumenti alternativi
Le adozioni vanno effettuate entro la prima decade di maggio.
I libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati.
In allegato il testo della nota.
Libri_di_testo_prot2581_14.pdf

Certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori – Modulo richiesta

Chiarito definitivamente che il certificato penale del casellario giudiziale da richiedere per in caso di lavoro con i minori, prima di nuove assunzioni, il Ministero della Giustizia ha pubblicato il modulo mediante il quale le istituzioni potranno chiedere il certificato. Nel modulo è riportata anche la delega che deve essere sottoscritta dal lavoratore. (modello 3 bis – Casellario giudiziale)
Se il datore di lavoro non può recarsi personalmente può delegare un incaricato conferendogli apposita delega (modello DELEGA 5)
Nelle more del rilascio del certificato il datore di lavoro deve richiedere all’interessato, in caso di scuola paritaria, una autocertificazione(autocertificazione Art 25bis) ovvero nel caso di altro tipo di scuola o attività una dichiarazione sostitutiva (Dichiarazione sostitutiva atto notorietà).

Certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori – Chiarimenti

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con due chiarimenti sui nuovi adempimenti posti a carico dei datori di lavoro che intendano incaricare personale per lavori che lo pongano a contatti con minori.
Infatti stante i tempi per il rilascio dei certificati viene consentito, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio (scuole paritarie NDR), mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
L’altro chiarimento precisa che l’obbligo insorge quando sia individuato un rapporto di lavoro e quindi “il datore di lavoro” soggetto all’obbligo.
L’obbligo di tale adempimento – chiarisce il Ministero – sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Esse – ribadisce il Ministero – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Contrariamente a quanto inizialmente da noi ipotizzato il certificato va richiesto direttamente dal datore di lavoro all’ufficio del casellario giudiziale, presso la Procura della Repubblica territorialmente competente sicuramente dal gestore di scuola paritaria in quanto gestori di pubblici servizi, analogamente sembrerebbe per i privati.
A.N.I.N.S.E.I. ha rivolto quesito al Ministero della Giustizia a ulteriore chiarimento dei residui dubbi.

Il datore di lavoro deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori

Dal 6 aprile chi deve impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’assenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli:
• 600-bis c.p. (prostituzione minorile)
• 600-ter c.p. (pornografia minorile)
• 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico realizzato con minori)
• 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
• 600-undecies c.p. (pornografia virtuale e adescamento minori via web).
Pertanto, tutti i gestori di scuole, centri studi, attività ludiche, di intrattenimento sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato a tutto il personale che impiegheranno per operare a contatto con minorenni.
Il riferimento alle “attività volontarie”, estende l’obbligo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, culturali e onlus – che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti, collaboratori o volontari.
La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, chiedere, direttamente alla persona interessata, il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 313/2002.
In questo caso non è consentita l’autocertificazione.

Il 10 maggio tutti a piazza San Pietro

Le scuole dell’ANINSEI hanno accolto l’invito di Papa Francesco e il 10 maggio saranno a Roma, a piazza San Pietro con il Papa.
La presenza dell’ANINSEI, che raccoglie scuole di vari orientamenti e modelli antropologici, sta a significare un momento di riflessione e di confronto in una situazione, che caratterizzata dalla scarsezza delle risorse, vede inasprirsi antiche incomprensioni e rialzarsi vecchi steccati.
Mentre si va a puntare l’attenzione sulla difesa di sempre nuove libertà e la difesa di ogni specificità, costituzionalmente garantite, si acuisce l’intolleranza verso chi sostiene il diritto alla libertà di apprendimento ed alla scelta dei luoghi dove esercitarla senza discriminazioni economiche, perché rimosse con l’aiuto dello Stato.

Le scuole dell’ANINSEI andranno senza presunzione alcuna ed animo aperto e cuore attento al messaggio che il Sommo Pontefice vorrà indirizzare agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e alla società tutta.

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – febbraio 2014

Roma, 13 Marzo 2014
A febbraio 2014 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a febbraio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,00320028.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Gli alunni delle scuole paritarie sporcano di più?

Lunedì 24 febbraio nella seduta n. 178 l’on. Elena Centemero ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-03691) al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca denunciando la disparità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie in tema di tassazione per il «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche». Mentre per le prime è prevista una quota per studente nelle secondo è prevista in base ai metri quadri della scuola paritaria, facendo così duplicare ed anche triplicare i costi per queste ultime.
Di seguito il testo dell’interrogazione.

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03691
presentata da
CENTEMERO Elena
testo di
Lunedì 24 febbraio 2014, seduta n. 178
CENTEMERO. —Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2007 recante «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche», dispone che il Ministero dell’istruzione provveda a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; alla luce di quanto esposto, non si comprende la ragione che giustifichi un trattamento fiscale differente relativamente all’applicazione della Tares a carico della scuola paritaria; paradossale è la disparità di trattamento relativo al calcolo della Tares: per la scuola paritaria la tassa viene infatti calcolata a metro quadro della struttura, mentre per la scuola statale a bambino iscritto: come se gli alunni di una scuola sporcassero di più di quelli di un’altra scuola; le scuole pubbliche paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 fanno pienamente parte di diritto e di fatto del sistema nazionale di istruzione e formazione integrati. La presenza delle scuole paritarie è peraltro legittimata ed auspicata dagli articoli 33 e 118 della Costituzione italiana; il sistema scolastico italiano rischia il collasso di fronte al pericolo certo di una sempre maggiore assenza delle scuole pubbliche paritarie che accolgono 1.072.560 studenti (di cui 11.878 studenti diversamente abili) assicurando il pluralismo educativo e concorrendo a far risparmiare allo Stato sei miliardi di euro annui –: qualora i fatti illustrati rispondano al vero, se il Ministero interrogato non ritenga opportuno esplicitare con apposita nota chiarificatrice la parte dell’articolo 33-bis citato, chiarendo che i comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsti per le scuole statali in base al decreto-legge n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008. (4-03691)

CCNL 2013-2015 – Incontro Delegazione ANINSEI/OO.SS. – Definito il salario di anzianità.

Roma, 18 febbraio 2014
In base agli accordi del 10 gennaio, la Delegazione per le trattative contrattuali dell’ANINSEI ha incontrato le OO.SS.
Oggetto del confronto sono stati i Contratti a tempo determinato alla luce delle novità introdotte dalla legge Fornero e il Salario di anzianità per il triennio 2013-2015.
L’ANINSEI ha riconfermato la propria disponibilità per il rinnovo a tempi brevi del CCNL ed anche per una ipotesi di contratto unico per il personale della scuola non statale ed ha chiesto garanzie per una conduzione dei rinnovi contrattuali uniforme per tutto il settore.
Le parti si incontreranno nuovamente il 21 marzo.
Allegato verbale dell’incontro