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Criteri di computo dei rapporti di lavoro a termine – Risposta ad istanza di interpello di Confindustria

Roma, 20 Novembre 2013
Confindustria
Lavoro e Welfare
Il Direttore Pierangelo Albini

Con la risposta in allegato, il Ministero del Lavoro ha accolto l’interpretazione avanzata da
Confindustria in merito ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato presenti nella normativa attualmente vigente.
In particolare, l’istanza di interpello si riferisce alle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia, ovvero:
– la Legge 6 agosto 2013, n. 97, cd. “legge europea 2013”, che ha modificato, a decorrere
dal 31 dicembre 2013:
•l’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento di una serie di diritti sindacali ai sensi dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
•l’art. 12 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, riguardante la disciplina dell’informazione e
della consultazione dei lavoratori, prevedendo una disciplina specifica sul computo dei
dipendenti;
Va sottolineato che la “legge europea 2013” prevede espressamente, in sede di prima
applicazione, che il calcolo della media si farà al 31 dicembre 2013, con riferimento al
biennio precedente a tale data: dunque, di fatto, gli effetti del nuovo criterio di computo si
determinano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
– il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, riguardante i CAE (Comitati Aziendali Europei), che ha previsto, all’art. 2, comma 2, una disciplina specifica sul computo dei dipendenti.
Confermando l’interpretazione già avanzata da Confindustria con la News 11 ottobre 2013 (cfr. pp. 15 e 16 dell’allegato), la risposta del Ministero chiarisce che “ai fini della corretta
determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma i tutti i periodi di
rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi”, ovvero il numero dei lavoratori utile ai fini della determinazione della base di computo.
La risposta all’interpello contiene anche degli esempi numerici, ai quali si rinvia, per chiarire il funzionamento del meccanismo di computo.
Infine, la risposta all’interpello accoglie l’interpretazione avanzata da Confindustria anche per quanto riguarda un altro importante profilo: nonostante le leggere differenze presenti nel dato letterale delle diverse norme in materia, il medesimo criterio di computo, come sopra illustrato, trova applicazione in tutte e tre le fattispecie richiamate, ovvero l’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001, l’art. 12 del D. Lgs. n. 25/2007 e l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.

DL Istruzione: validità dei diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale

Il 7 novembre 2013 al Senato è stato convertito con alcuni emendamenti il D.L. istruzione del 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
All’art. 15 il legislatore ha disposto introducendo il comma 9 –bis che:« Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso».
Così disponendo viene definitivamente confermato che:
Il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante.
Conseguentemente:
Per gli insegnanti in possesso di tale titolo non è più necessario partecipare ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) indetti dal recente D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013.
Si pone così la parola fine ad una lunga querelle, che vogliamo di seguito ricordare.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 10, aveva modificato l’art. 1 della L n. 62/2000, il quale a seguito di tale modifica riconoscendo la validità abilitante del diploma magistrale, disciplinava al comma 4 bis:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava la richiamata disposizione abrogando, all’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le seguente prescrizione: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» e sostituendola con: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» e in fine aggiungendo che: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Pertanto, a seguito della conversione del D.L. 147/2007, l’articolo 1, comma 4-bis della L. 62/2000 disponeva che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Attualmente, con la conversione del D.L. Istruzione, n. 104/2013, tale prescrizione normativa, in conformità a quanto anche recentemente chiarito dalla Commissione europea, attraverso EU Pilot, l’articolo 1, comma 4-bis, definitivamente (ci auguriamo!) dispone che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
MCS