Archives Settembre 2013

Sentenza Corte di Cassazione su Teramo e contratti Co.co.pro

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 37379/2013 e degli innumerevoli articoli apparsi sul web che declamano “nelle private niente docenti co.co.pro.”, si rende opportuno e necessario affermare la legittima possibilità per le Scuole non statali associate ANINSEI di stipulare contratti co.co.pro.
La legge n. 62/2000 richiamata dalla Suprema Corte, in riforma della precedente legge Gentile, ha definito i requisiti che una struttura privata deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria abilitata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Tra questi requisiti, come osservato dalla Cassazione, l’art. 1 al comma 4 lett. h) individua i “contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”; al seguente comma 5, si prevede che le “scuole paritarie possano in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”.
Orbene, la legge 62/2000 riconosce alle scuole paritarie il diritto di ricorrere a contratti a progetto per il personale docente nel limite del 25% delle prestazioni complessive.
Pertanto, se una scuola paritaria ha il 75% dei docenti assunti con contratto di lavoro subordinato, ben può stipulare, per il 25% residuo, contratti di prestazione d’opera (co.co.pro.) con docenti muniti dei necessari requisiti (es. titolo di abilitazione all’insegnamento) senza incorrere nella violazione delle norme sulla parità scolastica.
E’ opportuno ricordare che l’ANINSEI e le OO.SS. di categoria, già all’allegato n. 6 del CCNL 2010/2012, che disciplina il trattamento normativo ed economico del personale della scuola non statale, hanno concordato la regolamentazione dei diritti, delle condizioni di lavoro e dei doveri per i lavoratori che svolgono attività di docenza nelle scuole paritarie con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Le disposizioni negoziali sopra richiamate che non siano in contrasto con quanto disciplinato al Titolo VII capo 1 del D. Lgs. n. 276/03, così come modificato dalla Legge 92/2012 (c.d. legge Fornero), sono tutt’oggi applicabili.
I giudici della Sezione III Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37379/2013, non hanno dichiarato l’illegittimità dei co.co.pro. stipulati dalle scuole paritarie con i propri docenti, bensì hanno accertato la consumazione del reato di somministrazione fraudolenta di lavoro ex art. 28. Del d.lgs 276/2003.
Infatti, l’Istituto coinvolto nella vicenda, attraverso la somministrazione di lavoro, si è avvalso di docenti assunti con co. co. pro. da due cooperative al fine di eludere l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro subordinato per il 75% delle prestazioni complessive.
In conclusione, le scuole paritarie possono, secondo il dettato dell’art. 1 comma 5 legge 62/2000, stipulare contratti co.co.pro. con il personale che svolge attività di docenza, nel limite del 25% delle prestazioni complessive ed alle condizioni stabilite dagli artt. 61 s.s. del d.Lgs n. 276/03 così come modificato dalla Legge Fornero.
A cura dell’avv. Maria Chiara Sepiacci

 

Il testo della sentenza
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CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

CONFINDUSTRIA EDUCATION – Commento Decreto “Scuola”

Il Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013 ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta e del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza, un decreto legge dal titolo “L’Istruzione riparte” che contiene alcune “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Il decreto prevede più fondi per il diritto allo studio (100 milioni di euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi), potenziamento dei servizi di “welfare” per lo studente (15 milioni di euro per il 2014 per gli studenti capaci e meritevoli, 15 milioni per la connettività wireless nelle scuole secondarie) e un nuovo piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di docenti e Ata.

Questi i punti principali del decreto:

Piano nuove assunzioni: proroga del piano triennale di assunzioni di docenti e Ata (cioè, gli amministrativi), per coprire il fabbisogno di personale dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2016/2017 (dove si stima, per effetto della legge Monti-Fornero, un turnover totale di 44mila posti). A questi si aggiungono i posti di diritto in più sul sostegno e per l’accorpamento degli spezzoni orari (le ore eccedenti l’orario normale di cattedra). Lo sblocco di queste due questioni potrebbe far salire ancor di più il numero di stabilizzazioni fino al 2016/2017 (69mila docenti e 16mila Ata nel triennio).

Libri di testo: intervento sui libri digitali per rivedere tempi e modi di adozione dei testi in formato digitale e per contenere gli esborsi delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (8 milioni complessivi – 2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014 – per finanziare l’acquisto da parte di scuole secondarie – o reti di scuole- di libri di testo ed e-book).

Orientamento degli studenti: 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Inserimento di un’ora di geografia negli istituti tecnici e professionali: 13,2 milioni – 3,3 per il 2014 e 9,9 per il 2015 – per potenziare l’insegnamento della geografia generale ed economica.
Presidi: cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici. Saranno selezionati annualmente attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati.
Inidonei: viene abrogata la norma che prevedeva di utilizzare i docenti inidonei all’insegnamento (che attualmente sono parcheggiati nelle biblioteche) nei ruoli amministrativi.

Formazione dei docenti in campo digitale: 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico. In particolare, la norma punta ad un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti, della formazione in materia di percorsi scuola-lavoro e a potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad alto rischio socio-educativo;

Vi sono inoltre alcune norme che fanno riferimento all’università e alla ricerca:

– è abrogato il cosiddetto bonus maturità;

– l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina avverrà sulla base di una graduatoria nazionale;

– ANVUR: alcune norme di dettaglio tra cui l’età massima dei membri del Comitato direttivo fissata a 70 anni e la durata in carica dei componenti che sostituiscono membri che si dimettono dal Consiglio direttivo (4 anni);

– per valorizzare il merito e l’eccellenza nella ricerca, la quota premiale del fondo di finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

COMMENTO

Scopo del decreto urgente non sembra quello di migliorare la qualità del sistema di istruzione, ma di rispondere ad alcune esigenze di stabilizzazione del corpo docente. Molte norme infatti riguardano temi legati all’assunzione di personale (insegnanti di sostegno, insegnanti di geografia, ispettori, ricercato dell’Istituto Nazionale di Geofisica).

Vi sono norme di indubbio valore positivo (100 milioni per le borse di studio, 15 milioni per i meritevoli, permessi di soggiorno allineati ai corsi di studio, investimento per la formazione alle competenze digitali).

Vi sono norme che penalizzano il settore dell’editoria (l’adozione di testi scolastici diventa facoltativa e gli insegnanti potranno sostituirli con altri materiali).

Si prevede un significativo investimento per potenziare l’orientamento e si cita espressamente il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Agenzie per il lavoro, ma non si fa alcun riferimento alla rappresentanza industriale (che sul territorio costituisce il fulcro fondamentale dell’orientamento).

Per quanto riguarda il tema dell’istruzione tecnica, tema caro a Confindustria, l’unica novità è l’inserimento nel biennio di un’ora di geografia generale ed economica. Manca completamente ogni riferimento alla formazione professionale e al ruolo delle Regioni, al potenziamento dei laboratori, ai poli tecnico-professionali come reti di supporto all’ orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e al raccordo tra scuola e impresa. Manca anche ogni riferimento al tema dell’apprendistato da potenziare nel periodo scolastico.
Il decreto non risponde a esigenze di innovazione organizzativa e di miglioramento dell’efficienza del sistema scolastico e risulta anche gravato da una certa dose di statalismo. Si fa infatti riferimento esplicito alla “scuola statale”: alunni, docenti, dirigenti (diritto allo studio, mutui concessi per edilizia, welfare, strumenti informatici, orientamento studenti).
Il testo è ispirato ad una concezione statalista che ignora come dalla Legge Berlinguer (L. 62/2000) in Italia esiste un sistema integrato di istruzione che comprende scuole statali e paritarie.
La percentuale delle scuole paritarie in Italia è molto bassa (circa il 5%, mentre nei paesi più avanzati raggiunge circa il 30%).
E’ importante tutelare la libertà di scelta delle famiglie e degli imprenditori del sistema scolastico, eliminando dalla normativa il riferimento alla sola scuola statale.

Fortunatamente sono state in extremis eliminate le norme (art. 12) punitive nei confronti delle scuole paritarie.